PROPOSTA DI LEGGE STEDIESSINO - Sicurezza sul Lavoro
Il tema dei morti sul lavoro è uno dei più tristi e più squallidi nella nostra società, e purtroppo è anche uno di quei temi più all'ordine del giorno anche se oscurati dai Media e dall'Informazione se non nei casi clamorosi.
Siamo in un Paese in cui il Ministro dell'Economia ha sentenziato "la legge 626 è un lusso che non ci possiamo più permettere" senza nessuna replica di condanna vera, forte e bipartisan (figuriamoci), la legge 626 del 1994 è di fatto entrata nel Testo Unico Sicurezza sul Lavoro del 2008, noi riteniamo vada difesa e semmai riformata ed ampliata garantendo maggiore sicurezza, maggiori pene, maggiore responsabilità ed incentivi fiscali per le aziende virtuose, quest'ultimo punto (quello relativo agli incentivi) sarà oggetto di un altro DDL.
Articolo 1 La pena massima prevista dal sistema sanzionatorio a seguito di infrazioni delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro viene elevata dall'attuale periodo di 1 anno e 6 mesi di reclusione ad un periodo di 10 anni di reclusione.
Articolo 2 Le pene erogate a seguito di infrazioni delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro non sono in alcun caso commutabili in pene pecuniarie.
Articolo 3 Viene istituito per le aziende con più di 15 dipendenti l'obbligo di istituire un Tavolo Per la Sicurezza Interna alla quale dovranno partecipare con sedute semestrali i Rappresentanti della sicurezza (eletti dai lavoratori),i Rappresentanti Sindacali,il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda (RSPP), un ispettore indicato dal Ministero del lavoro (in ambito provinciale) e le Forze dell'Ordine locali. Compito del Tavolo è assicurare un vigile e continuativo controllo della sicurezza strutturale e sanitaria dell'ambito lavorativo.
Articolo 4 Viene fatto divieto alle imprese che stiano subendo un processo per violazione delle norme sulla sicurezza sul luogo di lavoro di partecipare a gare per appalti pubblici statali. A tal proposito sarà quindi necessario presentare un apposito certificato, rilasciato dal ministero del lavoro (necessariamente entro quindici giorni dalla data della richiesta, allo scadere del quale sarà possibile presentare una autocertificazione), per poter partecipare alle gare d'appalto.
Articolo 5 I sindacati hanno facoltà di chiedere in qualsiasi momento che il datore di lavoro consenta loro di visionare e controllare la sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro, per un massimo di 4 volte annuali. nel caso in cui la richiesta dei sindacati non venga rispettata questi hanno facoltà di rivolgersi al ministero del lavoro che potrà procedere a sospendere l'attività dell'impresa per il tempo necessario al sindacato per svolgere le operazioni di controllo richieste.
Articolo 6 Un'azienda il cui proprietario abbia precedenti penali a seguito di violazione delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro che venga rilevata da un nuovo proprietario, anche se incensurato, non potrà riprendere le attività prima che il Tavolo per la Sicurezza Interna o il ministero del lavoro in caso di assenza o impossibilità per il primo, non abbia verificato che la sicurezza e la salubrità dell'ambito lavorativo.
Articolo 7 Un lavoratore o una lavoratrice che abbiano riscontrato lesioni gravi in seguito ad incidenti dovuti a carenze della sicurezza sul luogo di lavoro e le famiglie di un lavoratore o una lavoratrice che abbiano perso la vita in seguito ad incidenti dovuti a carenze della sicurezza hanno facoltà di chiedere un risarcimento pecuniario all'impresa in questione (che deciderà il Giudice del Lavoro tenendo presente alcuni parametri) come risarcimento del danno prima e durante il processo contro i/il colpevole della violazione delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro.
Articolo 8 In caso di responsabilità evidenti del Subappaltatore per carenze in materia di sicurezza, la responsabilità giuridica di tali violazioni verrà ripartita in parti uguali tra l'azienda appaltatrice ed il subappaltatore.
Articolo 9 Il lavoratore ha diritto a percepire l'intera retribuzione mensile nei casi in cui l'assenza dal luogo di lavoro sia causata da un infortunio conseguente a negligenze del datore di lavoro in materia di sicurezza interna per tutto il periodo di convalescenza.
Articolo 10 Il datore di lavoro che, per aumentare la produttività, impedisca l'utilizzo degli strumenti di sicurezza dei macchinari e delle strutture lavorative, potrà subire il sequestro temporaneo dei macchinari e/o l'erogazione di una multa a seguito di un rapporto dell'ispettore del ministro del lavoro, su segnalazione di uno o più dipendenti dell'impresa.