( Cosa ne pensate in proposito?
Se in luogo della parola " Re "si sostituisse la parola "Sovrano", potrebbero questi artt. entrare nella Costituzione repubblicana?

E riguardo all'art. 73 si desume che i nostri antenati non erano degli ingenui e sapevano benissimo che il magistrato non poteva e doveva ionterpretare a suo arbitrio le Leggio)
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Dell'ordine giudiziario

Art. 68
La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce.

Art. 69
I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. 70
I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 71
Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

Art. 72
Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. 73
L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.