Ancora sta cazzata?
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Sul vincolo di mandato.
Una delle problematiche costituzionali che ha formato oggetto di accesi dibattiti in questo periodo perché investe il sistema del bipolarismo è quella relativa alla vigente norma (art. 67 Cost.) che sancisce il principio in cui ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni “senza vincolo di mandato”.
Nel sistema bipolare, quello
adottato da molti anni nel nostro ordinamento, l’assenza del vincolo di mandato che ineluttabilmente assoggetterebbe l’esercizio delle funzioni del parlamentare alla ragione della sua elezione, ha determinato anomalie non poco significative.
Il bipolarismo non consente amministrazioni cd. a “geometria variabile” perché queste collocano la Sovranità Popolare in un piano diverso e di rango inferiore rispetto al Parlamento.
La Costituzione su questo punto è molto chiara: art. 1, 2° co “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”
Considerato che la Sovranità del Popolo si esprime mediante il voto, che ne rappresenta la più alta delle manifestazioni, sostenere che il Parlamento, che quella Sovranità esprime, assurga ad uno status sovrastante possiede i connotati tipici di un conflitto tra norme che si riconducono ai principi fondamentali della nostra carta.
La soluzione di questa “contesa” è ragionevolmente costituita da una modifica dell’art. 67 della Costituzione volta a circoscrivere i limiti del mandato parlamentare in ordine all’esercizio delle funzioni dei suoi membri eletti.
Il vincolo di mandato fonda la propria ragione di sussistenza sulla più intima natura dell’istituto della rappresentanza.
Oggi, nelle campagne elettorali, i cittadini prendono coscienza dei programmi che le coalizioni contendenti, formate anche da più liste, diffondono pubblicandole in tutti i circuiti mediatici.
Le coalizioni quindi, nel sottoporre al cittadino il programma di governo, illustrano i vari “capitoli” e chiedono all’elettore quella adesione mediante il consenso espresso dal voto. Mediante questa divulgazione, le coalizioni rendono pubblica la loro proposta manifestando i forma espressa i contorni di una volontà a contrarre che si perfeziona con la sottoscrizione delle parti.
I partiti della coalizione sottoscrivono il programma ed il voto dell’elettore, assimilabile in tutto alla sottoscrizione di un contratto, perfeziona il negozio.
Da qui discendono alcuni corollari.
L'elettore, nell'urna indica il suo rappresentante e lo determina sulla scorta di due tipologie contrattuali a cui aderisce:
1 - L'appartenenza ad un preciso schieramento politico
2 - La conformità tra la propria linea di pensiero e quella manifestata nel programma elettorale di quello schieramento a cui ha deciso di aderire.
Il vincolo c'è. Esiste. Si tocca.
Faccio osservare che il mandato del quale parliamo, quello parlamentare, non consiste nella "mera osservazione" della Volontà Popolare "tout court".
Non siamo davanti ad una procura speciale.
Semmai ci potremmo ricondurre (mi sia consentito un paragone giuridicamente oltraggioso) al confronto con una sorta di procura generale i cui unici invalicabili limiti sono quello temporale e quello di appartenenza.
Il mandato parlamentare infatti ha durata per tutto il tempo della legislatura.
Il mandato vincola il rappresentante all'obbligo di appartenenza allo schieramento nel quale è stato eletto.
Se decide di sottrarsi a questo vincolo esce di scena subentrando al suo posto il successivo.
La modifica della parte dell'art. 67 Cost. in cui viene sancito il principio della elezione "senza vincolo di mandato", dovrebbe esprimersi più o meno così: "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato per la durata della legislatura e per l'appartenenza al raggruppamento politico nel quale è stato eletto".
Per semplificare, lasciando da parte il diritto pubblico, o restringendolo alla sola considerazione circa la modifica costituzionale, la questione andrebbe divisa in due diverse parti: quella costituzionale e quella che definiremo "istituzionale".
1 - La norma costituzionale andrebbe modificata nel senso in cui tutti, nel dibattito, sono approdati: vincolo temporale e vincolo di appartenenza politica. (parte costituzionale)
2 - In realtà, nelle organizzazioni politiche, laddove dovesse presentarsi l'ipotesi che alcuni parlamentari appartenenti ad una determinata area dovessero votare contro le decisioni della maggioranza di quel movimento (partito od altro), dovrebbe attivarsi, "ipso iure", un meccanismo (peraltro disciplinato da tutti gli statuti) che preveda l'applicazione di sanzioni disciplinari a seguito di rituale procedimento (parte "istituzionale").
Ovviamente la disciplina che regola la seconda parte è lasciata al libero arbitrio delle organizzazioni politiche.
Risulterà chiaro però che, ove fosse ritenuta, dai propri elettori, insoddisfacente l'applicazione delle sanzioni in relazione alla gravità costituita dal caso, il pericolo che correrà quella determinata organizzazione politica sarà di affrontare il serio e probabile rischio di vedere affluire altrove i voti alla successiva tornata elettorale.
Un detrimento scontato.
In questa maniera, sarebbe davvero difficile per il rappresentante eletto porre in essere una condotta, per così dire, di "ammutinamento".
Giusta infine la considerazione che vede come necessaria la conformità tra la Sovranità Popolare ed il potere di rappresentanza ad essa connaturato. L'elettore deve poter contare sull'effettivo compimento di quella volontà democraticamente perfezionata dal voto.
Insomma, per farla breve, se io voto Tizio, che ha sottoscritto un programma di governo ed appartiene ad una formazione politica presente nelle liste elettorali a cui intendo assegnare il voto, e successivamente Tizio viene eletto, debbo poter contare sulla fedeltà dell'eletto alle promesse contenute nel "contratto" (programma) perchè esse siano realizzate.
Se Tizio viola il vincolo di mandato (sostanziale - quello di appartenenza) perchè in parlamento si astiene o vota contro, Tizio, infedele, conseguentemente al proprio atto, deve essere posto nella condizione di impregiudicare il risultato e deve essere sostituito con il successivo non eletto.
Se poi Tizio, con il suo comportamento ha pregiudicato il risultato, oltre alla remissione del mandato dovrà essere deferito all'organismo disciplinare del partito perchè vengano irrogate le sanzioni più idonee.
Se la Sovranità Popolare, in democrazia, assurge a valore assoluto (e così è, se vi pare), dovrà pur esservi un "rimedio" che restituisca "ad integrum" la piena legittimità che quella volontà ha assegnato al partito ed al programma votato.
Questo è il mio pensiero al riguardo.
E visto che per qualcuno siamo in un bar, allora offro da bere solo a coloro che faranno osservazioni pertinenti.:giagia:
Un paese occidentale che preveda sta roba da soviet?
Eppure ti assicuro che in tutto l'Occidente i governi sono stabili, durano per tutta la legislatura e addirittura governano.
Certo, c'è da dire che forse loro non hanno mediamente dei leader così polli da disperdere con la loro dabbenaggine 60 deputati e 40 senatori di maggioranza in due anni.
Dunque vediamo
si scioglie la Camera dei Deputati
si vota
se la votazione dà per la Camera dei Deputati la stessa maggioranza del Senato tutto bene
se la votazione NON dà per la Camera dei Deputati la stessa maggioranza del Senato allora si vota NUOVAMENTE
fino a che la votazione dà per la Camera dei Deputati la stessa maggioranza del Senato
bah, mi sembra che l'unica cosa in dubbio sia dove si voterà la fiducia per prima, se alla camera o al senato. Questa cosa dello scioglimento di una sola camera non viene presa in considerazione da nessuno, è una delle tante provocazioni del b. fini a sé stesse.
L'assenza del vincolo di mandato è scritta nella costituzione, come in tutte le costituzioni moderne occidentali, quindi se a qualcuno non va bene ho paura che dovrà farsene una ragione. Anche questa è una discussione poco sensata.
grazie "prof", ma non mi sento di accettare lezioni di diritto costituzionale da chi sostiene un CIALTRONE che sistematicamente ha:
- sostenuto che il governo è espressione del voto popolare
- insultato la magistratura provando addirittura a subordinarne l'azione all'esecutivo, in spregio a quella separazione dei poteri di cui ami riempire i tuoi post
- imposto, nei suoi anni di governo, al parlamento sovrano e al paese la discussione e l'approvazione di leggi volte a preservarlo dai processi in cui era imputato
.....
tralasciando i vari propositi di modifiche costituzionali in senso presidenzialista, la politica estera e quella interna (intendendo per "interna" le mura di Arcore), credo di aver reso l'idea.
tornando ID, ti invito, se non l'hai ancora fatto, a leggere l'articolo di Zagrebelsky che è stato postato nelle pagine precedenti, e che mi trova d'accordo.
e tu?