
Originariamente Scritto da
Aldo Raine
Comunque :
“i fatti storici” a suo carico “sono dimostrati”. In sostanza, gli episodi dai quali sono maturate le accuse di concussione e prostituzione minorile sarebbero dimostrate dal materiale probatorio portato dall’accusa, a cominciare dalle intercettazioni telefoniche e dai fondi bancari. Inoltre, il giudice ha confermato la competenza milanese del procedimento. E lo ha fatto prendendo in considerazione tutte le obiezioni emerse dalla memoria difensiva del premier. Secondo il gip, che cita alcune sentenze della Cassazione, il reato di concussione è stato commesso da Silvio Berlusconi “nella sua qualità” di presidente del Consiglio e non discende invece dalla sua “funzione” di capo del governo. Per questo la competenza non spetta, a parere della Di Censo, al Tribunale dei Ministri, come invece lamentato dai difensori del leader del Pdl. Non solo, ma il prossimo 6 aprile il premier verrà giudicato dalla quarta sezione presieduta da giudizi donna, Carmen D’Elia, Orsolina De Cristofaro e Giulia Turri.
l gip, dunque, ha recepito in pieno l’impianto accusatorio dei magistrati Boccassini, Sangermano, Forno, i quali avevano chiesto l’immediato per il reato più grave: la concussione, commessa la notte tra il 27 e il 28 maggio del 2010 con le telefonate al capo di gabinetto della questura per affidare Ruby al consigliere regionale del Pdl Nicole Minetti. L’ipotesi, poi confermata dalla Di Censo, è che la prosituzione minorile (reato per cui non è previsto il rito immediato) sarebbe finita sotto l’ombrello della concussione. Così è stato. Secondo il gip, infatti, si può procedere per entrambe le ipotesi con il rito che accelera i tempi del giudizio perché il reato più grave di concussione attrae quello punito con sanzioni più lievi, quello di prostituzione minorile. Inoltre, annota il gip, così facendo, non si ha nessuna limitazione del diritto di difesa dell’imputato