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  1. #14801
    STELLA D'ACCIAIO
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Quale libro?
    Nessun obbligo di informazione è invece previsto quando i reati commessi dall’onorevole sono di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Inoltre la Cassazione – sottolinea che “il potere di qualificazione del reato, anche con riferimento alla sua natura ministeriale o meno, spetta sempre all’autorità giudiziaria”.
    Ultima modifica di Aldino; 13-05-11 alle 16:14
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  2. #14802
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Gliela chiudo io.
    Cazzazione!repapelle:repapelle:
    Sarà.

    Dunque le carte sono state inviate?

    Ed a chi?

    Alla Cassazione o alla Corte Costituzionale?
    ........ma il dono di Dio è la vita eterna, in Cristo Gesù, nostro Signore.
    (Romani 6:23)

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  3. #14803
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Aldo Raine Visualizza Messaggio
    INCOMPETENTE: il potere di qualificazione del reato, anche con riferimento alla sua natura ministeriale o meno, spetta sempre all’autorità giudiziaria.
    Bene.

    Allora linko io.
    Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. - Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989).

    1. - (Omissis) (1).

    (1) Ha dettato il nuovo testo dell'art. 96 della Costituzione.

    2. - (Omissis) (1).

    (1) Ha modificato gli artt. 134, terzo alinea, e 135, comma 7, della Costituzione.

    3. - (Omissis) (1).

    (1) Ha dettato il nuovo testo dell'art. 12 della l. cost. n. 1 del 1953.

    4. - 1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena è aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravità del reato.

    5. - 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri della Camere.

    6. - 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.

    2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.

    7. - 1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.

    2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.

    8. - 1. Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.

    2. In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.

    3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica può chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.

    4. Il procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente.

    9. - 1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 invia immediatamente alla giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.

    2. La giunta riferisce all'assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.

    3. L'assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

    4. L'assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui all'articolo 7 perché continui il procedimento secondo le norme vigenti.

    10. - 1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura (1).

    2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

    3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e delibera, su relazione della giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.

    4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.

    (1) V. l'art. 1, comma 4, della l. 5 giugno 1989, n. 219.

    11. - 1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.

    2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale.

    12. - 1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione relativa agli stessi.

    2. _ altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge costituzionale.

    13. - 1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la commissione parlamentare per i procedimenti di accusa trasmette gli atti al procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perché abbiano applicazione le norme stabilite dalle legge costituzionale stessa.





    14. - 1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1


    Costituzione.
    Art. 96. (1) Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.



    (1) Articolo così sostituito dall’art. 1 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.

    La Costituzione

    Dunque?
    Ultima modifica di Edmond Dantés; 13-05-11 alle 16:17
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  4. #14804
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Aldo Raine Visualizza Messaggio
    Nessun obbligo di informazione è invece previsto quando i reati commessi dall’onorevole sono di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Inoltre la Cassazione – sottolinea che “il potere di qualificazione del reato, anche con riferimento alla sua natura ministeriale o meno, spetta sempre all’autorità giudiziaria”.
    Link please.
    e due!

    Raine, Ti consiglio di contenere l'incazzatura e di moderare il linguaggio.
    Perdi l'aplomb che ti sei costruito.repapelle:repapelle:
    Ultima modifica di Edmond Dantés; 13-05-11 alle 16:20
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  5. #14805
    Abbi Dubbi
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Sarà prima l'accusa che è tenuta a dimostrare che si sia intrattenuto in piacevole compagnia femminile per sperimentare la priapesca penetrazione.

    Ma sopra un fatto hai ragione.

    In quel caso l'azione "penale" è davvero obbligatoria.repapelle:repapelle:
    ncav: ncav:
    Fermate l'Italia, voglio scendere.

  6. #14806
    Abbi Dubbi
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Link please.
    e due!
    Ma quando devi postare qualcosa a sostegno delle tue tesi...potresti evitare di postare anche roba che c'entra poco e ridurre la cosa all'essenziale ? A me fai passare la voglia di leggerle così.
    Fermate l'Italia, voglio scendere.

  7. #14807
    STELLA D'ACCIAIO
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Cass. Pen. Sez. VI, 6.8.1992, n. 2865, Ferlin, la quale specifica che “L’obbligo di trasmissione al cosidetto “Tribunale dei ministri” degli atti concernenti i reati indicati nell’art. 96 Cost. previsto dall’art. 6 l. cost. n. 1 del 1989 sussiste a condizione che venga ravvisata, quantomeno sotto il profilo del dubbio, l’ipotizzabilità di un reato “ministeriale” (commesso cioè da un ministro nell’esercizio delle sue funzioni). Esso, quindi, non sussiste quando tale ipotizzabilità è esclusa dal P.M. o, successivamente dal g.i.p.”.
    E ancora: Cass. Pen. Sez. I, 22.5.2008 n. 28866: “Non è configurabile alcuna competenza del collegio, istituto a norma dell’art. 7 dell’art. della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, a deliberare in tema di reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni dal presidente del Consiglio dei ministri o dai ministri, allorchè non esista, nei loro confronti, una notizia criminis qualificata, nel senso che il rapporto, il referto o la denuncia dichiaratamente relativi a reati di cui all’art. 96 Cost. ricolleghino ad essi la commissione di un illecito di rilevanza penale, la verifica della quale spetta, sotto la sua responsabilità, al p.m., pur privo, una volta che abbia ricevuto rapporto, referto o denuncia, di poteri d’indagine, spettanti solo al predetto collegio.”
    Pertanto, una volta acquisita una notizia criminis da parte del P.M. nei confronti del Presidente del consiglio o di un ministro, la qualificazione circa la natura ministeriale del reato o meno spetta inderogabilmente a lui (non si rinviene alcuna sentenza della giurisprudenza di legittimità di contrario avviso).
    Pertanto, non avendo rinvenuto il P.M. nel caso de quo alcun reato ministeriale, ed anzi essendo il capo di incolpazione chiaramente formulato nel senso di escludere qualsiasi nesso tra la contestata concussione e “l’esercizio delle funzioni” - abusivo o meno che sia – non può ritenersi violato, contrariamente quanto postula il relatore Leone al fine di suffragare la tesi del fumus persecutionis, nessun obbligo di inoltrare gli atti al cd. Tribunale dei ministri da parte della Procura.
    Conseguentemente deve escludersi in nuce un qualsiasi fumus perscutionis in quanto, una volta acquisita da parte del P.M. la notizia di reato in ordine agli accadimenti per cui si discute, l’art. 112 Cost. impone agli stessi, inderogabilmente, il dovere di procedere ad effettuare accurate indagini, non potendosi tollerare prassi, purtroppo non infrequenti, elusive del precetto di cui all’art. 112 Cost.
    Ad integrazione di tale conclusioni, e per inciso, si specifica che nel caso de quo, le condotte delittuose contestate nel capo di incolpazione non sono inquadrabili nella categoria del reato ministeriale neppure alla luce della sent. SS.UU n. 14 del 20.7.1994 (che richiede una connessione strumentale e un collegamento funzionale tra condotta incriminata e qualità del soggetto attivo), in quanto la nella condotta, come sopra detto, si contesta l’abuso della qualità, cioè del solo status soggettivo dell’essere, l’indagato, il Presidente del Consiglio (“abusando della sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, la notte tra il 27 e il 28.5.2010, avendo appreso che la minore El Mahroug Karima – da lui precedentemente frequentata – era stata fermata e condotta presso la Questura di Milano, si metteva in contatto con il Capo di Gabinetto del Questore, dr. Pietro Ostuni e (…) lo sollecitava ad accelerare le procedure per il suo rilascio (…) e, quindi induceva il dr. Pietro Ostuni a dare disposizioni (…) affinchè la minore venisse affidata a Minetti Nicole (…)” integra un’azione delittuosa posta al di fuori e per fini altri, non ricollegabili in alcun modo ad alcun esercizio di funzioni di governo, quali quelle esercitate (o che dovrebbero essere esercitate) dal Rappresentante dell’esecutivo.)

    Quanto alla competenza territoriale della Procura di Milano – nella relazione dell’on. Leone si segnala, quale secondo punto sintomatico di un possibile fumus persecutionis, la incompetenza territoriale dei PM procedenti - occorre evidenziare che anche sul punto non possono essere mosse censure all’operato dei magistrati inquirenti.
    Data per pacifica la circostanza per cui la competenza territoriale, come stabilito dall’art. 16 del Codice di Procedura Penale, in caso di connessione tra reati appartiene al giudice competente per il reato più grave - che nel caso di specie, stanti le pene edittali, è senz’altro quello di cui all’art. 317 c.p. – occorre interrogarsi sul luogo, e dunque necessariamente sul momento, della consumazione di questo reato, così come risulta contestato nel capo di incolpazione.
    La recente giurisprudenza di legittimità con riguardo alla consumazione del reato di concussione caratterizzato da condotte in cui la promessa o la realizzazione dell’utilità sia frazionata nel tempo, ha precisato che: “Il delitto di concussione rappresenta una fattispecie a duplice schema, nel senso che si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell’attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, sicchè se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell’ultimo, venendo così a perdere di autonomia l’atto anteriore della promessa e concretizzandosi l’attività illecita con l’effettiva dazione , secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo Cass. Pen., Sez. VI, 5.6.2007, n. 31689), e ancora: “Il delitto di concussione si sviluppa mediante azioni causalmente concatenate ovvero abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale, costrizione o induzione del concusso ad un determinato atteggiamento, promessa o dazione, fermo restando che esso, pur potendosi consumare con la sola promessa di denaro o di altra utilità e pur rimanendo unico quando alla promessa segua la dazione, postula lo spostamento in avanti del momento consumativo in coincidenza con la dazione medesima (Cass. Pen. Sez. I, 2.12.2005, n. 47289).
    Al riguardo, nel caso de quo, secondo la stessa costruzione del capo di incolpazione formulato dai PM, il momento consumativo del reato, stante il realizzarsi ed il susseguirsi di una serie di condotte, deve essere necessariamente rinvenuto nel momento in cui l’utilità promessa – indotta dall’indagato abusando della sua qualità - effettivamente si è realizzata.
    Il che è avvenuto inequivocabilmente in quel di Milano all’atto della presa in carico della minore Karima da parte della Sig.ra Minetti, in violazione delle norme riguardo l’affidamento della minore alle autorità minorili.

    Di talchè accertata la correttezza sui due precedenti punti dell’operato dei Pubblici Ministeri e dunque sgombrato il campo dai due postulati che il relatore ha inopinatamente utilizzato al fine di sostenere l’esistenza di un fumus persecutionis, occorre ribadire che il compito della Giunta al fine del rilascio o meno dell’autorizzazione di cui all’art. 18 del Regolamento della Camera, rimane esclusivamente quello di valutare, nel merito, se vi siano elementi altri per dire che i PPMM abusando delle loro funzioni stiano agendo al fine di invadere la sfera di attribuzioni e prerogative dei parlamentari o, ragionando a contrario, se invece in presenza - seppur in seguito ad una valutazione sommaria – di un fumus boni juris in ordine alla fondatezza della notizia di reato, i Pubblici Ministeri stiano solamente e doverosamente dando seguito al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, con ciò dovendosi, in radice, escludere una qualsiasi possibilità di fumus persecutionis.
    La risposta a questa domanda è molto semplice. Dagli atti che sono stati inviati al seguito della richiesta da parte della Procura di Milano, emergono elementi sufficienti per ritenere non manifestamente infondata la notizia criminis (altro è un giudizio di colpevolezza che potrà eventualmente esserci solamente all’esito di un processo penale, ed a seguito dei tre eventuali gradi di giudizio), il che impone ai PM di svolgere le indagini, sia che l’indagato si chiami Mario Rossi, sia che l’indagato si chiami Silvio Berlusconi o Roberto Formigoni.
    In caso contrario sarebbe eluso il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale.

    FINE.
    Ultima modifica di Aldino; 13-05-11 alle 16:23
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  8. #14808
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Crack! Visualizza Messaggio
    Ma quando devi postare qualcosa a sostegno delle tue tesi...potresti evitare di postare anche roba che c'entra poco e ridurre la cosa all'essenziale ? A me fai passare la voglia di leggerle così.
    Va bene.
    Non era necessario postare l'intera legge.
    Ciò che è opportuno leggere è la parte in neretto.:giagia:
    Ultima modifica di Edmond Dantés; 13-05-11 alle 16:23
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  9. #14809
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Cosa c'entri, poi, il reato di sfruttamento della prostituzione minorile con la questione della ministerialità, è cosa che gli avvocati di parte ancora non hanno spiegato.
    ........ma il dono di Dio è la vita eterna, in Cristo Gesù, nostro Signore.
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  10. #14810
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Va bene.
    Non era necessario postare l'intera legge.
    Ciò che è opportuno leggere è la parte in neretto.:giagia:
    Grazie.

    Per es., quella che ha appena postato il buon Aldo sulla competenza territoriale, è assolutamente illeggibile. Almeno per un assoluto profano della materia come sono io.
    Ultima modifica di Crack!; 13-05-11 alle 16:32
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