
Originariamente Scritto da
Edmond Dantes
Fosse per me, eviterei alle assicurazioni questo penoso onere di risarcire i danni da errore giudiziale.
I magistrati dovrebbero pagare con il loro patrimonio. Punto.
Ma l'esigenza di garantire al cittadino danneggiato il giusto risarcimento, necessità questa a cui non possiamo negare un solido fondamento equilibrato, ci consegna l'opportunità di ricorrere allo strumento assicurativo.
I cittadini in generale, e quelli che appartengono a tutte le categorie professionali in particolare, rispondono personalmente sotto il profilo penale e sotto il profilo civile con il loro patrimonio degli errori che vengono commessi, nell’esercizio delle loro prestazioni d’opera, a danno di altri cittadini.
Ad es. il medico risponde di lesioni colpose se sbaglia la diagnosi ed il paziente rimane invalido, il chirurgo ugualmente se sbaglia l’intervento chirurgico e dall’errore il paziente subisce menomazioni. Altresì il chirurgo risponde di omicidio colposo se, durante o dopo l’intervento si riconduce al suo errore la causa della morte. In questo caso è emblematica e di oggettivo interesse la sentenza n. 20790 depositata il 28 settembre 2009 dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione che richiama i medici ad "adottare tutte le precauzioni per impedire prevedibili complicazioni e di adoperare tutta la scrupolosa attenzione che la particolarità del caso richiede, secondo la prudenza e la diligenza esigibili dalla specializzazione posseduta".
Per l'inosservanza di tali obblighi il medico "risponde anche per colpa lieve" come già sancito peraltro nella sentenza n. 9085/2006.
Non si hanno dubbi che tali prescrizioni si estendano a tutte le categorie professionali.
Ancora: l’ingegnere che sbagliando i calcoli provoca il crollo del palazzo o del ponte risponde in toto, dal danno al manufatto sino al danno alla persona, laddove si dimostri che il danno è stato da egli stesso cagionato a qualsiasi titolo.
In sostanza i professionisti, ma più genericamente tutti i cittadini, rispondono personalmente dei danni cagionati a terzi. Un principio questo ampiamente accettato e condiviso in tutti gli ordinamenti degli Stati moderni.
Il giudice, figura professionale come le altre, cittadino come gli altri, reclutato nell’amministrazione giudiziaria mediante concorso pubblico (non avendo natura elettiva in Italia), viene invece tenuto al riparo dalle conseguenze dell’errore a lui stesso riconducibile.
Se emette un provvedimento restrittivo della libertà o, comunque, un provvedimento iniquo in tutte le sue accezioni che danneggia un cittadino che risulti estraneo ai fatti contestati, il giudice non viene chiamato in giudizio a rispondere del suo operato.
Viene dispensato ex lege dall’obbligo di responsabilità personale in aperto contrasto col principio enunciato dall’art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo penale e sia sotto il profilo civile ( risarcimento del danno).
Quindi se il giudice pronuncia una sentenza errata egli gode della immunità/impunità che lo esonera dall’obbligo di rispondere penalmente e civilmente dell’errore commesso e dal danno cagionato nell'esercizio delle sue funzioni.
Nè vale l'argomento che hai introdotto caro TheMeroving, e cioè quello secondo il quale il giudice essendo coperto dalla ampia discrezionalità e godendo di cospicui e vantaggiosi margini di manovra nel giudizio relativamente alla sua azione, va tenuto al riparo dalla risarcibilità dovuta al suo errore altrimenti si violerebbe il principio di indipendenza.
Tale pensiero infatti non regge il conflitto con un principio di rango certamente superiore quale il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
La discrezionalità di cui parli non può e non deve costituire una esimente in favore del giudice ponendolo in una situazione oggettiva di superiorità rispetto a tutti gli altri cittadini che escluda il suo operato nel coacervo delle risarcibilità civili (e penali) dovute al percorso sbagliato del suo pensiero.
Se così fosse, non si rinverrebbe la ragione della necessità sino ad opra seguita, da parte dello Stato, di assumere l'onere di subentrare in luogo del magistrato nella azione di risarcimento promossa dal cittadino danneggiato.
La discrezionalità dunque non costituisce affatto una causa di giustificazione in virtù della quale l'errore del magistrato sia contestato come tale avendo già, lo Stato, l'inappropriato ruolo di risarcire il danno da errore giudiziale.
Secondo l’articolato Vassalli (legge n. 117/88), il giudice risponde dell’errore giudiziario, limitatamente ai casi di privazione della libertà personale, solo in caso di dolo o colpa grave, limitando il già ristrettissimo ambito cui il danneggiato può chiedere soddisfazione del danno patito.
L’art. 2 della legge infatti elenca i casi che costituiscono colpa grave.
Essi sono:
a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento:
d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
Al riguardo è sintomatica una delle più recenti massime della Suprema Corte, allorché limita le ipotesi di responsabilità ai soli casi di “evidente, grossolana e macroscopica violazione della norma stessa, ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l'adozione di
scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o ancora lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero” (Cass. Civ. n. 7272/2008).
Limitando quindi ulteriormente, si ribadisce, il diritto al risarcimento del cittadino.
Certamente i principi dettati dalla norma, in uno con l’interpretazione della suprema corte, intendono salvaguardare il principio costituzionale della libertà e della indipendenza della funzione giurisdizionale; tuttavia la rarissima applicazione della legge, anche in considerazione della
presenza di una fase di delibazione di ammissibilità, deve far riflettere su quella che si può chiaramente definire come inaccessibilità di fatto alla tutela risarcitoria.
Ciò pure in presenza di numerosi e spesso clamorosi errori giudiziari che hanno portato il Popolo Italiano a una progressiva ed ormai tangibile perdita di fiducia nei confronti dell'amministrazione giudiziaria.
Si aggiunga a quanto sopra che la Corte di Giustizia Europea, sempre molto attenta a quanto accade nel nostro Paese nei confronti del quale non lesina sanzioni in materia di giustizia, afferma una difformità sostanziale con il Trattato CEE, in una norma nazionale che:
esclude la responsabilità in relazione alla attività di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove rese nell’ambito della attività giudiziaria;
limita la responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice.
Siamo di fronte quindi ad un doppio contrasto:
1 – quello nei confronti dell’art. 3 della costituzione Italiana – eguaglianza dei cittadini
2 – quello nei confronti del diritto comunitario.
La proposta che sottoponiamo alla attenzione del Parlamento Italiano, elimina questi vizi modificando la legge Vassalli in maniera tale che si mantenga la responsabilità del giudice in fatto di dolo e si introduca la responsabilità personale per colpa.
L’elemento soggettivo dunque non sarà più caratterizzato dal possesso della qualifica di gravità ma sarà colpa sic et simpliciter. L’errore giudiziario sarà imputato al giudice per negligenza, imperizia, imprudenza oltre, naturalmente, al dolo.
Va da sè che, essendo il giudice, ai sensi della presente proposta, responsabile personalmente in quanto non più coperto dall’intervento dello Stato, l’articolo 18 della legge Vassalli debba essere definitivamente abrogato.