Dispositivo dell'art. 9 Codice Penale
Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero(1) un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte o](2) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, č punito secondo la legge medesima [112], sempre che si trovi nel territorio dello Stato(3).
Se si tratta di delitto per il quale č stabilita una pena restrittiva della libertą personale di minore durata, il colpevole č punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa(4).
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunitą europee, di uno Stato estero(5) o di uno straniero, il colpevole č punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione [c.p.p. 697] di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto(6).
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321, 346 bis, 648 e 648 ter 1(7)(8).