Fisco
Riforma fiscale e misure generali in materia fiscale
Art. 1. Viene modificato lo scaglionamento dell’Imposta sul reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) secondo i seguenti parametri di reddito annuale del singolo cittadino:
Da 0 euro a 5.000 euro esenzione totale
da 5.001 euro a 30.000 euro 23%
da 30.001 euro a 75.000 euro 27%
da 75.001 euro a 125.000 euro 33%
da 125.001 euro in su 38%
Art. 2 E' previsto che quelle imprese la cui sede fisica e quella fiscale non coincidano debbano versare le imposte previste presso gli enti competenti il territorio della sede fisica.
Art. 3 E' introdotta la tassa semestrale sulle emissioni inquinanti. Fissato un limite minimo di tasso di emisisoni inquinanti, da stabilirsi in sede di una apposita commissione nazionale è prevista:
a) una tassa negativa, da corrispondersi sotto forma di rimborso, n caso sia documentato (attraverso regolare certificato da rilasciarsi a seguito di ispezione semestrale da parte di un ispettore del ministero dell'ambiente) un tasso di emissioni nquinanti minore di quello indicato.
b) Una tassa positiva in caso sia documentato (attraverso regolare certificato da rilasciarsi a seguito di ispezione semestrale da parte di un ispettore del ministero dell'ambiente) un tasso di emissioni inquinanti maggiore rispetto a quello indicato.
c) una tassa pari a zero in caso sia documentato (attraverso regolare certificato da rilasciarsi a seguito di ispezione semestrale da parte di un ispettore del ministero dell'ambiente) un tasso paritario o vicinissimo a quello indicato.
Art. 4 E introdotta una no tax area per quelle imprese aperte da cittadini la cui età sia compresa tra i 18 ed i 31 anni che aprano attività commerciali o imprese entro il territorio delle cinque regioni meridionali.
Art. 4.1 tale no tax area avrà la durata di anni 3, allo scadere del quale verrà introdotta la normale tassazione prevista.
Art. 5 E' prevista la riduzione delle tasse gravanti sulle buste paga, nell'ordine del cinquanta per cento.
Art. 6 E' prevista l'abolizione dell'IVA (imposta valore aggiunto) su quei prodotti considerati di largo consumo.
Art. 6.1 I prodotti rientranti in questa categoria sono i beni alimentari primari, sanitari e medici, scolastici e per la cura dell'infanzia.
Art. 7 E' prevista la detassazione completa della percentuali degli utili delle imprese destinati alla ricerca ed allo sviluppo in qualsiasi campo. Tale detassazione si potrà ottenere allegando regolare documentazione in sede di dichiarazione fiscale
Art. 7.1 E' altresi prevista la detassazione completa della percentuali degli utili delle imprese destinate al miglioramento della sicurezza sul posto di lavoro. Tale detassazione si potrà ottenere allegando regolare documentazione in sede di dichiarazione fiscale
Lotta all'evasione fiscale
Art. 1 E' introdotta la possibilità di detrarre completamente l'IVA imposto sul pagamento di prestazioni regolarmente erogate:
a) da liberi professionisti
b) da attività private definite secondo termini di legge
c) in campo legale, medico e commerciale
Art.1.1 Tale detrazione fiscale sul pagamento delle prestazioni è ottenibile in sede di dichiarazione fiscale, tramite apposita ricevuta fiscale inerente al pagamento della prestazione da allegarsi alla dichiarazione stessa.
Art. 2 E' consentito ai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, il rilascio di apposita ricevuta fiscale sul pagamento di qualsiasi prestazione sia accordata e svolta entro i termini di legge, anche non corrispondenti alle mansioni contrattuali regolarmente previste.
Art. 2.1 Le ricevute fiscali rilasciate entro le condizioni stabilite in capo all'Art. 2 sono valevoli per ottenere gli sgravi previsti in capo agli Art. 1 e 1.1
Art. 3 E' consentito ai cittadini l'autocompilazione della dichiarazione dei redditi, tramite apposito modulo da scaricarsi presso il sito del ministero delle finanze. A tale dichiarazione si dovranno allegare una copia del documento di identità, la firma in allegato, le ricevute del pagamento delle prestazioni previste in capo agli Art. 1 e 2 e le documentazioni sul nucleo familiare per l'ottenimento delle detrazioni previste entro termini di legge.
Art. 3.1 vengono dichiarati abrogati gli articoli in materia di privacy per quanto riguarda la politica fiscale e rende legale la pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi di tutti i cittadini italiani, che potranno essere consultate presso il sito del
ministero delle finanze.
Art. 4 L’aliquota di tassazione prevista sulle rendite finanziari è elevata dal 12,5% al 23,5%.
Art. 4.1 La nuova aliquota prevista in capo all'Art. 4 è efficace dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione di questa legge.
Art. 5 E' introdotta la tracciabilità fiscale per qualsiasi transazione finanziaria il cui importo sia superiore ai 500 euro.
Art. 5.1 E' consentito il rientro dei capitali depositati all'estero da cittadini italiani previo pagamento di una sanzione complessiva del 20% del capitale complessivo.
Art. 5.2 È abrogata l’opzione di creare società immobiliari possedenti un solo immobile la cui metratura sia inferiore ai 1000 mq.
Risorse per il pagamento delle defiscalizzazioni previste
Art. 1 Lo stipendio previsto per lo svolgimento della mansione di Parlamentare della Repubblica viene ridotto in maniera tale da rientrare nella media europea.
Art. 1.1 E'introdotto un sistema di riduzioni dello stipendio da corrispondersi in relazione al numero delle assenze ingiustificate dalle aule parlamentari in fase di dibattito e votazione.
Art. 2 E'introdotta la regolamentazione per l'uso delle auto blu.
Art. 2.1. Le auto blu potranno essere utilizzate dai parlamentari unicamente nello svolgimento delle loro mansioni pubbliche.
Art. 2.2. In caso di utilizzo al di fuori delle mansioni indicate è previsto il rimborso totale da parte dei parlamentari dei consumi tramite riduzioni delle retribuzioni ed il pagamento di una sanzione pecuniaria da assegnarsi in relazione alla gravità delle violazioni.
Art. 2.3. E' previsto il registro pubblico delle sanzioni, consultabile via rete da chiunque, in cui venga indicato il numero delle sanzioni ed il nome dei trasgressori della norma, con data, partito di appartenenza e luogo di elezione.
Art. 3 E' abrogato il meccanismo di pensionamento breve previsto per i parlamentari della repubblica. Viene introdotto il normale sistema previsto per i lavoratori italiani.
Art. 4 E' introdotto un tetto massimo alle retribuzioni dei più alti dirigenti della pubblica amministrazione della repubblica.
Art. 5 E' previsto un limite massimo semestrale per le consulenze esterne per ogni ente pubblico della repubblica.
Art. 6 Sono abrogati i fondi pubblici ai giornali politici e di partito, salvo che per quei giornali ritenuti di alto valore storico.
Art. 6.1. Per quei giornasli che rientrino nella categoria di giornali di alto valore storico è prevista una riduzione del cinquanta per cento dei fondi.
Art. 7 Tutti quegli enti comunali che abbiano una popolazione residente inferiore alle mille anime e che siano contigui a comuni che rientrino nella stessa categoria o a comuni più grandi sono riuniti ai fini amministrativi.
Art. 7.1 Vengono abrogate quelle comunità montane locate sotto i 1000 metri di altezza dal mare.
Art. 8 Sono abrogati tutti i contributi statali previsti per i cittadini che iscrivano i propri figli alle scuole private.
Art. 8.1. Sono abrogati tutti gli aiuti statali previsti per le scuole private.