Statuto del Lavoro
Norme sulla tutela, la rappresentanza e la partecipazione dei lavoratori alla vita economica e sociale del Paese
Articolo 1: Viene riconosciuto, garantito e promosso per i destinatari di ogni rapporto di lavoro presso terzi, il rispetto dei seguenti principi:
-la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva;
-l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio;
-l’effettiva abolizione del lavoro minorile;
-l’eliminazione di ogni discriminazione di natura politica, sessuale, religiosa o culturale sul lavoro e nell’accesso all’impiego.
-il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata;
-al godimento di trattamenti di ferie, malattia, e maternità, proporzionalmente alle forme e alla durata del contratto.
-alla informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa nell'ambito delle leggi vigenti;
-di accedere a un servizio di collocamento gratuito e a un servizio di formazione attiva nell'ambito delle leggi vigenti;
-di ottenere un equo compenso secondo le condizioni stabilite dalle leggi vigenti in materia di contrattazione e salario minimo;
- di ottenere condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose;
-di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e
ai servizi sociali;
- di avere garantita la protezione dei dati personali.
Articolo 2: Il lavoratore che, fatto oggetto di un provvedimento di licenziamento, ritenga sia stato violato uno di questi diritti può fare ricorso presso il Tribunale del Lavoro competente, e, qualora risulti dimostrata la natura non economica ma discriminatoria del provvedimento di licenziamento, ottenere il reintegro nella propria mansione (con il mantenimento del vecchio contratto e degli anni di anzianità), o, qualora così preferisse, una compensazione di natura economica secondo le leggi vigenti.
Articolo 3: La rappresentanza sindacale è un diritto non alienabile dei lavoratori di ogni ordine e grado, e si svolge con le medesime regole sia nel settore pubblico e nel settore privato.
Articolo 4: In relazione alle sue forme, la rappresentanza sindacale avviene nella forma della Rappresentanza Sindacale Aziendale. Essa costituisce una rappresentanza dei lavoratori dell'Azienda, con nunero di componenti variabile in funzione delle sue dimensioni, a cui è demandato il compito di svolgere le trattative con la controparte.
Articolo 5: L'elezione avviene tramite presentazione di liste contrapposte, presentabili da tutte le formazioni sindacali regolarmente costituite sul territorio nazionale in base alla normativa vigente. Il voto è segreto, e la ripartizione dei delegati avviene secondo il metodo proporzionale dei quozienti. Il suo mandato è pari a quello del contratto in vigore.
Articolo 6: La RSA svolge le seguenti funzioni:
-Redazione, con voto a maggioranza semplice, di una proposta di accordo sul rinnovo del contratto aziendale da sottoporre al voto diretto dei lavoratori. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti validi.
-Nelle imprese con un numero complessivo di addetti superiore a 1.000, le RSA inviano propri rappresentanti, con una funzione di garanzia e in numero proporzionale alle dimensioni dell'organo, al Consiglio di Amministrazione dell'azienda o, qualora si sia adottata la governance duale, con consistenza paritaria al Consiglio di Sorveglianza. Tali delegati sono da considerarsi membri a pieno titolo dei rispettivi organi.
Articolo 7: La proclamazione o l'adesione a scioperi aziendali o di gruppo viene decisa dalla RSA con voto della maggioranza dei propri componenti. L'adesione a scioperi di categoria o scioperi generali proclamata dai singoli sindacati viene liberamente decisa dai singoli lavoratori.