

........ma il dono di Dio è la vita eterna, in Cristo Gesù, nostro Signore.
(Romani 6:23)
chiese e comunità cristiane evangeliche


Per varare la Riforma organica dell'ordinamento giudiziario.:giagia::giagia::giagia:
Per riformare il sistema fiscale allegerendolo dagli orpalli e dai balzelli che opprimono il Popolo Italiano da decenni.:giagia::giagia:
Per consegnare alle Urne del 2013 una Italia migliore di quella ha raccolto.:giagia:
Il resto non è neppure chiacchiera. E' cenere!:giagia:
Ultima modifica di Edmond Dantés; 09-05-11 alle 19:18
"Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)


Ultima modifica di Crack!; 09-05-11 alle 19:38
Fermate l'Italia, voglio scendere.


repapelle:
repapelle:
repapelle:
repapelle:
I'm not a robot without emotions, I'm not what you see
I've come to help you with your problems, so we can be free
I'm not a hero, I'm not a savior, forget what you know
I'm just a man whose circumstances went beyond his control
Beyond my control


Ultima modifica di Edmond Dantés; 09-05-11 alle 19:50
"Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)




cos'è non lo sai? Non sei un giurista, almeno di formazione? I limiti sono nell'elezione dei deputati e dei senatori senza vincolo di mandato, sono nella corte costituzionale e nelle sue funzioni, nella tripartizione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, nell'art. 68 e nell'art. 96 (che conosci bene), solo per citare alcune cose, ma tutta la costituzione, ovviamente, è permeata da questo pricipio.
La sovranità popolare entro i limiti costituzionali è legittimata ad essere esercitiata, oltre tali limiti non lo è. E non può essere invocata per chiedere di ridurre e comprimere i limiti posti dalla legge fondamentale, a meno che non si voglia realizzare uno stato autoritario; come ben sai, la manifestazione della sovranità popolare, in mancanza delle garanzie della costituzione, è facilmente manipolabile e, tra l'altro, ed è banale dirlo, i limiti posti della costituzione sono a tutela di tutti, destra e sinistra, sopra e sotto, perché le maggioranze possono (devono) cambiare e forse non troveresti desiderabile che parti politiche in cui non ti riconosci chiedessero e otteneressero provvedimenti che superino quelle limitazioni per colpire i loro avversari politici.


Le riforme con Napolitano che piange dalla disperazione d'aver a che fare con questi irresponsabili al governo.


Borrelli... per il pdl berlusconiano un magistrato morto è un eroe della democrazia uno vivo attivo è un cancro e una metastasi
Ultima modifica di Pao; 09-05-11 alle 20:15


Allora?
Qual'è la ragione per la quale dalle tue parti si sostiene che la Volontà Popolare, esercitata conformemente alla normativa costituzionale ed alle leggi ordinarie che la disciplinano, non si estrinsechi mediante il voto?
Il Voto costituisce lo strumento più alto mediante il quale la Sovranità Popolare esercita la funzione che gli è stata conferita dal nostro incensato ordinamento.
Dunque, se dalle Urne esce una maggioranza essa deve governare.
Ma Tu fai cenno anche all'art. 67 della costituzione.
Il vincolo senza mandato.
Per me deve essere modificato. Il vincolo di mandato esiste nei fatti. La legge elettorale ne è testimone.
Una delle problematiche costituzionali che ha formato oggetto di accesi dibattiti in questo periodo perché investe il sistema del bipolarismo è quella relativa alla vigente norma (art. 67 Cost.) che sancisce il principio in cui ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni “senza vincolo di mandato”.
Nel sistema bipolare, quello
adottato da molti anni nel nostro ordinamento, l’assenza del vincolo di mandato che ineluttabilmente assoggetterebbe l’esercizio delle funzioni del parlamentare alla ragione della sua elezione, ha determinato anomalie non poco significative.
Il bipolarismo non consente amministrazioni cd. a “geometria variabile” perché queste collocano la Sovranità Popolare in un piano diverso e di rango inferiore rispetto al Parlamento.
La Costituzione su questo punto è molto chiara: art. 1, 2° co “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”
Considerato che la Sovranità del Popolo si esprime mediante il voto, che ne rappresenta la più alta delle manifestazioni, sostenere che il Parlamento, che quella Sovranità esprime, assurga ad uno status sovrastante possiede i connotati tipici di un conflitto tra norme che si riconducono ai principi fondamentali della nostra carta.
La soluzione di questa “contesa” è ragionevolmente costituita da una modifica dell’art. 67 della Costituzione volta a circoscrivere i limiti del mandato parlamentare in ordine all’esercizio delle funzioni dei suoi membri eletti.
Il vincolo di mandato fonda la propria ragione di sussistenza sulla più intima natura dell’istituto della rappresentanza.
Oggi, nelle campagne elettorali, i cittadini prendono coscienza dei programmi che le coalizioni contendenti, formate anche da più liste, diffondono pubblicandole in tutti i circuiti mediatici.
Le coalizioni quindi, nel sottoporre al cittadino il programma di governo, illustrano i vari “capitoli” e chiedono all’elettore quella adesione mediante il consenso espresso dal voto. Mediante questa divulgazione, le coalizioni rendono pubblica la loro proposta manifestando i forma espressa i contorni di una volontà a contrarre che si perfeziona con la sottoscrizione delle parti.
I partiti della coalizione sottoscrivono il programma ed il voto dell’elettore, assimilabile in tutto alla sottoscrizione di un contratto, perfeziona il negozio.
Da qui discendono alcuni corollari.
L'elettore, nell'urna indica il suo rappresentante e lo determina sulla scorta di due tipologie contrattuali a cui aderisce:
1 - L'appartenenza ad un preciso schieramento politico
2 - La conformità tra la propria linea di pensiero e quella manifestata nel programma elettorale di quello schieramento a cui ha deciso di aderire.
Il vincolo c'è. Esiste. Si tocca.
Faccio osservare che il mandato del quale parliamo, quello parlamentare, non consiste nella "mera osservazione" della Volontà Popolare "tout court".
Non siamo davanti ad una procura speciale.
Semmai ci potremmo ricondurre (mi sia consentito un paragone giuridicamente oltraggioso) al confronto con una sorta di procura generale i cui unici invalicabili limiti sono quello temporale e quello di appartenenza.
Il mandato parlamentare infatti ha durata per tutto il tempo della legislatura.
Il mandato vincola il rappresentante all'obbligo di appartenenza allo schieramento nel quale è stato eletto.
Se decide di sottrarsi a questo vincolo esce di scena subentrando al suo posto il successivo.
La modifica della parte dell'art. 67 Cost. in cui viene sancito il principio della elezione "senza vincolo di mandato", dovrebbe esprimersi più o meno così: "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato per la durata della legislatura e per l'appartenenza al raggruppamento politico nel quale è stato eletto".
Per semplificare, lasciando da parte il diritto pubblico, o restringendolo alla sola considerazione circa la modifica costituzionale, la questione andrebbe divisa in due diverse parti: quella costituzionale e quella che definiremo "istituzionale".
1 - La norma costituzionale andrebbe modificata nel senso in cui tutti, nel dibattito, sono approdati: vincolo temporale e vincolo di appartenenza politica. (parte costituzionale)
2 - In realtà, nelle organizzazioni politiche, laddove dovesse presentarsi l'ipotesi che alcuni parlamentari appartenenti ad una determinata area dovessero votare contro le decisioni della maggioranza di quel movimento (partito od altro), dovrebbe attivarsi, "ipso iure", un meccanismo (peraltro disciplinato da tutti gli statuti) che preveda l'applicazione di sanzioni disciplinari a seguito di rituale procedimento (parte "istituzionale").
Ovviamente la disciplina che regola la seconda parte è lasciata al libero arbitrio delle organizzazioni politiche.
Risulterà chiaro però che, ove fosse ritenuta, dai propri elettori, insoddisfacente l'applicazione delle sanzioni in relazione alla gravità costituita dal caso, il pericolo che correrà quella determinata organizzazione politica sarà di affrontare il serio e probabile rischio di vedere affluire altrove i voti alla successiva tornata elettorale.
Un detrimento scontato.
In questa maniera, sarebbe davvero difficile per il rappresentante eletto porre in essere una condotta, per così dire, di "ammutinamento".
Giusta infine la considerazione che vede come necessaria la conformità tra la Sovranità Popolare ed il potere di rappresentanza ad essa connaturato. L'elettore deve poter contare sull'effettivo compimento di quella volontà democraticamente perfezionata dal voto.
Insomma, per farla breve, se io voto Tizio, che ha sottoscritto un programma di governo ed appartiene ad una formazione politica presente nelle liste elettorali a cui intendo assegnare il voto, e successivamente Tizio viene eletto, debbo poter contare sulla fedeltà dell'eletto alle promesse contenute nel "contratto" (programma) perchè esse siano realizzate.
Se Tizio viola il vincolo di mandato (sostanziale - quello di appartenenza) perchè in parlamento si astiene o vota contro, Tizio, infedele, conseguentemente al proprio atto, deve essere posto nella condizione di impregiudicare il risultato e deve essere sostituito con il successivo non eletto.
Se poi Tizio, con il suo comportamento ha pregiudicato il risultato, oltre alla remissione del mandato dovrà essere deferito all'organismo disciplinare del partito perchè vengano irrogate le sanzioni più idonee.
Se la Sovranità Popolare, in democrazia, assurge a valore assoluto (e così è, se vi pare), dovrà pur esservi un "rimedio" che restituisca "ad integrum" la piena legittimità che quella volontà ha assegnato al partito ed al programma votato.
Benchè oggi il vincolo difetti, cosa muove il PdR verso la direzione che ha tentato senza successo di imprimere invocando un voto di fiducia a seguito della semplice nomina di sottosegretari?
Allora il vincolo c'è o non c'è?
Se, come sostiene il quirinale, la maggioranza di oggi è diversa da quella uscita dalle urne tanto da richiedere un voto di fiducia, si vuole sottolineare che il vincolo non esiste?
Questo nautralmente al di la del semplice fatto che il PdC avrebbe esercitato prerogative che la stessa legge gli attribuisce.
Alla domanda che mi rivolgi all'inizio dell'intervento rispondi tu.:giagia:
Ultima modifica di Edmond Dantés; 09-05-11 alle 21:13
"Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)