
Originariamente Scritto da
Edmond Dantes
Il semplice fatto che tu sostenga Ghedini per convenienza, perchè appare che certe scelte strategiche corroborino le vostre tesi, è paragonabile al mio profondere stima nei confronti di Matteo Renzi che, a mio sommessissimo avviso, con la sua personalità rischiara il buio in cui vivete allo stesso modo in cui la luce di una candela vi eviterebbe di sbattere il grugno contro il solido muro del Popolo Sovrano.
Torniamo al diritto.
Il Premier, nel corso della telefonata, ha acquisito semplici informazioni sullo stato in cui versava in quel momento la ragazza conosciuta come nipote di Mubarak. Nel convincimento che Ruby fosse la nipote del Presidente Egiziano.
Il reato contestato è concussione (art. 317 cp).
Accertato che il reato ascritto fosse quello della concussione, reato dalla sicura connotazione riconducibile ad una responsabilità presunta del primo ministro, la procura di Milano DOVEVA trasmettere gli atti al Tribunale dei Ministri per ottenere la dichiarazione da parte di questo organo giudiziario della propria incompetenza conseguente alla NON MINISTERIALITA' del reato di cui all'art. 317 cp in osservanza del 2° co ex art. 6 l. cost. n. 1 del 16 gennaio 1989!
La procura ha deliberatamente violato la norma procedurale.
Mi sono spiegato?
Eppure è un concetto semplice.
Cito una sentenza molto chiara al riguardo.
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 241 del 2009 ha spiegato bene come stanno le cose.
La Corte sostiene che, “all’organo parlamentare (…) non può essere sottratta una propria, autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto d’indagine giudiziaria” .
Se infatti il Tribunale dei Ministri decide l’archiviazione del reato, la Camera d’appartenenza “ha un interesse costituzionalmente protetto ad essere tempestivamente informata (…)
Tale comunicazione è l’unico strumento che consente alla Camera di
apprezzare che si tratta di archiviazione che non implica una chiusura, ma, al contrario, un seguito del procedimento per diversa qualificazione giuridica del fatto di reato e così di esercitare, al riguardo, i propri poteri”.
Occorre però chiedersi se, nei casi in esame, i poteri riconosciuti
alle Camere siano stati esercitati conformemente a quanto disposto dalla Corte.
La risposta pare negativa. Camera e Senato hanno affermato la
“ministerialità” dei reati e riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 9 della l. cost. n. 1 del 1989.
Però – almeno secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale –
nel momento in cui le delibere sono state approvate, non poteva essere oggetto di discussione la valutazione sulla sussistenza delle condizioni necessarie per la delibera di non autorizzazione a procedere.
Infatti, come si legge in due diversi passaggi della sentenza n. 241
del 2009, le Camere – laddove non condividano la conclusione del Tribunale dei Ministri sulla qualificazione della natura non ministeriale del reato contestato – hanno la possibilità di sollevare conflitto di attribuzioni avverso la decisione del Tribunale dei Ministri, investendo così la Corte Costituzionale del compito di verificare la correttezza della statuizione dell’Autorità giudiziaria
Al Tribunale dei Ministri compete la declaratoria di MINISTERIALITA' O NON MINISTERIALITA' della imputazione ascritta.
Questa declaratoria è prescritta in via preliminare dopo la iscrizione nel registro delle notizie di reato (mod. 21). La procura DEVE trasmettere gli attri al Tribunale dei Ministri laddove ricorrano imputazioni che sono di pertinenza delle valutazioni di questo organismo giudiziario.
La procura di MIlano ha ignorato la procedura, temendo che nel corso di quella valutazione venisse alla luce l'insussistenza del reato.
Quella insussitenza avrebbe per sempre compromesso il devastante clamore della inchiesta, unico scopo perseguito dalla magistratura.
Da questo clamore l'ingente danno che ho denunciato e che, con la riforma della Vassalli verrebbe finalmente imputato al suo unico autore: LA Procura di MIlano a cui ora sui è aggiunto il GIP.
Le disposizioni di legge violate dalla Procura di Milano e dal GIP sono quelle relative agli artt. 6 e 7 della legge costituzionale n 1 del 16 gennaio 1989
"Art. 6. - 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.
2. Il procuratore della Repubblica,omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.
Art.7. - 1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.
2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.
La legge così come la sentenza da Te citata e da me ripresa, va esaminata nella sua interezza. Non possono essere presi brani "a campione" a sostegno delle proprie tesi omettendone altri che, di seguito, precisano in maniera inqeuivoca i precedenti assunti.
Che tu abbia postato solo il primo comma dell'articolo 6 di quella legge, omettendo volontariamente il 2° comma e l'articolo successivo solo perchè l'animus che ti muove è quello di confondere e non quello di chiarire costituisce un errore grave finalizzato a contaminare la discussione per conseguire un risultato proteso a confortare tesi "opportunamente assolutorie" nei confronti della Procura di Milano che invece ha violato una legge costituzionale.
Quando la Consulta affronterà il nodo giuridico, dovrà pronunciarsi anche sopra a questo punto che non ritengo superabile.:giagia: