DDL Supermario sulla liberalizzazione dell' esercizio della prostituzione.
Art.1. Definizione dell' esercizio della prostituzione.
1.Esercita la prostituzione ogni persona dell’uno o dell’altro sesso che compie atti sessuali o atti analoghi o che offre prestazioni sessuali d’altro tipo ad un numero indeterminato di persone, allo scopo di conseguire un vantaggio patrimoniale o materiale.
Art. 2. Esercizio della prostituzione
1. L'esercizio della prostituzione è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. La prostituzione può essere esercitata da maggiorenni all'interno di una privata dimora della quale hanno legittima disponibilità ed in assenza di persone conviventi minorenni.
E' vietato l' esercizio della prostituzione in condomini privati o pubblici dove sono residenti altre persone estranee all' asercizio della prostituzione.
3. Fuori dai casi di agevolazione, favoreggiamento ovvero di sfruttamento della prostituzione, non è punibile il contestuale esercizio della prostituzione nella medesima abitazione da parte di tre persone.
4. E’ fatto assoluto divieto a qualsiasi persona in stato di libertà vigilata di frequentare locali dove si eserciti la prostituzione, pena la violazione delle direttive riguardanti il proprio status.
5. Gli enti locali, di comune accordo con, la questura competente, gli organismi del privato sociale operanti in tale settore, con le associazioni di chi esercita la prostitutuzione e, qualora esistano, con i comitati dei cittadini, possono individuare luoghi pubblici nei quali è consentito l'esercizio della prostituzione, concordando orari e modalità di utilizzo degli stessi. In tali luoghi sono promosse anche misure volte alla riduzione del danno sociale e sanitario connesso all'esercizio della prostituzione, quali il controllo della criminalità e interventi volti alla tutela della salute. In tali luoghi è garantita la presenza di presidi sanitari e il presidio del territorio è assicurato dalla presenza di corpi di polizia.
Con le modalità di cui sopra possono altresì essere individuati luoghi pubblici dove è espressamente vietato l'esercizio della prostituzione nel raggio di 500 metri, quali scuole, luoghi di culto, ospedali, giardini pubblici.
6. I regolamenti attuativi della presente legge, dopo un adeguato confronto con le rappresentanze degli enti locali, stabiliranno un numero massimo di nulla osta per l' esercizio della prostituzione per ogni territorio comunale, numero massimo che dovrà essere proporzionale al numero di abitanti del comune in questione.
7. Non è punibile il proprietario che legittimamente concede in locazione, uso, abitazione, usufrutto o comodato un immobile a persona che ivi esercita attività di prostituzione.
8. Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico esercita la prostituzione è punito con la reclusione sino a tre anni e sei mesi.
9. Chiunque ricorra alle prestazioni sessuali dei soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la multa da 5000 a 10000 euro.
10. Nei casi di cui al comma 9, è previsto il sequestro del mezzo utilizzato e la sospensione della patente di guida fino a un anno.
Art. 3. Adempimenti formali
1. L'esercizio della prostituzione è condizionato alla previa comunicazione al Questore competente per territorio, che sarà competente nel verificare i dovuti requisiti di legalità, sicurezza e protezione sanitaria necessari, emettendo alla fine dell’iter un nulla osta per l' esercizio della prostituzione.
2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere corredata da:
a) certificato della competente azienda sanitaria locale attestante l'assenza di patologie sessualmente trasmissibili rilasciato in data non anteriore a quindici giorni dalla data della comunicazione;
b) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente previa ispezione ai sensi del regolamento di cui al successivo articolo 8.
c) certificato anticriminalità emesso una volta verificati i requisiti di legge e il curriculum penale di tutte le parti coinvolte nella proprietà dei locali e nella gestione, usufrutto ed esercizio delle attività di prostituzione.
3. La comunicazione è annotata in appositi registri riservati tenuti presso la Questura, le Direzioni generali delle aziende sanitarie e presso l'Amministrazione tributaria competente.
4. Della sospensione ovvero della cessazione dell'attività è data immediata comunicazione all'autorità di P.S.
5. Il Questore ha facoltà di vietare l'esercizio della prostituzione nei confronti di determinati soggetti per comprovati motivi sanitari, di sicurezza o di ordine pubblico e di revocare in qualsiasi momento ( in misura precauzionale e fino ad accertamenti effettuati) eventuali licenze emesse per l’esercizio della prostituzione qualora riscontri rischi per la sicurezza, la legalità e/o l’ordine pubblico.
6: Le attività di prostituzione non potranno essere permesse in locali la cui proprietà siano riconducibili a persone/società con precedenti penali o collegamenti accertati con la criminalità organizzata.
Nel caso le autorità accertassero che in edifici affittati da persone con precedenti penali o collegamenti accertati con la criminalità organizzata, operino prostitute, a queste ultime sarà sospeso il nulla osta per l' esercizio della prostituzione per mesi 6.
Agli affittari sarà conferita una multa di 25.000 euro.
7. Le annotazioni riservate di cui al comma 3 sono immediatamente cancellate quando viene comunicata la cessazione dell'attività.
8. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero la prosecuzione dell'attività di prostituzione nonostante il divieto del Questore, sono punite con la reclusione fino a tre anni.
Art. 4. Disposizioni sanitarie
1. Le aziende sanitarie locali effettuano periodiche visite di controllo di propria iniziativa od a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza rilasciando certificazione in ordine all'esito di esse.
2. In ogni caso chiunque esercita attività di prostituzione ha l'obbligo di sottoporsi ad accertamenti sanitari ogni mese e ad esibire, a richiesta dei clienti e dell'autorità sanitaria ovvero di polizia, l'ultima certificazione ottenuta.
3. E' obbligatorio da parte di chi esercita la prostitutuzione l' utilizzo di contraccettivi utili ad evitare la trasmissione di malattie e gravidanze indesiderate.
4. La violazione del divieto di cui ai commi 2 e 3 comporta il divieto da parte del Questore.
Art. 5. Sfruttamento della prostituzione
1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è inserito il seguente:
"Articolo 600-octies. - (Sfruttamento della prostituzione). - E' punito con la reclusione da otto a dodici anni chiunque:
induce, determina anche mediante inganno o costringe con violenza, minaccia o con abuso di una situazione di necessità una persona a prostituirsi od a continuare a prostituirsi al fine di trarne profitto.
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere uno o più delitti di cui al comma precedente, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito con la reclusione da otto a quindici anni. Chi partecipa all'associazione è punito con pena della reclusione da cinque a otto anni.
Nei confronti del condannato per uno dei delitti di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.
Nei confronti dell'imputato di uno dei delitti di cui al presente articolo che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando l'autorità nell'acquisizione di elementi utili all'individuazione dei responsabili o alla cattura di essi, la pena è diminuita ad un terzo".
L'art. 3, comma primo, numeri 2,3,4,5,6 ed 8 e l'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono abrogati.
Art. 6. Disposizioni fiscali
1. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto al pagamento degli oneri sanitari e previdenziali e delle imposte sul reddito prodotto.
2. Tale attività sarà sotto la responsabilità del ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3.. Qualora gestori, proprietari e/o esercitanti le attività di prostituzione siano riconosciuti colpevoli di evasione fiscale, ogni licenza riguardante l’esercizio della prostituzione verrà immediatamente ritirata, con l’emissione di una multa per il detentore della licenza equivalente al doppio della somma evasa.
Art. 7. Divieto di pubblicità
1.E' vietata la diffusione in luoghi pubblici e accessibili ai minori di qualsiasi forma di pubblicità in favore della prostituzione e di persone che la esercitano o di luoghi dove è esercitata la prostituzione.
Tale pubblicità è permessa su TV a pagamento criptate, giornali e riviste del settore vietate ai minori di 18 anni.
2. La violazione del comma 1 è punita con l'ammenda da 3000 a 5000 euro.
Art. 8. Misure per la prevenzione del fenomeno della prostituzione e per il reinserimento sociale
1. Il 20% dei contributi ottenuti dall' esercizio della prostituzione, dovranno essere utilizzati per favorire il reinserimento sociale di chi svolge questa mansione e vuole liberamente uscirne, attraverso agevolazioni e/o prestiti per chi vuole aprire una nuova attività commerciale estranea all' esercizio della prostituzione.
2. Ulteriore 10% dei contributi dall' esercizio della prostituzione, dovranno essere utilizzati per incrementare la sicurezza delle zone adibite a tale pratica, andando a contribuire al pagamento delle ore di straordinario delle forze dell' ordine, alla installazione di telecamere, di sistemi di sicurezza e di richiesta di soccorso, nonché le spese dei presidi sanitari.
3. Ulteriore 20% dei contributi dall' esercizio della prostituzione andrà in un fondo speciale regionale dedicato alla erogazione di contributi agli enti locali che vogliano, in collaborazione con le associazioni categoria e le questure, individuare sul loro territoro delle zone privilegiate per l’esercizio della prostituzione. Gli enti locali, individuando le zone di territorio comunale più adatte rispettando le norme di legge, potranno partecipare ai bandi regionali per l’erogazione di fondi con progetti che prevedano come fattispecie:
- Finanziamenti e incentivi a cooperative di prostitute ( riconosciute dalle associazioni di categoria e che avranno il via libera della questura ) o singoli detentori di licenza di prostituzione che desiderino utilizzarli per la costruzione, nelle zone individuate, di strutture dove svolgere la propria professione.
- Realizzazione di strutture condominali e/o ricettive ( villette, motel con massima capienza per 6 persone usufruitrici di licenza di prostituzione) a proprietà pubblica da affidare, con affitto calmierato per i primi 10 anni ed eventuale possibilità di riscatto successiva, a detentori di licenza di prostituzione.
Art. 9. Regolamento di attuazione
1. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di attuazione in cui sono individuate le modalità per l'ottenimento della certificazione sanitaria da parte di chi esercita la prostituzione e per l'espletamento dei controlli sanitari periodici.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento previdenziale ed assicurativo relativo alle persone che esercitano la prostituzione.
Art. 10. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.