
Originariamente Scritto da
Edmond Dantes
Dallo stralcio del testo relativo alla annotazione sul registro delle notizie di reato che TheMeroving ha pubblicato apprendiamo finalmente intorno a quali elementi si incardina il capo di imputazione.
Premetto che, nella analisi dobbiamo attenerci a quanto viene affermato, dando per scontato che esistano prove sostenibili sulla presunta “sollecitazione”, che per sua natura assume connotazioni molto precise essendo richiesto per esse il concordante riscontro della testimonianza dell’interlocutore telefonico (e non solo) che dovrebbe confermare di essere stato sottoposto ad una autentica pressione tale da provocare uno schiacciamento della volontà tale da far conseguire una violazione della legge che invece, come risulta, è stata palesemente smentita dagli organi competenti (dallo stesso Procuratore Brutti Liberati nella imminenza delle prime indagini) nonché dal Ministro Maroni in sede parlamentare.
Tutto l’impianto è incentrato sulla pretesa sussistenza della “induzione” diretta ai funzionari della Questura affinché questi consegnassero la ragazza in questione in affido alla Minetti. Una induzione che fonda la propria consistenza sull’abuso della qualità propria di Berlusconi perché Presidente del Consiglio dei Ministri.
Soffermiamoci quindi sulla unica parte della accusa che si vuole sostenere. L’induzione.
Elemento chiave che integra gli estremi per l’applicazione del reato ex art. 317 cp.
Abbiamo, sebbene incidentalmente, già affrontato il tema.
La Corte di Cassazione, nella sentenza citata (Cass. Pen.,Sez. VI, 25/08/2008, n. 33843) estende oltre ogni limite il concetto di “induzione” sino alla paradossale identificazione dello stesso in “ogni attività di persuasione, convinzione o suggestione, attuata in qualsiasi forma, anche velata e indiretta, purché sufficiente ad influire sulla volontà del soggetto passivo e convincerlo della necessità di dare o promettere denaro od altra utilità per evitare conseguenze dannose”.
L’art. 317 cp come abbiamo già sostenuto, annovera come condotta penalmente rilevante anche l’induzione ma l’intento perseguito dal legislatore è di assoggettare a pena ogni tipo di sopraffazione mossa dal pubblico funzionario ai danni del privato.
Il fatto costitutivo della concussione per induzione è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che viene a realizzarsi unicamente quando il P.U. abusando della sua qualità e dei suoi poteri, trascina il privato a sottostare alle sue richieste (sempre ammesso che di richieste trattasi), ponendolo in una situazione di preoccupazione tale (rectius: timore) da non consentire alternative perché potenzialmente esposto ad atti di ritorsione di colui che agisce.
Non siamo davanti alla “costrizione” (minaccia) ma deve sussistere comunque una prospettazione, anche larvale, di un male.
Dobbiamo desumere che questo elemento sia presente tra le prove che l’ufficio del pm deve esibire per sostenere l’accusa perché altrimenti non sarebbe sufficiente ipotizzare, come ha fatto la procura per Berlusconi, di avere agito al fine di “occultare sia il delitto di cui al capo che segue e di assicurarsi per esso l'impunità, sia altri fatti, anche di rilevanza penale non a lui ascrivibili, ma comunque suscettibili di arrecare nocumento alla sua immagine di uomo pubblico…”.
Nella ipotesi in esame, l’azione si svolge tra un P.U. (Berlusconi) ed altro P.U. (funzionario della questura). Osservo, per inciso, come difetti la figura richiesta, sia in dottrina che in giurisprudenza, del privato.
Conclusione.
La Corte di Cassazione nella sentenza segnalata eccede nella ostinata estensione del concetto di “induzione” non richiedendo, conformemente alle intenzioni del legislatore, sebbene velatamente, l’atteggiamento surrettizio della prospettazione di un male.
Di per sè, il fatto che Berlusconi, in quella circostanza, rivestisse la qualifica di P.d.C. non consente l'integrazione di un atto d'abuso. Deve sussistere un quid pluris. Deve sussistere la concreta condotta, nell'azione, che consegna agli inquirenti , benchè nascosta o schermata, l'ingiusta rappresentazione di un male.
La qualifica richiesta dall'art. 317 attiene alla figura ed alla condizione del soggetto attivo e non alla ipotetica potenzialità che riveste accostandola alla indubitabilità che essa sia cagione di un male certo per il soggetto passivo.
Dunque se manca l’elemento della induzione non sussiste la concussione.