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  1. #12291
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da S&S Visualizza Messaggio
    La Corte Costituzionale giudica in parte illegittima la legge Boato sulle garanzie ai parlamentari in materia di intercettazioni

    ilmessaggero.it
    «Intercettazioni, troppe garanzie ai parlamentari»
    La Consulta boccia in parte la legge Boatobiggrin

    ROMA (23 novembre) - La Corte costituzionale giudica in parte illegittima la legge Boato sulle garanzie ai parlamentari in materia di intercettazioni telefoniche. Non c'è bisogno di autorizzazione della Camera quando la magistratura intende utilizzare le intercettazioni telefoniche di un indagato nelle quali figura anche un parlamentare che non è sotto inchiesta, hanno stabilito i supremi giudici. Se invece le intercettazioni si vogliono utilizzare sia nei confronti di terzi che del parlamentare, il "no" all'autorizzazione «non comporterà l'obbligo di distruggere la documentazione delle intercettazioni, la quale rimarrà utilizzabile» per le parti che non riguardano il parlamentare. E' quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con una decisione destinata ad avere effetto sull'inchiesta della procura di Milano sulle scalate bancarie e sull'utilizzazione a carico dell'ex presidente di Unipol Giovanni Consorte delle conversazioni in cui compare anche il ministro degli Esteri, Massimo D'Alema.

    La Corte, con la sentenza n. 390 redatta dal vice presidente Giovanni Maria Flick e depositata oggi, ha dichiarato l'illegittimità di 3 commi dell'articolo 6 della legge Boato (n.140 del 2003, sulle prerogative riservate ai parlamentari e alle alte cariche dello Stato in materia di processi penali) nella parte in cui stabiliscono che l'immediata distruzione o la non utilizzazione delle intercettazioni in nessun grado del procedimento «si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti dei soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate».

    A sollevare la questione di legittimità era stato il Gip del tribunale di Torino segnalando in primo la violazione del principio di uguaglianza dei cittadini (articolo 3 della Costituzione) perché le conversazioni indirette o casuali non incidono sulla funzione parlamentare «in quanto sono state eseguite su utenze o presso luoghi non in uso al parlamentare e la loro utilizzabilità processuale nei confronti di quest'ultimo resta comunque preclusa dalla mancata autorizzazione della Camera». Le contestazioni riguardavano altri due punti delicati: la distruzione della documentazione «rischia di penalizzare il diritto di difesa degli indagati o di altre parti, in primo luogo la persona offesa, e l'obbligatorietà dell'azione penale.

    Le norme della legge Boato finite nel mirino, si sottolinea nella sentenza, «si rivelano incompatibili con il fondamentale principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione» perché «accordano al parlamentare una garanzia ulteriore rispetto alla griglia dell'articolo 68 che finisce per travolgere ogni interesse contrario: si elimina dal panorama processuale una prova legittimamente formata, anche quando coinvolga terzi che solo occasionalmente hanno interloquito con il parlamentare». Una disparità di trattamento, dicono i supremi giudici, «non solo tra il parlamentare e i terzi ma tra gli stessi terzi. Le intercettazioni, infatti, possono contenere elementi utili, o addirittura decisivi, sia per le tesi dell'accusa che per quelle della difesa». Vietare il loro uso anche contro indagati non parlamentari, significa di fatto «configurare una immunità a vantaggio di soggetti che non avrebbero comunque ragione di usufruirne».
    azz'!!!
    e insiste!!!
    più si è ignoranti più si pretende di dar lezioni...

    È inammissibile la q.l.c. dell'art. 6, comma 2, l. 20 giugno 2003 n. 140, impugnato, in riferimento agli art. 3, 24 e 112 cost., nella parte in cui richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza ai fini dell'utilizzazione delle intercettazioni "casuali" di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento, anche quando si tratti di utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato. Premesso che la rilevanza della questione è subordinata all'effettiva possibilità di qualificare come "casuali" le captazioni foniche di cui si discute nel procedimento principale, la valutazione positiva del rimettente sul punto poggia su un'interpretazione del concetto di intercettazioni "casuali" non condivisibile, perché inclusiva di tutte le intercettazioni meramente connotate dall'originaria assenza dell'intento di captare le conversazioni di un parlamentare, in sede di sottoposizione a controllo di una determinata utenza nella disponibilità di terzi, laddove invece, in presenza, come nella specie, di un'attività di captazione articolata e prolungata nel tempo, si impone una stringente verifica dell'occasionalità delle intercettazioni, sicché l'omessa verifica dell'eventualità che, nel procedimento a quo, i parlamentari interessati possano essere divenuti bersaglio indiretto delle attività di intercettazione rende inadeguata la motivazione sulla rilevanza della questione e la descrizione della fattispecie concreta (sentt. n. 163 del 2005, 390 del 2007).

    Corte costituzionale, 25/03/2010, n. 113


    sul punto, ineccepibile quagliariello

    CASO RUBY: QUAGLIARIELLO, SU INTERCETTAZIONI PROCURA RISCHIA BOOMERANG

    (ASCA) - Roma, 6 apr - ''Il dottor Bruti Liberati sara' certamente a conoscenza della giurisprudenza anche recente della Corte Costituzionale, che nel consentire l'utilizzo a carico di terzi di intercettazioni indirette di parlamentari senza chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza prevede che a tali conversazioni debba essere attribuito carattere di casualita'. Se davvero dunque la Procura di Milano ritiene di poter utilizzare liberamente, in un procedimento a carico di terzi, intercettazioni del premier con i protagonisti del caso Ruby e dintorni, evidentemente considera quei contatti telefonici del tutto casuali. E se quei contatti telefonici verranno qualificati come casuali, sara' interessante capire come fara' la Procura a sostenere un castello accusatorio che si fonda sull'assunto esattamente opposto''. Cosi' Gaetano Quagliariello, vicecapogruppo vicario del PdL al Senato, commenta le affermazioni del procuratore capo di Milano, secondo le quali le intercettazioni del premier possono essere utilizzate senza autorizzazione della Camera nel procedimento a carico di Emilio Fede, Lele Mora e Nicole Minetti.


    visto che questa massima già postata sopra non la hai capita, nonostante le argomentazioni chiare ed ineccepibili di quagliariello, ti posto anche la spiegazione...
    passo e chiudo!


    Necessaria l’autorizzazione della Camera se l’intercettazione diventa mirata.

    Necessario l'ok della Camera per continuare le intercettazioni che coinvolgono alte cariche dello Stato quando da fortuite si trasformano in mirate.

    Con la sentenza n. 113 del 24 marzo 2010 la Corte Costituzionale ha respinto, dichiarandola inammissibile, la questione di legittimità relativa alla Legge Boato ed inerente casi di intercettazioni in cui “casualmente” compaiano esponenti del Parlamento.

    A sollevare il caso davanti alla Consulta era stato il Tribunale di Roma.

    L’ordinanza di rimessione del Collegio per i reati ministeriali del Tribunale di Roma dubitava della legittimità dell’art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), per la parte in cui prevede l'obbligo per il Gip di richiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza all'utilizzo di intercettazioni «casuali» di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento, anche quando si tratti di utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato

    Secondo il tribunale dei ministri in particolare, la norma censurata introdurrebbe una garanzia a tutela della riservatezza dei parlamentati non solo non prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost. ma anche ingiustificata rispetto al trattamento riservato alla generalità dei cittadini e, come tale, lesiva del principio di eguaglianza.

    I giudici della Consulta distinguono innanzi tutto le intercettazioni fortuite, per le quali sarebbe impossibile chiedere un via libera preventivo, da quelle dirette, per le quali è necessario l'ok preventivo che, se negato, comporta l'immediata distruzione del materiale acquisito.

    In merito la Corte Costituzionale respinge l’assunto per cui basterebbe l’originaria assenza dell’intento di captare le conversazioni di un parlamentare, in sede di sottoposizione a controllo di una determinata utenza nella disponibilità di terzi, per qualificare indefinitamente come «casuali» le intercettazioni di comunicazioni del membro del Parlamento operate su detta utenza.

    Rileva la Consulta che più un'indagine è lunga e articolata, meno plausibile diventa sostenere la tesi dell'intercettazione casuale: "ove, infatti, nel corso dell'attività di intercettazione emergano, non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga, nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obiettivi...."


    Nel caso di specie, precisa inoltre la Consulta, dalle carte giudiziarie non è possibile stabilire se il parlamentare sia stato coinvolto perché interloquiva direttamente con il soggetto sottoposto a intercettazione - condizione necessaria affinché divenga operante il regime della legge n. 140 del 2003 - o se sia stato tirato in ballo solo da conversazioni dei soggetti intercettati.





    un po' di CAPRA anche per te...

    Se non avete nulla da dire, per favore, non ditelo a me.

  2. #12292
    veterolegalitario
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Pao Visualizza Messaggio
    Questa sera ad Exit su la sette ..il giorno del giudizio...
    pippa continua ........... IL processo è lo stralcio di quello mills ....

  3. #12293
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da solgenitsin Visualizza Messaggio
    azz'!!!
    e insiste!!!
    più si è ignoranti più si pretende di dar lezioni...

    È inammissibile la q.l.c. dell'art. 6, comma 2, l. 20 giugno 2003 n. 140, impugnato, in riferimento agli art. 3, 24 e 112 cost., nella parte in cui richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza ai fini dell'utilizzazione delle intercettazioni "casuali" di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento, anche quando si tratti di utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato. Premesso che la rilevanza della questione è subordinata all'effettiva possibilità di qualificare come "casuali" le captazioni foniche di cui si discute nel procedimento principale, la valutazione positiva del rimettente sul punto poggia su un'interpretazione del concetto di intercettazioni "casuali" non condivisibile, perché inclusiva di tutte le intercettazioni meramente connotate dall'originaria assenza dell'intento di captare le conversazioni di un parlamentare, in sede di sottoposizione a controllo di una determinata utenza nella disponibilità di terzi, laddove invece, in presenza, come nella specie, di un'attività di captazione articolata e prolungata nel tempo, si impone una stringente verifica dell'occasionalità delle intercettazioni, sicché l'omessa verifica dell'eventualità che, nel procedimento a quo, i parlamentari interessati possano essere divenuti bersaglio indiretto delle attività di intercettazione rende inadeguata la motivazione sulla rilevanza della questione e la descrizione della fattispecie concreta (sentt. n. 163 del 2005, 390 del 2007).

    Corte costituzionale, 25/03/2010, n. 113


    sul punto, ineccepibile quagliariello

    CASO RUBY: QUAGLIARIELLO, SU INTERCETTAZIONI PROCURA RISCHIA BOOMERANG

    (ASCA) - Roma, 6 apr - ''Il dottor Bruti Liberati sara' certamente a conoscenza della giurisprudenza anche recente della Corte Costituzionale, che nel consentire l'utilizzo a carico di terzi di intercettazioni indirette di parlamentari senza chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza prevede che a tali conversazioni debba essere attribuito carattere di casualita'. Se davvero dunque la Procura di Milano ritiene di poter utilizzare liberamente, in un procedimento a carico di terzi, intercettazioni del premier con i protagonisti del caso Ruby e dintorni, evidentemente considera quei contatti telefonici del tutto casuali. E se quei contatti telefonici verranno qualificati come casuali, sara' interessante capire come fara' la Procura a sostenere un castello accusatorio che si fonda sull'assunto esattamente opposto''. Cosi' Gaetano Quagliariello, vicecapogruppo vicario del PdL al Senato, commenta le affermazioni del procuratore capo di Milano, secondo le quali le intercettazioni del premier possono essere utilizzate senza autorizzazione della Camera nel procedimento a carico di Emilio Fede, Lele Mora e Nicole Minetti.


    visto che questa massima già postata sopra non la hai capita, nonostante le argomentazioni chiare ed ineccepibili di quagliariello, ti posto anche la spiegazione...
    passo e chiudo!


    Necessaria l’autorizzazione della Camera se l’intercettazione diventa mirata.

    Necessario l'ok della Camera per continuare le intercettazioni che coinvolgono alte cariche dello Stato quando da fortuite si trasformano in mirate.

    Con la sentenza n. 113 del 24 marzo 2010 la Corte Costituzionale ha respinto, dichiarandola inammissibile, la questione di legittimità relativa alla Legge Boato ed inerente casi di intercettazioni in cui “casualmente” compaiano esponenti del Parlamento.

    A sollevare il caso davanti alla Consulta era stato il Tribunale di Roma.

    L’ordinanza di rimessione del Collegio per i reati ministeriali del Tribunale di Roma dubitava della legittimità dell’art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), per la parte in cui prevede l'obbligo per il Gip di richiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza all'utilizzo di intercettazioni «casuali» di conversazioni o comunicazioni di un membro del Parlamento, anche quando si tratti di utilizzazione nei confronti dello stesso parlamentare interessato

    Secondo il tribunale dei ministri in particolare, la norma censurata introdurrebbe una garanzia a tutela della riservatezza dei parlamentati non solo non prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost. ma anche ingiustificata rispetto al trattamento riservato alla generalità dei cittadini e, come tale, lesiva del principio di eguaglianza.

    I giudici della Consulta distinguono innanzi tutto le intercettazioni fortuite, per le quali sarebbe impossibile chiedere un via libera preventivo, da quelle dirette, per le quali è necessario l'ok preventivo che, se negato, comporta l'immediata distruzione del materiale acquisito.

    In merito la Corte Costituzionale respinge l’assunto per cui basterebbe l’originaria assenza dell’intento di captare le conversazioni di un parlamentare, in sede di sottoposizione a controllo di una determinata utenza nella disponibilità di terzi, per qualificare indefinitamente come «casuali» le intercettazioni di comunicazioni del membro del Parlamento operate su detta utenza.

    Rileva la Consulta che più un'indagine è lunga e articolata, meno plausibile diventa sostenere la tesi dell'intercettazione casuale: "ove, infatti, nel corso dell'attività di intercettazione emergano, non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga, nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obiettivi...."


    Nel caso di specie, precisa inoltre la Consulta, dalle carte giudiziarie non è possibile stabilire se il parlamentare sia stato coinvolto perché interloquiva direttamente con il soggetto sottoposto a intercettazione - condizione necessaria affinché divenga operante il regime della legge n. 140 del 2003 - o se sia stato tirato in ballo solo da conversazioni dei soggetti intercettati.





    un po' di CAPRA anche per te...

    Aspetto che Lei, dall'alto della sua dotta conoscenza in campo giuridico bussi alla procura di Milano per dare una bella lezione di diritto al procuratore capo Bruti Liberati, facendogli notare tutti gli errori commessi dai suoi sottoposti e la sua erronea difesa nei confronti del loro operato.

    Mi pare il minimo da parte sua!

    Poi ci faccia sapere cosa le hanno detto.

    E se Le dicono capra non se la prenda troppo.
    Ultima modifica di S&S; 06-04-11 alle 21:08

  4. #12294
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da S&S Visualizza Messaggio
    Aspetto che Lei, dall'alto della sua dotta conoscenza in campo giuridico bussi alla procura di Milano per dare una bella lezione di diritto al procuratore capo Bruti Liberati, facendogli notare tutti gli errori commessi dai suoi sottoposti e la sua erronea difesa nei confronti del loro operato.

    Mi pare il minimo da parte sua!

    Poi ci faccia sapere cosa le hanno detto.
    perché, credi che bruti liberati queste ELEMENTARI conoscenze non le abbia?
    hefico:
    sta semplicemente disperatamente arrampicandosi sugli specchi, visto che quel che ho postato non è frutto di fantasia, ma è frutto di decisioni di quella corte che tu, a vanvera, citi...

    p.s.:
    ancora non hai risposto cosa fai nella vita, sempre se lecito chiederlo...
    Se non avete nulla da dire, per favore, non ditelo a me.

  5. #12295
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da solgenitsin Visualizza Messaggio

    p.s.:
    ancora non hai risposto cosa fai nella vita, sempre se lecito chiederlo...
    Quello che non fai tu.
    Ultima modifica di S&S; 06-04-11 alle 21:13

  6. #12296
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da arconte Visualizza Messaggio
    praticamente nullafacente sanguisuga sociale
    Non proiettare il tuo stato fisico e mentale anche sugli altri.

  7. #12297
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da solgenitsin Visualizza Messaggio
    perché, credi che bruti liberati queste ELEMENTARI conoscenze non le abbia?
    hefico:
    sta semplicemente disperatamente arrampicandosi sugli specchi, visto che quel che ho postato non è frutto di fantasia, ma è frutto di decisioni di quella corte che tu, a vanvera, citi...
    Se si arrampica sugli specchi e questo processo è pieno di errori procedurali, come mai stanno facendo di tutto in parlamento per evitare che vada avanti?

    Spiegamelo questo!

  8. #12298
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Questo e un processo molto strano
    Quelli che usano il cervello si rendono conto che i magistrati vogliono PER FORZA dire la parola magica:Berlusconi guilty
    "Non seguire l'ombra, ma fa' che l'ombra segua te."
    -------------------------------------------------------------
    Con tutti accenti strani che avette per me e o è sono uguali
    La mia lingua e romeno

  9. #12299
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da arconte Visualizza Messaggio
    praticamente nullafacente sanguisuga sociale
    a lei la vedrei bene come venditore fallito di mutande ..... comunque di mutande .....
    praticamente in mutande .... una mutanda umana ....
    fatto per contenere culi ed incontinenze .....

  10. #12300
    veterolegalitario
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da S&S Visualizza Messaggio
    Se si arrampica sugli specchi e questo processo è pieno di errori procedurali, come mai stanno facendo di tutto in parlamento per evitare che vada avanti?

    Spiegamelo questo!
    i devoti, al massimo, FANNO domande .... mai che SI DIANO risposte .....

 

 
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