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  1. #14811
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Aldo Raine Visualizza Messaggio
    Cass. Pen. Sez. VI, 6.8.1992, n. 2865, Ferlin, la quale specifica che “L’obbligo di trasmissione al cosidetto “Tribunale dei ministri” degli atti concernenti i reati indicati nell’art. 96 Cost. previsto dall’art. 6 l. cost. n. 1 del 1989 sussiste a condizione che venga ravvisata, quantomeno sotto il profilo del dubbio, l’ipotizzabilità di un reato “ministeriale” (commesso cioè da un ministro nell’esercizio delle sue funzioni). Esso, quindi, non sussiste quando tale ipotizzabilità è esclusa dal P.M. o, successivamente dal g.i.p.”.
    E ancora: Cass. Pen. Sez. I, 22.5.2008 n. 28866: “Non è configurabile alcuna competenza del collegio, istituto a norma dell’art. 7 dell’art. della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, a deliberare in tema di reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni dal presidente del Consiglio dei ministri o dai ministri, allorchè non esista, nei loro confronti, una notizia criminis qualificata, nel senso che il rapporto, il referto o la denuncia dichiaratamente relativi a reati di cui all’art. 96 Cost. ricolleghino ad essi la commissione di un illecito di rilevanza penale, la verifica della quale spetta, sotto la sua responsabilità, al p.m., pur privo, una volta che abbia ricevuto rapporto, referto o denuncia, di poteri d’indagine, spettanti solo al predetto collegio.”
    Pertanto, una volta acquisita una notizia criminis da parte del P.M. nei confronti del Presidente del consiglio o di un ministro, la qualificazione circa la natura ministeriale del reato o meno spetta inderogabilmente a lui (non si rinviene alcuna sentenza della giurisprudenza di legittimità di contrario avviso).
    Pertanto, non avendo rinvenuto il P.M. nel caso de quo alcun reato ministeriale, ed anzi essendo il capo di incolpazione chiaramente formulato nel senso di escludere qualsiasi nesso tra la contestata concussione e “l’esercizio delle funzioni” - abusivo o meno che sia – non può ritenersi violato, contrariamente quanto postula il relatore Leone al fine di suffragare la tesi del fumus persecutionis, nessun obbligo di inoltrare gli atti al cd. Tribunale dei ministri da parte della Procura.
    Conseguentemente deve escludersi in nuce un qualsiasi fumus perscutionis in quanto, una volta acquisita da parte del P.M. la notizia di reato in ordine agli accadimenti per cui si discute, l’art. 112 Cost. impone agli stessi, inderogabilmente, il dovere di procedere ad effettuare accurate indagini, non potendosi tollerare prassi, purtroppo non infrequenti, elusive del precetto di cui all’art. 112 Cost.
    Ad integrazione di tale conclusioni, e per inciso, si specifica che nel caso de quo, le condotte delittuose contestate nel capo di incolpazione non sono inquadrabili nella categoria del reato ministeriale neppure alla luce della sent. SS.UU n. 14 del 20.7.1994 (che richiede una connessione strumentale e un collegamento funzionale tra condotta incriminata e qualità del soggetto attivo), in quanto la nella condotta, come sopra detto, si contesta l’abuso della qualità, cioè del solo status soggettivo dell’essere, l’indagato, il Presidente del Consiglio (“abusando della sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, la notte tra il 27 e il 28.5.2010, avendo appreso che la minore El Mahroug Karima – da lui precedentemente frequentata – era stata fermata e condotta presso la Questura di Milano, si metteva in contatto con il Capo di Gabinetto del Questore, dr. Pietro Ostuni e (…) lo sollecitava ad accelerare le procedure per il suo rilascio (…) e, quindi induceva il dr. Pietro Ostuni a dare disposizioni (…) affinchè la minore venisse affidata a Minetti Nicole (…)” integra un’azione delittuosa posta al di fuori e per fini altri, non ricollegabili in alcun modo ad alcun esercizio di funzioni di governo, quali quelle esercitate (o che dovrebbero essere esercitate) dal Rappresentante dell’esecutivo.)

    Quanto alla competenza territoriale della Procura di Milano – nella relazione dell’on. Leone si segnala, quale secondo punto sintomatico di un possibile fumus persecutionis, la incompetenza territoriale dei PM procedenti - occorre evidenziare che anche sul punto non possono essere mosse censure all’operato dei magistrati inquirenti.
    Data per pacifica la circostanza per cui la competenza territoriale, come stabilito dall’art. 16 del Codice di Procedura Penale, in caso di connessione tra reati appartiene al giudice competente per il reato più grave - che nel caso di specie, stanti le pene edittali, è senz’altro quello di cui all’art. 317 c.p. – occorre interrogarsi sul luogo, e dunque necessariamente sul momento, della consumazione di questo reato, così come risulta contestato nel capo di incolpazione.
    La recente giurisprudenza di legittimità con riguardo alla consumazione del reato di concussione caratterizzato da condotte in cui la promessa o la realizzazione dell’utilità sia frazionata nel tempo, ha precisato che: “Il delitto di concussione rappresenta una fattispecie a duplice schema, nel senso che si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell’attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, sicchè se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell’ultimo, venendo così a perdere di autonomia l’atto anteriore della promessa e concretizzandosi l’attività illecita con l’effettiva dazione , secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo Cass. Pen., Sez. VI, 5.6.2007, n. 31689), e ancora: “Il delitto di concussione si sviluppa mediante azioni causalmente concatenate ovvero abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale, costrizione o induzione del concusso ad un determinato atteggiamento, promessa o dazione, fermo restando che esso, pur potendosi consumare con la sola promessa di denaro o di altra utilità e pur rimanendo unico quando alla promessa segua la dazione, postula lo spostamento in avanti del momento consumativo in coincidenza con la dazione medesima (Cass. Pen. Sez. I, 2.12.2005, n. 47289).
    Al riguardo, nel caso de quo, secondo la stessa costruzione del capo di incolpazione formulato dai PM, il momento consumativo del reato, stante il realizzarsi ed il susseguirsi di una serie di condotte, deve essere necessariamente rinvenuto nel momento in cui l’utilità promessa – indotta dall’indagato abusando della sua qualità - effettivamente si è realizzata.
    Il che è avvenuto inequivocabilmente in quel di Milano all’atto della presa in carico della minore Karima da parte della Sig.ra Minetti, in violazione delle norme riguardo l’affidamento della minore alle autorità minorili.

    Di talchè accertata la correttezza sui due precedenti punti dell’operato dei Pubblici Ministeri e dunque sgombrato il campo dai due postulati che il relatore ha inopinatamente utilizzato al fine di sostenere l’esistenza di un fumus persecutionis, occorre ribadire che il compito della Giunta al fine del rilascio o meno dell’autorizzazione di cui all’art. 18 del Regolamento della Camera, rimane esclusivamente quello di valutare, nel merito, se vi siano elementi altri per dire che i PPMM abusando delle loro funzioni stiano agendo al fine di invadere la sfera di attribuzioni e prerogative dei parlamentari o, ragionando a contrario, se invece in presenza - seppur in seguito ad una valutazione sommaria – di un fumus boni juris in ordine alla fondatezza della notizia di reato, i Pubblici Ministeri stiano solamente e doverosamente dando seguito al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, con ciò dovendosi, in radice, escludere una qualsiasi possibilità di fumus persecutionis.
    La risposta a questa domanda è molto semplice. Dagli atti che sono stati inviati al seguito della richiesta da parte della Procura di Milano, emergono elementi sufficienti per ritenere non manifestamente infondata la notizia criminis (altro è un giudizio di colpevolezza che potrà eventualmente esserci solamente all’esito di un processo penale, ed a seguito dei tre eventuali gradi di giudizio), il che impone ai PM di svolgere le indagini, sia che l’indagato si chiami Mario Rossi, sia che l’indagato si chiami Silvio Berlusconi o Roberto Formigoni.
    In caso contrario sarebbe eluso il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale.

    FINE.
    Avevo chiesto il link nella consapevolezza che tu non lo avresti potuto postare.
    Riscontro una doppia sgamata.

    Ora debbo andare a verificare se quanto hai postato risponde al vero.
    Non è per mancanza di fiducia, credimi.
    Risulta ovvio che il tuo interlocutore debba approfondire oltre che vagliare attentamente quanto registrato nelle due sentenze.
    Almeno sotto il profilo logico e sotto il profilo della conformità del pensiero della Cazzazione allo spirito della legge, tenendo presente che la priorità interpretativa è sempre quella autentica (quella del legislatore) e non quella della S.C.

    Studierò e ti risponderò.
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  2. #14812
    La polizzzzia del webbbbe
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da nomeutente Visualizza Messaggio
    Cosa c'entri, poi, il reato di sfruttamento della prostituzione minorile con la questione della ministerialità, è cosa che gli avvocati di parte ancora non hanno spiegato.
    Perchè è competenza del PdC lo "ius prime noctis" anche sulle vergini vestali :giagia:

  3. #14813
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Crack! Visualizza Messaggio
    Grazie.

    Per es., quella che ha appena postato il buon Aldo sulla competenza territoriale, è assolutamente illeggibile. Almeno per un assoluto profano della materia come sono io.
    No. No. E' leggibbilissima.
    Solo dobbiamo scrutarla attentamente. Studiarla.:sofico:
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  4. #14814
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Seyen Visualizza Messaggio
    Perchè è competenza del PdC lo "ius prime noctis" anche sulle vergini vestali :giagia:
    Che fai mi ruby le battute?
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  5. #14815
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Che fai mi ruby le battute?
    L'avevi già detta te? Cavolo....mi spiace allora

  6. #14816
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Seyen Visualizza Messaggio
    L'avevi già detta te? Cavolo....mi spiace allora
    L'ho detta ieri altrove (non ricordo dove), ma non riferita al Premier.
    Riferita alla genitura della Carta da parte della sinistra.

    Adesso debbo lasciare.
    Più tardi studio la Corte di Raine.
    Non mancherà occasione di tornare sul post.:giagia::giagia:
    iaociao:iaociao:
    Ultima modifica di Edmond Dantés; 13-05-11 alle 16:42
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  7. #14817
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Seyen Visualizza Messaggio
    Perchè è competenza del PdC lo "ius prime noctis" anche sulle vergini vestali :giagia:
    Credo che questa ricerca continua della fuga dal processo sia la scelta migliore si potesse fare tra le pavide schiere del premierato.

    Una specie di gioco a guardie e ladri rispetto al quale il popolo è invitato a pagare il biglietto o a dire basta.
    ........ma il dono di Dio è la vita eterna, in Cristo Gesù, nostro Signore.
    (Romani 6:23)

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  8. #14818
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Crack! Visualizza Messaggio
    Grazie.

    Per es., quella che ha appena postato il buon Aldo sulla competenza territoriale, è assolutamente illeggibile. Almeno per un assoluto profano della materia come sono io.
    Non è roba mia.:sofico: io sono un cuoco mica un avvocato.
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  9. #14819
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da nomeutente Visualizza Messaggio
    Credo che questa ricerca continua della fuga dal processo sia la scelta migliore si potesse fare tra le pavide schiere del premierato.

    Una specie di gioco a guardie e ladri rispetto al quale il popolo è invitato a pagare il biglietto o a dire basta.
    E' lo strumento del dittatore quello di sottrarsi ai processi.

    Un elettore DOVREBBE VERGOGNARSI. LORO IN PRIMIS DOVREBBERO CHIEDERE GIUSTIZIA E TRASPARENZA, LORO GLI ELETTORI PDL.
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  10. #14820
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    Predefinito Rif: Caso Ruby, Berlusconi indagato

    Citazione Originariamente Scritto da Aldo Raine Visualizza Messaggio
    Cass. Pen. Sez. VI, 6.8.1992, n. 2865, Ferlin, la quale specifica che “L’obbligo di trasmissione al cosidetto “Tribunale dei ministri” degli atti concernenti i reati indicati nell’art. 96 Cost. previsto dall’art. 6 l. cost. n. 1 del 1989 sussiste a condizione che venga ravvisata, quantomeno sotto il profilo del dubbio, l’ipotizzabilità di un reato “ministeriale” (commesso cioè da un ministro nell’esercizio delle sue funzioni). Esso, quindi, non sussiste quando tale ipotizzabilità è esclusa dal P.M. o, successivamente dal g.i.p.”.
    E ancora: Cass. Pen. Sez. I, 22.5.2008 n. 28866: “Non è configurabile alcuna competenza del collegio, istituto a norma dell’art. 7 dell’art. della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, a deliberare in tema di reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni dal presidente del Consiglio dei ministri o dai ministri, allorchè non esista, nei loro confronti, una notizia criminis qualificata, nel senso che il rapporto, il referto o la denuncia dichiaratamente relativi a reati di cui all’art. 96 Cost. ricolleghino ad essi la commissione di un illecito di rilevanza penale, la verifica della quale spetta, sotto la sua responsabilità, al p.m., pur privo, una volta che abbia ricevuto rapporto, referto o denuncia, di poteri d’indagine, spettanti solo al predetto collegio.”

    Pertanto, una volta acquisita una notizia criminis da parte del P.M. nei confronti del Presidente del consiglio o di un ministro, la qualificazione circa la natura ministeriale del reato o meno spetta inderogabilmente a lui (non si rinviene alcuna sentenza della giurisprudenza di legittimità di contrario avviso).
    Pertanto, non avendo rinvenuto il P.M. nel caso de quo alcun reato ministeriale, ed anzi essendo il capo di incolpazione chiaramente formulato nel senso di escludere qualsiasi nesso tra la contestata concussione e “l’esercizio delle funzioni” - abusivo o meno che sia – non può ritenersi violato, contrariamente quanto postula il relatore Leone al fine di suffragare la tesi del fumus persecutionis, nessun obbligo di inoltrare gli atti al cd. Tribunale dei ministri da parte della Procura.
    Conseguentemente deve escludersi in nuce un qualsiasi fumus perscutionis in quanto, una volta acquisita da parte del P.M. la notizia di reato in ordine agli accadimenti per cui si discute, l’art. 112 Cost. impone agli stessi, inderogabilmente, il dovere di procedere ad effettuare accurate indagini, non potendosi tollerare prassi, purtroppo non infrequenti, elusive del precetto di cui all’art. 112 Cost.
    Ad integrazione di tale conclusioni, e per inciso, si specifica che nel caso de quo, le condotte delittuose contestate nel capo di incolpazione non sono inquadrabili nella categoria del reato ministeriale neppure alla luce della sent. SS.UU n. 14 del 20.7.1994 (che richiede una connessione strumentale e un collegamento funzionale tra condotta incriminata e qualità del soggetto attivo), in quanto la nella condotta, come sopra detto, si contesta l’abuso della qualità, cioè del solo status soggettivo dell’essere, l’indagato, il Presidente del Consiglio (“abusando della sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, la notte tra il 27 e il 28.5.2010, avendo appreso che la minore El Mahroug Karima – da lui precedentemente frequentata – era stata fermata e condotta presso la Questura di Milano, si metteva in contatto con il Capo di Gabinetto del Questore, dr. Pietro Ostuni e (…) lo sollecitava ad accelerare le procedure per il suo rilascio (…) e, quindi induceva il dr. Pietro Ostuni a dare disposizioni (…) affinchè la minore venisse affidata a Minetti Nicole (…)” integra un’azione delittuosa posta al di fuori e per fini altri, non ricollegabili in alcun modo ad alcun esercizio di funzioni di governo, quali quelle esercitate (o che dovrebbero essere esercitate) dal Rappresentante dell’esecutivo.)

    Quanto alla competenza territoriale della Procura di Milano – nella relazione dell’on. Leone si segnala, quale secondo punto sintomatico di un possibile fumus persecutionis, la incompetenza territoriale dei PM procedenti - occorre evidenziare che anche sul punto non possono essere mosse censure all’operato dei magistrati inquirenti.
    Data per pacifica la circostanza per cui la competenza territoriale, come stabilito dall’art. 16 del Codice di Procedura Penale, in caso di connessione tra reati appartiene al giudice competente per il reato più grave - che nel caso di specie, stanti le pene edittali, è senz’altro quello di cui all’art. 317 c.p. – occorre interrogarsi sul luogo, e dunque necessariamente sul momento, della consumazione di questo reato, così come risulta contestato nel capo di incolpazione.
    La recente giurisprudenza di legittimità con riguardo alla consumazione del reato di concussione caratterizzato da condotte in cui la promessa o la realizzazione dell’utilità sia frazionata nel tempo, ha precisato che: “Il delitto di concussione rappresenta una fattispecie a duplice schema, nel senso che si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell’attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, sicchè se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell’ultimo, venendo così a perdere di autonomia l’atto anteriore della promessa e concretizzandosi l’attività illecita con l’effettiva dazione , secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo Cass. Pen., Sez. VI, 5.6.2007, n. 31689), e ancora: “Il delitto di concussione si sviluppa mediante azioni causalmente concatenate ovvero abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale, costrizione o induzione del concusso ad un determinato atteggiamento, promessa o dazione, fermo restando che esso, pur potendosi consumare con la sola promessa di denaro o di altra utilità e pur rimanendo unico quando alla promessa segua la dazione, postula lo spostamento in avanti del momento consumativo in coincidenza con la dazione medesima (Cass. Pen. Sez. I, 2.12.2005, n. 47289).
    Al riguardo, nel caso de quo, secondo la stessa costruzione del capo di incolpazione formulato dai PM, il momento consumativo del reato, stante il realizzarsi ed il susseguirsi di una serie di condotte, deve essere necessariamente rinvenuto nel momento in cui l’utilità promessa – indotta dall’indagato abusando della sua qualità - effettivamente si è realizzata.
    Il che è avvenuto inequivocabilmente in quel di Milano all’atto della presa in carico della minore Karima da parte della Sig.ra Minetti, in violazione delle norme riguardo l’affidamento della minore alle autorità minorili.

    Di talchè accertata la correttezza sui due precedenti punti dell’operato dei Pubblici Ministeri e dunque sgombrato il campo dai due postulati che il relatore ha inopinatamente utilizzato al fine di sostenere l’esistenza di un fumus persecutionis, occorre ribadire che il compito della Giunta al fine del rilascio o meno dell’autorizzazione di cui all’art. 18 del Regolamento della Camera, rimane esclusivamente quello di valutare, nel merito, se vi siano elementi altri per dire che i PPMM abusando delle loro funzioni stiano agendo al fine di invadere la sfera di attribuzioni e prerogative dei parlamentari o, ragionando a contrario, se invece in presenza - seppur in seguito ad una valutazione sommaria – di un fumus boni juris in ordine alla fondatezza della notizia di reato, i Pubblici Ministeri stiano solamente e doverosamente dando seguito al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, con ciò dovendosi, in radice, escludere una qualsiasi possibilità di fumus persecutionis.
    La risposta a questa domanda è molto semplice. Dagli atti che sono stati inviati al seguito della richiesta da parte della Procura di Milano, emergono elementi sufficienti per ritenere non manifestamente infondata la notizia criminis (altro è un giudizio di colpevolezza che potrà eventualmente esserci solamente all’esito di un processo penale, ed a seguito dei tre eventuali gradi di giudizio), il che impone ai PM di svolgere le indagini, sia che l’indagato si chiami Mario Rossi, sia che l’indagato si chiami Silvio Berlusconi o Roberto Formigoni.
    In caso contrario sarebbe eluso il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale.

    FINE.
    Prendiamo le parti che hai postato delle due sentenze.

    Il reato è quello ipotizzato all’art. 317 cp. (concussione)

    “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.”

    Soffermiamoci sulla parte relativa alla qualifica di pubblico ufficiale. E’ lì che si annida il "doloso" equivoco.
    Lo status di pubblico ufficiale è legato al ruolo formale ricoperto da un individuo all'interno dell'amministrazione pubblica.
    Un politico (amministratore della cosa pubblica) E' anch'esso un pubblico ufficiale e se abusa del proprio potere per un suo personale interesse, infrange la legge penale.

    La cassazione, ma il fatto oramai non costituisce più una novità accertata l’ordinaria esondazione interpretativa della legge da parte di questo giudice, sostiene che “L’obbligo di trasmissione al cosiddetto “Tribunale dei ministri” degli atti concernenti i reati indicati nell’art. 96 Cost. previsto dall’art. 6 l. cost. n. 1 del 1989 sussiste a condizione che venga ravvisata, quantomeno sotto il profilo del dubbio, l’ipotizzabilità di un reato “ministeriale” (commesso cioè da un ministro nell’esercizio delle sue funzioni). Esso, quindi, non sussiste quando tale ipotizzabilità è esclusa dal P.M. o, successivamente dal g.i.p.”.
    Ma il reato di cui parliamo e un reato proprio. Cioè e un reato che può essere commesso solamente da due precise figure: il P.U. e l’Incaricato di Pubblico Servizio.
    E’ richiesta dunque, per la sua identificazione, una qualifica speciale riconducibile alle funzioni espletate in seno alla P.A. per essere considerato soggetto attivo del reato.

    Se i procuratori di Milano non avessero considerato Berlusconi nell'esercizio delle sue funzioni non avrebbero potuto ascrivere il reato di concussione.
    Da qui la certezza che Berlusconi si trovava nella condizione richiesta per la configurazione del reato ipotizzato.

    Quindi riflettendo dobbiamo necessariamente pervenire alla conclusione che il PM, suo malgrado, prima di ogni altro abbia considerato Berlusconi nell’esercizio delle sue funzioni altrimenti non poteva ascrivere il reato di concussione.
    Quali erano queste funzioni?
    Quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri del nostro Paese.
    Lui è, attualmente il Presidente del Consiglio dei Ministri.

    Dunque, accertata la funzione che quella qualifica richiede, non è possibile revocare in dubbio che Berlusconi possieda la veste di PdC dei Ministri.

    Altresì non è ugualmente revocabile in dubbio che possa essere esclusa la “ministerialità” conferita dalla sua funzione.
    La sentenza Cass. Pen. Sez. VI, 6.8.1992, n. 2865 quindi, evidentemente riconducibile ad una ipotesi relativa ad altro soggetto che ministro non era, conferma l’assunto da noi sostenuto che laddove sussista la condizione richiesta dall’art. 6 l.n1 del 16 gennaio 1989, gli atti debbano essere dal procuratore trasmessi, omessa ogni indagine, al collegio di cui al successivo art. 7 di quella legge costituzionale.

    La meditazione di cui al punto precedente si rafforza in presenza della seconda sentenza Raine, questa: Cass. Pen. Sez. I, 22.5.2008 n. 28866.
    Infatti nella citata sentenza, la S.C. di Cassazione esprime questa statuizione: ““Non è configurabile alcuna competenza del collegio, istituto a norma dell’art. 7 dell’art. della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, a deliberare in tema di reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni dal presidente del Consiglio dei ministri o dai ministri, allorchè non esista, nei loro confronti, una notizia criminis qualificata, nel senso che il rapporto, il referto o la denuncia dichiaratamente relativi a reati di cui all’art. 96 Cost. ricolleghino ad essi la commissione di un illecito di rilevanza penale, la verifica della quale spetta, sotto la sua responsabilità, al p.m., pur privo, una volta che abbia ricevuto rapporto, referto o denuncia, di poteri d’indagine, spettanti solo al predetto collegio.”

    Il Pm secondo la Corte, sotto la propria responsabilità, ha escluso la rilevanza penale relativa alla notitia criminis. In questa particolare ipotesi, il pm, escludendo motu proprio la sussistenza del reato, esonera ipso iure il collegio (Trib. Dei Ministri) dall’accertamento circa la eventuale ministerialità o non ministerialità del reato. Non c’è reato e quindi non c’è accertamento.

    Ma la cassazione, escludendo l’accertabilità della ministerialità del reato per difetto della notitia criminis, ci conferma inesorabilmente che tale accertamento è vincolante laddove esista il riscontro della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato.

    Dunque le sentenze “Raine” non fanno che confermare ciò che noi abbiamo sempre sostenuto.
    La competenza ex lege circa l’accertamento della ministerialità del reato ascritto spetta UNICAMENTE al Tribunale dei Ministri (art. 7 legge cost. n. 1 del 16 gennaio 1989).

    Dunque la Porcura di Milano ha violato la norma costituzionale.:giagia::giagia:
    CVD
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

 

 
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