oggi zagrebelsky sul CdS ha spiegato perchè NON si può sciogliere la sola camera, non ha alcun senso giuridico.
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oggi zagrebelsky sul CdS ha spiegato perchè NON si può sciogliere la sola camera, non ha alcun senso giuridico.
si, però dantes ci ha dimostrato che il buon gustavo sbaglia.
esattamente così come tutte le legislazioni europee (salvo la bielorussia) sbagliano riguardo il vincolo di mandato...
io resto convinto che dantes sia un burlone al quale piace fare degli esercizi di stile.
Si può sciogliere una Camera soltanto? La parola ai Costituenti
Inserito il 16 novembre 2010
- In questi giorni non si parla d’altro: il Presidente del Consiglio, ed altri esponenti del PDL, hanno ipotizzato – nel caso in cui solo la Camera dei Deputati sfiduciasse il Governo – che il Presidente della Repubblica sciolga solo la Camera “ribelle”.
Da qui, le più disparate reazioni, nessuna delle quali, però, strettamente giuridica: cercherò brevemente di evidenziare alcuni aspetti della questione, trattandola esclusivamente in punto di diritto.
Innanzi tutto, ritengo importante analizzare la prassi: non è mai accaduto che, per la sfiducia di una sola Camera (quale che fosse) il Presidente della Repubblica abbia sciolto solo la Camera “sfiduciante”(da ultimo, si veda l’esperienza del Governo Prodi).
E’ pur vero che si rinvengono alcuni casi di scioglimento di una sola Camera, e precisamente del Senato, negli anni 1953, 1958 e 1963: ma, in quei casi, lo scioglimento fu motivato dalla necessità consentire la contemporanea elezione di Camera e Senato, i quali, sino alla riforma costituzionale del 1963, avevano durata temporale diversa(5 anni Camera Deputati – 6 anni Senato).
Ciò posto, l’art. 88 della Costituzione prevede che “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.”
Cosa abbia condotto a tale formulazione (che sembra rimandare solo al prudente apprezzamento presidenziale la scelta tra le due opzioni: sul punto, pare illuminante il commento del Costituente Costantini, che sottolineò come “non si parla — perché non è possibile fare una casistica — delle ragioni che possono determinare o imporre un provvedimento di questo genere. Si dice «può», e non si dice altro, perché altro non si può dire…”), e quindi quale sia la reale estensione del potere presidenziale di scioglimento, si deve rinvenire nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente.
Il 4 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione iniziò ad esaminare la prima bozza di articolo di quel che sarà poi l’art. 88, così articolata: “La Camera dei Deputati può essere sciolta prima della scadenza del termine per deliberazione propria a maggioranza assoluta di voti. Può essere sciolta dal Presidente della Repubblica in seguito a voto della Camera e del Senato”.
Tale prima formulazione derivava certamente dal fatto che, inizialmente, si pensava di differenziare le due Camere, che avessero diversi poteri, stabilendo un collegamento stabile ed istituzionale tra Senato e Regioni, e che in diversi Stati la “Camera Alta” non poteva essere sciolta.
Su tale bozza si sviluppò il primo dibattito: il 5 settembre il Costituente Tosato propose “un Capo dello Stato distinto dal Capo del Governo, che sia un elemento di moderazione, imparziale, cioè in possesso delle cosiddette funzioni neutre; ma che abbia, sia pure limitato con ogni avvedutezza, il potere, in determinati momenti, di dissoluzione delle Camere nel caso di gravi difficoltà fra governo e Camere stesse”.
Il 21 dicembre 1946 il Costituente Mortati rilevò quanto appresso testualmente riportato: “È stato anche accennato all’ipotesi di addivenire allo scioglimento delle Camere in caso di dissenso tra esse e il Governo a proposito di una singola legge. A tale riguardo è sorta anche la questione se lo scioglimento debba essere richiesto per tutte e due le Camere o per una sola. Ma tale questione, secondo lui, si riferisce più che altro all’articolo 38, in cui si prevede l’eventualità di un dissenso fra le due Camere. Qui invece l’una e l’altra Camera verrebbero ad essere in contrasto con il Governo e, pertanto, se dovesse essere adottato il principio dello scioglimento delle Camere in caso di dissenso con il Governo a proposito di una singola legge, ambedue le Camere dovrebbero essere sciolte”.
Il 13 gennaio 1947, il Presidente Terracini pose in discussione una nuova bozza di articolo, così formulata dal Comitato di redazione: “Il Presidente della Repubblica può convocare le Camere e, sentito il parere dei loro Presidenti, può scioglierle”. A questo testo, il Costituente Nobile propose il seguente emendamento: “Se nel corso di un medesimo periodo di dieci mesi abbiano avuto luogo due crisi ministeriali in seguito a voto di sfiducia dell’Assemblea Nazionale o di una delle due Camere, queste potranno essere sciolte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri. In nessun altro caso le Camere potranno venire sciolte prima del termine normale della legislatura”.
Il 22 ottobre 1946, il Costituente Vanoni pose “il quesito se, sciolta la prima Camera, si debba automaticamente considerare sciolta anche la seconda, oppure no; e domanda che la Sottocommissione sancisca esplicitamente uno dei due principî, tenendo presente che la questione potrebbe anche esser risolta stabilendo il concetto che la seconda Camera non possa mai essere sciolta prima del termine assegnatole. Fa presente poi un altro problema importante: quello di stabilire se le due Camere debbano avere una durata costituzionalmente autonoma, oppure la medesima durata: in disaccordo con le osservazioni dell’onorevole Lussu, ritiene che la seconda Camera debba avere una durata diversa da quella della prima, così da rappresentare un anello di congiunzione fra una legislatura e l’altra, dando continuità alla vita legislativa del Paese”.
La Commissione per la Costituzione ha poi approvato il testo nella seguente formulazione: “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere”.
Sin qui, quindi, le Camere “simul stabunt aut simul cadent”: o le Camere rimangono entrambe in vita, oppure entrambe vengono sciolte.
Il 22 ottobre 1947, il Presidente Terracini pose in discussione dell’Assemblea l’emendamento del Costituente Colitto, così articolato: “Alle parole: sciogliere le Camere, sostituire: sciogliere entrambe le Camere o anche una sola di esse”. Nello svolgimento dell’emendamento, il proponente disse “Io mi sono domandato: può il Capo dello Stato sciogliere anche una soltanto delle Camere? Se a questo interrogativo possiamo rispondere affermativamente, è opportuno formulare la norma in guisa che nessun dubbio sorga in proposito”.
Il 24 ottobre 1947, il Presidente Terracini chiese il parere della Commissione sugli emendamenti; il Costituente Tosato, sull’emendamento da ultimo richiamato, così lo espresse: “Secondo l’onorevole Colitto bisognerebbe precisare che il Presidente può sciogliere entrambe le Camere o anche una di esse. Il testo della Commissione è generico, dice semplicemente: il Presidente può sciogliere le Camere. Ma io credo che il testo del progetto comprenda implicitamente questa proposta esplicita fatta dall’onorevole Colitto. Faccio una ipotesi. La Camera dei deputati dura cinque anni, il Senato sei anni. Nel giro di poche legislature l’elezione del Senato, salvo scioglimenti anticipati, potrà cadere dopo due o tre anni da quella della Camera dei deputati; e con l’elezione del Senato manifestarsi una situazione politica totalmente cambiata, cambiata tanto da infirmare il valore rappresentativo della Camera dei deputati, eletta precedentemente. Ritengo che in questo caso, il Presidente della Repubblica possa sciogliere soltanto la Camera dei deputati, e non il Senato appena uscito dal suffragio popolare. Comunque, la Commissione non è contraria a questa precisazione proposta dall’onorevole Colitto”.
Può inoltre aiutare allo scopo che qui ci si è prefisso riportare la risposta che nella medesima data venne data su un emendamento che poneva alcune condizioni al potere presidenziale di scioglimento: “Questa arbitrarietà di un termine vale anche per l’altro requisito positivo posto dall’onorevole Carpano: cioè lo scioglimento è possibile soltanto in quanto siano intervenute due crisi nel giro di un semestre. Questo requisito positivo da un lato è arbitrario, dall’altro, in definitiva, potrebbe portare alla conseguenza di subordinare sempre l’esercizio del potere di scioglimento da parte del Presidente alla volontà delle Camere; perché è evidente che, se lo scioglimento è possibile soltanto in quanto le Camere votino la sfiducia al Governo due volte nel giro del semestre, le Camere che non vogliono restare sciolte, potranno facilmente rinviare il voto di sfiducia poco dopo il decorso del semestre dalla crisi precedente, rendendo così sempre impossibile lo scioglimento”.
Alla luce di tale dibattito, l’art. 88 venne approvato nella formulazione che oggi conosciamo.
Da quanto sopra, emerge un potere discrezionale del Presidente della Repubblica, che ben potrebbe sciogliere solo la Camera che sfiduciasse il Governo, ove ritenesse – ad esempio – che la Camera che avesse, per contro, votato la fiducia, mantenga il proprio “valore rappresentativo”, in presenza di una immutata “situazione politica” del Paese; come, per converso, potrebbe sciogliere entrambe le Camere, pur in presenza di un voto disgiunto, ove in vece ritenesse che la sfiducia votata da una di esse rappresenti la effettiva “situazione politica” del Paese.
Non vi è chi non veda l’estrema delicatezza della questione, soprattutto alla luce della contrapposizione feroce tra i variegati schieramenti, e le possibili, devastanti implicazioni derivanti dall’ampiezza di tale potere, non ultima la possibile mancata controfirma da parte del Presidente del Consiglio del DPR che sciogliesse entrambe le Camere, pur in presenza di sfiducia votata da una sola delle stesse”, con un contrasto istituzionale senza precedenti.
E’ pur vero che in dottrina si sostiene che “Nel caso di scioglimento, invece, non e’ sostenibile che la controfirma del decreto sia dovuta e che il Governo in carica non possa in alcun modo opporsi, dissociando la propria responsabilità. Se non altro, bisogna riconoscere che lo stesso Governo già dimissionario, qualora non fosse convinto dell’opportunità politica della decisione del Capo dello Stato, sarebbe in grado d’insistere nelle sue dimissioni, negando conseguentemente il proprio apporto a qualsiasi ulteriore atto di straordinaria amministrazione o di grande rilievo politico, come quello di dissoluzione delle assemblee parlamentari (…)” (Paladin, Diritto costituzionale, seconda ed., 1995, parte III, cap. IV, pag. 474), ma certo nessuno (se non la Corte Costituzionale, a seguito di ricorso del Presidente della Repubblica per conflitto di attribuzioni) potrebbe superare l’eventuale impasse derivante da tale situazione (certo non improbabile, ad avviso di chi scrive).
In conclusione, che Dio ce la mandi buona.
Inserito da:
Giuseppe Naimo
credo che si poss votre per un sola camera ( meglio il Senato visto che sarebbe più probabile che ne uscisse un camera omogena con Montecitorio che non nel caso inverso) . Ma il fatto che si possa fare non deve dare il diritto a berlusconi di pretendere che il capo dello stato faccia quello che a al Pdl conviene di più. Ma berlusconi si sta preparando a fare la commedia dell'uomo efficente bloccato dalla politica, una recita che nenche Eleonora Duse sarebbe risuscita a tenere in scena da così' tanto tempo.
Peccato che il biglietto per le sceneggiate di berlusconi finiscano col pagarlo tutti gli italiani.
Non c'è conflitto di norme. L'articolo 1 comma 2 afferma sì che la sovranità appartiene al popolo, ma che questi la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Forme e limiti che sono successivamente esplicitati, da decine di articoli, tra cui l'articolo 67, che vieta il vincolo di mandato.
Ed il caso italiano non è certo una bizzarra eccezione tra le democrazie liberali. Ad esempio, in Francia, paese dove i deputati all'Assemblea Nazionale vengono eletti in collegi maggioritari uninominali, ed il sistema politico è bipolare, l'articolo 3 della Costituzione recita:
"La sovranità nazionale appartiene al popolo che la esercita per mezzo dei suoi rappresentanti e mediante referendum."
per poi aggiungere, all'articolo 27:
"Il mandato imperativo è nullo."
( Assemblea nazionale - Costituzione del 4 ottobre 1958 )
Altro esempio, la costituzione greca:
Articolo 1:
2) La sovranità popolare costituisce il fondamento del regime politico.
3) Tutti i poteri emanano dal popolo, esistono per il popolo e la Nazione, e sono esercitati come è prescritto dalla Costituzione
e articolo 60:
1) I deputati hanno il diritto illimitato di esprimere la loro opinione e di votare secondo la loro coscienza
( http://www.parlalex.it/documentazione/gre.rtf )
Quindi, non c'è alcun conflitto tra articolo 1 e 67.
Il problema dei cosiddetti ribaltoni, è eminentemente politico, non costituzionale. Il comportamente in aula dei deputati verrà giudicato dagli elettori alla prossima scadenza elettorale. Questo è l'unico "vincolo" a cui i rappresentanti del popolo sono soggetti, e a cui devono rispondere. Certo, assai meglio sarebbe se non vi fossero le cosiddette liste bloccate. Ma la responsabilità di questa mancanza di libertà dei cittadini ricade interamente su chi quella legge ha votato. Non è certo limitando la libertà dei deputati che si corregge quel grave errore. Generalmente, non è con un errore che se ne corregge un altro. Spesso, l'unico risultato è solo di creare un problema più grosso. Talvolta disastroso. Peraltro, è da ricordare che nemmeno in un sistema tendenzialemnte bipartitico, come quello britannico, è previsto un vincolo di mandato, nonostante il forte legame tra deputato e collegio (molto diverso dal nostro). Un esempo tipico si è avuto nella legislatura 1900-1906, dove Winston Churchill, eletto tra le fila dei Conservatori (maggioranza in parlamento), passò, nel 1904, ai Liberali (penso con non grande soddisfazione dei suoi elettori). E non è stato l'unico caso dela storia inglese: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...ssed_the_floor. Ancora più signifificativo il caso del senatore americano che nel 2001 passò lasciò i repubblicani, divenendo indipendnete, e consegnando così la maggioranza del Senato ai democratici.
( http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Jef...e_from_the_GOP )
Questo accade in tutte le democrazie liberali europee. E, a parte rarissime eccezioni, nessuna presenta il vincolo di mandato (anzi, molte vietano espressamente il mandato imperativo, perché non possa esserci il minimo dubbio).Citazione:
Oggi, nelle campagne elettorali, i cittadini prendono coscienza dei programmi che le coalizioni contendenti, formate anche da più liste, diffondono pubblicandole in tutti i circuiti mediatici.
Le coalizioni quindi, nel sottoporre al cittadino il programma di governo, illustrano i vari “capitoli” e chiedono all’elettore quella adesione mediante il consenso espresso dal voto. Mediante questa divulgazione, le coalizioni rendono pubblica la loro proposta manifestando i forma espressa i contorni di una volontà a contrarre che si perfeziona con la sottoscrizione delle parti.
I partiti della coalizione sottoscrivono il programma ed il voto dell’elettore, assimilabile in tutto alla sottoscrizione di un contratto, perfeziona il negozio.
Da qui discendono alcuni corollari.
L'elettore, nell'urna indica il suo rappresentante e lo determina sulla scorta di due tipologie contrattuali a cui aderisce:
1 - L'appartenenza ad un preciso schieramento politico
2 - La conformità tra la propria linea di pensiero e quella manifestata nel programma elettorale di quello schieramento a cui ha deciso di aderire.
Il vincolo c'è. Esiste. Si tocca.
Eccoci quindi alla proposta specifica, che è poi quella che viene spesso citata in Italia: limitare la libertà del parlamentare. Ed è appunto quanto esisteva in Ucraina (che non a caso cito sempre) fino al mese scorso: il parlamntare abbandonava il partito? Veniva, su decisione degli organi di questo, espulso, non dal partito, ma dal parlamento. E questa è una regola criticatissima dal Consiglio d'Europa. Ed è qualcosa di anche peggiore rispetto al diritto di revoca dal basso. E' un vincolo di mandato "spurio", che irregimenta il parlamento. Ma vediamo questa norma ucraina, che ora non esiste più:Citazione:
Faccio osservare che il mandato del quale parliamo, quello parlamentare, non consiste nella "mera osservazione" della Volontà Popolare "tout court".
Non siamo davanti ad una procura speciale.
Semmai ci potremmo ricondurre (mi sia consentito un paragone giuridicamente oltraggioso) al confronto con una sorta di procura generale i cui unici invalicabili limiti sono quello temporale e quello di appartenenza.
Il mandato parlamentare infatti ha durata per tutto il tempo della legislatura.
Il mandato vincola il rappresentante all'obbligo di appartenenza allo schieramento nel quale è stato eletto.
Se decide di sottrarsi a questo vincolo esce di scena subentrando al suo posto il successivo.
La modifica della parte dell'art. 67 Cost. in cui viene sancito il principio della elezione "senza vincolo di mandato", dovrebbe esprimersi più o meno così: "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato per la durata della legislatura e per l'appartenenza al raggruppamento politico nel quale è stato eletto".
Per semplificare, lasciando da parte il diritto pubblico, o restringendolo alla sola considerazione circa la modifica costituzionale, la questione andrebbe divisa in due diverse parti: quella costituzionale e quella che definiremo "istituzionale".
1 - La norma costituzionale andrebbe modificata nel senso in cui tutti, nel dibattito, sono approdati: vincolo temporale e vincolo di appartenenza politica. (parte costituzionale)
2 - In realtà, nelle organizzazioni politiche, laddove dovesse presentarsi l'ipotesi che alcuni parlamentari appartenenti ad una determinata area dovessero votare contro le decisioni della maggioranza di quel movimento (partito od altro), dovrebbe attivarsi, "ipso iure", un meccanismo (peraltro disciplinato da tutti gli statuti) che preveda l'applicazione di sanzioni disciplinari a seguito di rituale procedimento (parte "istituzionale").
Ovviamente la disciplina che regola la seconda parte è lasciata al libero arbitrio delle organizzazioni politiche.
Risulterà chiaro però che, ove fosse ritenuta, dai propri elettori, insoddisfacente l'applicazione delle sanzioni in relazione alla gravità costituita dal caso, il pericolo che correrà quella determinata organizzazione politica sarà di affrontare il serio e probabile rischio di vedere affluire altrove i voti alla successiva tornata elettorale.
Un detrimento scontato.
In questa maniera, sarebbe davvero difficile per il rappresentante eletto porre in essere una condotta, per così dire, di "ammutinamento".
Giusta infine la considerazione che vede come necessaria la conformità tra la Sovranità Popolare ed il potere di rappresentanza ad essa connaturato. L'elettore deve poter contare sull'effettivo compimento di quella volontà democraticamente perfezionata dal voto.
Insomma, per farla breve, se io voto Tizio, che ha sottoscritto un programma di governo ed appartiene ad una formazione politica presente nelle liste elettorali a cui intendo assegnare il voto, e successivamente Tizio viene eletto, debbo poter contare sulla fedeltà dell'eletto alle promesse contenute nel "contratto" (programma) perchè esse siano realizzate.
Se Tizio viola il vincolo di mandato (sostanziale - quello di appartenenza) perchè in parlamento si astiene o vota contro, Tizio, infedele, conseguentemente al proprio atto, deve essere posto nella condizione di impregiudicare il risultato e deve essere sostituito con il successivo non eletto.
Se poi Tizio, con il suo comportamento ha pregiudicato il risultato, oltre alla remissione del mandato dovrà essere deferito all'organismo disciplinare del partito perchè vengano irrogate le sanzioni più idonee.
Se la Sovranità Popolare, in democrazia, assurge a valore assoluto (e così è, se vi pare), dovrà pur esservi un "rimedio" che restituisca "ad integrum" la piena legittimità che quella volontà ha assegnato al partito ed al programma votato.
Articolo 81
The authority of a People's Deputy of Ukraine shall terminate prior to the expiration of his or her term in office in the event of:
[...]
6. his or her failure, as having been elected from a political party (an electoral bloc of political parties), to join the parliamentary faction representing the same political party (the same electoral bloc of political parties) or his or her exit from such a faction;
[...]
Where a People's Deputy of Ukraine, as having been elected from a political party (an electoral bloc of political parties), fails to join the parliamentary faction representing the same political party (the same electoral bloc of political parties) or exits from such a faction, the highest steering body of the respective political party (electoral bloc of political parties) shall decide to terminate early his or her authority on the basis of a law, with the termination taking effect on the date of such a decision.
( http://en.wikisource.org/wiki/Consti..._Ukraine,_2004 )
Ci sarebbe anche da notare il fatto che è potenzialmente aggirabile, basta che un deputato voti come gli pare, non uscendo dal partito. Però, suppongo che si proporrebbe (in Italia, non so in Ucraina), in questo caso, l'espulsione dallo stesso (sulla base del principio che ha violato il mandato), provocandone in tal modo la decadenza da deputato. Ma ci immaginiamo le conseguenze di una simile pratica? Ipotizzando un partito con il 50%+1 del parlamento, basterebbe il blocco di maggioranza relativa del 25%+1 della Camera (cioè la maggioranza del partito di maggioranza), per legiferare a piacimento, con i restanti parlamentari di "maggioranza", costretti ad adeguarsi, pena non l'espulsione dal partito (come può avvenire ora), ma la decadenza dalla carica di deputato. Si rischia una irregimentazione del Parlamento, con parlamentari che, a fronte di provvediemnti che magari considerano un danno o un pericolo si trovano a dover scegliere tra divenire complici, o lasciare il Parlamento, trasformati, loro malgrado, in tanti piccoli Ponzio Pilato. Ma andiamo oltre: coalizione di partiti, PDL e Lega. Se la Lega decidesse di togliere l'appoggio al governo, ed appoggiare una maggioranza alternativa, che dovrebbe succedere? Dovrebbero dimettersi tutti i deputati della Lega, per aver violato il vincolo di mandato? Azzeriamo un partito? O sarebbe lecito, per un partito in blocco, cambiare idea (in fin dei conti, il suo simbolo era sulla scheda)? E se fose lecito, ma una parte dei deputati leghisti si sentisse in obbligo di continuare l'alleanza col PDL, dovrebbero loro dimettersi, per aver abbandonato la Lega? Istituzionalizzimo la partitocrazia? La sovranità delle segreterie?
Per quanto riguarda la sovranità popolare, mi pare tu abbia una visione molto rousseauiana, con una sovranità popolare esercitata priva di limiti, in modo assoluto. Credo sia invece meglio considerare con più attenzione la genesi del primo articolod ella Costituzione. Si veniva dal referendum del '46, dove, tramite referendum, si era instaurata la Repubblica. Ecco che quindi non c'era più il re, il sovrano. Titolare della sovranità, quindi, non era più il monarca, ma il popolo.
Ma, come esiste una differenza tra monarchia assoluta e monarchia costituzionale, così si può differenziare democrazia assoluta e democrazia costituzionale. Nella prima, nessun limite è posto alla sovranità popolare. E' fondamentalmente, mi pare, la visione di Rousseau. Contrario peraltro alla democrazia rappresentativa, e sostenitore di quella diretta. Ma le idee di Rousseau sono state anche criticate, perché, se applicate integralmente, paiono spalancare la porta a regime autoritari o totalitari. In quella che invece possiamo chiamare democrazia costituzionale, la sovranità del popolo si esprime, appunto, nelle forme e nei limiti della Costituzione, così come nelle forme e nei limiti della Costituzione si esprime quella di un monarca costituzionale. Ed è questo tipo di democrazia che esiste in Italia. Una democrazia dove sono previsti vincoli istituiti per la sua stessa sopravvivenza. Ed uno di questi è l'articolo 67, basato sull'esperienza ormai plurisecolare di costituzionalismo e vita parlamentare (nonché di dittature e regimi illiberali).
Certo, il sistema non è perfetto, ma le alternative, ad oggi, si sono dimostrate, come regola generale, assai peggiori (Non a caso tutte o quasi le ex repubbliche socialiste, una volta liberatesi dei regimi locali, si sono affrettate a cancellare i vincoli di mandato)
Saluti.
Midìl
Per far crollare la tesi di sciogliere solo una Camera basta fare una semplice domanda:
Secondo quale discriminante si sceglie quale sicogliere?
Secondo chi da la fiducia al Governo e chi no? Non ha senso perchè il Parlamento non è subordinato al Governo e le due Camere hanno pari dignità (bicameralismo perfetto).
Appena una delle due Camere toglie la fiducia, automaticamente il Governo deve dimettersi (non è importante se l'altra da la fiducia prima) quindi non c'è più nessun legame neanche tra Governo e l'altra Camera che ha eventualmente dato la fiducia, essa è di fatto cancellata dalla sfiducia dell'altra Camera.
Perchè la fonte sono io.:giagia:
Questo forum è generlamente frequentato da donne ed uomini intelligenti.
Molti esprimono una opinione apprezzabile, benchè diversa dalla mia.
Poi, sempre in questo forum, ci sono frequentatori abituali che brillano in mediocrità adottando, per "sostenere" le "loro" opinioni, luoghi comuni lanciati da tempo (quindi pure obsoleti) nelle galassie dei media contro questa o quella parte politica.
Infine ci sono gli stercorari, quelli che assumendo sostanze tossiche quale unico fine della loro presenza per denigrare il "nemico", contribuiscono alla contaminazione delle opinioni degli utenti mediante l'effusione di sostanze nocive.
Per compiere questa "lodevole" attività, indossando un piviale in dotazione ai falsatori, sacerdoti della menzogna, utilizzano particolari aspersori fabbricati nelle tetre infernali caverne della X Bolgia.
Come promesso, offrirò da bere solamente a Midil, stefen, libertando, XXXX, edera rossa e zalais. Unici che meritano un risposta compiuta sopra i loro produttivi e complessi interventi, frutto di ricerca a dimostrazione dell'impegno profuso, circa il vincolo di mandato ex art. 67 cost. .
Lo farò entro questa sera, lavoro permettendo, dopo averli riletti attentamente.:giagia:
Verissimo.
Nonostante la Costituzione sia chiarissima e dica che la cosa è plausibilissima, Napolitano (politico esplicitamente di estrazione comunista e attualmente radicalmente di sinistra) è stato eletto, di fatto nei numeri, dai rappresentanti della MINORANZA RELATIVA della popolazione, proprio per garantire SOLO la minoranza che lo ha IMPOSTO (regolarmente, va detto).
Quindi figuriamoci se proprio Napolitano va a fare al Berlusca il più grande regalo che la sinistra non ha mai fatto al cavaliere. :sofico: