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  1. #8481
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da ada desantis Visualizza Messaggio
    Scusa euvitt, che vuoi dire che non esiste neanche la telefonata? Non ho capito:
    Probabilmente, secondo la difesa di Berlusconi, non esiste neanche una questura di Milano. :sofico:

  2. #8482
    STELLA D'ACCIAIO
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    IL TRIBUNALI DEI MINISTRI NON AVREBBE FATTO SVOLGERE IL PROCESSO PER SILVIO BERLUSCONI CI SIAMO ROTTI IL CAZZO DI QUESTA MERDA ANDRA' A PROCESSO.


    E ORA DI ABOLIRE OGNI TIPO DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CHE SONO UNA FORMA D'IMMUNITA'..

  3. #8483
    chi è l'uomo?
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Guardate che la pazienza ha un limite ed io sono alla fase finale.
    Ho passato tutto il pomeriggio di ieri ha sconfessare questa impostura.

    Introduco nuovamente le norme di cui alla legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989.
    Leggerete che non appena in Procura giungono rapporti, referti ed ogni altro elemento che indica il tentativo o la consumazione di un reato in cui il sospetto della responsabilità penale è riconducibile a ministri della repubblica, anche se cessati dalla carica, [B]il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al Tribunale dei Ministri.

    Il Procuratore non può e non deve compiere altri atti se non quello prescritto al 2°co dell'art. 6.
    Ogni altro atto diverso pregiudica il procedimento perchè viola il 1° co dell'art. 25 della Costituizione.

    Ecco la legge. TUTTA!

    Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. - Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989).

    1. - (Omissis) (1).

    (1) Ha dettato il nuovo testo dell'art. 96 della Costituzione.

    2. - (Omissis) (1).

    (1) Ha modificato gli artt. 134, terzo alinea, e 135, comma 7, della Costituzione.

    3. - (Omissis) (1).

    (1) Ha dettato il nuovo testo dell'art. 12 della l. cost. n. 1 del 1953.

    4. - 1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena è aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravità del reato.

    5. - 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri della Camere.

    6. - 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.

    2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.

    7. - 1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.

    2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.

    8. - 1. Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.

    2. In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.

    3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica può chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.

    4. Il procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente.

    9. - 1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 invia immediatamente alla giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.

    2. La giunta riferisce all'assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.

    3. L'assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

    4. L'assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui all'articolo 7 perché continui il procedimento secondo le norme vigenti.

    10. - 1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura (1).

    2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

    3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e delibera, su relazione della giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.

    4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.

    (1) V. l'art. 1, comma 4, della l. 5 giugno 1989, n. 219.

    11. - 1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.

    2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale.

    12. - 1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione relativa agli stessi.

    2. _ altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge costituzionale.

    13. - 1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la commissione parlamentare per i procedimenti di accusa trasmette gli atti al procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perché abbiano applicazione le norme stabilite dalle legge costituzionale stessa.

    14. - 1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


    Dunque qualora la Procura di Milano avesse osservato la la norma, avrebbe ottenuto dal Tribunale dei Ministri uno di questi due risultati:
    1 - Il Tribunale dei Ministri avrebbe restituito gli atti alla Procura dichiarando la non ministerialità del reato ascritto a Berlusconi indicando nella giurisdizione ordinaria il giudice naturale abilitato a pronunciare la sentenza.
    2 - Il Tribunale dei Ministri avrebbe trattenuto a se gli atti dichiarando la ministerialità del reato ascritto a Berlusconi e con essa la propria competenza ed avrebbe attivato la procedura prevista dalla legge.

    L'inosservanza di questo precetto da luogo alla illegittimità degli atti successivi promossi dalla Procura ed ora anche di quelli del Gip in virtù della violazione della normativa sopra introdotta.

    Osservo, da ultimo, incidentalmente, che se la Procura di Milano avesse osservato la norma, avrebbe potuto legittimamente procedere ai successivi atti qualora il Tribunale dei Ministri avesse denegato la propria competenza per non ministerialità del reato ascritto a Berlusconi conformemente ai vostri desiderata.
    Non capisco perchè eccedi in queste ripetitive esplosioni degli stessi articoli di legge.

    Li hai imparati a memoria?

    Forse è meglio seguire e partecipare al dibattito usando tue libere e semplici parole.

    Non sto a chiederti quali studi di diritto tu abbia percorso o quali competenze reali tu possa vantare a riguardo.

    La tua risposta potrebbe dare esiti di scarso pregio a tuo favore.
    Ultima modifica di nomeutente; 17-02-11 alle 17:53

  4. #8484
    Cielo stellato
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio

    [B]6. - 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.[/U]

    2. [U]Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.
    I reati indicati all'articolo 96 della Costituzione sono quelli svolti nell'esercizio delle funzioni, non tutti i reati commessi da un ministro.
    La procura è convinta che non fosse nell'esercizio delle funzioni, e quindi non ha applicato questa legge. Punto.

    Per ora il GIP le ha dato ragione.Vedremo i prossimi giudici.


    L'inosservanza di questo precetto da luogo alla illegittimità degli atti successivi promossi dalla Procura ed ora anche di quelli del Gip in virtù della violazione della normativa sopra introdotta.

    Ottima notizia per l'imputato. Se qualche giudice stabilirà che la procura ha agito illegittimamente, si invalideranno gli atti successivi.
    Altrimenti... si va avanti col processo.

  5. #8485
    Me ne frego
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da S&S Visualizza Messaggio
    Probabilmente, secondo la difesa di Berlusconi, non esiste neanche una questura di Milano. :sofico:
    Ma sei spiritoso, lo sai?:sofico::sofico:

  6. #8486
    人牛俱忘
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da stephen Visualizza Messaggio
    Ti cito cosa scrive il GIP nel rinvio a giudizio (lo trovi su tutti i giornali on line), a pagina 7-8. (http://media2.corriere.it/corriere/pdf/verbale2.pdf)

    [...] nel caso di specie l'analisi dell'imputazione [...] rende evidente che l'ipotizzato, indebito, intervento nei confronti del Capo di Gabinetto della Questura di Milano dr Pietro Ostuni e, suo tramite, di ulteriori funzionari della Questura è stato compiuto dall'On. Silvio BERLUSCONI, sicuramente, con abuso della qualità di Presidente del Consiglio, ma, altrettanto certamente, al di fuori di qualsivoglia prerogativa istituzionale e funzionale propria del Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale nessuna competenza spetta ex lege in materia di identificazione e di affidamento di minori e che, più in generale, non dispone di poteri di intervento gerarchico nei confronti dell'autorità di P.S. ovvero di P.G. impegnata nell'espletamento di compiti di'istituto;
    letto
    ti dico subito che ho i miei dubbi
    non credo ci siano precedenti a riguardo ma se il ministro dell'Interno può farlo.... e può sicuramente farlo visto che è gerarchicamente al di sopra dei funzionari di questura .... perché non potrebbe farlo il PdC?

    l'unica cosa che colpisce uno come me (che ho un grado quasi equivalente al funzionario della questura) è che la cosa NON E' MAI AVVENUTA
    renditi conto che nello Stato si usa parlare per vie gerarchiche;
    bene, quel funzionario lì è tre gradini almeno al di sotto del Capo della Polizia (che già bastava per fargli prendere un coccolone)

    al di sopra c'è il Sottosegretario di Stato
    al di sopra il Ministro
    al di sopra il PdC

    ... è come se venisse il Papa... anzi Gesù... a fare la comunione a tua figlia
    Non ho princìpi, l’adattabilità a tutte le cose è i miei princìpi

  7. #8487
    Cielo stellato
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da S&S Visualizza Messaggio
    Probabilmente, secondo la difesa di Berlusconi, non esiste neanche una questura di Milano. :sofico:
    Peccato aver fatto andare Ruby da Signorini... altrimenti si poteva non far esistere anche lei...

  8. #8488
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Mi sa che per Ghedini e Berlusconi il percorso si complica, leggete qua

    ROMA - Se l'obiettivo è trasferire il processo a carico del premier Berlusconi sul 'caso Ruby' dal tribunale di Milano a quello dei ministri, il conflitto tra poteri dello Stato davanti alla Corte Costituzionale rischia di cadere nel vuoto e di essere fermato da una pronuncia di inammissibilità. E questo perché - spiega all'ANSA un'importante e qualificata fonte di Palazzo della Consulta- sulle questioni di giurisdizione decide la Cassazione e non la Corte Costituzionale, "secondo quanto previsto dall'art.37, secondo comma, della legge 87 del 1953" sul funzionamento della Consulta. Negli stessi ambienti si auspica che tali norme siano tenute in conto nel caso in cui la Camera o la Presidenza del Consiglio decidano di sollevare il conflitto.

    La norma citata prevede che il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale "se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali". Ma la stessa norma, al secondo comma, precisa che "restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione". Quindi, se la questione verrà posta per risolvere il nodo della competenza funzionale (nel telefonare in questura a Milano per chiedere il rilascio di Ruby Berlusconi ha agito o no abusando della sua funzione di premier tanto da dover essere giudicato dal tribunale dei ministri?) la Consulta dovrebbe rigettarla, dichiarandola inammissibile e senza entrare nel merito. La sollecitazione in ambienti di Palazzo della Consulta è dunque quella di "valutare bene" la strada del conflitto tra poteri. E se questo dovesse essere sollevato, si tenga conto che il conflitto non sospende il procedimento in corso. Inoltre - fa notare la stessa fonte qualificata - tra ammissibilità e decisione nel merito mediamente passa oltre un anno prima che la Consulta si esprima sui conflitti. "Potremmo anche ridurre i tempi arrivando a sei mesi ma - viene ribadito - non si dimentichi che è la Cassazione a decidere sulle questioni di competenza".

    LONGO-GHEDINI: COMPETENZA E' DEL TRIBUNALE MINISTRI - ''Il Parlamento ha gia' detto che la competenza e' del tribunale dei ministri''. Lo sostengono gli avvocati del premier Berlusconi, Piero Longo e Niccolo' Ghedini, in un'intervista al Mattino. Il tribunale di Milano, secondo i legali, non e' competente ne' per il reato di concussione, ne' per quello di prostituzione minorile. Per quest'ultimo, ''sarebbe stato di competenza dei magistrati di Monza - aggiungono - una tesi, questa, che non e' stata presa in considerazione dal gip. Ma questo non significa che e' caduta e che sia non valida. Noi finora siamo stati spettatori'', perche' ''in questa fase il codice non ha consentito e non consente la nostra partecipazione''.
    Longo e Ghedini rilevano anche che ''per la prostituzione minorile la legge prevede che si proceda per via ordinaria, pertanto, la richiesta del rinvio a giudizio da parte della procura di Milano, doveva essere valutata dal giudice in sede di udienza preliminare''. La composizione tutta femminile del collegio che giudichera' Berlusconi non costituisce un problema per i due avvocati, secondo i quali ''giudici donne gia' ci sono nel processo Mills. Ma va benissimo, le donne sono gradite e qualche volta anche gradevoli''. E' una questione di ''probabilita' statistiche'', aggiungono, dal momento che ''ormai in magistrartura le donne sono maggioranza''
    Ecco documenti rinvio, Consulta: 'Cassazione decide su competenza'
    Longo-Ghedini: competenza è del tribunale ministri
    Ecco documenti rinvio, Consulta: 'Cassazione decide su competenza' - Cronaca - ANSA.it

  9. #8489
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da nomeutente Visualizza Messaggio
    Non capisco perchè eccedi in queste ripetitive esplosioni di articoli di legge.

    Forse è meglio seguire e partecipare al dibattito usando tue libere e semplici parole.

    Non sto a chiederti quali studi di diritto tu abbia percorso o quali competenze reali tu possa vantare a riguardo.

    La tua risposta potrebbe dare esiti di scarso pregio a tuo favore.
    Ma insomma cosa vuoi?
    Ti dimostro che è stata violata una legge dello Stato, pure costituzionale e non va bene.

    Cosa vuoi che dica che hai ragione?
    Non ce l'hai.

    Se pensi che la giurisdizione ordinaria abbia diritto di cittadinanza in questa vicenda io ti rispondo no.
    Ha dimostrato in modo limpido di non possederla violando la legge.
    Non solo, gli atti formati in difformità ed in violazione delle norme di legge sono illegittimi.:giagia:
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  10. #8490
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da euvitt Visualizza Messaggio
    letto
    ti dico subito che ho i miei dubbi
    non credo ci siano precedenti a riguardo ma se il ministro dell'Interno può farlo.... e può sicuramente farlo visto che è gerarchicamente al di sopra dei funzionari di questura .... perché non potrebbe farlo il PdC?

    l'unica cosa che colpisce uno come me (che ho un grado quasi equivalente al funzionario della questura) è che la cosa NON E' MAI AVVENUTA
    renditi conto che nello Stato si usa parlare per vie gerarchiche;
    bene, quel funzionario lì è tre gradini almeno al di sotto del Capo della Polizia (che già bastava per fargli prendere un coccolone)

    al di sopra c'è il Sottosegretario di Stato
    al di sopra il Ministro
    al di sopra il PdC


    ... è come se venisse il Papa... anzi Gesù... a fare la comunione a tua figlia
    non è così .... il vertice della responsabilità FUNZIONALE è il ministro ....

 

 
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