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Discussione: Gazzetta Ufficiale

  1. #1
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    Predefinito Gazzetta Ufficiale

    Legge n.4 della Camera - DDL Ronnie sulla regolazione delle pause istituzionali


    Articolo unico

    1. Ogni termine temporale previsto da fonti del diritto pubblico polliano sospende di diritto il suo decorso alle date del 20 dicembre e del 30 luglio per riprenderlo rispettivamente alle date del 10 gennaio e del 1 settembre.

    2. Se un atto giuridico viene compiuto in un periodo di pausa istituzionale, i termini relativi allo stesso iniziano a decorrere al termine della pausa, ed esso acquista priorità d'efficacia rispetto ad altri secondo la data di presentazione nel periodo di pausa che lo veda precederli.

    3. Non sono mai sospesi quei termini che riguardino la maturazione dell'anzianità forumistica minima per l'esercizio di un diritto individuale previsto dall'ordinamento o che siano previsti da accordi di carattere privato quali ad esempio gli statuti di partiti, associazioni o aziende virtuali.





    Firmato:

    Supermario

    Presidente della comunità virtuale di Tpol.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  2. #2
    Liberale Cattivo
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    Predefinito Re: Gazzetta Ufficiale

    C.2/15 - DDL Gdem88 sull'Active Ageing:
    Misure per favorire l’invecchiamento attivo,il pensionamento flessibile, l’occupazione degli anziani e dei giovani, e per l’incremento della domanda di lavoro
    .
    Articolo 1
    Incentivo alla riduzione dell’orario di lavoro in prossimità dell’età di pensionamento
    1. Nel quinquennio precedente al conseguimento dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia, a norma dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i lavoratori possono concordare con il datore di lavoro la riduzione del proprio orario di lavoro, con qualsiasi modalità di distribuzione dell’orario stesso, anche secondo clausole elastiche o flessibili di qualsiasi tipo, beneficiando della facoltà di cui al comma seguente. Non si fa applicazione in tali casi del disposto dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61, e successive modificazioni, dell’articolo 3 commi 2, 7, 8 e 9, dell’articolo 5, commi 2 e 3, dell’articolo 8, commi 2, 2-bis e 3, dello stesso decreto. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, e successive modificazioni, del citato decreto legislativo n. 61 del 2000, ove ne ricorrano i presupposti.
    2. A seguito della riduzione dell’orario prevista dal comma precedente il lavoratore ha diritto, per la durata massima di cinque anni, a integrare i versamenti contributivi senza alcun onere fiscale o contributivo aggiuntivo, fino a concorrenza con la contribuzione corrispondente all’orario normale previsto dai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi. La detta integrazione può essere assunta in tutto o in parte dal datore di lavoro, senza che ne derivi a carico suo o del prestatore alcun onere fiscale e contributivo aggiuntivo e senza che questo possa dar luogo a incidenze o ricalcoli in relazione al trattamento di fine rapporto o a qualsiasi altra voce retributiva.

    .
    Articolo 2
    Coniugazione di lavoro e pensione a tempo parziale
    1. I lavoratori che abbiano pattuito la riduzione dell’orario a norma dell’articolo 1 hanno diritto a un anticipo di pensione, erogato in ratei mensili per tredici mensilità, a decorrere dalla data di decorrenza riduzione stessa. Ai fini del calcolo dei ratei anticipati di pensione viene assunto a riferimento l’importo della pensione corrispondente a quanto sarebbe maturato, a condizioni invariate e tenendo conto dell’integrazione contributiva di cui all’articolo 1, comma 2, alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia ovvero, se maturati prima, dei requisiti per il pensionamento anticipato.
    2. I ratei di pensione anticipata sono calcolati applicandosi all’importo di cui al comma 1 la percentuale corrispondente alla riduzione di orario di lavoro concordata a norma dell’articolo 1. I ratei stessi sono poi ricalcolati, alla data del pensionamento effettivo, in modo tale da scontare, in misura fissa su base mensile, i ratei anticipati di pensione già corrisposti al lavoratore entro quindici anni dalla suddetta data.

    .
    Articolo 3
    Convenzione con la Regione per l’attivazione del ponte occupazionale tra generazioni
    1. Una convenzione tra impresa, Regione e Direzione regionale per l’impiego può prevedere che, nel caso di accordo per la riduzione dell’orario di lavoro stipulato a norma dell’articolo 1, l’integrazione contributiva di cui al comma 2 del medesimo articolo sia versata all’istituto previdenziale competente per un terzo dalla Regione e sia posta per un ulteriore terzo a carico del Fondo di cui all’articolo 6, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 6, a condizione che, ogni due lavoratori anziani interessati dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda, anche in deroga ai limiti numerici vigenti, all’assunzione di un giovane di età inferiore a ventinove anni con un contratto di apprendistato, oppure di un giovane di età non superiore a trentacinque anni con contratto di subordinazione a tempo indeterminato.
    2. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un giovane di età non superiore a trentacinque anni, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, dal mese successivo a quello di decorrenza del contratto di lavoro del giovane di cui al presente comma e fino alla data di pensionamento effettivo del lavoratore anziano, per un periodo massimo di tre anni. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei dipendenti del settore privato.
    3. Al momento dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato l’impresa predispone un piano formativo individuale recante l’indicazione nominativa del lavoratore designato quale tutor e l’individuazione dell’obiettivo professionale da conseguire. Tale piano deve essere comunicato al lavoratore nel termine di quindici giorni dalla data di inizio della prestazione.

    .
    Articolo 4
    Periodi sabbatici
    1. Il datore di lavoro può concordare con il prestatore che abbia compiuto 45 anni di età, e che abbia una anzianità di servizio nell’azienda, o in aziende appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, non inferiore a cinque anni, una sospensione della prestazione lavorativa e della relativa retribuzione per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, con versamento a carico del datore della contribuzione previdenziale altrimenti dovuta, calcolata sulla base della retribuzione di fatto percepita dal dipendente alla data della sospensione.
    2. Il versamento della contribuzione previdenziale in esecuzione dell’accordo di cui al comma 1non comporta oneri fiscali e/o contributivi aggiuntivi, né per il datore né per il prestatore di lavoro, e non influisce sulla determinazione del trattamento di fine rapporto o di alcuna altra voce di retribuzione differita.

    .
    Articolo 5
    Regime transitorio di incentivo all’occupazione e sostegno del reddito
    per i lavoratori non salvaguardati in relazione nuovo regime pensionistico
    1. Allo scopo di garantire una protezione sociale di ultima istanza ai lavoratori prossimi al pensionamento non ammessi ad alcuna disciplina speciale di salvaguardia in relazione al nuovo regime di accesso alla pensione di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, in coerenza con le nuove misure in materia di licenziamenti e ammortizzatori sociali di cui alla legge 28 giugno 2012 n. 92, è istituito un regime transitorio di incentivo all’occupazione e sostegno del reddito applicabile ai suddetti lavoratori, alle condizioni di cui al presente articolo.
    2. Possono essere ammessi, a domanda, al trattamento di Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) istituito a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012 n. 92, per la durata e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4, i lavoratori che non siano titolari di alcun rapporto di lavoro o trattamento di sostagno al reddito, per i quali sussistano entrambi i requisiti seguenti:
    a) siano in possesso dei requisiti che avrebbero consentito loro di conseguire il diritto alla pensione nel regime previgente;
    b) siano idonei a conseguire il diritto alla pensione nel nuovo regime entro il 31 dicembre 2018;
    c) siano cessati o siano destinati a cessare dal rapporto di lavoro in forza di accordi collettivi o individuali stipulati in qualsiasi sede, purché in data certa anteriore al 1° gennaio 2012, oppure siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale con provvedimento dell’istituto previdenziale competente in data anteriore al 4 dicembre 2011.

    3. I soggetti di cui al comma 2, in quanto assimilati ai lavoratori per i quali è intervenuta una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a norma dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, possono essere ammessi a domanda, dalla data in cui avrebbero maturato la pensione secondo il regime previgente, per la durata e alle condizioni di cui ai commi 4 e 5, al trattamento di Assicurazione Sociale per l’Impiego istituito a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 2012, n. 92, e successive modificazioni e decadono dal trattamento qualora non accettino un’offerta di lavoro, a norma dell’articolo 4, commi 41, lettera b, 42, 43, 44 e 45 della legge 3 luglio 2012, n. 92, e successive modificazioni.
    4. L’importo dell’indennità ASpI è calcolato a norma dell’articolo 2, commi 6 e seguenti, della legge 3 luglio 2012, n. 92, e successive modificazioni, assumendosi a riferimento l’importo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi due anni di prestazione lavorativa. I soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria, di cui al comma 1, lettera b, possono richiedere, in alternativa, che l’indennità venga rapportata, in ragione della stessa percentuale, al trattamento pensionistico che sarebbe stato loro erogato in applicazione della disciplina vigente alla data del 4 dicembre 2011.
    5. In caso di nuova assunzione di un soggetto di cui al comma 1, il periodo di prova può avere durata fino a un anno. Inoltre il rapporto di lavoro è esentato dalla contribuzione ai fini previdenziali e non è computato ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. In tal caso, ove il soggetto sia stato già ammesso al trattamento ASpI, l’erogazione dell’indennità è sospesa d’ufficio, con le modalità di cui all’articolo 2, comma 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.
    6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della suddetta legge 28 giugno 2012 n. 92.
    7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    .
    Articolo 6
    Fondo nazionale a sostegno del pensionamento flessibile
    e dell’accesso dei più giovani al tessuto produttivo
    1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo nazionale a sostegno del pensionamento flessibile e della solidarietà intergenerazionale», di seguito denominato «Fondo», con la dotazione iniziale di 300 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015.
    2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della stessa, con particolare riguardo alla determinazione, per ciascun tipo di incentivo di cui agli articoli 1, 2, e 3, del numero massimo dei soggetti ammessi alla concessione degli incentivi stessi, nel limite delle risorse disponibili a valere sul Fondo.
    3. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti che intendono avvalersi dei benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico determinato ai sensi del comma 1, lettera a), i predetti enti non prendono in esame ulteriori domande e sono tenuti a dare tempestiva comunicazione del raggiungimento del predetto limite per l’anno in corso.

    4. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e agli altri rapporti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    .
    Articolo 7
    Copertura finanziaria
    1. Sono abrogate le norme indicate nell’Allegato A.
    2. Sono altresì abrogate, a far data dal 31 dicembre 2015, le norme di fonte statale che determinino trasferimenti senza corrispettive forniture a imprese, correnti e in conto capitale, fatti salvi i pagamenti arretrati e i casi di cui ai commi 4 e 5 di questo articolo.
    3. Il Governo adotta entro il 31 dicembre 2015 uno o più decreti legislativi, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari di cui il secondo comma non prevede l’abrogazione e/o per prevedere, in luogo dell'abrogazione immediata, la riduzione lineare nel tempo dei trasferimenti.
    4. Sono escluse dall’abrogazione di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 8 le norme che prevedono incentivi
    . a) suscettibili di essere finanziati con fondi europei;
    . b) diretti a compensare l’adempimento di obblighi di servizio pubblico posti a carico di imprese private, con particolare riferimento ai settori dell’istruzione e della ricerca, della sanità, dell’assistenza sociale, dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell’Unione Europea.
    5. Il Governo può escludere dall’abrogazione di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 8 le norme che prevedano incentivi destinati a:
    . a) promuovere la realizzazione di progetti di primaria rilevanza di interesse europeo;
    . b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale;
    . c) correggere disfunzioni che impediscono il normale funzionamento concorrenziale del mercato in cui operano le imprese beneficiarie.
    .
    Articolo 8
    Ripartizione delle risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 7
    1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 5 e 6, valutati in 150 milioni di euro per il 2015, 900 milioni di euro annui per il 2016, 2017 e 2018, si fa fronte con la corrispondente quota parte dei risparmi realizzati attraverso l’applicazione dell’articolo 7.
    2. La quota dei risparmi realizzati attraverso l’applicazione dell’articolo 7 eccedente l’importo impegnato a norma del comma 1 è interamente destinata alla riduzione della pressione fiscale.

    .

    Articolo 9
    Entrata in vigore
    1. La presente legge entra in vigore nel primo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



    ALLEGATO A

    Disposizioni abrogate direttamente in virtù della disposizione contenuta nell’articolo 7
    1) legge 30 luglio 1959, n. 623 (Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell’artigianato);
    2) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (Credito agevolato al settore industriale);
    3) articoli 3 e 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Interventi per la ristrutturazione e la riconversione industriale);
    4) articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981);
    5) articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (Ricerca mineraria);
    6) articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (Norme concernenti l’agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);
    7) legge 1° marzo 1986, n. 64 (Intervento straordinario nel Mezzogiorno);
    8) articolo 3-octies decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 (Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio);
    9) articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Sostegno finanziario alle PMI dei settori commercio e turismo per l’acquisto di locali precedentemente in affitto);
    10) legge 3 ottobre 1987, n. 399 (Agevolazioni della produzione industriale delle PMI);
    11) articolo 15, commi 13, 14 e 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Centri per l’imprenditorialità nel Mezzogiorno; Compensi alle società finanziarie CFI e SOFICOOP per gestione partecipazioni assunte ai sensi della legge 49/1985);
    12) articoli 4 e 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221;
    13) articoli 5, 6, 8, 12, 17, 23, 27 e 34 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle PMI);
    14) articolo 14 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Agevolazioni per l’innovazione e la riconversione produttiva relativamente all’utilizzo dell’amianto);
    15) articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Attività produttive nelle aree sottoutilizzate);
    16) decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204 (Interventi urgenti a sostegno del settore minerario);
    17) articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 (Contributi per dismissioni nel settore siderurgico);
    18) articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Provvidenze per eventi alluvionali del 1994);
    19) articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Agevolazioni in forma automatica per la realizzazione di nuovi investimenti effettuati dalle PMI industriali nelle aree depresse);
    20) articolo 2, comma 42 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Cofinanziamento programmi regionali);
    21) articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 (Disposizioni integrative per precedenti interventi alluvionali);
    22) articolo 2, comma 203, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Contratti di programma e contratti d’area);
    23) articolo 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Incentivi per l’acquisto di strumenti per pesare);
    24) articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140 (Misure fiscali a sostegno dell’innovazione nelle imprese industriali);
    25) articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Aree di degrado urbano);
    26) articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Estensione della legge 488/92 al settore del turismo; incentivi fiscali alle piccole e medie imprese dei settori del commercio e del turismo);
    27) articolo 24, commi 4, 5 e 6 ed articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi; indennizzi a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato);
    28) all’articolo 10, coma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole “allegata al Documento di programmazione economico-finanziaria” sono soppresse;
    29) legge 30 giugno 1998, n. 208 (Incubatori di impresa);
    30) articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Estensione della legge 488/92 al settore del commercio);
    31) articolo 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Agevolazioni per i partecipanti al consorzio Infomercati per finanziamenti finalizzati alla connessione al sistema nazionale informatico dei mercati agroalimentari all’ingrosso);
    32) articoli 4, commi 5, 6 e 7, e 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Rilievi geofisici condotti per la ricerca e la coltivazione di riserve di idrocarburi);
    33) articoli 6, commi da 13 a 19, 103, commi 5 e 6, 106 e 114, commi 4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Detassazione degli utili reinvestiti; credito d’imposta per il commercio elettronico; collegamento telematico “quick-response” fra imprese del settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero; promozione e sviluppo di nuove imprese innovative mediante partecipazione al capitale di rischio ripristino ambientale e sicurezza
    dei lavoratori nei siti di cava);
    34) articolo 14, commi 1 e 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Modalità semplificate di applicazione della legge 488/92 per le imprese artigiane);
    35) articolo 52, commi 77 e 78, e articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Contributi per il settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero; interventi per la formazione e valorizzazione degli stilisti);
    36) articolo 2, commi 4 e 5, ed articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Agevolazioni per programmi di sviluppo e innovazione nelle PMI del settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero; incentivi per il settore delle fonderie);
    37) articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
    38) articolo 1, commi 280-283, commi 340-343, commi 847-850 e comma 853 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Credito d’imposta per le attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo; zone franche urbane; fondo per la finanza d’impresa; fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà);
    39) articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Norma previgente sugli interventi di reindustrializzazione; Utilizzo delle economie legge 488/92; in particolare, interventi di sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi di illuminazione del Veneto delle armi di Brescia, mediante accordi di programma);
    40) articolo 7 del decreto legge 1 aprile 1989, n. 120 convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1989, n. 181.



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    Predefinito Re: Gazzetta Ufficiale

    C.A.1/15 - Disegno di Legge Ronnie per l'efficienza dei lavori della Camera




    Alla legge organica recante il Regolamento della Camera sono aggiunti, al corrispondente ordine, i seguenti articoli e commi:



    All'art. 5 i commi seguenti:
    "4. Per salvaguardare l'operatività della Camera, nelle situazioni di sovrabbondanza, l'iniziativa legislativa tramite emendamento è sottoposta a misure di equo contingentamento; a tal fine, il Presidente della Camera, laddove rilevi la presentazione di oltre 10 emendamenti nel complesso dei testi sottoposti all'aula, ha la facoltà di disporre ai Capigruppo di indicare una priorità ordinale degli emendamenti dei deputati del proprio gruppo e procedere alla richiesta di unificazione o soppressione degli emendamenti di minor priorità, entro 24 ore, fino a ricondurre il totale al numero di 10.
    5. In difetto della riduzione spontanea, o in mancanza della comunicazione dell'ordine di priorità, il Presidente opera la riduzione sopprimendo emendamenti in modo proporzionato fra i vari gruppi a suo insindacabile giudizio, consentendo in ogni caso ad almeno un emendamento per gruppo, anche oltre il numero di 10.

    6. I vicepresidenti, di comune accordo, laddove rilevino che sia stata la presentazione di abbondanti emendamenti della maggioranza a determinare l'applicazione del comma 4, possono chiedere che gli emendamenti della maggioranza siano soppressi in proporzione doppia rispetto a quelli dell'opposizione, e il Presidente consente senz'altro alla richiesta.
    7. L'eventuale accoglimento di emendamenti da parte del proponente del testo base, determinando la modifica immediata di quest'ultimo, equivale a soppressione."


    L'Articolo 5-bis:
    "Segretari d'Aula
    1. Il Presidente della Camera può nominare Segretario d'Aula per una seduta il presentatore di un testo o un Deputato che ha proposto un emendamento a quel testo, perché proceda in vece sua e dei Vicepresidenti alle seguenti incombenze relative:
    a) riscrittura di emendamenti presentati in forme improprie
    b) integrazione delle modifiche a seguito di emendamenti nei testi approvati
    c) revisione dell'editing del testo di legge, rinumerazioni e correzioni, prima del voto finale, dandone evidenza al Presidente.
    2. Ogni segretario d'aula è assegnato, quando possibile, al testo che ha proposto."


    L'Articolo 9-bis:
    "Procedure di voto semplificate
    1. Il Presidente della Camera dispone la semplificazione delle procedure di voto e conseguente conteggio, secondo le regole di cui al comma 2, nel caso che si verifichi una delle condizioni seguenti:

    a) che gli emendamenti totali da sottoporre a votazione, risultanti dalla somma degli emendamenti a ogni testo, siano più di cinque;
    b) che i testi definitivi da sottoporre a votazione siano più di tre;

    2. In caso di semplificazione della procedura il Presidente, all'atto del superamento delle soglie a) o b), e successivamente all'apertura del voto, avviserà i Deputati con un intervento pubblico a carattere più evidente del normale, delle diverse regole destinate a governare il voto, le quali sono di seguito elencate nella formula:
    "Si avvisano gli Onorevoli colleghi che alla luce del rilevante numero di votazioni atteso, la Camera adotterà la procedura semplificata di votazione, secondo le seguenti regole:
    1. Per abbattere il numero di addendi nella fase di conteggio, la votazione sarà aperta ai soli Capigruppo.
    2. All'esito del voto, la Presidenza conteggerà i voti esercitabili di ogni Capigruppo come rappresentativi del totale dei voti esercitabili di tutti i Deputati di quel gruppo, salvi gli assenti annunciati alla seduta.
    3. In caso di mancato voto del Capogruppo, il primo membro del gruppo votante sarà considerato capogruppo apparente delegato a rappresentare i voti in vece del Capogruppo.
    4. La votazione sarà aperta
    anche a quei Deputati che intendano far conteggiare il proprio voto in quanto differente da quello del Capogruppo -effettivo o apparente- postando la sola parte della scheda di voto interessata dal loro dissenso.

    5. I voti in dissenso saranno detratti a quelli del Capogruppo e regolarmente contati a parte.
    6. Il Deputato che voti in modo uguale al Capogruppo in una o più parti della scheda dovrà essere richiamato o sospeso per la successiva seduta a discrezione del Presidente.
    7. Il Deputato che voti l'intera scheda in modo uguale al Capogruppo potrà essere sospeso per la seduta successiva.
    La Presidenza della Camera"
    3. Non possono essere accelerati i voti che richiedono la maggioranza assoluta o la maggioranza qualificata laddove la legge specifichi che essa dev'essere calcolata sui presenti."





    Firmato:

    Supermario

    Presidente della comunità virtuale di Tpol.

    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  4. #4
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    Predefinito Re: Gazzetta Ufficiale

    C.1R/15

    DDL del Governo C@scista sull'immigrazione

    Presentazione e annunciazione d'intenti
    La presente legge è mirata al raggiungimento di una seria azione di repressione dello
    sfruttamento del traffico dell’immigrazione clandestina e ad una ordinata disciplina giuridica dei respingimenti , delle espulsioni dei clandestini e della possibilità di ricorso per i richiedenti il diritto di asilo come profughi. La legge è altesi finalizzata alla gestione dei flussi regolari dell’immigrazione e alla disciplina della concessione della cittadinanza agli stranieri


    Capo I
    Articolo 1
    Disposizioni Contro lo sfruttamento e l’organizzazione del traffico dell’immigrazione clandestina

    1. L'articolo 12 della Legge 189/2002 (che inseriva nel Codice penale italiano il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) è sostituito dall'articolo primo della presente legge.
    2. Con Immigrazione Clandestina si intendono ingresso e permanenza nel territorio della Repubblica senza avere titoli e autorizzazioni previste dalla Legge.
    3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compia atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente, é punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 25.000 euro per ogni persona.
    4. Aggravanti del Reato. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate se:
    - per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
    - per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
    - il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
    5. Se i fatti sopra indicati sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 50.000 euro per ogni persona.
    6. Per gli organizzatori del traffico dell’immigrazione clandestina la pena prevista è la reclusione da dieci a 20 anni ed è prevista la possibilità di richiedere l’estradizione degli organizzatori agli Stati in cui si nascondono.
    7. Sequestro e distruzione dei mezzi di trasporto. I mezzi di trasporto utilizzati nel traffico di clandestini (natanti, motoscafi , navi, automobili o camion ) sono sequestrati dalle forze di polizia una volta superato il confine anche se appartenenti ad uno stato estero per essere destinati alla distruzione.

    Capo II

    Articolo 2
    Respingimenti ed espulsioni e possibilità di ricorsi per i richiedenti il diritto di asilo come profughi

    1. Il personale di vigilanza preposto alle frontiere terresti , alle acque nazionali e alle coste respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera e sulle coste del territorio della Repubblica senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
    2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera, il rimpatrio con mezzi aerei e navali é altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera terrestre o marina, sono fermati all'ingresso o subito dopo. Il respingimento in mare dovrà sempre essere accompagnato da apposito personale.
    2 bis Nelle ipotesi residuali in cui non è per il semestre o per l'anno in corso possibile procedere all'espulsione immediata di alcuni clandestini in quanto gli stati di transito e di origine rifiutano per quel semestre o quell'anno il rimpatrio i clandestini verranno successivamente ed immediatamente espulsi il semestre o l'anno successivo ,o gli anni successivi senza limite di tempo e senza possibilità di sanatorie, non appena lo stato di transito o di origine accetteranno il rimpatrio
    Gli stati che in un anno rifiutano il rimpatrio perdono il diritto di essere presi in considerazione nell'anno in corso per la formazione delle liste dell'immigrazione regolare
    3. Disciplina dei richiedenti il diritto di asilo come profughi. Gli stranieri che fanno richiesta di asilo vengono accolti nelle strutture apposite di permanenza temporanea obbligatoria sorvegliate da cui non è possibile uscire in attesa che la domanda sia valutata. La procedura di accoglimento o respingimento di asilo politico avviene secondo i trattati internazionali vigenti.
    3-bis. Le richieste d’asilo dei minori non accompagnati sono trattate con regime prioritario per farli rimanere nei centri il minor tempo possibile, al massimo per due settimane. I minori senza famiglia vengono tenuti separati dagli adulti. Inoltre, una volta che sono stati trasferiti in uno dei centri, a ogni minore viene assegnato un tutore che si occupi anche di aiutarlo nelle procedure burocratiche.
    4. Espulsione dei clandestini. I clandestini che aggirando o superando i controlli entrano nel territorio italiano vengono trattenuti nei Centri di permanenza temporanea per essere espulsi dal territorio nazionale entro il tempo massimo di un mese verso lo Stato di transito da cui sono pervenuti in cui è presente un ambasciata o un consolato italiano. Le disposizioni hanno effetto immediato ed eventuali ricorsi saranno possibili presso il consolato italiano nel paese da cui sono provenienti in cui verrà effettuato il respingimento, solo una volta effettuato il respingimento.
    4-bis. I clandestini che non ottemperano al loro dovere di lasciare il paese, ivi inclusi immigrati regolari a cui sono venuti meno i requisiti per restare legalmente in Italia, se facenti ricorso e risultati perdenti, una volta espulsi non avranno più la possibilità di entrare legalmente in Italia, in qualsiasi forma, compresa quella per scopi turistici.
    5. Le disposizioni hanno effetto immediato ed eventuali ricorsi per richiedere il diritto di asilo come profughi contro il respingimento saranno possibili al consolato italiano nel paese di provenienza e verso il quale e' stato effettuato il respingimento. Il respingimento è sospeso solo qualora ci siano controindicazioni riguardanti lo stato di salute degli immigrati. In tal caso verranno prestate tutte le cure del caso e l'espulsione avverrà nel momento in cui le autorità sanitarie stesse lo riterranno opportuno.

    Articolo 3
    Disciplina dell'accertamento del diritto alla concessione dello status di profugo

    1. Le domande di asilo verranno immediatamente trasmesse ai tribunali italiani che avranno l’obbligo di valutarle con la massima celerità possibile .Se la domanda verrà riconosciuta fondata dal tribunale il richiedente a cui è riconosciuto lo status verrà trasportato nel territorio italiano ed accolto obbligatoriamente per almeno tre mesi in apposite strutture di accoglienza dislocate nel territorio italiano dal ministero degli interni.
    1-bis. Le procedure di accertamento del diritto di asilo devono essere completate in meno di 6 mesi.
    2. Se la domanda non verrà riconosciuta fondata la richiesta è definitivamente considerata respinta.
    3. Le spese per l'accertamento del procedura di accertamento del diritto di asilo come profughi e per il rimpatrio dei clandestini sono coperte riallocando la metà dei fondi impiegati precedentemente dal governo italiano per la missione Triton. Tenendo conto che nell'arco dell'intero anno 2014 la missione Triton è costata compessivamente all'Unione europea 650 milioni di euro spesi da tutti gli stati dell'Unione e considerando che nel 2013 la precedente missione "Mare Nostrum" è costata all'italia (come dichiarato nella relazione del ministro del interno del 2014) 110 milioni di euro (9,2 milioni al mese) si prevede di destinare da parte del governo italiano, per il 2016, 60 milioni di euro alla Missione Frontex (in considerazione dei ridotti flussi di immigrazione clandestini causati dalla presente legge) destinando 50 milioni di euro per il finanziamento del meccanismo di controllo dello status di profugo e delle espulsioni dei clandestini.

    Capo III

    Articolo 4
    Gestione dei flussi regolari dell’immigrazione

    1. Gli immigrati regolari che all'entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il permesso di soggiorno conservano lo status di immigrati regolari.
    2. Per i nuovi ingressi, il Governo stabilisce entro il 1 gennaio di ogni anno un contingente di immigrazione regolare e limitata ai cittadini stranieri senza precedenti penali e con adeguata conoscenza della lingua italiana, tenendo conto delle necessità che le imprese comunicano al governo.
    3. Hanno accesso al contingente annuale di immigrati regolari unicamente cittadini degli stati che hanno stipulato con l’Italia un accordo di gestione dell’immigrazione. Nell'ambito di questi ultimi, il Governo può assegnare una priorità alle domande degli immigrati culturalmente più compatibili con l’Italia.
    4. L'accesso al contingente è regolato con decreto in modo da assicurare, secondo indici il più possibile oggettivi:
    - i) l'omogeneità formativa tra il contingente e la distribuzione per fasce di istruzione della popolazione italiana secondo l'ultimo censimento Istat;
    - ii) l'omogeneità religiosa (o aconfessionale) tra le proporzioni degli ammessi a formare il contingente e la distribuzione per adesione confessionale (o aconfessionale) della popolazione italiana secondo l'ultimo censimento Istat.
    - iii) l'omogeneità demografica (età, sesso) tra le proporzioni degli ammessi a formare il contingente e la distribuzione per età e sesso della popolazione italiana secondo l'ultimo censimento Istat.
    In assenza di candidati omogenei l'accesso è comunque consentito ai candidati disomogenei, fino al raggiungimento del numero massimo di ammessi.
    5. In ognuno degli stati a cui annualmente il governo comunica il numero di immigrati che possono presentare domanda, il consolato italiano, prima di dare il via libera, seleziona i richiedenti stranieri controllando il loro certificato penale e la conoscenza della lingua italiana. Una volta superata la selezione i rappresentanti delle imprese italiane che lo ritengano necessario firmano una dichiarazione di impegno ad assumere il candidato o a richiedere allo stesso una prestazione autonoma. In caso di mancato superamento del controllo o di mancata firma dell'impegno il candidato non può accedere al territorio italiano ed il suo posto è assegnato a un altro.
    6. In ogni momento al contingente annualmente stabilito è sottratto il numero delle domande dei profughi fino a quel momento accolte.
    6-bis. Gli immigrati ammessi privi di cittadinanza in un paese dell'Unione Europea devono presentare garanzie economiche, una parte delle quali è congelata in appositi conti sottoposti alla disponibilità dello Stato per rimpatriarli in caso di necessità o per soddisfare i crediti insoluti vantati da cittadini italiani nei loro confronti. Il Governo stipula accordi con tutte le nazioni dell'Unione che prevedano la disponibilità delle stesse al rimpatrio dei propri cittadini responsabili di reati, perché scontino la pena nel paese d'origine.
    7. Il governo può annualmente sospendere la chiamata del contingente in caso di elevata disoccupazione dei cittadini italiani.

    Articolo 5
    Il permesso di soggiorno

    1. Per il lavoratore dipendente, la durata del soggiorno coincide con quella di validità del contratto di assunzione ed è prolungata nel corso di ognuno dei successivi eventualmente ottenuti. Al termine del contratto, per la ricerca di un nuovo impiego, sono consentiti non oltre sei mesi di permanenza sul territorio nazionale.
    2. Per il lavoratore autonomo, la durata del soggiorno è variabile in ragione del numero di mesi risultante dalla divisione dell'incasso lordo delle commesse validamente fatturate per il reddito medio mensile lordo dei lavoratori italiani, più tre mesi.
    3-bis. Al lavoratore in possesso di permesso di soggiorno è dovuta, alla scadenza del permesso, la restituzione in contanti di parte di quanto versato in contribuzione previdenziale.

    Capo IV

    Articolo 6
    Cittadinanza

    1. Lo straniero, se discendente da cittadino italiano per nascita fino al secondo grado, può richiedere la cittadinanza italiana senza altri obblighi oltre i requisiti al comma 3.

    2. Lo straniero entrato regolarmente e non discendente da italiani, o nato in Italia da genitori non italiani può richiedere la residenza italiana.
    Sono compresi nella residenza tutti i diritti propri della cittadinanza italiana, tranne la possibilità di svolgere servizi nell'Esercito, forze di Polizia o Vigili Urbani, di accedere alla Magistratura, di votare o candidarsi alle elezioni Politiche.

    3. In entrambi i casi è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:
    - a) Non aver commesso reati;
    - b) Aver superato l’Esame per la Cittadinanza, istituito allo scopo di valutare l'assimilazione dello straniero nella comunità nazionale italiana e consistente in una serie di prove scritte ed orali tese ad accertare il livello richiesto di conoscenza della lingua, delle norme costituzionali e delle tradizioni italiane.



    Firmato:

    Supermario

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    Predefinito Re: Gazzetta Ufficiale

    C.3/15

    DDL Molly sull'antiproibizionismo

    Preambolo

    Il proibizionismo delle sostanze stupefacenti, creato negli anni '30 negli Stati Uniti per scopi puramente propagandistici e affaristici, ha ormai ampiamente dimostrato la propria inefficacia nel contrastare la diffusione dell'abuso (o uso irresponsabile) di sostanze più o meno pericolose, dimostrandosi al contempo la principale causa del mantenimento di un oligopolio criminale che gestisce un mercato da centinaia di miliardi di euro.
    Il dogma proibizionista è stato poi imposto a tutto il mondo con la Convenzione Unica sugli Stupefacenti redatta dall'ONU
    https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_unica_sugli_stupefacenti scritta nel 61 e entrata in vigore nel '75, curiosamente proprio in quegli anni in cui le droghe pesanti iniziarono a comparire sul mercato italiano e non solo, andando a distruggere i movimenti di protesta dal loro interno.

    Il fallimento di questo dogma proibizionista è ormai riconosciuto dai più, ad esclusione di ambienti ormai minoritari quali movimenti religiosi o medioevalisti. E' il momento allora di porre fine a un sistema che consente alle criminalità organizzate e alle loro coperture legali nella cosiddetta società civile di arricchirsi mentre lo stato indirizza la repressione agli anelli più deboli di questa catena.

    Art. 1

    E' abrogato il testo unico sugli stupefacenti DPR 309 del 9-10-1990

    Art. 2

    E' istituito, presso il Ministero della Salute, il Comitato di studio delle sostanze stupefacenti, composto da medici, studiosi, ricercatori, neurologi estratti a sorte e comunque non di nomina politica.

    Art. 3

    Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della politica generale di informazione sugli effetti delle sostanze psicotrope, di prevenzione, di disintossicazione, di invito all'uso responsabile e consapevole delle sostanze.

    Art. 4
    E' istituita una tabella delle sostanze psicotrope a possibile forte impatto sulla salute e sulla pubblica sicurezza. E' vietata la produzione, l'importazione o la vendita delle sostanze presenti in questa tabella, se non previa autorizzazione del Ministero della Salute. L'infrazione del divieto di vendita delle sostanze indicate nella tabella costituisce reato ed è punita con una pena da un minimo di 4 ad un massimo di 8 anni di reclusione.

    Art. 5

    Il comitato si riunisce ogni 12 mesi per aggiornare la tabella di cui all'art. 4.

    Art. 6

    Ogni sostanza non inclusa nella tabella, è da considerarsi liberamente producibile o coltivabile per uso personale o per possesso senza alcun limite, e per la vendita all'interno dei limiti dell'attività non professionale

    Art. 7

    Il consiglio dei ministri, in particolare i ministeri di interno, giustizia, sanità e istruzione, si mettono a disposizione del Comitato per le iniziative di informazione e di prevenzione



    Firmato:

    Supermario

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    Predefinito Re: Gazzetta Ufficiale



    C.4/15

    Mozione Haxel sulle carceri italiane

    LA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA COMUNITA’ DI POL

    INVITA

    il Governo Italiano ad adottare le seguenti misure:

    Si propone con priorità assoluta il varo di un "piano carceri" che preveda l' ampliamento delle carceri esistenti e/o la costruzione di nuovi edifici in grado di sanare ogni possibile violazione delle convenzioni internazionali sulla dignità delle persone detenute; per la celere realizzazione e messa in opera del nuovo piano il Governo potrà valutare procedure d’urgenza nelle gare d’appalto.

    Si chiede che Lo Stato Italiano (utilizzando la possibilità prevista dalla convenzione di Strasburgo del 1983, ratificato dall'Italia e inserita nel proprio ordinamento dal 1989 ) si impegni a stipulare una serie di accordi con tutti gli Stati che rispettano i diritti umani in base al quale gli stranieri condannati in Italia per reati penali sconteranno la pena decisa dai tribunali italiani nelle carceri del loro paese d'origine.

    Si propone che per i condannati con sentenza definitiva a tre anni di carcere è previsto la sostituzione della carcerazione con gli arresti domiciliari a meno che non si tratti di condannati recidivi


    Si propone che I detenuti siano inseriti in programma di reinserimento e rieducazione sociale, tramite lavori sociali e professionali e per i minorenni saranno aggiunti gli studi scolastici

    Si propone di utilizzare i moderni sistemi di controllo per i detenuti che scontano i domiciliari; tale spesa è coperta dal detenuto stesso, secondo un meccanismo proporzionale legato agli indicatori ISEE, secondo il criterio di progressività e di sostenibilità dei costi per il gruppo familiare a cui il detenuto appartiene.


    Si chiede che per una migliore efficienza siano stabiliti i ruoli delle forze di polizia, con obbligo di pattugliamenti ove necessario e di controllo periodico dei detenuti domiciliari

    Si chiede che siano accorpati le forze di polizia locale e penitenziaria (che diventeranno sottosezioni operative nei rispettivi ambiti con la dovuta autonomia, per garantire l'efficacia dell'azione rispettivamente sui territori comunali e nelle strutture carcerarie) a quella di Stato, mentre invece siano di nuovo separate le forze di Guardia Forestale e i Carabinieri


    Si propone che i detenuti che autofinanzino le loro spese tramite il lavoro abbiano diritto a uno sconto del 20% della durata della pena.

    Si chiede, infine, che venga previsto un 2xmille per il sistema carcerario.



    Firmato:

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    Predefinito Re: Gazzetta Ufficiale

    C.5/15


    Mozione Gdem88 sull'obbligatorietà delle vaccinazioni nelle comunità scolastiche


    LA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA COMUNITA’ DI POL
    VISTO








    Che i dati del 2014 confermano che il calo registrato a partire dal 2012 non è una flessione temporanea ma una tendenza che sembra consolidarsi di anno in anno. Sebbene il decremento sia limitato, la riduzione delle coperture vaccinali a 24 mesi che si è registrata in questi ultimi 2 anni per poliomielite, epatite B, difterite e pertosse, può portare alla creazione di sacche di persone suscettibili con conseguenze gravi (fonte: ibidem)





    • Che In Italia le vaccinazioni per l’infanzia obbligatorie per legge sono la vaccinazione antidifterica (Legge 6 giugno 1939, n° 891), la vaccinazione antipoliomielitica (Legge 4 febbraio 1966, n° 51), la vaccinazione antitetanica (Legge 5 marzo 1968, n° 292), la vaccinazione antiepatite virale B (Legge 27 maggio 1991, n° 165). Le vaccinazioni contro pertosse, morbillo, parotite, rosolia e infezioni da Haemophilus Influenza b (Hib), sono fortemente raccomandate, ma non sono state imposte per legge;
    • Che molti genitori di oggi sono cresciuti senza avere alcuna cognizione dei rischi causati dalle malattie prevenibili con le vaccinazioni e dei benefici che derivano dalla immunizzazione per l’individuo e per la comunità ( le precedenti generazioni ben comprendevano invece il valore dei vaccini perché avevano avuto una esperienza diretta o indiretta dei danni causati da queste malattie);
    • Che i danni provocati dalla diffusione di informazioni tendenziose da parte delle associazioni antivax stanno trasformando la nostra comunità, con la diffusione del rifiuto delle vaccinazioni e quindi dell’indebolimento delle immunità diffuse;
    • Che le informazioni diffuse a macchia d’olio da costoro risultano smentite dall'OMS e da diverse ricerche scientifiche;




    CONSIDERATO

    L’appello di un numero sempre maggiore di genitori per una maggiore tutela dei bambini in età scolare attraverso una maggiore attenzione alle vaccinazioni e un più forte contrasto della “dispersione immunitaria”, espresso fra le altre cose anche su un importante luogo di mobilitazione civica come Change.org con oltre 20.000 firme; (https://www.change.org/p/vaccinazion...etition-no_msg)





    • Che gli assessori alla Sanità delle Regioni italiane riunitisi a Roma il 14/10/2015 hanno deciso all'unanimità di inserire nel nuovo "Piano nazionale di prevenzione vaccinale", che si sta scrivendo in questi giorni, anche la previsione di non ammettere nelle scuole i bambini che non siano in regola con il libretto di vaccinazioni;
    • Che Il piano vaccinale andrà il 20 ottobre alla Conferenza delle Regioni e successivamente alla Stato-Regioni, che avrà l’ultima parola in merito;




    PLAUDE

    Alle decisioni prese unanimamente dagli assessori alla Sanità delle Regioni Italiane, condividendo la preoccupazione per la situazione attuale delle vaccinazioni in Italia;


    AUSPICA

    Che la Conferenza delle Regioni, la Conferenza Stato-Regioni e il Ministero della Salute possano recepire queste decisioni sull’obbligatorietà delle vaccinazioni per i bambini in età scolare, prendendo quindi una forte posizione a favore della salute dei più piccoli e delle loro famiglie, contrastando una pericolosa disinformazione medico-sanitaria che, nel medio periodo, rischia di essere decisamente nociva per il nostro Paese.



    Firmato:

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    Predefinito Re: Gazzetta Ufficiale

    Mozione Finanziaria del Governo

    LA CAMERA DEI DEPUTATI DI POL

    SU PROPOSTA DEL GOVERNO DI POL

    PRIMO MINISTRO
    C@SCISTA

    MINISTRO DELL’ECONOMIA
    RONNIE



    VISTA

    La recente promulgazione della Legge di Stabilità per il triennio 2016-17-18 approvata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica Italiana su proposta del Governo Renzi (L. 28 dicembre 2015, n. 208);


    CONSIDERATO


    Che per il bene del paese appare necessario modificare significativamente l’impianto strutturale del provvedimento, perseguendo, in particolare tre obbiettivi di sistema:

    1) USCITE: la riduzione drastica delle spese correnti attraverso economie di bilancio, selezionate con criteri politici, nel novero delle misure predisposte dal commissario Carlo Cottarelli;

    2) ENTRATE: calo strutturale della pressione fiscale, con specifico orientamento della diminuzione alla difesa della famiglia, indistintamente per tutte le categorie di contribuenti;

    3) INDEBITAMENTO E DEBITO: arresto dell’indebitamento e prima riduzione della dinamica del debito, tramite privatizzazioni con immediato impatto quantitativo e altre misure finanziarie, dal lato dell’offerta, idonee a risanare la struttura dei tassi d’interesse;


    ESPONE LE SEGUENTI MISURE CORRETTIVE


    Invitando il Governo Italiano, il Parlamento e i partiti ad attivarsi per modificare quanto prima la Legge di Stabilità per il triennio 2016, 2017, 2018 nel senso da esse descritto e secondo le allegate modalità, col fine di raggiungere i nuovi saldi di bilancio conseguenti all'intervento.


    1) GRUPPO DI MISURE RELATIVE AL PRIMO OBBIETTIVO
    – USCITE –

    Si propone di adottare la proposta della Commissione nazionale per la Spending Rewiew sulla razionalizzazione delle modalità di riscossione. Famiglie e imprese versano ora le tasse in banca e gli istituti di credito trasferiscono i fondi alla Banca d'Italia dietro il pagamento di provvigioni. Il Tesoro invece potrebbe aprire conti direttamente con le banche, risparmiando sulle provvigioni (La Commissione calcola almeno 0,4 Mld di risparmi annui).
    http://www.ilsole24ore.com/art/2014/...l?uuid=ABP7yz3

    Si propone di adottare la proposta della Commissione nazionale per la Spending Rewiew sulla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi della P.A. Gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni unicamente su convenzioni Consip rispetto alla pluralità di convenzioni oggi esistenti comportano in media un risparmio del 24%, anche se la spesa presidiabile da Consip o altre centrali di acquisto è circa la metà del totale. Si può dunque conseguire un cambiamento strutturale sui nuovi contratti con una drastica riduzione del numero centrali appaltanti per acquisti sopra soglia (da 32.000 a massimo 30–40; Consip, regioni, città metropolitane). I risparmi calcolati dalla commissione ammontano a 7,2 Mld annui. http://www.infodata.ilsole24ore.com/...vizi-della-pa/

    Si propone, come misura iniziale, di adottare la proposta della Commissione nazionale per la Spending Rewiew sulla razionalizzazione delle Società partecipate.
    I soli costi amministrativi attuali delle partecipate sono attualmente di circa mezzo miliardo l'anno per la quota pubblica. Circa 0,3 Mld € di essi potrebbero essere risparmiati immediatamente con una rapida riduzione del numero delle partecipazioni.
    http://www.ilsole24ore.com/art/notiz...?uuid=ABLBsJiB

    Si propone, come misura successiva, di riprendere la proposta della Commissione nazionale per la Spending Rewiew sulla dismissione delle Società partecipate. Secondo la Commissione, se entro giugno 2016 si riducesse il numero delle partecipate da ottomila a mille, si otterrebbero in tal modo risparmi complessivi pari a 1 Mld nel 2016, e 2 Mld annui negli anni successivi. http://www.ilsole24ore.com/art/notiz...?uuid=ABLBsJiB

    Si propone di adottare la proposta della Commissione nazionale per la Spending Rewiew sulla riduzione delle retribuzioni dei dirigenti pubblici. La Commissione ha rilevato un eccesso in percentuale delle retribuzioni dei dirigenti pubblici italiani del 20 per cento rispetto a quelli degli altri paesi europei. Sembra equo pertanto proporre una riduzione del 12 per cento della retribuzione media dei dirigenti pubblici, per un risparmio complessivo calcolato dalla commissione pari a 0,5 Mld di euro a regime.
    I tagli di Cottarelli / Riduzione stipendi dirigenti (500 milioni)
    Tale riduzione, tuttavia, può essere ottenuta anche entro il 2016, agendo sulle retribuzioni variabili. In proposito si specifica che la riduzione dovrà insistere sui dirigenti che abbiano ottenuto minori risultati, da individuarsi imponendo l’obbligo a ogni dirigente di identificare almeno un 33% di dirigenti di grado inferiore che non abbiano raggiunto l’obbiettivo, superando il malcostume di attribuire comunque a ogni dirigente l’avvenuto raggiungimento dei risultati anche quando l’evidenza palpabile è che la P.A. ha enormi sacche di inefficienza. Eventuali risarcimenti dei danni a seguito di procedimenti giudiziari, anche se coinvolgenti la responsabilità solidale della P.A., saranno posti ex lege integralmente a carico del dirigente superiore che abbia mal selezionato tra quelli possibili il dirigente inferiore di minor attività.

    Si propone di adottare la proposta della Commissione nazionale per la Spending Rewiew sull’introduzione del pagamento elettronico e della fatturazione elettronica nei pagamenti dello stato, in sostituzione di quelli cartacei, e della razionalizzazione dei centri di elaborazione dati. La Commissione ha stimato risparmi quantificabili in 0,93 Mld derivanti dalla fatturazione elettronica, 1,3 Mld per il pagamento elettronico e 0,3 Mld dalla razionalizzazione CED (2,5 Mld). I tagli di Cottarelli / Dalla fatturazione ai pagamenti elettronici (2,5 miliardi)

    Si propone l'accorpamento delle questure e delle prefetture, in una prefettura unica per territorio. Secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle finanze l’intero sistema delle prefetture italiane costa 0,5 Mld, di cui l'80% in oneri di personale (Ragioneria Generale dello Stato, La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato – Tavole statistiche 2008-2012). Si assume che unificando i due organi l’attuale intero costo complessivo delle prefetture possa essere abbattuto sia grazie al risparmio sulla spesa di affitti, manutenzioni e servizi delle attuali sedi monumentali delle prefetture (che sarebbero sostituite da quelle più modeste delle questure) sia grazie alla sostituzione dei vertici delle questure con quelli delle prefetture. I funzionari apicali delle questure, infatti, essendo dirigenti di polizia, saranno certamente ammortizzabili nella spesa per pubblica sicurezza, riducendo proporzionalmente i futuri concorsi di polizia, e d’altra parte, i prefetti sono in eccesso dell’80% rispetto al numero di sedi disponibili, possono quindi benissimo sostenere il doppio del lavoro, sostituendo i questori.

    Si propone l'abolizione del sistema di compensazione finanziaria del Servizio Universale Postale (0,25 Mld €) a Poste italiane. La misura è conveniente per la stessa società pubblica, ormai quotata per il 40%, alla luce dell’effetto nefasto che la permanenza di tali compensazioni provoca ai sensi della disciplina antitrust (cfr. il recente nuovo orientamento AGCM Tlc, l'Antitrust bacchetta Poste: apra agli altri operatori - Repubblica.it) secondo la quale l’Autorità antitrust potrebbe in prospettiva obbligare la società a mettere a disposizione i propri uffici a tutti i concorrenti in tutti i mercati diversi da quello postale (specialmente Bancario e Assicurativo, nei quali i ricavi, nell’ordine dei miliardi di €, sono molto maggiori di quelli postali), se perdurasse il sussidio.

    Si propone, infine, di eliminare il bonus di 500 per i diciottenni, che è una misura di spesa politica, inutile e diseducativa (1,5 Mld).

    Si propone di introdurre l'obbligo per le Aziende Sanitarie Locali di ogni regione di centralizzare gli acquisti di farmaci e forniture in un'unica centrale di spesa per tutte le ASL della regione, secondo prezziari min-max diversificati per singolo prodotto, decisi da ogni regione e comunicati alla centrale acquisti, che non siano non superiori né inferiori oltre il 25% alla media del costo storico nazionale dei 5 anni precedenti. L’intervento, in quanto misura di coordinamento nazionale di finanza pubblica, dovrà essere sottratto alle competenze regionali. In termini di sola spesa farmaceutica il risparmio previsto è di 12 Mld € (CeRM 2011, Saniregio2 http://www.quotidianosanita.it/alleg...ato2579952.pdf regione di riferimento per il benchmark nazionale: l’Umbria).

    Le coperture così reperite ammontano ad almeno 26,2 Mld per il 2016; 27,2 Mld per il 2017 e 27,2 Mld per il 2018.



    2) GRUPPO DI MISURE RELATIVE AL SECONDO OBBIETTIVO
    – ENTRATE –


    Si propone l’Introduzione del meccanismo del quoziente familiare, che consente di dividere il reddito ai fini IRPEF per il numero dei componenti del nucleo cui viene attribuito. Attualmente, in Italia, l'imposta sul reddito viene applicata all'insieme degli utili e redditi dei membri della famiglia fiscale composta dal contribuente stesso, dal coniuge, dai figli minorenni e da eventuali persone invalide conviventi. Con il quoziente, le quote verrebbero rideterminate in relazione al proprio ruolo e ai carichi di famiglia, dimodochè in una famiglia con un reddito complessivo di 30 mila € l'anno dove lavorino due persone, si paghino tasse come se ci fossero due redditi di 15 mila € ciascuno, abbattendo l’aliquota di riferimento. Il costo di tale misura si prevede in 20 Mld € annui secondo i dati della CGIA di Mestre (Il vero choc fiscale? Il quoziente familiare - IlGiornale.it).

    Si chiede che sia previsto nella legge un bonus bebè da 400 euro che scatta al settimo mese di gravidanza per ogni cittadina italiana, per tre mesi. E fino al terzo anno di vita del bimbo si chiede sia previsto un assegno mensile di altri 150 euro, per un importo complessivo di spesa atteso nel 2016 e nel 2017, sulla base della proiezione tendenziale delle nascite (509 mila annue) di 1,5 miliardi di €.

    Si propone di finanziare il bonus bebè attraverso l’aumento dell’imposizione fiscale sui giochi e videogiochi d’azzardo. Il gettito erariale dei giochi è attualmente di 7,9 Mld. Si propone di elevarlo di 1,5 Mld incidendo quanto di necessità sui soli giochi che si basano prevalentemente sulla fortuna e non sull'abilità.

    Si propone il blocco della tariffa sui rifiuti ai valori storici cosicchè l’imposizione fiscale per la raccolta comunale dei rifiuti stabilita dai comuni non possa superare i vecchi massimali dell'imposta sui rifiuti pagata nel 2012. Sulla base di un’entrata annuale di 10 miliardi nel 2015 (Salasso spazzatura, la Tari aumenta del 20% a 10 miliardi - Repubblica.it) e di un aumento tra il 2012 e il 2015 del 32%, si prevede un totale di 3 Mld € annui di minori entrate.

    Si propone altresì la sospensione ex lege della tariffa per i cittadini del 10% dei comuni italiani in cui il servizio di raccolta dei rifiuti funzioni maggiormente al di sotto delle reali esigenze, demandando alle regioni la fissazione del livello minimo e la verifica di funzionalità con l’obbligo di individuare ciascuna un numero di comuni peggiori complessivamente pari al 10% della popolazione regionale, ai quali imporre un commissariamento nazionale e uno sgravio per la popolazione, pari a 0,7 Mld €.

    Le misure così previste riducono le entrate di: 23,7 Mld € nel 2016, nel 2017 e nel 2018.


    3) GRUPPO DI MISURE RELATIVE AL TERZO OBBIETTIVO
    – INDEBITAMENTO E DEBITO–


    Il rapporto tra le misure del gruppo 1 e le misure del gruppo 2 consente di abbattere il deficit tendenziale annuo di 2,5 Mld nel 2016; 3,5 Mld nel 2017 e 3,5 Mld nel 2018 sulla base di misure correnti e di un elevato grado di sicurezza delle stime.

    Al di là di ciò, in ogni caso, si propongono ulteriori speciali misure straordinarie, fuori bilancio, negli allegati A e B.


    ALLEGATO A)
    PIANO DI DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE


    Si propone, in primo luogo, la cessione del residuo capitale azionario pubblico di Poste Italiane, partecipata in modesto attivo ma di eccellenti potenzialità sul mercato libero, che, sulla base delle dimensioni della quota e di un prezzo a un prezzo pari a quello dell'IPO iniziale della società, si assume possa determinare 5,7 Mld € di entrate aggiuntive destinate alla riduzione del debito pubblico.

    Si propone, in secondo luogo, una procedura di liquidazione accelerata delle partecipazioni in passivo, ulteriore e sussidiaria rispetto al piano Cottarelli: la cessione ex lege a base d’asta zero di ogni residua partecipata che riporti un bilancio negativo coeteris paribus. Tale metodo di individuazione e valorizzazione è concepito per assicurare un efficiente incentivo agli amministratori locali perché trovino offerenti, che consiste nel rischio di perdere senza alcun indennizzo lo strumento di spesa rappresentato dalla partecipata.

    La procedura, che si raccomanda di introdurre per legge come misura di coordinamento nazionale della finanza pubblica, consiste nei seguenti sei provvedimenti consecutivi:
    a) Blocco a far data dall'approvazione della misura delle tariffe dei servizi delle partecipate pubbliche e divieto di trasferimento della sede legale o mutamento dell'oggetto sociale;

    b) Indizione entro febbraio 2016 di un'asta aperta di durata trimestrale, con base d'asta euro "0", per qualsiasi partecipata non quotata che abbia riportato passività nel bilancio 2015, completamento della cessione all'aggiudicatario entro 30 giorni dalla chiusura dell'asta (costi amministrativi del trasferimento a carico dell'aggiudicatario). Gli introiti dell'asta sono interamente devoluti all'ente titolare della partecipazione;

    c) Accorpamento ex lege alla data del 1 luglio 2016 di qualsiasi partecipata pubblica passiva non aggiudicata per assenza di offerte alla partecipata pubblica attiva con la sede legale più vicina che operi nel medesimo settore, con contestuale attribuzione delle quote proporzionale agli enti pubblici conseguentemente partecipanti;

    d) In caso di ulteriore passività della conglomerata, indizione entro agosto 2016 di una nuova asta trimestrale per la conglomerata risultante, a base "0", secondo il punto "B". Gli introiti dell'asta sono interamente devoluti agli enti titolari della partecipazione;

    e) In caso di ulteriore mancato pervenimento di offerte, avocazione allo Stato alla data del 31 dicembre, senza indennizzo, della partecipazione dell'intera conglomerata;

    f) Con decreti del Ministro dell'Economia, a far data dal 1 gennaio 2017, cessione delle conglomerate passive pervenute al bilancio centrale dello Stato con procedura nazionale d'asta a base "0" e devoluzione degli introiti alla riduzione del debito pubblico;

    La misura, oltre a consentire una sterilizzazione di qualunque ulteriore futura perdita delle partecipate sopravvissute al piano Cottarelli, consentirebbe una valorizzazione delle partecipazioni ai fini dell’abbattimento del debito pubblico, allo stato in quantificabile, ma plausibilmente rilevante.


    ALLEGATO B)
    PIANO DI COMPENSAZIONE DEBITO - PATRIMONIO PUBBLICO


    Si ritiene ancora possibile annullare o perlomeno ridurre gli enormi e perduranti effetti della crisi dei titoli sovani del 2011 sul debito pubblico di lungo termine della nazione con un combinato di misure legislative e decisioni del Tesoro destinate a valorizzare immobili improduttivi da decenni dei quali lo Stato (in epoca di uffici digitali, di privatizzazioni e di abolizione della leva militare) più nulla sa che fare, conseguendo l'effetto di risparmiare preziosa liquidità evitando l'oneroso rimborso di quei titoli e dei loro esosi interessi, tramite la rinuncia dei titolari al rimborso di tale debito.

    Al momento il valore inventariale dei beni edificati di proprietà dello Stato ammonta a 59 Mld € (OpenDemanio ) e tale cifra (risultante spesso dal solo prezzo di acquisto storico rivalutato) è largamente sottostimata rispetto al valore di mercato reale di immobili nei centri storici italiani e in località suggestive, stimabile nell'ordine delle centinaia di miliardi. L'ammontare di titoli rinegoziati in condizioni di particolare stress di mercato dal governo italiano nel corso della crisi fu invece di circa 400 miliardi, una parte ignota dei quali in titoli derivati (cfr. audizione parlamentare 2015 Dott.ssa Maria Cannata).

    Si considera possibile la rinuncia dei possessori dei titoli di cui si tratta (della totalità o di parte di essi) alla restituzione del capitale e degli interessi o quantomeno a una componente di interesse pari allo spread tra i BTP italiani e i corrispondenti strumenti emessi dalla Rep. Federale di Germania negli anni di tensione finanziaria, solo nel caso in cui lo Stato offra loro una differente specie di titoli assistita da garanzie a tutela dal rischio default diverse e più solide del premio al rischio incorporato nel maggior saggio di interesse, e specificamente consistenti in beni reali aggredibili giudizialmente (immobili), che per l'insipienza del Governo Monti non furono proposte nell'anno in cui quei titoli furono emessi.

    Si ritiene altresì necessario per la fiducia dei sottoscrittori dell'offerta di scambio nell'operazione che tale conferimento a garanzia, essendo privo di tutela costituzionale (e.g. XIV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti: "The validity of the public debt of the United States, authorized by law, including debts incurred for payment of pensions and bounties for services in suppressing insurrection or rebellion, shall not be questioned.", assente nella Costituzione Italiana) sia altrimenti tutelato in via sostanziale da possibili revoche di successivi governi, attesa la durata decennale o pluridecennale dei titoli.

    Specificamente si ritiene possibile concretizzare tale alternativa e necessaria tutela o tramite un emendamento costituzionale oppure tramite un divieto alla partecipazione di aziende italiane o sotto la giurisdizione italiana ai consorzi di valorizzazione degli immobili destinati a emettere i titoli sostitutivi, in modo da ricondurre il conferimento degli immobili al fondo sotto la specie delle obbligazioni verso l'estero, che è assistita da una sostanziale tutela diplomatica tale da escludere che il Governo italiano possa rifiutare di pagare quelle obbligazioni.

    D’altra parte ai fondi italiani potrebbe comunque essere consentito partecipare indirettamente ai consorzi sottoscrivendo con essi accordi economici per il collocamento interno degli immobili, dietro compenso, allo scopo di mantenere efficiente la valorizzazione giovandosi del know how immobiliare italiano sui beni in Italia e le potenziali destinazioni degli stessi, purchè la proprietà dei beni e la facoltà di emettere le obbligazioni restino sempre al consorzio estero;

    I consorzi di diritto straniero dovrebbero essere almeno due, quotati in mercati regolamentati europei, per trattare beni di natura omogenea, conferendo l'Italia in uno di essi i beni sprovvisti di qualsiasi vincolo amministrativo e nell'altro i beni che per la loro natura storica o monumentale o semi-monumentale richiedono speciali investimenti di valorizzazione e tempi più lunghi, e che confacciano il primo fondo a un mercato più libero e meno consapevole del diritto latino (Londra) e l'altro fondo a un mercato più regolamentato e di diritto latino (Francoforte).

    Si propone quindi di avviare per legge quanto prima, comunque entro l'anno 2016, con prosecuzione negli anni 2017 e 2018, un'operazione di scambio dei titoli del debito pubblico con il patrimonio immobiliare dello Stato, con lo scopo di annullare o ridurre i perduranti effetti della crisi dei titoli sovani del 2011 sul debito pubblico di lungo termine, consistente nei seguenti atti e provvedimenti:

    A) Introduzione entro dicembre 2017 (procedura di revisione, più eventuale referendum) del divieto costituzionale di ripudio del debito nell'articolo 42 della Costituzione Italiana, con un nuovo comma 4: "La validità del debito pubblico della Repubblica Italiana autorizzato dalla legge, inclusi i debiti per il pagamento di pensioni, per i pagamenti verso le imprese e le ricompense per il servizio militare prestato non potrà essere posta in discussione.";

    B) Indizione entro il maggio 2016 di un'asta semestrale aperta a operatori esteri quotati di qualsiasi provenienza per le quote di due costituendi consorzi per la valorizzazione del patrimonio pubblico italiano (CVPIL e CVPIF), nella forma di due fondi di gestione immobiliare, l'uno di diritto inglese quotato alla Borsa di Londra e l'altro di diritto germanico quotato alla Borsa di Francoforte, denominati "Fondo per la valorizzazione del patrimonio demaniale italiano non vincolato" (Londra) e "Fondo per la valorizzazione del patrimonio demaniale italiano vincolato" (Francoforte), con spese di costituzione e gestione ovviamente tutte a carico dei consorziati;

    C) Assegnazione per legge entro l'inizio dell'asta della totalità dei beni ai due fondi costituendi; prosecuzione dei contratti in essere sui beni fino alla scadenza naturale, e mantenimento dell'usufrutto allo Stato per le sedi di enti in essere, con contestuale previsione del rilascio entro il 2017 del 50% delle sedi ed entro il 2018 del 100% delle sedi, con esclusione delle sole sedi storiche di enti esistenti prima del 1945 edificate secondo progetti precedenti il 1944 e per le sole amministrazioni storicamente già esistenti prima quella data, con aggiunta della Corte Costituzionale e delle Regioni e sottratte le aziende pubbliche; divieto per lo Stato di ricomprare/riaffittare le sedi così cedute ai fondi, allo scopo di mantenere in mano italiana il pagamento dei nuovi fitti delle sedi dello Stato ed escludere speculazioni estere.

    D) svolgimento dell'asta per sei mesi e contestuale apertura di tutti gli immobili alle operazioni di perizia effettuate da qualunque partecipante all'asta e controperizia pubblica, con pubblicazione di aggiornamenti settimanali sugli aggiornamenti delle stime di mercato fino alla conclusione dell'asta delle quote. Conferimento del ricavato dell'asta al fondo stesso, per le spese operative.

    E) Assegnazione al conferente degli immobili di obbligazioni cedibili a terzi emesse con date di scadenza corrispondenti a quelle dei titoli del debito pubblico emessi a partire dall'inizio della crisi del debito sovrano col maggior tasso, pari a 118 miliardi di €, tratte sul fondo (stima minima dei rivalutazione del patrimonio + 50%) e clausola di rivalutazione fino all'80% dell'ulteriore valorizzazione eventuale degli immobili conferiti una volta che siano ceduti e ne sia accertato dunque il valore.

    F) Indizione di un'offerta pubblica per lo scambio delle obbligazioni a quel punto detenute dallo Stato con i "corrispondenti" (scadenza lo stesso giorno) titoli di debito emessi a partire dal 2011, nell'anno 2017, previo negoziato sulla percentuale di rivalutazione attesa, tramite asta aperta tra i possessori di tali titoli.

    G) in caso di incompleto swap dei titoli, successiva estensione a titoli emessi anche precedentemente, con aste destinate a tenersi nell'inizio dell'anno 2018

    H) in caso di incompleta vendita delle obbligazioni (probabile), successiva estensione ad offerte in liquidità, nell'anno 2018

    I) in caso di incompleta vendita delle obbligazioni, incasso dal fondo delle stesse, a scadenza, sperando che abbia venduto quanto poteva vendere

    J) nel corso di tutto il processo: annullamento di tutti i titoli ricevuti dai privati in cambio delle obbligazioni




    Firmato:

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  9. #9
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    Predefinito Re: Gazzetta Ufficiale


    Disegno di legge Cascista per la riforma della RAI

    Preambolo
    La proposta punta a riformare completamente la Rai abolendo ogni forma di controllo diretto e indiretto del parlamento e del governo trasformandola in una semplice azienda televisiva abolendo definitivamente ogni forma di tassazione finalizzata al mantenimento di una televisione pubblica


    Articolo 1
    La presente legge individua i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo pubblico

    Articolo 2

    A partire dall’entrata in vigore della presente legge viene abolita la legge Gasparri 3 maggio 2004, n.112

    Articolo 3

    1. A partire dal anno 2016 cessa il finanziamento della Rai attuato attraverso il pagamento del canone RAI .

    2. Ogni forma di finanziamento pubblico della Rai è vietata.
    3. I canali televisivi potranno essere finanziati unicamente attraverso la pubblicità o attraverso gli abbonamenti digitali degli utenti alle singole reti RAI.


    Articolo 4

    A partire dall’entrata in vigore della presente legge viene abolita la Commissione di vigilanza Rai
    Articolo 5

    A partire dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio di Amministrazione della Rai non puo’ piu essere nominato dal Consiglio dei ministri od eletto dal parlamento.

    Articolo 6
    A partire dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio di Amministrazione della Rai ed il Direttore vengono nominati dall'assemblea degli azionisti della Rai ogni 5 anni


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  10. #10
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    Predefinito Re: Gazzetta Ufficiale


    MOZIONE DI INDIRIZZO RIGUARDO L'ABOLIZIONE DEL REATO DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA.

    Visto che la Legge 94 del 15 Luglio 2009 introduce un nuovo reato mai esistito prima, ovvero l'immigrazione clandestina.
    Visto che questo nuovo reato favorisce in maniera particolare lo sfruttamento degli irregolari da parte della criminalità organizzata e delle imprese.

    Considerato che le nuove disposizioni in materia di immigrazione emesse dal parlamento di POL rendono superflua l'esistenza di tale reato.
    Considerato che comunque la Legge 94\2006 non si occupa di questo solo reato e non può semplicemente essere abrogata, e considerare tutte le possibili ramificazioni degli articoli che ha modificato va oltre le possibilità di questo gioco.

    La Camera di POL raccomanda che il parlamento italiano applichi alla legge 94 del 15 luglio 2006 tutti i cambiamenti necessari per abolire il reato di immigrazione clandestina.



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