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  1. #14091
    La polizzzzia del webbbbe
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da primahyadum Visualizza Messaggio
    Quanto scandalo per nulla!

    Mi domando se voi sappiate che quando il re Vittorio Emanuele II° (attuale oggi per i 150 anni dell'Italia unita) incontrò per la prima volta la Bela Rosin costei aveva 14 anni: e ne fece la sua amante.

    Re pedofilo? Che mi dite?
    Direi che le situazioni vanno contestualizzate all'epoca di riferimento...o no?
    Prima, con prospettive di vita medie BASSE, a volte BASSISSIME, le ragazze ed i ragazzi dovevano SUBITO mettere su famiglia. Le spose 14enni, ma anche più giovani, erano cose normali ed ACCETTATE dalla morale dell'epoca.

    OGGI questa pratica, per tanti e tanti motivi che non credo debbo stare qui a rammentare, è diventato NON solo un problema puramente penale, ma sopratutto MORALE.

    Detto questo, dopo aver visto Annozero della sera scorsa, resto sempre più della mia idea. Questo procedimento penale, sebbene abbia una base effettiva di illegalità, è DI GRAN LUNGA più un problema MORALE che PENALE. Evidenzia invece in maniera PALESE la modalità di questo personaggio nell'atteggiarsi a padrone dell'Italia e UNICO salvatore di questa. A lui NOI dobbiamo riverenza perchè, a suo dire, ci sta "salvando" da qualcosa che allo stato effettivo non esiste, e, sempre a suo dire, ci sta permettendo di "vivere bene e liberi". E per questo noi DOBBIAMO evitare di dargli "fastidio" con le piccolezze da popolino, i processi, buoni solo per i ladri di mele e per gli immigrati. Lui non può perdere il suo "prezioso" tempo che dedica alla salvezza della nazione per le quisquilleria del popolino e dei comunisti.....

    Anno dopo anno la nostra morale sta degenerando, e questo uomo sta cavalcando questo filone di ignoranza becera per acquisire un potere degno di un dittatore del nordafrica. Per quanto urlino i leghisti sull'islamizzazione dell'italia, quello che veramente ci sta portando ad essere politicamente e moralmente simili a certi paesi del Magreb è proprio il loro alleato principe.....anzi reuccio.

  2. #14092
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da markk Visualizza Messaggio
    è a te che non è chiaro, ghedini ce l'ha più chiaro di te, ed è d'accordo con me.
    Ma che credi che facciano figure barbine sulla questione della parentela di ruby con mubarak per niente? Hai così poca stima per il sig. b., per il suo collegio di difesa e per tutti i parlamentari che hanno votato in parlamento?
    Il semplice fatto che tu sostenga Ghedini per convenienza, perchè appare che certe scelte strategiche corroborino le vostre tesi, è paragonabile al mio profondere stima nei confronti di Matteo Renzi che, a mio sommessissimo avviso, con la sua personalità rischiara il buio in cui vivete allo stesso modo in cui la luce di una candela vi eviterebbe di sbattere il grugno contro il solido muro del Popolo Sovrano.

    Torniamo al diritto.
    Il Premier, nel corso della telefonata, ha acquisito semplici informazioni sullo stato in cui versava in quel momento la ragazza conosciuta come nipote di Mubarak. Nel convincimento che Ruby fosse la nipote del Presidente Egiziano.

    Il reato contestato è concussione (art. 317 cp).

    Accertato che il reato ascritto fosse quello della concussione, reato dalla sicura connotazione riconducibile ad una responsabilità presunta del primo ministro, la procura di Milano DOVEVA trasmettere gli atti al Tribunale dei Ministri per ottenere la dichiarazione da parte di questo organo giudiziario della propria incompetenza conseguente alla NON MINISTERIALITA' del reato di cui all'art. 317 cp in osservanza del 2° co ex art. 6 l. cost. n. 1 del 16 gennaio 1989!
    La procura ha deliberatamente violato la norma procedurale.
    Mi sono spiegato?
    Eppure è un concetto semplice.

    Cito una sentenza molto chiara al riguardo.
    La Corte Costituzionale nella sentenza n. 241 del 2009 ha spiegato bene come stanno le cose.

    La Corte sostiene che, “all’organo parlamentare (…) non può essere sottratta una propria, autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto d’indagine giudiziaria” .
    Se infatti il Tribunale dei Ministri decide l’archiviazione del reato, la Camera d’appartenenza “ha un interesse costituzionalmente protetto ad essere tempestivamente informata (…)

    Tale comunicazione è l’unico strumento che consente alla Camera di
    apprezzare che si tratta di archiviazione che non implica una chiusura, ma, al contrario, un seguito del procedimento per diversa qualificazione giuridica del fatto di reato e così di esercitare, al riguardo, i propri poteri”.

    Occorre però chiedersi se, nei casi in esame, i poteri riconosciuti
    alle Camere siano stati esercitati conformemente a quanto disposto dalla Corte.

    La risposta pare negativa. Camera e Senato hanno affermato la
    “ministerialità” dei reati e riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 9 della l. cost. n. 1 del 1989.

    Però – almeno secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale –
    nel momento in cui le delibere sono state approvate, non poteva essere oggetto di discussione la valutazione sulla sussistenza delle condizioni necessarie per la delibera di non autorizzazione a procedere.

    Infatti, come si legge in due diversi passaggi della sentenza n. 241
    del 2009, le Camere – laddove non condividano la conclusione del Tribunale dei Ministri sulla qualificazione della natura non ministeriale del reato contestato – hanno la possibilità di sollevare conflitto di attribuzioni avverso la decisione del Tribunale dei Ministri, investendo così la Corte Costituzionale del compito di verificare la correttezza della statuizione dell’Autorità giudiziaria.


    Al Tribunale dei Ministri compete la declaratoria di MINISTERIALITA' O NON MINISTERIALITA' della imputazione ascritta.
    Questa declaratoria è prescritta in via preliminare dopo la iscrizione nel registro delle notizie di reato (mod. 21). La procura DEVE trasmettere gli attri al Tribunale dei Ministri laddove ricorrano imputazioni che sono di pertinenza delle valutazioni di questo organismo giudiziario.

    La procura di MIlano ha ignorato la procedura, temendo che nel corso di quella valutazione venisse alla luce l'insussistenza del reato.

    Quella insussitenza avrebbe per sempre compromesso il devastante clamore della inchiesta, unico scopo perseguito dalla magistratura.

    Da questo clamore l'ingente danno che ho denunciato e che, con la riforma della Vassalli verrebbe finalmente imputato al suo unico autore: LA Procura di MIlano a cui ora sui è aggiunto il GIP.

    Le disposizioni di legge violate dalla Procura di Milano e dal GIP sono quelle relative agli artt. 6 e 7 della legge costituzionale n 1 del 16 gennaio 1989

    "Art. 6. - 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.

    2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.



    Art.7. - 1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.

    2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.
    "

    La legge così come la sentenza da Te citata e da me ripresa, va esaminata nella sua interezza. Non possono essere presi brani "a campione" a sostegno delle proprie tesi omettendone altri che, di seguito, precisano in maniera inqeuivoca i precedenti assunti.

    Che tu abbia postato solo il primo comma dell'articolo 6 di quella legge, omettendo volontariamente il 2° comma e l'articolo successivo solo perchè l'animus che ti muove è quello di confondere e non quello di chiarire costituisce un errore grave finalizzato a contaminare la discussione per conseguire un risultato proteso a confortare tesi "opportunamente assolutorie" nei confronti della Procura di Milano che invece ha violato una legge costituzionale.

    Quando la Consulta affronterà il nodo giuridico, dovrà pronunciarsi anche sopra a questo punto che non ritengo superabile.:giagia:
    Ultima modifica di Edmond Dantés; 22-04-11 alle 13:21
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  3. #14093
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Edmond almeno hai l onestà intellettuale di scrivere le reali motivazioni del perchè deve essere il tribunale dei ministri, anche se ti abbiamo fatto notare che non deve essere per forza così...

    Altrimenti divnta inutile interlocquire con te.
    Ultima modifica di Aldino; 22-04-11 alle 13:27
    I'm not a robot without emotions, I'm not what you see
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  4. #14094
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Aldo Raine Visualizza Messaggio
    Edmond almeno hai l onestà intellettuale di scrivere le reali motivazioni del perchè deve essere il tribunale dei ministri, anche se ti abbiamo fatto notare che non deve essere per forza così...

    Altrimenti divnta inutile interlocquire con te.
    Aldo, le considerazioni politiche o quelle che attengono meramente alla strategia giudiziale, non sono così interessanti come quelle che attengono la dialettica giuridica.
    Almeno questo è quello che penso io.
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  5. #14095
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Il semplice fatto che tu sostenga Ghedini per convenienza, perchè appare che certe scelte strategiche corroborino le vostre tesi, è paragonabile al mio profondere stima nei confronti di Matteo Renzi che, a mio sommessissimo avviso, con la sua personalità rischiara il buio in cui vivete allo stesso modo in cui la luce di una candela vi eviterebbe di sbattere il grugno contro il solido muro del Popolo Sovrano.

    Torniamo al diritto.
    Il Premier, nel corso della telefonata, ha acquisito semplici informazioni sullo stato in cui versava in quel momento la ragazza conosciuta come nipote di Mubarak. Nel convincimento che Ruby fosse la nipote del Presidente Egiziano.

    Il reato contestato è concussione (art. 317 cp).

    Accertato che il reato ascritto fosse quello della concussione, reato dalla sicura connotazione riconducibile ad una responsabilità presunta del primo ministro, la procura di Milano DOVEVA trasmettere gli atti al Tribunale dei Ministri per ottenere la dichiarazione da parte di questo organo giudiziario della propria incompetenza conseguente alla NON MINISTERIALITA' del reato di cui all'art. 317 cp in osservanza del 2° co ex art. 6 l. cost. n. 1 del 16 gennaio 1989!
    La procura ha deliberatamente violato la norma procedurale.
    Mi sono spiegato?
    Eppure è un concetto semplice.

    Cito una sentenza molto chiara al riguardo.
    La Corte Costituzionale nella sentenza n. 241 del 2009 ha spiegato bene come stanno le cose.

    La Corte sostiene che, “all’organo parlamentare (…) non può essere sottratta una propria, autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto d’indagine giudiziaria” .
    Se infatti il Tribunale dei Ministri decide l’archiviazione del reato, la Camera d’appartenenza “ha un interesse costituzionalmente protetto ad essere tempestivamente informata (…)

    Tale comunicazione è l’unico strumento che consente alla Camera di
    apprezzare che si tratta di archiviazione che non implica una chiusura, ma, al contrario, un seguito del procedimento per diversa qualificazione giuridica del fatto di reato e così di esercitare, al riguardo, i propri poteri”.

    Occorre però chiedersi se, nei casi in esame, i poteri riconosciuti
    alle Camere siano stati esercitati conformemente a quanto disposto dalla Corte.

    La risposta pare negativa. Camera e Senato hanno affermato la
    “ministerialità” dei reati e riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 9 della l. cost. n. 1 del 1989.

    Però – almeno secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale –
    nel momento in cui le delibere sono state approvate, non poteva essere oggetto di discussione la valutazione sulla sussistenza delle condizioni necessarie per la delibera di non autorizzazione a procedere.

    Infatti, come si legge in due diversi passaggi della sentenza n. 241
    del 2009, le Camere – laddove non condividano la conclusione del Tribunale dei Ministri sulla qualificazione della natura non ministeriale del reato contestato – hanno la possibilità di sollevare conflitto di attribuzioni avverso la decisione del Tribunale dei Ministri, investendo così la Corte Costituzionale del compito di verificare la correttezza della statuizione dell’Autorità giudiziaria

    Al Tribunale dei Ministri compete la declaratoria di MINISTERIALITA' O NON MINISTERIALITA' della imputazione ascritta.
    Questa declaratoria è prescritta in via preliminare dopo la iscrizione nel registro delle notizie di reato (mod. 21). La procura DEVE trasmettere gli attri al Tribunale dei Ministri laddove ricorrano imputazioni che sono di pertinenza delle valutazioni di questo organismo giudiziario.


    La procura di MIlano ha ignorato la procedura, temendo che nel corso di quella valutazione venisse alla luce l'insussistenza del reato.

    Quella insussitenza avrebbe per sempre compromesso il devastante clamore della inchiesta, unico scopo perseguito dalla magistratura.


    Da questo clamore l'ingente danno che ho denunciato e che, con la riforma della Vassalli verrebbe finalmente imputato al suo unico autore: LA Procura di MIlano a cui ora sui è aggiunto il GIP.

    Le disposizioni di legge violate dalla Procura di Milano e dal GIP sono quelle relative agli artt. 6 e 7 della legge costituzionale n 1 del 16 gennaio 1989

    "Art. 6. - 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.

    2. Il procuratore della Repubblica,omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.



    Art.7. - 1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.

    2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.

    La legge così come la sentenza da Te citata e da me ripresa, va esaminata nella sua interezza. Non possono essere presi brani "a campione" a sostegno delle proprie tesi omettendone altri che, di seguito, precisano in maniera inqeuivoca i precedenti assunti.

    Che tu abbia postato solo il primo comma dell'articolo 6 di quella legge, omettendo volontariamente il 2° comma e l'articolo successivo solo perchè l'animus che ti muove è quello di confondere e non quello di chiarire costituisce un errore grave finalizzato a contaminare la discussione per conseguire un risultato proteso a confortare tesi "opportunamente assolutorie" nei confronti della Procura di Milano che invece ha violato una legge costituzionale.

    Quando la Consulta affronterà il nodo giuridico, dovrà pronunciarsi anche sopra a questo punto che non ritengo superabile.:giagia:

    Quello che mi URTA molto di te che INFILI TUOI pareri personali in articoli di legge e sentenze di cassazione, in maniera tale da FAR credere che ne facciano parte, avvalorando in questa maniera LA TUA OPINIONE sul fatto...e non il fatto.

    TU sostieni che la procura abbia effettuato questo "illecito" procedurale con un fine. Questo fine, come TU sostieni, è che il tribunale dei ministri evidenziasse la insussistenza del reato....eppure la PRIMA COSA, e in questo caso UNICA, che il tribunale dei ministri AVREBBE EVENTUALMENTE dovuto fare NON è vedre la VALIDITA' del reato, ma la sua MINISTERIALITA'. Qualora NON rilevasse questa ministerialità NON avrebbe avuto NESSUN compito sulla valutazione del reato ne tantomeno su ogni atto successivo, ma avrebbe rimandato le carte al tribunale ORDINARIO per la sua corretta prosecuzione. Quindi, e qui che casca il TUO asino, la SPERANZA di Berlusconi NON era il vero passaggio al tribunale dei ministri per la sua definizione del reato ministeriale o meno, ma l'eventuale passaggio della decisione PRESSO il parlamento, sapendo che questo comporterebbe matematicamente un blocco del procedimento stesso (vero scopo di tutto).
    Ultima modifica di Seyen; 22-04-11 alle 13:33

  6. #14096
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Aldo, le considerazioni politiche o quelle che attengono meramente alla strategia giudiziale, non sono così interessanti come quelle che attengono la dialettica giuridica.
    Almeno questo è quello che penso io.
    In pratica...la FORMA è più importante della SOSTANZA

  7. #14097
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Seyen Visualizza Messaggio
    Quello che mi URTA molto di te che INFILI TUOI pareri personali in articoli di legge e sentenze di cassazione, in maniera tale da FAR credere che ne facciano parte, avvalorando in questa maniera LA TUA OPINIONE sul fatto...e non il fatto.

    TU sostieni che la procura abbia effettuato questo "illecito" procedurale con un fine. Questo fine, come TU sostieni, è che il tribunale dei ministri evidenziasse la insussistenza del reato....eppure la PRIMA COSA, e in questo caso UNICA, che il tribunale dei ministri AVREBBE EVENTUALMENTE dovuto fare NON è vedre la VALIDITA' del reato, ma la sua MINISTERIALITA'. Qualora NON rilevasse questa ministerialità NON avrebbe avuto NESSUN compito sulla valutazione del reato ne tantomeno su ogni atto successivo, ma avrebbe rimandato le carte al tribunale ORDINARIO per la sua corretta prosecuzione. ..
    E io che ho scritto?hefico:
    Ultima modifica di Edmond Dantés; 22-04-11 alle 13:35
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  8. #14098
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Aldo, le considerazioni politiche o quelle che attengono meramente alla strategia giudiziale, non sono così interessanti come quelle che attengono la dialettica giuridica.
    Almeno questo è quello che penso io.
    L'unica strategia giudiziale è quella di bloccare il processo del tuo presidente con cavilli e cavilletti o addirittura leggi ad hoc, Ti ricordo che l' imputato è il presidnete del consiglio è inevitabile discuterne dal punto di vista politico, anche perchè è questo che lui vuole da 17 anni...

    Per un capo del governo che si dichara estraneo ai fatti l' unica cosa da fare e sedersi in tribunale e farsi giudicare, e dimostrare la sua estraneità.
    I'm not a robot without emotions, I'm not what you see
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  9. #14099
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Seyen Visualizza Messaggio
    In pratica...la FORMA è più importante della SOSTANZA
    La dialettica giuridica attiene sia al diritto sostanziale che al diritto formale.
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  10. #14100
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Aldo Raine Visualizza Messaggio
    L'unica strategia giudiziale è quella di bloccare il processo del tuo presidente con cavilli e cavilletti o addirittura leggi ad hoc, Ti ricordo che l' imputato è il presidnete del consiglio è inevitabile discuterne dal punto di vista politico, anche perchè è questo che lui vuole da 17 anni...

    Per un capo del governo che si dichara estraneo ai fatti l' unica cosa da fare e sedersi in tribunale e farsi giudicare, e dimostrare la sua estraneità.
    Ragazzi la legge è la legge.
    Vale per me, per te, per tutti, anche per il PdC e per la Procura di Milano.
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