







Grandi buchi vengono scavati in segreto, dove i pori della terra dovrebbero bastare, e cose che dovrebbero strisciare hanno appreso a camminare.




credo che i troll di livello più alto e maggiore anzianità abbiano le ferie pagate, per cui spariscono più volentieri dopo le batoste elettorali.
invece questi assunti col jobs act sono incazzati neri.
Poi vabè, c'è @brunik che dopo ogni tornata elettorale si inabissa ai Caraibi dal 2001, è più abbronzato di Obama e ha imparato talmente bene salsa e merengue che dà lezioni nei villaggi vacanze nei quali si rifugia.
Grandi buchi vengono scavati in segreto, dove i pori della terra dovrebbero bastare, e cose che dovrebbero strisciare hanno appreso a camminare.








Relativamente all'articolo 117, immagino tu faccia riferimento al primo e quinto comma. Riporto, quindi, affiancati, gli attuali commi (a sinistra) con quelli che erano stati previsti dalla riforma (a destra), sottolineando le parti variate:
Art. 117 comma 1:
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Art. 117 comma 5:
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
Come si nota, non è cambiato praticamente nulla. Ma, per fugare ogni dubbio, riporto quanto scritto nella scheda di lettura n. 216/12 parte prima del maggio 2016 del Servizio Studi della Camera dei Deputati, a pagina 172:
"I riferimenti all’ordinamento “comunitario” sono infine sostituiti con i riferimenti all’ordinamento “dell’Unione europea”, al fine di adeguare la denominazione al nuovo assetto istituzionale europeo (art. 117, primo e quinto comma)."
( http://documenti.camera.it/leg17/dos...df/ac0500p.pdf )
Si tratta, quindi, di un adeguamento di denominazione. Perciò nulla di particolarmente sconvolgente.
Saluti.
Midìl