Non è esatto. Il Magistero nega la libertà religiosa in foro esterno quale diritto inalienabile. In via di prassi, la Chiesa ha sempre ammesso editti di tolleranza nei confronti di minoranze religiose acattoliche, in nome del bene comune, purché la religione dello Stato rimanesse quella cattolica e non vi fossero equiparazioni di sorta con le altre confessioni religiose, che dovevano subire limiti e restrizioni.
Questo era il caso della legislazione fascista italiana in materia.
Già l'art. 1 dello Statuto Albertino recitava: "La Religione Cattolica, Apostolica e Romana, è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi". In attuazione di tale articolo, venne stilata la lista dei culti ammessi (1929) ed essi subirono delle limitazioni - soprattutto nella loro diffusione (vedasi il caso dei luterani) - e delle forme di controllo e di registrazione (come nel caso degli ebrei).
Questo stravolse la precedente legislazione liberale.





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