
Originariamente Scritto da
gozer
E' una descrizione incompleta del reato in quanto descrive una sola delle due modalità, ovvero la costrizione ma non l'induzione.
Riporto il passo essenziale da diritto.it (
link) di un lungo articolo che spiega le difficoltà di delineare precisamente il reato di concussione per induzione: nel farlo spiega che l'induzione con inganno è la categoria con sicurezza ascrivibile al reato di concussione.
Secondo il senso lessicale il termine “ indurre “ significa spingere ad un certo comportamento , condizionare altri in modo determinante verso una scelta , sicchè , sottolineano SEGRETO e DE LUCA , “ l’espressione indurre ..... sta ad individuare non solo la condotta del soggetto attivo del reato , ma anche il suo effetto , cioè l’atteggiamento psicologico in cui viene a trovarsi la vittima. “ [20]
Dunque , un significato molto ampio , tale da comprendere ogni comportamento che abbia per risultato di determinare taluno ad una data condotta [21] , anche se , come rilevato dal PAGLIARO ,
essendo nell’art. 317 l’ “ indurre “ contrapposto al “ costringere “ , può aversi “ induzione solo quando l’influsso sul processo di formazione dell’altrui volere non derivi da costrizione : in altri termini , solo quando l’agente non prospetti alla vittima un male , il cui avverarsi dipende dalla sua volontà , male che può essere evitato dalla vittima , se questa si conforma alla richiesta dell’agente. “ [22]
Non a caso già il GRISPIGNI proponeva al riguardo
una interpretazione restrittiva , ovvero di induzione “ mediante inganno “ , reputando sufficiente , ai fini della realizzazione della fattispecie , il verificarsi nella psiche della vittima , in conseguenza della condotta abusiva del pubblico ufficiale , di un errore che la motivasse alla prestazione dell’ indebito. [23]
In particolare , ha affermato di recente il PAGLIARO che “
non ogni induzione a compiere qualcosa , ma solo la induzione mediante inganno viene in rilievo. Infatti , al di fuori della costrizione psichica relativa , non vi è altro mezzo , se non l’inganno , per piegare l’altrui volere ad una condotta , che altrimenti non si sarebbe avuta.
Questo inganno deve avvalersi dell’abuso della qualità o dei poteri. Anzi ,
l’inganno è l’abuso stesso , visto sotto il profilo del suo influsso sulla psiche altrui. Abuso e induzione , nel fatto concreto , non sono due condotte differenti : sono la stessa condotta osservata sotto angoli visuali distinti.
La induzione può essere compiuta , ad esempio , quando il pubblico ufficiale ,
abusando della sua qualità o delle sue funzioni , provochi nel privato un errore , in base al quale il privato creda di dovere alla pubblica amministrazione il denaro o l’altra utilità. Può anche essere compiuta , ingenerando il timore di un pericolo immaginario , il cui verificarsi , però , non venga prospettato come dipendente dall’azione dello stesso pubblico ufficiale o di un soggetto indicato come suo complice ( perché , se così fosse , si avrebbe costrizione , e non induzione ). “