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    Predefinito Re: Albo ufficiale delle leggi di politica reale approvate

    Legge Francpolitik, Haxel N. 68 - Riforma del sistema previdenziale

    Parte I – Il regime contributivo italiano

    Articolo 1

    L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dovrà predisporre piani previdenziali personali per tutti coloro che entrino nel mondo del lavoro a partire dal Primo Gennaio 2014, iniziando a versare all'ente i contributi previdenziali.

    Sino a tale data i lavoratori già contribuenti saranno sottoposti al regime previsto dal presente testo unico di legge in materia previdenziale.

    Articolo 2

    Tutti i lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente testo che abbiano versato all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale contributi per almeno 40 anni netti, hanno diritto all'erogazione del regolare assegno previdenziale, da calcolarsi esclusivamente in base ai contributi effettivamente versati, seguendo, cioè, il sistema di calcolo contributivo. Tale diritto è acquisito a prescindere dall'età anagrafica e dalla tipologia di lavoro svolta.

    Articolo 3

    I lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente testo di legge possono accedere all'erogazione dell'assegno previdenziale da parte dell'INPS al compimento del cinquantottesimo anno di età, qualora il richiedente sia stato impiegato in un settore altamente usurante, del sessantduesimo anno di età, qualora il richiedente sia stato impiegato in un settore usurante, del sessantaquattresimo anno di età, qualora il richiedente sia stato impiegato in un settore semi usurante, e sempre al compimento del sessantacinquesimo anno di età, qualora il richiedente sia stato impiegato in un settore non usurante.

    L'equiparazione tra i sessi nella maturazione di tali requisiti deve compiersi entro il Primo Gennaio 2015.

    Articolo 4

    Sono classificati come altamente usuranti quelle attività appartenenti a una delle seguenti categorie:
    •lavori in galleria, cava o miniera;
    •lavori in cassoni ad aria compressa;
    •lavori svolti dai palombari;
    •lavori ad alte temperature;
    •lavori del vetro cavo;
    •lavori espletati in spazi ristretti;
    •lavori di asportazione dell'amianto.


    Sono classificati come usuranti quelle attività appartenenti a una delle seguenti categorie:
    •lavori notturni;
    •lavori in catena di montaggio;
    •conducenti di veicoli pesanti.


    Sono classificati come semi usuranti quelle attività appartenenti a una delle seguenti categorie:
    •lavori nelle forze dell'ordine;
    •lavori nel settore di vigilanza;
    •lavori infermieristici;
    •insegnanti( cui verrà stabilito un piano di meritocrazia e quindi di qualità del proprio lavoro)


    Tutte le attività non comprese in una categoria di cui ai commi 1, 2, 3 del presente articolo della presente legge sono da considerarsi lavori non usuranti.

    Parte II – Il nuovo regime previdenziale

    Articolo 5

    I lavoratori contribuenti di cui l'articolo 1 comma 1 del presente testo di legge possono liberamente scegliere di aderire al sistema previdenziale gestito dall'INPS.

    Articolo 6

    I lavoratori contribuenti di cui l'articolo 1 comma 1 del presente testo di legge che decidano di non aderire al sistema previdenziale gestito dall'INPS sono comunque soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione pensionistica o di aderire a un piano previdenziale privato.

    Articolo 7

    I lavoratori contribuenti di cui l'articolo 1 comma 1 del presente testo di legge devono versare, in forma rateizzata in dodici mesi o in blocco unico ogni anno, un'aliquota pari al 20% del proprio reddito lordo all'INPS o all'altro ente previdenziale privato di propria scelta.

    L'ente preposto ha il compito di presentare un prospetto informativo al nuovo contribuente al fine di pianificare al meglio le esigenze future dello stesso. In base a tale prospetto, il lavoratore contribuente può aumentare l'aliquota base sino ad un massimo del 35% del proprio reddito lordo.

    Articolo 8

    I lavoratori contribuenti di cui l'articolo 1 comma 1 del presente testo di legge devono versare, in forma rateizzata in dodici mesi o in blocco unico ogni anno, un'aliquota variabile tra un minimo del 3% e un massimo del 7% del proprio reddito lordo all'INPS.

    Spetta all'Istituto modulare le aliquote in base alle esigenze finanziarie e di bilancio, al fine di avvicinarsi il più possibile al pareggio dei propri conti.

    Articolo 9

    L'accantonamento derivante dall'aliquota di cui l'articolo 7 comma 1 del presente testo di legge è inviolabile. Gli introiti derivanti sono vincolati alla maturazione del fondo pensionistico personale e non possono essere utilizzati, dall'ente preposto, per fini differenti, quali la copertura delle erogazioni ad altri soggetti.

    Articolo 10

    L'accantonamento derivante dall'aliquota di cui l'articolo 8 comma 1 del presente testo di legge è a disposizione esclusiva dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
    L'extra gettito prodotto durante la fase iniziale della transizione tra i due sistemi previdenziali deve essere accantonato dall'Istituto e investito in titoli di Stato italiani al fine da fungere quale riserva da utilizzare al raggiungimento, durante la fase finale della transizione, di un disavanzo di bilancio.

    Articolo 11

    I lavoratori di cui l'articolo 1 comma 1 del presente testo di legge che non raggiungano, al compimento dei 70 anni di età – soglia da aggiornarsi al termine della fase di transizione – la quota di contributi necessaria a sostenere uno stile di vita dignitoso, avranno la possibilità di richiedere l'erogazione di un assegno di sostegno da finanziarsi, al termine della fase di transizione, attraverso l'accantonamento derivante dall'aliquota di cui l'articolo 8 comma 1 del presente testo di legge.

    Parte III – Gli Amministratori dei Fondi Pensione

    Articolo 12

    I lavoratori di cui l'articolo 1 comma 1 del presente testo di legge che decidano di non aderire al sistema previdenziale gestito dall'INPS, quindi soggetti all'obbligo di cui l'articolo 6 comma 1 del presente testo di legge, hanno piena libertà nella scelta dell'ente previdenziale privato al quale rivolgersi.

    Tali enti assumono il nome di Amministratori dei Fondi Pensione.

    Articolo 13

    E' istituita l'Autorità Garante dei Fondi Pensione. Tale organo ha il dovere di controllare il rigoroso rispetto delle normative di trasparenza e correttezza da parte degli Amministratori dei Fondi Pensione, con potere di vigilanza e intervento in caso di frode, furto o tentata frode.

    Articolo 14

    Gli Amministratori dei Fondi Pensione operano in regime di libera concorrenza. Spetta all'Autorità la verifica e la sanzione di costituzioni di cartelli d'interesse tra gli Amministratori a danno dei contribuenti.

    Articolo 15

    Gli Amministratori dei Fondi Pensione non possono impegnarsi in attività differenti dalla gestione dei piani previdenziali personali e devono operare con titoli a basso rischio che presentino il massimo grado di rating possibile.

    Articolo 16

    La base minima contrattuale tra lavoratore contribuente e Amministratore di Fondi Pensione deve essere paritetica a quella tra il cittadino e l'INPS. Gli enti privati possono competere esclusivamente sui rendimenti rispetto al capitale investito e sui servizi offerti.

    Parte IV – La fase transitoria e i mezzi di finanziamento

    Articolo 17

    L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a partire dal Primo Aprile 2013 acquisirà competenze esclusive in materia previdenziale. Le funzioni di sostegno al reddito sono interamente avocate allo Stato, che deve intervenire con l'adeguamento al nuovo sistema, attraverso la creazione di un istituto autonomo o l'individuazione di norme che permettano l'esercizio di tali funzioni per mezzo della fiscalità generale.

    Articolo 18

    I bilanci dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sono salvaguardati dal fondo di cui l'articolo 10 del presente testo di legge e dagli introiti derivanti dall'aliquota di cui l'articolo 8 del presente testo di legge.

    Qualora tali interventi dovessero dimostrarsi insufficienti il Parlamento delega il governo ad individuare un'imposta, da applicarsi ai lavoratori di cui l'articolo 1 comma 1, che sia pari alla differenza tra l'aliquota di cui l'articolo 7 comma 1 e l'aliquota totale contributiva media attualmente in vigore.

    Eventuali altri ammanchi dovranno essere coperti attraverso l'istituzione di un'imposta a carico dei soggetti gestori delle società di cui l'articolo 12 del presente testo di legge, ovvero degli Amministratori dei Fondi Pensione.

    Ulteriore disavanzo dovrà essere coperto attraverso l'emissione di titoli propri dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale da dilazionarsi in un arco temporale di 30 anni ai quali fare fronte attraverso gli introiti derivanti dalla gestione dei fondi pensione individuali.

    Parte V – Il finanziamento del regime contributivo vigente

    Articolo 19

    A tutti gli assegni erogati dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale derivanti dal versamento di contributi da parte dei lavoratori di cui l'articolo 1 comma 2 del presente testo di legge, è applicata un'imposta permanente in forma di scaglioni.

    L'imposta è così suddivisa:
    •tra i 35.001 e i 65.000 euro annui: 50% di imposta sulla parte eccedente i 35.000 euro
    •tra i 65.001 e i 97.500 euro annui: 60% di imposta sulla parte eccedente i 65.000 più l'ammontare delle imposte derivate dallo scaglione precedente
    •tra i 97.501 e i 120.000 euro annui: 70% di imposta sulla parte eccedente i 97.500 più l'ammontare delle imposte derivate dai precedenti scaglioni
    •oltre i 120.001 euro annui: 75% di imposta sulla parte eccedente i 120.000 più l'ammontare delle imposte derivate dagli scaglioni precedenti


    Articolo 20

    E' altresì bloccata l'indicizzazione all'inflazione sino al 2018 per le seguenti categorie:
    •pensionati baby e assegni vitalizi per la parte eccedente i 1000 euro mensili
    •pensioni calcolate con il sistema retributivo per la parte eccedente i 1500 euro mensili
    •pensioni calcolate con il sistema misto retributivo contributivo per la parte eccedente i 2000 euro mensili
    •pensioni calcolate con il sistema contributivo per la parte eccedente i 2500 euro


    Articolo 21

    Gli introiti e i risparmi derivanti dalle misure di cui gli articoli 19 e 20 del presente testo di legge sono interamente destinati alla copertura delle spese comportate dagli articoli 2 e 3 del presente testo di legge.

    Parte VI - Disposizioni finali

    Articolo 22

    Potranno aderire al fondo pensionistico privato solo i lavoratori che entrano per la prima volta nel mondo del lavoro.

    Articolo 23

    Le disposizioni normative sancite dagli articoli del presente testo di legge entreranno in vigore a partire dal Primo Gennaio 2014. A partire dalla data di pubblicazione della riforma, il governo sarà tenuto ad individuare l'Autorità di Garanzia per i Fondi Pensione e l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dovrà predisporre i piani individuali.

    Il presidente promulga.
    Ultima modifica di Supermario; 22-10-14 alle 13:32
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  2. #72
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    Predefinito Re: Albo ufficiale delle leggi di politica reale approvate

    Legge Occidentale N. 69 - sull'internazionalizzazione dell'università pubblica.

    Introduzione

    L'Università è sicuramente da ritenersi il luogo di apprendimento e di ricerca più importante. Di sicuro questo è vero in tutti i paesi Europei ed avanzati.
    Conseguentemente, non può essere limitato nel suo sforzo di garantire eccellenza ne dai confini fisici ne da quelli normativi di una singola nazione, in un mondo che si va facendo globale, con un ritmo accelerato dagli eventi economici e politici susseguitisi negli ultimi due decenni.
    Al contrario, deve rendersi quanto più accessibile a tutti gli studenti, per offrire e garantire la migliore preparazione disponibile e incrementare il livello della ricerca scientifica e culturale del paese.

    Ormai da anni la lingua inglese è considerata lingua franca in particolare nei settori scientifico e tecnico, alla stregua di quanto accadeva in passato con il francese e con il latino.

    Le pubblicazioni di un certo livello, si tratti di articoli, saggi, testi accademici o semplici opere divulgative, vengono in questi anni pubblicati solo in inglese, o prima in quella lingua rispetto ad ogni altra.

    A studenti e ricercatori che vogliano operare con speranza di risultati viene quindi richiesta la conoscenza di questa lingua per potersi confrontare con i loro colleghi in tutto il mondo.


    Intendimenti ed Obiettivi della Legge


    Prendendo le mosse dai fatti esposti nel precedente paragrafo introduttivo, si deve convenire sulla necessità di introdurre un obbligo a tenere lezioni in inglese, partendo dall'istruzione di natura specialistica, seguendo in questa direzione l'esempio di molte Università straniere prestigiose.

    Questo in modo da poter attrarre il maggior numero possibile di studenti, e stimolare contestualmente un eguale afflusso di professori e ricercatori stranieri tale da arricchire la nostra università di nuovi contributi, riportandola ai livelli di eccellenza garantiti nel passato.

    Attrarre studenti stranieri riveste poi una particolare importanza, se consideriamo il fatto che che ogni studente straniero iscritto all'Università italiana porta come contropartita un posto ai nostri studenti nei programmi di scambio didattico internazionale quali Erasmus.

    Oggi i posti disponibili in simili programmi per gli studenti italiani sono limitati proprio in conseguenza del declino dell'italiano come lingua di interesse accademico.

    Per quanto essa sia bella essa oramai è tagliata fuori dall'ambito delle pubblicazioni accademiche a livello internazionale.
    Sono pochi gli autori italiani tradotti in lingua inglese rispetto all'importanza del
    nostro paese.
    Ovviare a questa situazione nel più breve tempo possibile è il primo obiettivo della presente legge.

    Secondo obiettivo della legge è invece attrarre professori e ricercatori stranieri in numero tale da contribuire all'aumento del livello didattico e della ricerca italiana.

    Non bisogna dimenticare che l'internazionalizzazione dell'Università è indice di prestigio ed è un fattore importante nelle classifiche mondiali, in cui negli ultimi anni abbiamo perso molte posizioni.


    Misure Attuative


    Articolo 1
    Ristrutturazione dell'Offerta Didattica Universitaria Di Livello Specialistico

    Comma Primo

    Le lezioni dei corsi di laurea specialistica e dei master tenuti nelle Università, nei Politecnici e nelle Accademie statali dovranno prevedere insegnamenti tenuti in lingua inglese, inizialmente paralleli a quelli tenuti nella lingua nazionale, per sostituirli integralmente entro e non oltre il termine di CINQUE anni accademici.


    Il governo provvederà a stabilire percorsi e linee di sviluppo dell'attività degli atenei con appositi decreti attuativi, una volta promulgata la Legge.

    Comma Secondo
    Gli studenti che ne facessero richiesta nei loro piani di studio (1) avranno comunque il diritto e la possibilità di sostenere gli esami nella lingua nazionale, sia per iscritto, sia tramite discussione orale.

    Potranno essere inseriti meccanismi premiali di incentivazione per gli studenti di Istituti ed Enti Accademici destinanti in modo particolare ad avere rapporti di maggiore vicinanza con ambienti di lavoro internazionale.

    Comma Terzo

    ciascun Ateneo, Università, Istituto ed Ente Accademico pubblico dovrà avere la massima cura nello stabilire un piano di sviluppo dei nuovi insegnamenti coerente con le linee guida operative stabilite dal governo, mantenendo costante l'offerta didattica e la frequenza degli esami di entrambe le tipologie, onde evitare una flessione qualitativa e quantitativa dell'offerta, connessa alla fasi iniziale e di sviluppo del nuovo sistema.

    Mantenendo la loro autonomia gestionale, gli Atenei dovranno fare ogni sforzo possibile per garantire un numero almeno eguale di sessioni di esami per ciascuna delle due tipologie previste dalla presente legge.
    I decreti attuativi ministeriali stabiliranno tempi e modi nei quali giungere a questi obiettivi.

    Articolo 2
    Incremento dell'Attività di Pubblicazione in Lingua Inglese

    Comma Primo
    Allo scopo di preparare una classe di insegnati e docenti adeguati alle nuove necessità del paese e allo stesso tempo incentivare lo spedito aggiornamento dell'insegnamento offerto nella direzione indicata dalla presente legge, si stabilisce quanto segue:

    I Professori (Ordinari o Associati) e gli altri membri del corpo docente incaricato degli insegnamenti specialistici saranno sottoposti all'obbligo di pubblicare elaborati stesi in lingua inglese relativi alla loro materia di insegnamento.

    Gli elaborati potranno essere destinati alla ricerca, all'aggiornamento di precedenti testi, all'insegnamento, alla semplice divulgazione dei risultati conseguiti.

    Essi dovranno essere pubblicati in forma cartacea o virtuale, a scelta delle Facoltà di appartenenza dei docenti coinvolti nei progetti di pubblicazione e non potranno essere inferiori nel numero al totale di due per ciascun docente, in ognuno dei cinque anni della fase di avvio della ristrutturazione dell'offerta didattica prevista dalla presente legge.

    Negli anni accademici seguenti alla fase di avvio, l'obbligo di pubblicazione rimarrà, ma modi e quantità saranno integralmente affidati alla discrezionalità delle Università, nel rispetto della loro autonomia didattica e logistica.


    Comma Secondo

    I Professori potranno sostituire la pubblicazione a titolo personale con attività organizzative a sostegno di iniziative tese alla diffusione della lingua inglese a livello didattico nei loro Atenei, o sovraintendendo a progetti di traduzione delle pubblicazioni specialistiche stese in lingua nazionale nel passato e ritenute meritevoli di traduzione da speciali commissioni costituite presso l'Ateneo stesso, oppure anche curando la pubblicazione di articoli in lingua inglese presso riviste o siti internet connessi alle loro discipline di insegnamento.

    Gli studenti coinvolti in progetti di questo tipo riceveranno incentivi e sostegni di carattere didattico a scelta della facoltà di appartenenza, e saranno segnalati per il loro sforzo aggiuntivo in sede di valutazione della loro preparazione.

    Comma Terzo
    In caso di mancato adeguamento da parte del corpo docente o di suoi membri al dettato del presente articolo, alla facoltà verrà comminata una multa pari al dieci per cento di tutti gli emolumenti percepiti da ciascun insegnante non adeguatosi alle disposizioni della Legge.

    La sanzione prevista in questo comma non decade allo spirare del termine dei cinque anni della fase di avvio della ristrutturazione promossa nella presente legge, ma ha carattere permanente.

    Articolo 3
    Misure di Flessibilità Riguardanti Le Autonomie Didattica Ed Organizzativa degli Atenei

    Comma Primo

    Ciascun Ateneo potrà mantenere la facoltà di stabilire le tempistiche di adeguamento al progetto stabilito dalla presente legge, entro il limite di cinque anni.
    Faranno eccezione le misure sanzionatorie previste per i mancati adeguamenti, che decorreranno dall'anno accademico immediatamente successivo all'approvazione della presente legge.

    Nel corso dei cinque anni di sviluppo del progetto previsti per l'adeguamento alle norme di questa legge, gli Atenei avranno diritto di indirizzare al Ministero competente memorie, rapporti e indicazioni documentate sullo svolgimento delle varie fasi e valutazioni statistiche sulle reazioni degli studenti e del corpo docente alle riforme introdotte.

    Il Ministero avrà cura di pubblicare ogni anno (integralmente o in appositi sunti) le risultanze di queste memorie delle Università, in modo da rendere note alla pubblica opinione le risultanze effettive del progetto ed evidenziare pregi e difetti emersi dal concreto attuarsi del progetto.

    Comma Secondo

    Se uno degli Atenei pubblici volesse, con motivate ragioni, allungare i tempi del suo adeguamento alle norme della presente legge, potrà farlo solamente reperendo in altro loco fondi sufficienti ad ovviare alle sanzioni economiche previste per il mancato adeguamento.

    In ogni caso, questa deroga non potrà superare il termine massimo di sette anni dall'approvazione della legge.

    Comma Terzo
    Sarà facoltà degli Atenei la creazione di una rete di corsi paralleli nel solo idioma nazionale, ove se ne rinvenisse la necessità e ne fosse accertata la richiesta, in ragione di un terzo al massimo rispetto ai corsi tenuti in lingua inglese.


    Comma Quarto

    Il frequentare l'una o l'altra tipologia di corso (inglese o nazionale) non dovrà in alcun modo o ad alcun titolo comportare svantaggi logistici o aggravi di spesa per gli studenti coinvolti.

    Ovviamente tali garanzie verranno a cessare entro il suesposto limite di dodici anni.

    Il presidente promulga.
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  3. #73
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    Predefinito Re: Albo ufficiale delle leggi di politica reale approvate

    Legge Francpolitick N. 70 - Edilizia scolastica

    Articolo 1

    La gestione e la proprietà del patrimonio immobiliare scolastico italiano, regolate attualmente dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, articoli 83, 85 e 86, sono avocate allo Stato.

    Tutte le competenze in materia sono affidate a partire dal Primo Giugno 2013 al Ministero della Pubblica Istruzione per una durata massima di anni tre.

    Articolo 2

    È istituita un'Anagrafe Nazionale del Patrimonio Scolastico, gestita e aggiornata dal Ministero della Pubblica Istruzione in collaborazione con gli uffici provinciali del Genio Civile, a capo del Ministero delle Infrastrutture.

    Articolo 3

    Gli uffici regionali e provinciali del Genio Civile, o degli enti similari laddove ne sia stata cambiata la denominazione, devono costituire entro il 15 aprile 2013 commissioni composte da tre unità ciascuna, necessariamente in possesso dell'abilitazione a esercitare la professione di ingegnere.

    Articolo 4

    Le commissioni tecniche per la valutazione del patrimonio edilizio scolastico, composte secondo i parametri di cui l'articolo 3, sono responsabili della valutazione della sicurezza e degli interventi necessari per un numero di istituti pubblici non inferiore ai 30 e comunque mai superiore ad un bacino di utenza massimo di 15.000 studenti.

    A partire dal 16 aprile 2013 le commissioni devono svolgere sopralluoghi presso gli istituti assegnati dagli uffici centrali in coordinazione con quelli regionali e provinciali del Genio Civile, riportando a verbale lo stato del patrimonio edilizio, il livello di rischio, gli interventi urgenti necessari, interventi suppletivi di minore urgenza e l'eventuale esigenza di demolizione totale o parziale dell'istituto in esame.

    I sopralluoghi dovranno tenersi entro e non oltre il 20 maggio 2013, al termine dei quali le commissioni avranno 10 giorni di tempo per rielaborare i verbali e stilare graduatorie provinciali inerenti il grado di urgenza degli interventi nei singoli istituti in collaborazione con i distaccamenti locali del Genio Civile.

    Articolo 5

    Le graduatorie e i relativi verbali di cui l'articolo 4 comma 3, saranno pubblicati a partire dal Primo Giugno 2013 sul sito internet del Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero delle Infrastrutture e sui siti internet degli enti locali interessati.

    Articolo 6

    Il Ministero della Pubblica Istruzione dovrà avviare entro il 15 giugno procedure a evidenza pubblica, rendendo note le informazioni necessarie a partecipare alla gara sul proprio sito internet e su quello degli enti ai quali fanno capo i singoli istituti coinvolti.

    I fondi assegnati in via prioritaria sono destinati agli istituti nelle postazioni più alte della graduatoria, di cui l'articolo 4 comma 3.

    Il Ministero ha a disposizione cinque miliardi di euro da allocare entro trenta giorni dalla pubblicazione dei bandi in base all'ordine di urgenza delle condizioni del patrimonio.

    Articolo 7

    Il fabbisogno stimabile necessario è individuato in tredici miliardi di euro. La ripartizione avverrà gradatamente in tre anni: i primi cinque miliardi sono da assegnarsi secondo le disposizioni dell'articolo 6 comma 3, entro e non oltre il 15 luglio 2013.

    Ulteriori due miliardi devono poi essere allocati entro e non oltre il 30 novembre 2013. Durante i primi nove mesi dell'anno 2014 il Ministero dovrà assegnare ulteriori quattro miliardi in base all'ordine d'urgenza delle graduatorie provinciali di cui l'articolo 6, comma 3, per poi concludere il progetto di messa in sicurezza nel semestre ottobre 2014 – marzo 2015 allocando altri due miliardi di euro.

    Articolo 8

    Le procedure di evidenza pubblica di cui gli articoli 6 e 7 sono aggiudicate alle offerte economicamente più vantaggiose, prendendo in particolare considerazione il fattore qualità. In deroga alla legge 57 del 2010, le procedure hanno assegnazione e approvazione d'urgenza, dovendosi concludere entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse.

    I bandi seguono, per quanto non espressamente previsto dal presente testo di legge, le normative europee attualmente in vigore e devono garantire la massima trasparenza sia nell'assegnazione che nella partecipazione.

    Il presidente promulga.
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    Predefinito Re: Albo ufficiale delle leggi di politica reale approvate

    Legge N. 71 in materia di riscossione dei tributi - Haxel

    Art.1
    Equitalia non potrà iscrivere ipoteche su immobili destinati ad abitazione principale per crediti inferiori ad almeno il 30% del valore dell’immobile stesso, se non per evidente evasione fiscale.


    Art.2
    Impedire il pignoramento di beni strumentali dell’impresa e di una percentuale di credito superiore al 20% del totale iscritto in bilancio, abolirà il pignoramento di beni delle attività economiche, se non per evidente evasione fiscale.


    Art.3
    Nel caso di pagamento rateale, Equitalia dovrà applicare il tasso di interesse legale e non più quello bancario.


    Art.4
    Diminuire la percentuale pagata ad Equitalia( minimo 20, massimo 30%) sui piccoli crediti riscossi( inferiori ai 100.000 euro) e raddoppiare quella sui grandi crediti (sempre minimo 20, massimo30% ad esempio superiori al milione di euro) per incentivare ulteriormente l’ente di riscossione a perseguire i grandi evasori


    Art.5
    In ogni caso non sarà possibile il totale pignoramento e ipotecazione dei beni del suddetto evasore, per garantirgli una vita sostenibile e la possibilità di ripagare totalmenteil debito, nei limiti delle sue possibilità

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    Predefinito Re: Albo ufficiale delle leggi di politica reale approvate

    Legge N. 72 in materia di welfare abitativo - Benjamin Linus

    DEFINIZIONE DI AUTOCOSTRUZIONE E AUTORECUPERO

    L’autocostruzione e l’autorecupero sono particolari metodologie edificative di abitazioni nelle quali i protagonisti del processo costruttivo sono gli stessi futuri proprietari in convenzione con enti pubblici.
    Nella pratica dell’autocostruzione infatti i futuri proprietari partecipano alla costruzione della loro casa con l’apporto del proprio lavoro con un ammontare stabilito di ore di lavoro prestate dal nucleo familiare per singolo alloggio.
    Gli Autocostruttori lavorano sotto la guida di professionisti che nel corso dell’intero processo edificatorio garantiscono l’assistenza tecnica indispensabile, la qualità architettonica, la sostenibilità ambientale dell’intervento e il rispetto delle norme di sicurezza.

    I SOGGETTI PRINCIPALI E IL LORO RUOLO

    LA COOPERATIVA DI AUTO COSTRUTTORI
    Il gruppo di Autocostruttori si costituisce in cooperativa definendo uno statuto giuridico che stabilisce la regolamentazione dei rapporti fra i componenti del gruppo in ordine all’attività da svolgere (ruoli, responsabilità, condizioni di appartenenza e di recesso, ecc.).
    La società cooperativa, qualunque sia il tipo e l’attività sociale, deve costituirsi per atto pubblico ed essere iscritta nel Registro Provinciale delle Cooperative.
    La nuova attività va segnalata altresì presso l’Agenzia delle Entrate, aprendo una posizione fiscale.
    La disciplina giuridica della cooperativa sarà contenuta nell’atto costitutivo e nello statuto contenente le norme relative al funzionamento della società.

    L’ ENTE DI COORDINAMENTO
    L’Ente di Coordinamento coordina l’attività della Cooperativa di Autocostruttori, fornendo una serie di servizi e strumenti, che comprendono la programmazione dell’intervento, il trasferimento del know-how tecnico e la gestione diretta degli aspetti organizzativi, amministrativi, formativi, sociali e di gestione del cantiere, nel rispetto della normativa vigente.
    Assicura altresì l’assistenza tecnica, il rispetto delle norme di sicurezza, l’utilizzo di tecniche e materiali ecocompatibili.
    L’ambito di intervento comprende:
    - Aspetti processuali, per la definizione del programma economico finanziario e del programma di intervento con particolare riguardo al coordinamento tra i vari attori del processo.
    - Aspetti tecnicoamministrativi, che comprendono la gestione finanziaria della contabilità da presentare periodicamente all’assemblea dei soci delle cooperative di autocostruttori, e la gestione amministrativa delle varie fasi del processo, ivi compresa la selezione delle imprese edili esterne (responsabili della realizzazione delle parti più impegnative e rischiose del processo costruttivo).
    - Aspetti progettuali, nel caso di affidamento della progettazione.
    - Aspetti esecutivi, che comprendono le attività di accompagnamento e supporto della Cooperativa di Autocostruttori, direzione ed esecuzione dei lavori, organizzazione e gestione del cantiere di autocostruzione, con particolare attenzione alla sicurezza degli Autocostruttori, attività di training, formazione e informazione del gruppo di Autocostruttori nonché controllo della regolare presenza in cantiere del gruppo, controllo del rispetto della normativa sulla sostenibilità e sulla sicurezza del cantiere.

    Art. 1.

    Finalità della Legge
    La Repubblica di TP-POL-PIR promuove un programma sperimentale di interventi indirizzato a incentivare le iniziative dei soggetti che intendono realizzare la costruzione della loro prima casa, attraverso la concessione di contributi finanziari secondo le modalità indicate nella presente legge e nei relativi regolamenti di attuazione.
    A tale fine, viene appositamente creato un Fondo Istituzionale per l'erogazione di contributi in favore dei soggetti che intendono provvedere, attraverso la partecipazione a società cooperative, alla costruzione della loro prima casa.


    Art. 2.

    Soggetti destinatari
    Sono individuate come soggetti destinatari dei contributi finanziari del Fondo le società cooperative costituite tra soggetti singoli residenti in Italia il cui reddito individuale o familiare è inferiore o uguale all'indicatore ISEE individuato dal comune di residenza per l'ammissione alle graduatorie per l'assegnazione di alloggi comunali o degli Istituti autonomi per le case popolari.

    Art. 3.

    Aree urbanistiche utilizzabili
    Per la costruzione degli immobili rientranti nel programma possono essere utilizzate le aree individuate come edificabili dai piani locali urbanistici in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.
    Ai fini della realizzazione del programma, le società cooperative possono sottoscrivere accordi di programma con i comuni e con gli enti pubblici interessati per l'utilizzo di suoli edificabili di proprietà pubblica, per la ristrutturazione e la riqualificazione ad uso abitativo di immobili pubblici dismessi e per l'utilizzo di terreni demaniali in accordo con la volontà degli uffici tecnici competenti in ambito locale.
    Nei casi sopra descritti, i comuni assumono il compito di coordinare le attività e i procedimenti relativi alla stesura e alla sottoscrizione degli accordi di programma, nonché di verificare il rispetto e il buon esito dei medesimi attraverso un'idonea attività ispettiva.
    Gli oneri di urbanizzazione delle aree utilizzate sono posti a carico delle società cooperative e possono essere saldati mediante la realizzazione di opere di interesse pubblico.


    Art. 4.

    Finanziamento
    Il Fondo è finanziato attraverso la Cassa depositi e prestiti Spa, che stipula apposite convenzioni con istituti di credito per la concessione, in favore dei richiedenti, di mutui ipotecari ventennali a tasso fisso.
    Ai soci delle società cooperative di cui all'articolo 2 è concesso un contributo in conto interesse con abbattimento del 50% sul tasso praticato dagli istituti di credito convenzionati.
    Il contributo in conto interesse può essere convertito, a richiesta del proponente, in contributo in conto capitale scontando al valore attuale al momento dell'erogazione il beneficio derivante dalla quota relativa agli interessi.
    L'importo del mutuo agevolato non può comunque essere superiore a 50.000 euro per ciascuna unità immobiliare fino a un massimo di 500.000 euro per interventi coordinati su più unità immobiliari e, in ogni caso, non può superare il 90 per cento del valore totale del progetto.
    Alle società cooperative è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 10 per cento del valore dei mutui contratti dai singoli soci, e comunque non superiore a 50.000 euro, vincolato alle spese di gestione e di assistenza tecnico-professionale specialistica e specializzata.
    Qualora l'intervento sia realizzato a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma di cui all'articolo 3, ai comuni è riservata una quota del 3 per cento del contributo erogato, vincolato alle attività e ai procedimenti relativi alla stesura e alla sottoscrizione del medesimo accordo, nonché all'attività ispettiva.


    Art. 5.

    Vincoli di cessione
    Gli alloggi realizzati con i contributi finanziari del Fondo non possono essere ceduti in proprietà fino all'estinzione del mutuo contratto.

    Il presidente promulga.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  6. #76
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    Predefinito Re: Albo ufficiale delle leggi di politica reale approvate

    Legge N. 73 in materia di evasione fiscale - Haxel, Occidentale, Perseo, Von Dekken

    Art. 1

    Si definisce evasore chi che non provvede a versare, secondo le disposizioni di legge, le somme dovute come imposte e tasse.

    Art. 2
    Non è evasore chi non versa la tassa per la fornitura di un servizio, erogato da un ente pubblico, ove il soggetto dimostri che il servizio non è stato fornito per colpa esclusiva dell'ente erogante.
    Non è altresì evasore chi non paga una somma dovuta che sia inferiore ad € 100,00.

    Art. 3
    Il redditometro e gli studi di settore sono strumenti integrativi delle indagini della Guardia di Finanza o degli altri Enti preposti ad operazioni di verifica e controllo in materia fiscale.
    Non possono in alcun caso essere utilizzati da soli per presumere la condizione di evasore a carico del cittadino.

    Art. 4
    Il contenzioso tributario avviene mediante contraddittorio.
    Il dolo è escluso qualora il presunto evasore dimostri che il mancato pagamento fu dovuto ad un'erronea interpretazione della legge, ovvero venne fatto su indicazione di un professionista o un ente certificatore della sua dichiarazione fiscale. In tale caso la responsabilità, salvo che le informazioni fornite al professionista o all'ente siano state mendaci, si trasferisce al professionista o all'ente.
    Qualora l'accusa di evasione fiscale si dimostri infondata l'amministrazione fiscale deve, senza ritardo, rimborsare al contribuente tutte le spese sostenute per la sua difesa, e pagare un equo indennizzo per il disagio provocato.
    A tale scopo è istituito presso il Ministero delle Finanze un capitolo di bilancio apposito. Qualora sia esaurito il fondo l'Amministrazione Fiscale non può ritenersi comunque esonerata dal pagamento.

    Art. 5
    E' fatto divieto di utilizzo della detenzione cautelare per le ipotesi di reato legate all'evasione fiscale, fatti salvi i casi in cui dalle indagini emergano fattispecie di reato per le quali la legge consenta il ricorso a misure di limitazione della libertà personale.

    Art.6
    Chi sia condannato per evasione fiscale è tenuto a pagare quanto inizialmente dovuto, maggiorato di sanzioni ed interessi, oltre a rimborsare all'Amministrazione Fiscale tutte le spese sostenute.
    Il condannato incorre nella pena della multa pari al doppio e fino al decuplo della somma evasa, e della reclusione da uno a cinque anni, con l'interdizione perpetua ai pubblici uffici.

    Art. 7
    Qualora il condannato non sia solvibile ogni suo bene immobile e mobile registrato è sottoposto a confisca, ad eccezione della casa di abitazione.
    Altresì fino alla metà di ogni suo introito mensile, superiore ad € 250,00, sarà devoluto all'Amministrazione Fiscale ed a quella Giudiziaria.

    Art .8
    Chi agisce, per consentire al condannato, di sfuggire al provvedimento di confisca, o per occultare i suoi guadagni futuri, soggiace alla pena della multa dal doppio al quintuplo della somma in questione, e della reclusione da uno a tre anni.

    Art. 9
    I condannati di cui all'articolo 8 possono accedere alla sostituzione della pena detentiva o sostitutiva della detenzione, versando un'oblazione pari a dieci volte della multa loro inflitta. La condanna, con l'accesso all'oblazione, resta iscritta nel casellario giudiziario.
    All'oblazione potranno accedere solo coloro che non abbiano mai riportato condanne per reati non colposi.

    Il presidente promulga.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  7. #77
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    Predefinito Re: Albo ufficiale delle leggi di politica reale approvate

    lavori in corso
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