
Originariamente Scritto da
DADO
DISEGNO DI LEGGE TRAIANO PER LA LIBERALIZZAZIONE DELLA PROSTITUZIONE
Art. 1 Le concessioni per la creazione di case di piacere finalizzate all'esercizio della prostituzione avviene tramite asta.
Art. 2 La base d'asta minima è , qualunque sia il luogo, di 500.000 €, da dare prima dell'apertura dell'esercizio commerciale e in un'unica soluzione.
Art.3 Sono previste super-aste in particolari luoghi strategici, individuati al momento negli aeroporti di Roma e Milano, ma che non è detto rimangano gli unici ( vedi zone di confine). La base d'asta in questi casi è di 3.000.000 (3 milioni) di € , sempre con le stesse modalità di cui al punto 2.
Art. 4 Il gestore non potrà richiedere percentuali sui servizi delle prostitute , in quanto avvierebbe verso sfruttamenti e ricatti odiosi. Il gestore potrà solo far pagare le prostitute un canone di affitto delle stanze in cui esercitano, e ai clienti il prezzo dell'entrata e di eventuali vendite di beni e servizi erogati (vendita bevande , uso saune , bagni turchi ecc.)
Art.5 Le prostitute sono a tutti gli effetti delle lavoratrici/libere professioniste , quindi con tutti i diritti e doveri che questa categoria comporta, compresi ovviamente la privacy , la sicurezza personale e i controlli sanitari periodici.
PROMULGO.
F.to
Il Presidente, DADO