La definizione di impresa
Nella premessa al capitolo abbiamo ricordato le principali disposizioni civilistiche che definiscono l'imprenditore, ossia:
- l’art. 2082 cod.civ. che recita :“… è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
- l’art. 2135 cod.civ. definisce poi l’imprenditore agricolo come colui “…che esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. ….”
In un'altra disposizione troviamo l'indicazione della tipologia delle attività che possono definirsi d’impresa : è l’art. 2195 cod.civ., che elenca semplicemente le seguenti categorie di attività soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese:
- quella industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
- intermediaria alla circolazione dei beni;
- quella di trasporto per terra, acqua e aria;
- quella bancaria ed assicurativa;
- quelle ausiliarie alle precedenti.
Le banche sono imprese. Mafiose ma sempre imprese (ART. 2195 CODICE CIVILE).
Poi classificale come ti pare.





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