Legge Francpolitik, Haxel N. 68 - Riforma del sistema previdenziale
Parte I – Il regime contributivo italiano
Articolo 1
L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dovrà predisporre piani previdenziali personali per tutti coloro che entrino nel mondo del lavoro a partire dal Primo Gennaio 2014, iniziando a versare all'ente i contributi previdenziali.
Sino a tale data i lavoratori già contribuenti saranno sottoposti al regime previsto dal presente testo unico di legge in materia previdenziale.
Articolo 2
Tutti i lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente testo che abbiano versato all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale contributi per almeno 40 anni netti, hanno diritto all'erogazione del regolare assegno previdenziale, da calcolarsi esclusivamente in base ai contributi effettivamente versati, seguendo, cioè, il sistema di calcolo contributivo. Tale diritto è acquisito a prescindere dall'età anagrafica e dalla tipologia di lavoro svolta.
Articolo 3
I lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente testo di legge possono accedere all'erogazione dell'assegno previdenziale da parte dell'INPS al compimento del cinquantottesimo anno di età, qualora il richiedente sia stato impiegato in un settore altamente usurante, del sessantduesimo anno di età, qualora il richiedente sia stato impiegato in un settore usurante, del sessantaquattresimo anno di età, qualora il richiedente sia stato impiegato in un settore semi usurante, e sempre al compimento del sessantacinquesimo anno di età, qualora il richiedente sia stato impiegato in un settore non usurante.
L'equiparazione tra i sessi nella maturazione di tali requisiti deve compiersi entro il Primo Gennaio 2015.
Articolo 4
Sono classificati come altamente usuranti quelle attività appartenenti a una delle seguenti categorie:
•lavori in galleria, cava o miniera;
•lavori in cassoni ad aria compressa;
•lavori svolti dai palombari;
•lavori ad alte temperature;
•lavori del vetro cavo;
•lavori espletati in spazi ristretti;
•lavori di asportazione dell'amianto.
Sono classificati come usuranti quelle attività appartenenti a una delle seguenti categorie:
•lavori notturni;
•lavori in catena di montaggio;
•conducenti di veicoli pesanti.
Sono classificati come semi usuranti quelle attività appartenenti a una delle seguenti categorie:
•lavori nelle forze dell'ordine;
•lavori nel settore di vigilanza;
•lavori infermieristici;
•insegnanti( cui verrà stabilito un piano di meritocrazia e quindi di qualità del proprio lavoro)
Tutte le attività non comprese in una categoria di cui ai commi 1, 2, 3 del presente articolo della presente legge sono da considerarsi lavori non usuranti.
Parte II – Il nuovo regime previdenziale
Articolo 5
I lavoratori contribuenti di cui l'articolo 1 comma 1 del presente testo di legge possono liberamente scegliere di aderire al sistema previdenziale gestito dall'INPS.
Articolo 6
I lavoratori contribuenti di cui l'articolo 1 comma 1 del presente testo di legge che decidano di non aderire al sistema previdenziale gestito dall'INPS sono comunque soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione pensionistica o di aderire a un piano previdenziale privato.
Articolo 7
I lavoratori contribuenti di cui l'articolo 1 comma 1 del presente testo di legge devono versare, in forma rateizzata in dodici mesi o in blocco unico ogni anno, un'aliquota pari al 20% del proprio reddito lordo all'INPS o all'altro ente previdenziale privato di propria scelta.
L'ente preposto ha il compito di presentare un prospetto informativo al nuovo contribuente al fine di pianificare al meglio le esigenze future dello stesso. In base a tale prospetto, il lavoratore contribuente può aumentare l'aliquota base sino ad un massimo del 35% del proprio reddito lordo.
Articolo 8
I lavoratori contribuenti di cui l'articolo 1 comma 1 del presente testo di legge devono versare, in forma rateizzata in dodici mesi o in blocco unico ogni anno, un'aliquota variabile tra un minimo del 3% e un massimo del 7% del proprio reddito lordo all'INPS.
Spetta all'Istituto modulare le aliquote in base alle esigenze finanziarie e di bilancio, al fine di avvicinarsi il più possibile al pareggio dei propri conti.
Articolo 9
L'accantonamento derivante dall'aliquota di cui l'articolo 7 comma 1 del presente testo di legge è inviolabile. Gli introiti derivanti sono vincolati alla maturazione del fondo pensionistico personale e non possono essere utilizzati, dall'ente preposto, per fini differenti, quali la copertura delle erogazioni ad altri soggetti.
Articolo 10
L'accantonamento derivante dall'aliquota di cui l'articolo 8 comma 1 del presente testo di legge è a disposizione esclusiva dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
L'extra gettito prodotto durante la fase iniziale della transizione tra i due sistemi previdenziali deve essere accantonato dall'Istituto e investito in titoli di Stato italiani al fine da fungere quale riserva da utilizzare al raggiungimento, durante la fase finale della transizione, di un disavanzo di bilancio.
Articolo 11
I lavoratori di cui l'articolo 1 comma 1 del presente testo di legge che non raggiungano, al compimento dei 70 anni di età – soglia da aggiornarsi al termine della fase di transizione – la quota di contributi necessaria a sostenere uno stile di vita dignitoso, avranno la possibilità di richiedere l'erogazione di un assegno di sostegno da finanziarsi, al termine della fase di transizione, attraverso l'accantonamento derivante dall'aliquota di cui l'articolo 8 comma 1 del presente testo di legge.
Parte III – Gli Amministratori dei Fondi Pensione
Articolo 12
I lavoratori di cui l'articolo 1 comma 1 del presente testo di legge che decidano di non aderire al sistema previdenziale gestito dall'INPS, quindi soggetti all'obbligo di cui l'articolo 6 comma 1 del presente testo di legge, hanno piena libertà nella scelta dell'ente previdenziale privato al quale rivolgersi.
Tali enti assumono il nome di Amministratori dei Fondi Pensione.
Articolo 13
E' istituita l'Autorità Garante dei Fondi Pensione. Tale organo ha il dovere di controllare il rigoroso rispetto delle normative di trasparenza e correttezza da parte degli Amministratori dei Fondi Pensione, con potere di vigilanza e intervento in caso di frode, furto o tentata frode.
Articolo 14
Gli Amministratori dei Fondi Pensione operano in regime di libera concorrenza. Spetta all'Autorità la verifica e la sanzione di costituzioni di cartelli d'interesse tra gli Amministratori a danno dei contribuenti.
Articolo 15
Gli Amministratori dei Fondi Pensione non possono impegnarsi in attività differenti dalla gestione dei piani previdenziali personali e devono operare con titoli a basso rischio che presentino il massimo grado di rating possibile.
Articolo 16
La base minima contrattuale tra lavoratore contribuente e Amministratore di Fondi Pensione deve essere paritetica a quella tra il cittadino e l'INPS. Gli enti privati possono competere esclusivamente sui rendimenti rispetto al capitale investito e sui servizi offerti.
Parte IV – La fase transitoria e i mezzi di finanziamento
Articolo 17
L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a partire dal Primo Aprile 2013 acquisirà competenze esclusive in materia previdenziale. Le funzioni di sostegno al reddito sono interamente avocate allo Stato, che deve intervenire con l'adeguamento al nuovo sistema, attraverso la creazione di un istituto autonomo o l'individuazione di norme che permettano l'esercizio di tali funzioni per mezzo della fiscalità generale.
Articolo 18
I bilanci dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sono salvaguardati dal fondo di cui l'articolo 10 del presente testo di legge e dagli introiti derivanti dall'aliquota di cui l'articolo 8 del presente testo di legge.
Qualora tali interventi dovessero dimostrarsi insufficienti il Parlamento delega il governo ad individuare un'imposta, da applicarsi ai lavoratori di cui l'articolo 1 comma 1, che sia pari alla differenza tra l'aliquota di cui l'articolo 7 comma 1 e l'aliquota totale contributiva media attualmente in vigore.
Eventuali altri ammanchi dovranno essere coperti attraverso l'istituzione di un'imposta a carico dei soggetti gestori delle società di cui l'articolo 12 del presente testo di legge, ovvero degli Amministratori dei Fondi Pensione.
Ulteriore disavanzo dovrà essere coperto attraverso l'emissione di titoli propri dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale da dilazionarsi in un arco temporale di 30 anni ai quali fare fronte attraverso gli introiti derivanti dalla gestione dei fondi pensione individuali.
Parte V – Il finanziamento del regime contributivo vigente
Articolo 19
A tutti gli assegni erogati dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale derivanti dal versamento di contributi da parte dei lavoratori di cui l'articolo 1 comma 2 del presente testo di legge, è applicata un'imposta permanente in forma di scaglioni.
L'imposta è così suddivisa:
•tra i 35.001 e i 65.000 euro annui: 50% di imposta sulla parte eccedente i 35.000 euro
•tra i 65.001 e i 97.500 euro annui: 60% di imposta sulla parte eccedente i 65.000 più l'ammontare delle imposte derivate dallo scaglione precedente
•tra i 97.501 e i 120.000 euro annui: 70% di imposta sulla parte eccedente i 97.500 più l'ammontare delle imposte derivate dai precedenti scaglioni
•oltre i 120.001 euro annui: 75% di imposta sulla parte eccedente i 120.000 più l'ammontare delle imposte derivate dagli scaglioni precedenti
Articolo 20
E' altresì bloccata l'indicizzazione all'inflazione sino al 2018 per le seguenti categorie:
•pensionati baby e assegni vitalizi per la parte eccedente i 1000 euro mensili
•pensioni calcolate con il sistema retributivo per la parte eccedente i 1500 euro mensili
•pensioni calcolate con il sistema misto retributivo contributivo per la parte eccedente i 2000 euro mensili
•pensioni calcolate con il sistema contributivo per la parte eccedente i 2500 euro
Articolo 21
Gli introiti e i risparmi derivanti dalle misure di cui gli articoli 19 e 20 del presente testo di legge sono interamente destinati alla copertura delle spese comportate dagli articoli 2 e 3 del presente testo di legge.
Parte VI - Disposizioni finali
Articolo 22
Potranno aderire al fondo pensionistico privato solo i lavoratori che entrano per la prima volta nel mondo del lavoro.
Articolo 23
Le disposizioni normative sancite dagli articoli del presente testo di legge entreranno in vigore a partire dal Primo Gennaio 2014. A partire dalla data di pubblicazione della riforma, il governo sarà tenuto ad individuare l'Autorità di Garanzia per i Fondi Pensione e l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dovrà predisporre i piani individuali.
Il presidente promulga.




