Anche questo articolo non e' di Travaglio:
La regola generale è che le sentenze sono appellabili.
Tuttavia, bisogna sottolineare che l’appello non è costituzionalmente previsto e, invero, vi sono diversi provvedimenti giurisdizionali che NON sono appellabili:
– le sentenze in tema di competenza e giurisdizione;
– i decreti e le ordinanze di archiviazione (sono provvedimenti che non diventano mai irrevocabili e possono essere contraddetti e sostituiti dalla riapertura delle indagini);
– le sentenze relative a reati puniti in primo grado o in astratto punibili a seguito dell’appello con la sola pena dell’ammenda (ovvero pecuniaria);
– le sentenze di proscioglimento quando per le stesse il giudice dell’appello può solo applicare la pena dell’ammenda (da sola o in alternativa a quella detentiva);
– le sentenze predibattimentali di proscioglimento pronunciate nella fase preliminare del dibattimento (il Giudice ha l’obbligo – se le dovesse ravvisare – di dichiararle immediatamente);
– le sentenze di proscioglimento con formula assolutamente liberatoria anche in relazione a reati punibili con la pena detentiva. In questo caso, ovviamente, il divieto vige per il solo imputato che non avrebbe alcun interesse (giuridico) a vedersi accolto l’appello posto che è già stato ritenuto del tutto estraneo ai fatti contestatigli con la sentenza di primo grado. Sarà il PM ad avere interesse e diritto ad impugnare il provvedimento del Giudice che ha contraddetto l’ipotesi accusatoria;
– le sentenze di patteggiamento.




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