Vedi markk, io non sono il difensore di Berlusconi.
I difensori sono Ghedini e Longo.
Chiarito quindi che non sono il difensore di Berlusconi, non sono vincolato dalla strategia che l’ottimo Ghedini deve adottare per assistere il suo cliente.
Ciò che affermo è ciò che nella realtà è accaduto e ciò che nella realtà è accaduto è una violazione delle norme che disciplinano la procedura relativa ai reati che vedono in veste di indagati/imputati, i ministri. Naturalmente tra questi il Primo dei Ministri: il Presidente del Consiglio.
Quella violazione, della cui responsabilità si è macchiata la procura di Milano, è l’oggetto del nostro contendere.
Osservo nel merito che tra il mio argomentare e quello di Ghedini da te illustrata non sussiste alcuna incompatibilità poiché entrambe sono fondate sull’assunto che il PdC ha creduto che la ragazza fosse la nipote di Mubarak.
Quella di Ghedini io non la conosco e non vedo come potrei conoscerla dal momento che non ho alcun tipo di relazione con l’avvocato difensore di Berlusconi.
Appare invece che tu la conosca molto bene tanto da illustrarla per lo meno nelle linee generali.
La questione sollevata individua squisitamente un argomento di diritto.
Nel merito di ciò che dici nel tuo intervento.
Rilevo che il tuo intervento si distingue perché viziato da illogicità.
Illogicità. Profilo
Il primo comma dell’art. 6 della legge costituzionale violata dalla procura recita testualmente:
“1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio”.
Cosa significa ciò che è scritto?
Significa che la notitia criminis perviene, conformemente alle norme del cpp come per qualsiasi altro reato il cui responsabile presunto non sia ministro e ex ministro, a mezzo di rapporti, referti denunzie, al procuratore della Repubblica competente per territorio: nella specie, per ciò che attiene la concussione, Milano.
A Milano, il registro delle notizie di reato consegna infatti il nome di Berlusconi quale indagato per concussione. Sin qui tutto regolare.
Il reato di concussione è uni dei reati di cui all’art. 96 della Costituzione. Art. 96 Cost. “ (1) Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.”
L’Art. 96 della Costituzione rimanda la procedura alle norme stabilite con legge costituzionale.
Quindi rimanda alla legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989.
Esaminando il primo comma della legge cost. n.1 – 16 gennaio 1989 che si raccorda con l’art. 96 si chiarisce quindi che la procedura che deve essere seguita nella ipotesi di notitia criminis è riconducibile alla presunta responsabilità di un ministro o di un ex ministro è quella disciplinata dalla legge de quo (l. n. 1 16 gennaio 1989).
Ma se dunque la norma che deve essere applicata è quella di cui all’art. 6 della predetta normativa, dobbiamo necessariamente convenire che l’unica procedura applicabile è quella ivi descritta.
L’art. 6 al primo comma stabilisce a chi debba essere attribuito il compito di ricevere la notizia criminis.
Cosa deve fare il procuratore della repubblica territorialmente competente dpopo avere ricevuto la notitia criminis nel modo descritto?
Atteso che il 1° co dell’art. 6 chiarisce inequivocabilmente chi sia il soggetto deputato a raccogliere la notizia di reato, il 2° co. descrive esattamente ciò che quel procuratore deve fare dopo averla ricevuta.
Art. 6, 2° co “ Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati."
Che significa?
Significa che il procuratore della repubblica che ha ricevuto la notizia di un reato la cui responsabilità, sebbene presunta, sia riconducibile ad un ministro oppure ad un ex ministro, DEVE (l’imperio è assolutamente indefettibile essendo desunto dal tenore della norma che lo include) trasmettere gli atti al collegio di cui all’art. 7. Non solo la norma stabilisce che il procuratore DEVE trasmettere gli atti relativi, ma dispone che il procuratore DEBBA OMETTERE OGNI INDAGINE,
Qual è il collegio di cui all’art. 7?
Art. 7 “1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.
2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8."
Dunque il collegio di cui all’art. 7 è IL TRIBUNALE DEI MINISTRI.
L’illogicità dalla quale è affetta la prima parte del tuo intervento si annida nell’asserzione che solleva dubbi sulla consequenzialità del secondo comma dell’art. 6 che invece secondo te trova secondo quella irragionevole tesi della condizione sospensiva che predichi un limite invalicabile nel primo. Inesistente una condizione nella norma.
Abbiamo osservato invece che il secondo comma segue de plano il primo essendo questi il punto di apertura della procedura che quella legge costituzionale approvata dal Parlamento destinata ad essere applicata nella ipotesi in esame.
Siamo infatti davanti ad una ipotesi di reato, la più classica (concussione) presumibilmente commesso da un ministro nell’esercizio delle sue funzioni.
Spetta quindi al Tribunale dei Ministri stabilire se il reato di concussione sia o non sia ministeriale.
Di bizzarro c’è solo il fingere di non capire.
A me non interessa ciò che decide di fare Ghedini.
A me interessa sorvegliare la procedura. E la procedura è stata violata.
Prova ad indovinare quali possano essere le conseguenze?![]()






035:
iaociao:
