La premeditazione è "ravvisabile quando l'agente abbia subordinato l'attuazione della sua intenzione omicida al mancato verificarsi di un evento futuro, che, se non realizzatosi, lo induce a passare all'azione nei termini già prefigurati e voluti. Anche in questo caso sono individuabili una persistente risoluzione criminosa a realizzare la condotta letale contro lo stesso obiettivo, mantenuta per un apprezzabile lasso di tempo e comprensiva dell'evento condizionante, già preventivato nella prefigurazione degli scenari possibili e sufficiente per maturare una contraria decisione e recedere." (Cass. pen. sez. I, 16.4.2018, n. 16885). Sembra proprio il caso di Filippo Turetta.







