Le misure cautelari personali rispondono a principi ben precisi e le norme sono tassative.
Possono essere applicate sono quando sussistono concrete esigenze. Il motivo è chiaro: il limite di cui all'art. 27 Cost. costituisce un "deterrente" affinchè la misura cautelare possa configurare una cd. "anticipazione" della applicazione della pena.
Ora, fatta questa premessa, si deve considerare che il Gip ha disposto (secondo me illegittimamente perchè siamo in presenza di difetto del presupposto - violazione delle norme relative alla l. n. 1 del 16 gennaio 1989) il rito immediato. Le prove sono formate e disponibili.
Dunque è esclusa la necessità di un provvedimento relativo alla applicazione di misure cautelari.
Ora però debbo lasciare.
Arrivederci.





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repapelle:
