Cari amici e care amiche,
propongo di aprire la discussione per la modifica del Regolamento della Camera.
Ecco gli articoli presi in osservazione
Ecco la mia propostaOriginariamente Scritto da Regolamento della Camera dei Deputati
REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 1 - I deputati
I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto dell’insediamento nel corso della prima seduta assembleare. L'assenza non motivata a quattro sedute consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza comporta l’automatica decadenza del deputato e l’obbligo per il Presidente della camera di provvedere alla sostituzione del deputato decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista.
Prima che il primo dei non eletti accetti può comunque accettare provvisoriamente il successivo non eletto, che entra in carica titolare di un diritto provvisorio e cedevole al seggio che può esercitare come proprio, fino all’accettazione eventuale del precedente chiamato, compiendo atti pienamente validi e non successivamente modificabili dal sopravvenuto precedente chiamato.
Le dimissioni del deputato dalla Camera sono annunziate in Assemblea o con comunicato ufficiale postato sul Forum Camera, e sono irrevocabili.
Articolo 2 – Il Presidente della Camera
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Camera. Nella prima seduta dopo le elezioni la Camera è presieduta provvisoriamente dal deputato più anziano d'età forumistica, e in caso di più deputati con pari data di iscrizione al Forum da colui che vanta il maggior numero di messaggi.
L'ordine del giorno della prima seduta prevede in modo esclusivo l'elezione del Presidente della Camera, che avviene per scrutinio palese a maggioranza dei 2/3 dei presenti. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti. Al fine di abbreviare le operazioni, il Presidente Provvisorio ha la facoltà di diminuire a 48 ore la fase di discussione delle sedute dedicate all'elezione del Presidente.
Articolo 3 - I Vicepresidenti
Eletto il Presidente, si procede all'elezione di due Vicepresidenti. Vengono eletti i due candidati alla Vicepresidenza più votati. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente; a tal fine possono essere da lui convocati ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Articolo 6 – I gruppi parlamentari
Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di due deputati. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Presidente del Congresso a quale Gruppo intendono iscriversi. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto. I deputati di ciascun Gruppo parlamentare nominano al loro interno un Capogruppo.
Le dimissioni del deputato da un Gruppo, la costituzioni di nuovi Gruppi, le modifiche dei nomi dei Gruppi e delle cariche interne devono essere sempre comunicate all'Assemblea in modo ufficiale durante le sedute. Il Presidente della Camera prende atto delle avvenute modificazioni, inserendo nel Gruppo Misto il deputato che dimettendosi da un Gruppo non annuncia contestualmente l'ingresso in un altro Gruppo.
Originariamente Scritto da Bozza Francpolitik
REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 1 - I deputati
I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto dell’insediamento nel corso della prima seduta assembleare, andando ad esprimere il gruppo parlamentare di appartenenza. L'assenza non motivata a quattro sedute consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza comporta l’automatica decadenza del deputato e l’obbligo per il Presidente della camera di provvedere alla sostituzione del deputato decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista.
Prima che il primo dei non eletti accetti può comunque accettare provvisoriamente il successivo non eletto, che entra in carica titolare di un diritto provvisorio e cedevole al seggio che può esercitare come proprio, fino all’accettazione eventuale del precedente chiamato, compiendo atti pienamente validi e non successivamente modificabili dal sopravvenuto precedente chiamato.
Le dimissioni del deputato dalla Camera sono annunziate in Assemblea o con comunicato ufficiale postato sul Forum Camera, e sono irrevocabili.
Articolo 2 – Il Presidente della Camera
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Camera. Nella prima seduta dopo le elezioni la Camera è presieduta provvisoriamente dal deputato con più post all'attivo, e in caso di inadempienza o rifiuto di questo, dal secondo che vanta il maggior numero di messaggi.
Durante la prima seduta della Camera è posta all'ordine del giorno l'elezione del Presidente della Camera, che avviene per scrutinio palese a maggioranza dei 2/3 dei presenti. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti.
Con le stesse modalità deve avvenire altresì l'elezione dei Vice - Presidenti.
Al fine di abbreviare le operazioni, il Presidente Provvisorio ha la facoltà di diminuire a 48 ore la fase di discussione delle sedute dedicate all'elezione del Presidente.
Nel caso in cui si dovesse arrivare a nuovi scrutini, il Presidente provvisorio ha facoltà di sospendere la seduta, aggiornandola entro 24 ore dalla sospensione e permettendo lo svolgimento del secondo o degli altri scrutini.
Articolo 3 - I Vicepresidenti
Durante la prima seduta, vengono eletti i due candidati alla Vicepresidenza più votati. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente; a tal fine possono essere da lui convocati ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Articolo 6 – I gruppi parlamentari
Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di due deputati. Durante la prima seduta, i deputati devono dichiarare al Presidente del Congresso a quale Gruppo intendono iscriversi. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto. I deputati di ciascun Gruppo parlamentare nominano al loro interno un Capogruppo.
Le dimissioni del deputato da un Gruppo, la costituzioni di nuovi Gruppi, le modifiche dei nomi dei Gruppi e delle cariche interne devono essere sempre comunicate all'Assemblea in modo ufficiale durante le sedute. Il Presidente della Camera prende atto delle avvenute modificazioni, inserendo nel Gruppo Misto il deputato che dimettendosi da un Gruppo non annuncia contestualmente l'ingresso in un altro Gruppo.




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