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  1. #14221
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da markk Visualizza Messaggio
    ma tu lo sai che il secondo comma è subordinato al primo? Lo so che lo sai, e lo sa anche ghedini, purtroppo, infatti si guarda bene anche solo dall'adombrare quello che dici tu. Con la tua tesi difensiva il sig. b. sarebe fritto, e forse non mi dispiacerebbe. Purtroppo ghedini ha scelto una linea diversa dalla tua, ed è una vera disdetta.
    Io non ometto nulla, se la condizione del comma n. 1 non è verificata le previsioni del comma n. 2 non si realizzano. E' semplice. Ghedini lo sa, b. lo sa, il parlamento ha votato apposta, con immane e sconfinato "autosputtanamento globale", la giustificazione addotta dalla difesa di b. secondo la quale, come ben noto, b. credeva che ruby fosse la nipote di mubarak.
    Spero tu capisca, prima o poi, che questo insistere su questa tua tesi assolutamente bizzarra e totalmente priva di fondamento è totalmente inutile.
    Vedi markk, io non sono il difensore di Berlusconi.
    I difensori sono Ghedini e Longo.

    Chiarito quindi che non sono il difensore di Berlusconi, non sono vincolato dalla strategia che l’ottimo Ghedini deve adottare per assistere il suo cliente.
    Ciò che affermo è ciò che nella realtà è accaduto e ciò che nella realtà è accaduto è una violazione delle norme che disciplinano la procedura relativa ai reati che vedono in veste di indagati/imputati, i ministri. Naturalmente tra questi il Primo dei Ministri: il Presidente del Consiglio.
    Quella violazione, della cui responsabilità si è macchiata la procura di Milano, è l’oggetto del nostro contendere.

    Osservo nel merito che tra il mio argomentare e quello di Ghedini da te illustrata non sussiste alcuna incompatibilità poiché entrambe sono fondate sull’assunto che il PdC ha creduto che la ragazza fosse la nipote di Mubarak.

    Quella di Ghedini io non la conosco e non vedo come potrei conoscerla dal momento che non ho alcun tipo di relazione con l’avvocato difensore di Berlusconi.
    Appare invece che tu la conosca molto bene tanto da illustrarla per lo meno nelle linee generali.

    La questione sollevata individua squisitamente un argomento di diritto.

    Nel merito di ciò che dici nel tuo intervento.


    Rilevo che il tuo intervento si distingue perché viziato da illogicità.

    Illogicità. Profilo
    Il primo comma dell’art. 6 della legge costituzionale violata dalla procura recita testualmente:
    “1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio”.

    Cosa significa ciò che è scritto?
    Significa che la notitia criminis perviene, conformemente alle norme del cpp come per qualsiasi altro reato il cui responsabile presunto non sia ministro e ex ministro, a mezzo di rapporti, referti denunzie, al procuratore della Repubblica competente per territorio: nella specie, per ciò che attiene la concussione, Milano.
    A Milano, il registro delle notizie di reato consegna infatti il nome di Berlusconi quale indagato per concussione. Sin qui tutto regolare.
    Il reato di concussione è uni dei reati di cui all’art. 96 della Costituzione. Art. 96 Cost. “ (1) Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.”

    L’Art. 96 della Costituzione rimanda la procedura alle norme stabilite con legge costituzionale.
    Quindi rimanda alla legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989.

    Esaminando il primo comma della legge cost. n.1 – 16 gennaio 1989 che si raccorda con l’art. 96 si chiarisce quindi che la procedura che deve essere seguita nella ipotesi di notitia criminis è riconducibile alla presunta responsabilità di un ministro o di un ex ministro è quella disciplinata dalla legge de quo (l. n. 1 16 gennaio 1989).

    Ma se dunque la norma che deve essere applicata è quella di cui all’art. 6 della predetta normativa, dobbiamo necessariamente convenire che l’unica procedura applicabile è quella ivi descritta.
    L’art. 6 al primo comma stabilisce a chi debba essere attribuito il compito di ricevere la notizia criminis.
    Cosa deve fare il procuratore della repubblica territorialmente competente dpopo avere ricevuto la notitia criminis nel modo descritto?

    Atteso che il 1° co dell’art. 6 chiarisce inequivocabilmente chi sia il soggetto deputato a raccogliere la notizia di reato, il 2° co. descrive esattamente ciò che quel procuratore deve fare dopo averla ricevuta.

    Art. 6, 2° co “ Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati."

    Che significa?
    Significa che il procuratore della repubblica che ha ricevuto la notizia di un reato la cui responsabilità, sebbene presunta, sia riconducibile ad un ministro oppure ad un ex ministro, DEVE (l’imperio è assolutamente indefettibile essendo desunto dal tenore della norma che lo include) trasmettere gli atti al collegio di cui all’art. 7. Non solo la norma stabilisce che il procuratore DEVE trasmettere gli atti relativi, ma dispone che il procuratore DEBBA OMETTERE OGNI INDAGINE,

    Qual è il collegio di cui all’art. 7?
    Art. 7 “1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.
    2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8."
    Dunque il collegio di cui all’art. 7 è IL TRIBUNALE DEI MINISTRI.

    L’illogicità dalla quale è affetta la prima parte del tuo intervento si annida nell’asserzione che solleva dubbi sulla consequenzialità del secondo comma dell’art. 6 che invece secondo te trova secondo quella irragionevole tesi della condizione sospensiva che predichi un limite invalicabile nel primo. Inesistente una condizione nella norma.
    Abbiamo osservato invece che il secondo comma segue de plano il primo essendo questi il punto di apertura della procedura che quella legge costituzionale approvata dal Parlamento destinata ad essere applicata nella ipotesi in esame.

    Siamo infatti davanti ad una ipotesi di reato, la più classica (concussione) presumibilmente commesso da un ministro nell’esercizio delle sue funzioni.
    Spetta quindi al Tribunale dei Ministri stabilire se il reato di concussione sia o non sia ministeriale.
    Di bizzarro c’è solo il fingere di non capire.

    A me non interessa ciò che decide di fare Ghedini.
    A me interessa sorvegliare la procedura. E la procedura è stata violata.
    Prova ad indovinare quali possano essere le conseguenze?
    Ultima modifica di Edmond Dantés; 22-04-11 alle 21:49
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  2. #14222
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Pao Visualizza Messaggio
    L'aula del tribunale per accertare la verità è li aperta.. mi sembra che colui che la vuol sempre chiudere quando imputato è Silvio Berlusconi con le sue leggi affossaprocessi.
    Le aule dei tribunali oggi sono le prime pagine dei giornali.
    Il processo è stato celebrato. Non te ne sei accorto?
    Ultima modifica di Edmond Dantés; 22-04-11 alle 21:51
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  3. #14223
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Vedi markk, io non sono il difensore di Berlusconi.
    I difensori sono Ghedini e Longo.

    Chiarito quindi che non sono il difensore di Berlusconi, non sono vincolato dalla strategia che l’ottimo Ghedini deve adottare per assistere il suo cliente.
    Ciò che affermo è ciò che nella realtà è accaduto e ciò che nella realtà è accaduto è una violazione delle norme che disciplinano la procedura relativa ai reati che vedono in veste di indagati/imputati, i ministri. Naturalmente tra questi il Primo dei Ministri: il Presidente del Consiglio.
    Quella violazione, della cui responsabilità si è macchiata la procura di Milano, è l’oggetto del nostro contendere.

    Osservo nel merito che tra il mio argomentare e quello di Ghedini da te illustrata non sussiste alcuna incompatibilità poiché entrambe sono fondate sull’assunto che il PdC ha creduto che la ragazza fosse la nipote di Mubarak.

    Quella di Ghedini io non la conosco e non vedo come potrei conoscerla dal momento che non ho alcun tipo di relazione con l’avvocato difensore di Berlusconi.
    Appare invece che tu la conosca molto bene tanto da illustrarla per lo meno nelle linee generali.

    La questione sollevata individua squisitamente un argomento di diritto.

    Nel merito di ciò che dici nel tuo intervento.


    Rilevo che il tuo intervento si distingue perché viziato da illogicità.

    Illogicità. Profilo
    Il primo comma dell’art. 6 della legge costituzionale violata dalla procura recita testualmente:
    “1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio”.

    Cosa significa ciò che è scritto?
    Significa che la notitia criminis perviene, conformemente alle norme del cpp come per qualsiasi altro reato il cui responsabile presunto non sia ministro e ex ministro, a mezzo di rapporti, referti denunzie, al procuratore della Repubblica competente per territorio: nella specie, per ciò che attiene la concussione, Milano.
    A Milano, il registro delle notizie di reato consegna infatti il nome di Berlusconi quale indagato per concussione. Sin qui tutto regolare.
    Il reato di concussione è uni dei reati di cui all’art. 96 della Costituzione. Art. 96 Cost. “ (1) Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.”

    L’Art. 96 della Costituzione rimanda la procedura alle norme stabilite con legge costituzionale.
    Quindi rimanda alla legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989.

    Esaminando il primo comma della legge cost. n.1 – 16 gennaio 1989 che si raccorda con l’art. 96 si chiarisce quindi che la procedura che deve essere seguita nella ipotesi di notitia criminis è riconducibile alla presunta responsabilità di un ministro o di un ex ministro è quella disciplinata dalla legge de quo (l. n. 1 16 gennaio 1989).

    Ma se dunque la norma che deve essere applicata è quella di cui all’art. 6 della predetta normativa, dobbiamo necessariamente convenire che l’unica procedura applicabile è quella ivi descritta.
    L’art. 6 al primo comma stabilisce a chi debba essere attribuito il compito di ricevere la notizia criminis.
    Cosa deve fare il procuratore della repubblica territorialmente competente dpopo avere ricevuto la notitia criminis nel modo descritto?

    Atteso che il 1° co dell’art. 6 chiarisce inequivocabilmente chi sia il soggetto deputato a raccogliere la notizia di reato, il 2° co. descrive esattamente ciò che quel procuratore deve fare dopo averla ricevuta.

    Art. 6, 2° co “ Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati."

    Che significa?
    Significa che il procuratore della repubblica che ha ricevuto la notizia di un reato la cui responsabilità, sebbene presunta, sia riconducibile ad un ministro oppure ad un ex ministro, DEVE (l’imperio è assolutamente indefettibile essendo desunto dal tenore della norma che lo include) trasmettere gli atti al collegio di cui all’art. 7. Non solo la norma stabilisce che il procuratore DEVE trasmettere gli atti relativi, ma dispone che il procuratore DEBBA OMETTERE OGNI INDAGINE,

    Qual è il collegio di cui all’art. 7?
    Art. 7 “1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.
    2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8."
    Dunque il collegio di cui all’art. 7 è IL TRIBUNALE DEI MINISTRI.

    L’illogicità dalla quale è affetta la prima parte del tuo intervento si annida nell’asserzione che solleva dubbi sulla consequenzialità del secondo comma dell’art. 6 che invece secondo te trova secondo quella irragionevole tesi della condizione sospensiva che predichi un limite invalicabile nel primo. Inesistente una condizione nella norma.
    Abbiamo osservato invece che il secondo comma segue de plano il primo essendo questi il punto di apertura della procedura che quella legge costituzionale approvata dal Parlamento destinata ad essere applicata nella ipotesi in esame.

    Siamo infatti davanti ad una ipotesi di reato, la più classica (concussione) presumibilmente commesso da un ministro nell’esercizio delle sue funzioni.
    Spetta quindi al Tribunale dei Ministri stabilire se il reato di concussione sia o non sia ministeriale.
    Di bizzarro c’è solo il fingere di non capire.

    A me non interessa ciò che decide di fare Ghedini.
    A me interessa sorvegliare la procedura. E la procedura è stata violata.
    Prova ad indovinare quali possano essere le conseguenze?


    035:

  4. #14224
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Vedi markk, io non sono il difensore di Berlusconi.
    I difensori sono Ghedini e Longo.

    Chiarito quindi che non sono il difensore di Berlusconi, non sono vincolato dalla strategia che l’ottimo Ghedini deve adottare per assistere il suo cliente.
    Ciò che affermo è ciò che nella realtà è accaduto e ciò che nella realtà è accaduto è una violazione delle norme che disciplinano la procedura relativa ai reati che vedono in veste di indagati/imputati, i ministri. Naturalmente tra questi il Primo dei Ministri: il Presidente del Consiglio.
    Quella violazione, della cui responsabilità si è macchiata la procura di Milano, è l’oggetto del nostro contendere.

    Osservo nel merito che tra il mio argomentare e quello di Ghedini da te illustrata non sussiste alcuna incompatibilità poiché entrambe sono fondate sull’assunto che il PdC ha creduto che la ragazza fosse la nipote di Mubarak.

    [...]
    la cassazione, in ultima istanza, quando investita della questione (perché la corte costituzionale si dichiarerà incopentente), stabilirà se la competenza sia del tribunale dei ministri o del tribunale ordinario, ma anche se desse ragione a ghedini (il quale non si sogna nemmeno per un momento di difendere b. dicendo che qualsiasi cosa abbia fatto l'ha fatta in qualità di presidente del consiglio, perché deve difendere b. e non fare in modo che venga sottopposto al giudizio del tribunale di milano e condannato, preoccupazione che tu ovviamente non hai visto che non lo difendi), questo non significherebbe che la procura avrebbe violato la legge, tu continui a ripetere una cosa non vera dicendo questo.
    Come ben sai la concussione è un reato che può essere commesso nella "qualità" di pubblico ufficiale, oltre che nell'esercizio delle sue funzioni, nel primo caso il reato non sarebbe ministeriale e quindi sarebbe di competenza del giudice oridinario.
    Ma perché bisogna stare qui a ripetere cose dette e stradette, perché devi fingere di non sapere queste banalità?

    C'è un'enorme incompatibilità tra la tua tesi e quella di ghedini, perché secondo la tua tesi b. avrebbe agito nell'esercizio delle sue funzioni in tutti i casi, a prescindere da quello che pensava circa l'improbabile parentela di mubarak con ruby, e quindi non sarebbe nececessario sostenere quella ridicola versione, ma siccome la tua tesi non è sostenibile in nessuna sede da nessuno, ghedini ha dovuto esporre sé stesso, il suo assistito e camera dei deputati al ridicolo, cosa che non avrebbe fatto se avesse potuto evitarlo, ovviamente.
    Discutere con i dementi non è inutile, è dannoso
    La guerra russa in Ucraina dal 2014, non dal 2022 -> LINK
    Donald Trump concede grazie presidenziali a criminali
    in cambio di contributi elettorali
    ->LINK

  5. #14225
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    .......
    Naturalmente tra questi il Primo dei Ministri: il Presidente del Consiglio.
    ......
    Senza eccedere nel letteralismo e nella puntigliosità, colgo l'occasione per farle notare che nel suo post, nella frase estratta, è rilevabile, a mio parere, una qualche imperfezione di "articolo e proposizione".

    Una cosa è parlare del Primo dei Ministri, un'altra del Primo tra i Ministri.

    Sfumatura che non credo sia di poco conto e riguardo alla quale sarebbe interessante leggere qualche sua considerazione.
    Ultima modifica di nomeutente; 22-04-11 alle 23:14
    ........ma il dono di Dio è la vita eterna, in Cristo Gesù, nostro Signore.
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  6. #14226
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Vedo che l'utente Edmond Dantes vive ormai in questo 3d.

  7. #14227
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Le aule dei tribunali oggi sono le prime pagine dei giornali.
    Il processo è stato celebrato. Non te ne sei accorto?
    Per forza le prime pagine dei giornali ne parlano... sotto indagine e processo c'è il primo ministro..
    Lo so che è difficile da digerire.. ma il primo responsabile di questa situazione è Sivio Berlusconi e non la magistratra che ha accertato suoi reati e ha indagato nel suo privato. Ormai è chiaro che Berlusconi in aula di tribunale sotto giuramento non potrà negare gli scandali che avvenivano in quel di arcore. E' rimasta alla difesa la sola arma di aggrapparsi a tutti gli arpigli che offre la lettura del codice fatta con la lente di ingrandimento per non far svolgere il processo.

  8. #14228
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Demonius Visualizza Messaggio
    Vedo che l'utente Edmond Dantes vive ormai in questo 3d.
    tutta la famiglia .... :giagia:

  9. #14229
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da markk Visualizza Messaggio
    la cassazione, in ultima istanza, quando investita della questione (perché la corte costituzionale si dichiarerà incopentente), stabilirà se la competenza sia del tribunale dei ministri o del tribunale ordinario, ma anche se desse ragione a ghedini (il quale non si sogna nemmeno per un momento di difendere b. dicendo che qualsiasi cosa abbia fatto l'ha fatta in qualità di presidente del consiglio, perché deve difendere b. e non fare in modo che venga sottopposto al giudizio del tribunale di milano e condannato, preoccupazione che tu ovviamente non hai visto che non lo difendi), questo non significherebbe che la procura avrebbe violato la legge, tu continui a ripetere una cosa non vera dicendo questo.
    Come ben sai la concussione è un reato che può essere commesso nella "qualità" di pubblico ufficiale, oltre che nell'esercizio delle sue funzioni, nel primo caso il reato non sarebbe ministeriale e quindi sarebbe di competenza del giudice oridinario.
    Ma perché bisogna stare qui a ripetere cose dette e stradette, perché devi fingere di non sapere queste banalità?
    Hai finalmente preso atto che, non essendo io difensore di Berlusconi, la dissertazione sul punto, è scevra da qualsivoglia "preoccupazione" protesa ad evitare una condanna scritta prima del processo.
    E' decisamente un passo avanti.:sofico:

    Hai ammesso ciò che è nella lettera della legge: la concussione è un reato che può essere commesso nella qualita di P.U. ed anche nell'esercizio delle funzioni di P. U.
    Anche questo è un passo avanti.

    La procura ha di Milano ha fondato le proprie ragioni, per "giustificare" l'omissione circa la trasmissione degli atti ex art. 6, 2° co l. cost. n1 del 16 gennaio 1989, proprio su questa sottile differenza che si infrange davanti alla corretta interpretazione della norma.
    La procura non osservando quella statuizione ha proseguito indagini che avrebbero dovuto essere sospese.
    Doppio inganno.
    Violazioni queste che importano conseguenze non di poco conto nell'economia processuale.

    Trattenendo atti che avrebbero dovuto essere trasmessi al collegio (art. 7) perchè si deliberasse sulla ministerialità o non ministerialità del reato, non solo ha sottratto all'organo funzionalmente competente quella indagine, ma ha, motu proprio, di sua iniziativa, in assenza del necessario supporto di una disciplina legislativa, proseguito nelle indagini che altrimenti avrebbero dovuto essere sospese ai sensi del 2° co ex art. 6.

    Ciò indica una significativa condotta diretta allo scopo ultimo che non era quello di individuare la verità, bensì quello di divulgare ai media, centellinandole, tutte quelle informazioni, opportunamente manipolate, che avrebbero appannato agli occhi della pubblica opinione, la figura di un imputato inviso alla magistratura perchè capo di un governo che nel programma politico tra i propri punti principali, ha l'obbiettivo di riformare l'ordinamento giudiziario.

    Citazione Originariamente Scritto da markk Visualizza Messaggio
    ...C'è un'enorme incompatibilità tra la tua tesi e quella di ghedini, perché secondo la tua tesi b. avrebbe agito nell'esercizio delle sue funzioni in tutti i casi, a prescindere da quello che pensava circa l'improbabile parentela di mubarak con ruby, e quindi non sarebbe nececessario sostenere quella ridicola versione, ma siccome la tua tesi non è sostenibile in nessuna sede da nessuno, ghedini ha dovuto esporre sé stesso, il suo assistito e camera dei deputati al ridicolo, cosa che non avrebbe fatto se avesse potuto evitarlo, ovviamente.
    Penso che, per quanto non abbia alcun senso in virtù delle ragioni esposte sopra (non sono difensore di Berlusconi) tu debba motivare adeguatamente l'incompatibilità che mi imputi.
    Ghedini sostiene che Berlusconi riteneva Ruby la nipote di Mubarak
    Io sostengo esattamente il medesimo argomento.

    Ghedini sceglie la strada della Camera dei Deputati.
    Io prediligo la strada del diritto.

    Se tu rilevi incompatibilità, allora ho ragione nel sostenere che, qualunque argomento fondato sopra al diritto che in un'aula di tribunale deve sempre prevalere su qualsivoglia altra situazione, le scelte effettuate da Ghedini costituiscono certamente l'unica via di uscita da circostanze che con l'esame delle questioni di diritto non hanno nulla a che vedere.
    Il Tribunale di Milano ha scritto cioè la sentenza prima del processo e questa è una sentenza di condanna.

    Questo pensiero è ben chiaro nella mente del Popolo Italiano nel nome del quale, impropriamente, i togati in piedi e solennemente, pronunciano le sentenze nelle aule giudiziarie.

    Dunque, nella seconda parte del tuo intervento è possibile rilevare la seguente contraddizione.
    Ghedini ha scelto la via "politica" (usando una strategia giusta vista la situazione) per difendere Berlusconi, sebbene questa abbia prodotto un male "minore" (sputtanamento in luogo della sicura condanna).
    Edmond Dantes, che non difende Berlusconi, censura la condotta omissiva che infrange la legge costituzionale, condotta posta in essere dalla procura di Milano ma sostiene una strategia sbagliata perchè questa consegnerebbe Berlusconi alla condanna.

    Confermi così ciò che da sempre sostengo: nei tribunali Italiani non si amministra la giustizia secondo diritto ma secondo l'orientamento politico.
    La logica non fa difetto.
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  10. #14230
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Hai finalmente preso atto che, non essendo io difensore di Berlusconi, la dissertazione sul punto, è scevra da qualsivoglia "preoccupazione" protesa ad evitare una condanna scritta prima del processo.
    E' decisamente un passo avanti.:sofico:

    Hai ammesso ciò che è nella lettera della legge: la concussione è un reato che può essere commesso nella qualita di P.U. ed anche nell'esercizio delle funzioni di P. U.
    Anche questo è un passo avanti.

    La procura ha di Milano ha fondato le proprie ragioni, per "giustificare" l'omissione circa la trasmissione degli atti ex art. 6, 2° co l. cost. n1 del 16 gennaio 1989, proprio su questa sottile differenza che si infrange davanti alla corretta interpretazione della norma.
    La procura non osservando quella statuizione ha proseguito indagini che avrebbero dovuto essere sospese.
    Doppio inganno.
    Violazioni queste che importano conseguenze non di poco conto nell'economia processuale.

    Trattenendo atti che avrebbero dovuto essere trasmessi al collegio (art. 7) perchè si deliberasse sulla ministerialità o non ministerialità del reato, non solo ha sottratto all'organo funzionalmente competente quella indagine, ma ha, motu proprio, di sua iniziativa, in assenza del necessario supporto di una disciplina legislativa, proseguito nelle indagini che altrimenti avrebbero dovuto essere sospese ai sensi del 2° co ex art. 6.

    Ciò indica una significativa condotta diretta allo scopo ultimo che non era quello di individuare la verità, bensì quello di divulgare ai media, centellinandole, tutte quelle informazioni, opportunamente manipolate, che avrebbero appannato agli occhi della pubblica opinione, la figura di un imputato inviso alla magistratura perchè capo di un governo che nel programma politico tra i propri punti principali, ha l'obbiettivo di riformare l'ordinamento giudiziario.



    Penso che, per quanto non abbia alcun senso in virtù delle ragioni esposte sopra (non sono difensore di Berlusconi) tu debba motivare adeguatamente l'incompatibilità che mi imputi.
    Ghedini sostiene che Berlusconi riteneva Ruby la nipote di Mubarak
    Io sostengo esattamente il medesimo argomento.

    Ghedini sceglie la strada della Camera dei Deputati.
    Io prediligo la strada del diritto.

    Se tu rilevi incompatibilità, allora ho ragione nel sostenere che, qualunque argomento fondato sopra al diritto che in un'aula di tribunale deve sempre prevalere su qualsivoglia altra situazione, le scelte effettuate da Ghedini costituiscono certamente l'unica via di uscita da circostanze che con l'esame delle questioni di diritto non hanno nulla a che vedere.
    Il Tribunale di Milano ha scritto cioè la sentenza prima del processo e questa è una sentenza di condanna.

    Questo pensiero è ben chiaro nella mente del Popolo Italiano nel nome del quale, impropriamente, i togati in piedi e solennemente, pronunciano le sentenze nelle aule giudiziarie.

    Dunque, nella seconda parte del tuo intervento è possibile rilevare la seguente contraddizione.
    Ghedini ha scelto la via "politica" (usando una strategia giusta vista la situazione) per difendere Berlusconi, sebbene questa abbia prodotto un male "minore" (sputtanamento in luogo della sicura condanna).
    Edmond Dantes, che non difende Berlusconi, censura la condotta omissiva che infrange la legge costituzionale, condotta posta in essere dalla procura di Milano ma sostiene una strategia sbagliata perchè questa consegnerebbe Berlusconi alla condanna.

    Confermi così ciò che da sempre sostengo: nei tribunali Italiani non si amministra la giustizia secondo diritto ma secondo l'orientamento politico.
    La logica non fa difetto.
    Giusto dmomnd , ma loro i arrampicano sugli specchi.iaociao:iaociao:
    _Non rinnegare e non restaurare__


    Difendi la nazione come nei tempi passati, in modo moderno:" fotti lo Stato antifascista! "(Giò)
    L'invidia ha due bocche; con una sputa miele , con l'altra sputa veleno e fiele

 

 
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