



Quel rispetto delle disposizioni contenute nel verdetto proclamato dalla Sovranità Popolare che è la risultante del "combinato disposto" tra un atto dovuto in democrazia e la scontata conformità alle sue regole, va affermato oggi come avrebbe dovuto esserlo ieri.
In democrazia il Popolo è Sovrano sempre.
Il torto di ieri può essere riparato, sebbene con colpevole ritardo, anche oggi.
TheMeroving, per quanto pregevoli possano ritenersi certe argomentazioni da te introdotte sulla "indipendenza" del magistrato, solenne principio sul quale non posso che convenire, non sono sufficienti a supportare la tua riflessione sull'argomento.
Per una ragione sopra alle altre.
Perchè a fronte della legittima declaratoria della personale responsabilità civile del magistrato che commette l'errore, in ossequio a quella Volontà Popolare sancita nel referendum dell'87, è prescritto alla assicurazione il pagamento delle somme risarcibili.
L'assicurazione, obbligatoria come in tutte le professioni, diverrebbe finalmente operante in tal senso anche per i magistrati.
Archivia pure quindi l'argomento "spauracchio" che funge da puntello alla pretesa inviolabilità della indipendenza.
E poi anche perchè ad es. oggi, a differenza di quanto accadeva sino all'inizio degli anni '80, il codice deontologico dei magistrati consente loro di salire sopra un palco e tenere orazioni di carattere squisitamente politico, oppure di partecipare a trasmissioni televisive esprimendo in forma pubblica chiara un orientamento ideologico personale che per primo inficia proprio quel sacrosanto principio di indipendenza nei confronti del quale liturgicamente essi invocano protezione.
I magistrati sono cittadini come gli altri, professionisti che incorrono nell'errore come altri e che, in ragione di ciò debbono subire lo stesso trattamento degli altri. (Art. 3 Cost.)
Mi dispiace veder travisate le mie motivatissime riflessioni.
Da quando sono entrato Seyen, come gli altri interessati all'argomento, ha avuto modo di leggere chiaramente il mio pensiero in proposito.
E per ragioni inerenti all'evidente O.T. mi astengo dal ripostarle qui.
La carcerazione preventiva è uno degli argomenti relativi all'errore.
Le meditazioni al riguardo fanno esplicito riferimento agli abusi ai quali le norme del cpp (Artt. 272 e segg.) si prestano così come sono formulate, sebbene si possa sostenere che esse non prestino il fianco ad interpretazioni diverse da quelle a cui il legislatore esplicitamente si riconduce negli atti parlamentari che ne hanno formato la vigente formulazione.
L'errore è nel persorso logico tenuto dal magistrato che applica la norma e che abitualmente è ricondotto nell'alveo della irrettitudine del pensiero.
Per questo motivo òa "colorazione "grave" riferita all'elemento soggettivo della colpa va eliminata.
Tutto il resto della tua contestazione Seyen è una libera interpretazione che esce dalla logica del concetto di errore giudiziale.
Un libero convincimento come quello del giudice.
Va eliminato.
Ultima modifica di Edmond Dantés; 14-06-11 alle 17:26
"Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)


dicasi democrazia PARLAMENTARE infatti.
il convincimento di Edmond, imho, è dovuto al fatto che siccome berlusconi ha messo il suo nome nelle liste elettorali, e si sapesse che in caso di vittoria sarebbe stato lui il pdc, si "presuppone" che la gente lo abbia votato per essere pdc.
da un punto di vista pratico è cosi, ma formalmente (e nella giurisprudenza la forma è sostanza come Edmond saprà sicuramente meglio di me) gli elettori hanno votato una lista di persone che è andata a comporre la camera ed il senato. questi votano un pdc, in quanto gli eletti "rappresentano" i cittadini.
quindi come dice Seyen è perfettamente corretto e legale che il parlamento trovi una convergenza su un altro nome.




Io attribuisco a Berlusconi la responsabilità di non avere consegnato al Parlamento la riforma della giustizia il giorno stesso del suo insediamento.
In questo modo egli è venuto meno ad una parte fondamentale del contratto stipulato con gli elettori.
La rforma costituzionale che avrebbe dovuto attivare, altra questione rimasta nel limbo, è quella relativa al vincolo di mandato che sostiene la tua meditazione.
Il bipolarismo non consente amministrazioni cd. a “geometria variabile” perché queste collocano la Sovranità Popolare in un piano diverso e di rango inferiore rispetto al Parlamento.
La Costituzione su questo punto è molto chiara: art. 1, 2° co “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”
Considerato che la Sovranità del Popolo si esprime mediante il voto, che ne rappresenta la più alta delle manifestazioni, sostenere che il Parlamento, che quella Sovranità esprime, assurga ad uno status sovrastante possiede i connotati tipici di un conflitto tra norme che si riconducono ai principi fondamentali della nostra carta.
La soluzione di questa “contesa” è ragionevolmente costituita da una modifica dell’art. 67 della Costituzione volta a circoscrivere i limiti del mandato parlamentare in ordine all’esercizio delle funzioni dei suoi membri eletti.
Il vincolo di mandato fonda la propria ragione di sussistenza sulla più intima natura dell’istituto della rappresentanza.
Oggi, nelle campagne elettorali, i cittadini prendono coscienza dei programmi che le coalizioni contendenti, formate anche da più liste, diffondono pubblicandole in tutti i circuiti mediatici.
Le coalizioni quindi, nel sottoporre al cittadino il programma di governo, illustrano i vari “capitoli” e chiedono all’elettore quella adesione mediante il consenso espresso dal voto. Mediante questa divulgazione, le coalizioni rendono pubblica la loro proposta manifestando i forma espressa i contorni di una volontà a contrarre che si perfeziona con la sottoscrizione delle parti.
I partiti della coalizione sottoscrivono il programma ed il voto dell’elettore, assimilabile in tutto alla sottoscrizione di un contratto, perfeziona il negozio.
Da qui discendono alcuni corollari.
L'elettore, nell'urna indica il suo rappresentante e lo determina sulla scorta di due tipologie contrattuali a cui aderisce:
1 - L'appartenenza ad un preciso schieramento politico
2 - La conformità tra la propria linea di pensiero e quella manifestata nel programma elettorale di quello schieramento a cui ha deciso di aderire.
Il vincolo c'è. Esiste. Si tocca.
Faccio osservare che il mandato del quale parliamo, quello parlamentare, non consiste nella "mera osservazione" della Volontà Popolare "tout court".
Non siamo davanti ad una procura speciale.
Semmai ci potremmo ricondurre (mi sia consentito un paragone giuridicamente oltraggioso) al confronto con una sorta di procura generale i cui unici invalicabili limiti sono quello temporale e quello di appartenenza.
Il mandato parlamentare infatti ha durata per tutto il tempo della legislatura.
Il mandato vincola il rappresentante all'obbligo di appartenenza allo schieramento nel quale è stato eletto.
Se decide di sottrarsi a questo vincolo esce di scena subentrando al suo posto il successivo.
La modifica della parte dell'art. 67 Cost. in cui viene sancito il principio della elezione "senza vincolo di mandato", dovrebbe esprimersi più o meno così: "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato per la durata della legislatura e per l'appartenenza al raggruppamento politico nel quale è stato eletto".
Per semplificare, lasciando da parte il diritto pubblico, o restringendolo alla sola considerazione circa la modifica costituzionale, la questione andrebbe divisa in due diverse parti: quella costituzionale e quella che definiremo "istituzionale".
1 - La norma costituzionale andrebbe modificata nel senso in cui tutti, nel dibattito, sono approdati: vincolo temporale e vincolo di appartenenza politica. (parte costituzionale)
2 - In realtà, nelle organizzazioni politiche, laddove dovesse presentarsi l'ipotesi che alcuni parlamentari appartenenti ad una determinata area dovessero votare contro le decisioni della maggioranza di quel movimento (partito od altro), dovrebbe attivarsi, "ipso iure", un meccanismo (peraltro disciplinato da tutti gli statuti) che preveda l'applicazione di sanzioni disciplinari a seguito di rituale procedimento (parte "istituzionale").
Ovviamente la disciplina che regola la seconda parte è lasciata al libero arbitrio delle organizzazioni politiche.
Risulterà chiaro però che, ove fosse ritenuta, dai propri elettori, insoddisfacente l'applicazione delle sanzioni in relazione alla gravità costituita dal caso, il pericolo che correrà quella determinata organizzazione politica sarà di affrontare il serio e probabile rischio di vedere affluire altrove i voti alla successiva tornata elettorale.
Un detrimento scontato.
In questa maniera, sarebbe davvero difficile per il rappresentante eletto porre in essere una condotta, per così dire, di "ammutinamento".
Giusta infine la considerazione che vede come necessaria la conformità tra la Sovranità Popolare ed il potere di rappresentanza ad essa connaturato. L'elettore deve poter contare sull'effettivo compimento di quella volontà democraticamente perfezionata dal voto.
Insomma, per farla breve, se io voto Tizio, che ha sottoscritto un programma di governo ed appartiene ad una formazione politica presente nelle liste elettorali a cui intendo assegnare il voto, e successivamente Tizio viene eletto, debbo poter contare sulla fedeltà dell'eletto alle promesse contenute nel "contratto" (programma) perchè esse siano realizzate.
Se Tizio viola il vincolo di mandato (sostanziale - quello di appartenenza) perchè in parlamento si astiene o vota contro, Tizio, infedele, conseguentemente al proprio atto, deve essere posto nella condizione di impregiudicare il risultato e deve essere sostituito con il successivo non eletto.
Se poi Tizio, con il suo comportamento ha pregiudicato il risultato, oltre alla remissione del mandato dovrà essere deferito all'organismo disciplinare del partito perchè vengano irrogate le sanzioni più idonee.
Se la Sovranità Popolare, in democrazia, assurge a valore assoluto (e così è, se vi pare), dovrà pur esservi un "rimedio" che restituisca "ad integrum" la piena legittimità che quella volontà ha assegnato al partito ed al programma votato."
"Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)


Edmond una domanda: negli Stati Uniti esiste la responsabilità civile per i giudici e i magistrati (lì si chiamano procuratori distrettuali)? Lo chiedo perché negli States di processi contro i potenti ce ne sono più che in qualsiasi altra parte del mondo, secondo me è un ottimo modello da prendere come esempio per la riforma della Giustizia.
Ultima modifica di Cesare; 14-06-11 alle 17:40
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Posso pure essere d'accordo su questo punto.
L'astuzia è stata quella di avere inserito gli altri, soprattutto il quesito dell'acqua.
La gente che ha sostenuto Berlusconi sino ad ora, ha osservato una incredibile inerzia nell'ultimo anno e mezzo.
E ciò non è piaciuto.
Quindi attribuire ai bunga bunga oppure agli impianti-impacco della Boccassini maggior valore di quanto effettivamente essi non abbiano coastituisce una sorta di miopia politica che oscura la sola ragione che ha indotto il Popolo Sovrano a mutare atteggiamento.
Alla gente interessa solo che il Governo "faccia" e faccia bene.
Delle idiozie boccaccesche che tanto fanno gongolare gli sprovveduti che abbiamo notato in tv intervistati dalla Signora Berlinguer, coatti prigionieri dell'imbecillità sovrana (quella si), all'elettore che il 15 va a pagare le tasse, non glie ne può fregare di meno.
"Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)


Riporto un articolo da corriere della sera
Corriere della Sera - Rischio di distorsione delle decioni Ecco perchè non va introdotta quella norma
in cui si ragiona con l'ordinamento in questione fra i vari paesi.
Se in un sondaggio d' opinione si chiede se sia opportuno che il giudice sia tenuto a risarcire i danni che abbia cagionato con una decisione colpevolmente errata, i più risponderanno di sì. «Chi sbaglia, paga», sembra ovvio. Che il potere dei giudici, al pari di qualsiasi altro potere in uno Stato democratico, debba essere assoggettato a limiti, e che per renderli effettivi debbano essere istituiti contrappesi, controlli, rimedi, e, occorrendo, sanzioni efficaci, tutto questo è fuori di dubbio. A questo scopo possono operare in primo luogo e soprattutto una disciplina delle impugnazioni e del controllo dei provvedimenti giudiziari, la responsabilità penale per gli abusi, quella disciplinare per le mancanze e limiti alla carriera per le insufficienze: rimedi che certamente richiedono oggi di essere perfezionati e resi più efficienti. Ma che la responsabilità personale del giudice per i danni (problema, si noti, diverso e indipendente dalla responsabilità dello Stato) costituisca uno strumento efficace e opportuno allo scopo, non è affatto ovvio. Anzi. Se ci si guarda intorno si osserva che, di regola, nelle grandi democrazie con le quali siamo soliti confrontarci il giudice non è assoggettato alle comuni regole di responsabilità civile per i danni cagionati da errori nell' esercizio delle sue funzioni decisorie: si va dall' immunità assoluta (Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Israele), alla limitazione della responsabilità civile alle ipotesi di reato (Germania), o alla normale esclusione della responsabilità diretta nei confronti della parte danneggiata, alla quale è solo consentito di agire contro lo Stato, con una più o meno limitata possibilità di rivalsa dello Stato nei confronti del giudice (Francia, Paesi Bassi, Svizzera, e così la raccomandazione della «Carta Europea sullo Statuto dei Giudici, Strasburgo 1998»). Ciò deve indurre a riflessione. Si dice che non vi è ragione che i giudici non debbano rispondere dei propri errori allo stesso modo dei liberi professionisti e degli altri funzionari e dipendenti dello Stato (è il principio che si propone ora di sancire con una disposizione costituzionale) e che la minaccia della responsabilità civile varrà ad indurli a maggior cura e prudenza. Ma l' attività decisoria del giudice presenta caratteristiche che non consentono di assimilarla all' esercizio di altre funzioni e professioni, perché interviene a risolvere situazioni litigiose e perciò implica sempre e necessariamente un «danno» per la parte soccombente; inoltre deve basarsi su valutazioni di prove e interpretazioni giuridiche che, proprio perché si tratta di situazioni controverse, sono assai spesso soggette a discussione. Si può fortemente dubitare, poi, che la minaccia della responsabilità civile valga ad assicurare decisioni più giuste; è ragionevole temere, invece, che porti a una distorsione «difensiva» del processo decisorio. Viene qui alla mente il fenomeno della «medicina difensiva», che si è constatato negli Stati Uniti come conseguenza di un eccessivo rigore della giurisprudenza in tema di responsabilità del medico. La «medicina difensiva» consiste, per esempio, nel prescrivere sistematicamente radiografie, pur quando dovrebbero ragionevolmente considerarsi inutili, per non correre il benché minimo rischio di sentirsi rimproverare, con il senno del poi, di non averle prescritte; e poco importa che l' accumulo di radiazioni abbia alla lunga un effetto cancerogeno, perché la pratica impossibilità di ricostruire con certezza il rapporto causale esclude il rischio di incorrere in responsabilità. Se questa distorsione degli incentivi si manifesta occasionalmente anche in altre attività (è di frequente esperienza, per esempio, il comportamento inefficiente e ingiusto del burocrate che non fa quel che dovrebbe, perché non vuole «assumersi responsabilità»), nell' esercizio dell' attività giurisdizionale costituirebbe un pericolo quasi sempre presente. In molte cause, infatti, le diverse decisioni che si presentano al giudice come alternative possibili non sono ugualmente idonee a cagionare un danno praticamente valutabile e quindi ad esporlo a un rischio di responsabilità civile: di conseguenza, la minaccia della responsabilità costituirebbe un peso gettato impropriamente su uno dei due piatti della bilancia della giustizia, con una distorsione del procedimento decisorio. Quest' asimmetria si presenta, in primo luogo, nel diritto penale. Solo con una sentenza di condanna e non con una di assoluzione, il giudice si potrebbe esporre ad un' azione di responsabilità civile; se dà la prevalenza ai propri interessi personali assolverà sempre, anche quando non dovrebbe. Ancora: se il giudice annulla una concessione edilizia cagiona un danno patrimoniale certo e facilmente quantificabile al proprietario del terreno; viceversa, respingendo la domanda di annullamento si può consentire un' offesa al paesaggio, ma difficilmente in questo caso si può temere di incorrere in una responsabilità civile per danni. E gli esempi si possono moltiplicare. A parte ciò, è da attendersi che alcuni avvocati, portatori di una concezione più aggressiva e scomposta della professione, potrebbero ricorrere assai spesso all' azione di responsabilità civile, ripromettendosi un effetto terroristico. È possibile allora che alcuni giudici, più timidi e desiderosi di quieto vivere, siano portati più o meno consapevolmente a considerare con particolare riguardo le tesi sostenute da costoro, con il risultato, ancora una volta, di una distorsione del procedimento decisorio in un clima processuale degradato. Infine, la convinzione di aver trovato il rimedio e di avere così risolto il problema della qualità delle decisioni giudiziarie allontanerebbe dall' agenda legislativa la ricerca e l' attuazione di soluzioni più efficaci e opportune. Se l' introduzione di una responsabilità civile dovesse avere queste conseguenze, ad aggravamento degli altri mali della giustizia, e per giunta ogni ragionevole ripensamento correttivo dovesse trovare ostacolo nella rigidità di una norma costituzionale, quello che è proposto come un rimedio migliorativo si risolverebbe in grave danno per il paese.
Pietro Trimarchi - 29 Marzo 2011 Il Corriere della Sera
* professore emerito di Diritto civile all' Università Statale di Milano


I PIPPONI DI EDMOND...
dopo le sconfitte subite, la bocciatura in toto delle leggi ad personam...
Il declino ormai prossimo venturo... e ancora insiste con il piano terroristio di piegare la giustizia a ricchi facoltosi e ai politici...repapelle:
repapelle:
arendite!:sofico:
I'm not a robot without emotions, I'm not what you see
I've come to help you with your problems, so we can be free
I'm not a hero, I'm not a savior, forget what you know
I'm just a man whose circumstances went beyond his control
Beyond my control


Introducendo un'assicurazione obbligatoria cade del tutto l'assunto secondo il quale il magistrato possa subire una qualsiasi forma di autoregolamentazione o autocensura, pur ammettendo che autocensura e imparzialità di giudizio possano coesistere. Una responsabilità assistita da forme assicurative equivale a nessuna responsabilità. Non sarà comunque mai il magistrato a pagare. Non si capisce quindi l'utilità della responsabilità civile tanto più che attualmente il cittadino è tutelato dallo stato, verso il quale ha possibilità di rivalsa.
- Solo gli imbecilli non hanno dubbi!
- Ne sei sicuro ?
- Non ho alcun dubbio !