
Originariamente Scritto da
adry73
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La Convenzione[4], all'art. II afferma che "per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso: a) uccisione di membri del gruppo; b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale dei membri del gruppo; c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo; e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro." Dal contenuto si evince che le vittime sono oggetto di tali atti non casualmente, ma per via della loro appartenenza reale o apparente a un gruppo di individui.[5]
La Convenzione stabilisce che il genocidio è atto vietato dal Diritto internazionale, con la conseguenza che la sua perpetrazione può far scaturire sia la responsabilità internazionale dello Stato, sia la responsabilità penale degli individui autori di atti di genocidio o in qualche modo coinvolti in essi. Tale responsabilità penale si determina anzitutto all'interno degli ordinamenti degli Stati contraenti; ma può anche sorgere nel quadro dell'ordinamento internazionale.
Il principale merito della Convenzione è quello di aver formulato per la prima volta una definizione precisa degli atti di genocidio proibiti. Più specificamente, la Convenzione individua tre elementi:
il compimento di uno dei vari atti criminosi da essa specificati (l'uccisione di membri di un gruppo, l'adozione di misure miranti ad impedire nascite all'interno del gruppo, etc.);
il compimento di tali atti contro un gruppo «nazionale, etnico, razziale o religioso»;
la presenza di un dolo specifico, e cioè «l'intenzione di distruggere in tutto o in parte» un gruppo appartenente ad una di queste quattro categorie protette.
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_sul_genocidio