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  1. #41
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    Predefinito Rif: Il nuovo refrain della sinistra...

    Citazione Originariamente Scritto da Aldo Raine Visualizza Messaggio
    sulla corruzione mancano

    sui conflitti d'interesse mancano

    sull etica pubblica e regolamenti parlamentari mancano
    Ci sono ci sono....solo che non sapete leggerle. Basta il C.P....non servono nemmeno leggi speciali.

  2. #42
    STELLA D'ACCIAIO
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    Predefinito Rif: Il nuovo refrain della sinistra...

    Citazione Originariamente Scritto da Seyen Visualizza Messaggio
    Ci sono ci sono....solo che non sapete leggerle. Basta il C.P....non servono nemmeno leggi speciali.
    I punti decisivi: ripristinare del falso in bilancio, incoraggiare il pentitismo, introdurre l'antiriciclaggio e il traffico delle influenze
    ARTICOLO 1-2
    Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo

    La “cornice” in cui si muove la nostra proposta di legge è la ratifica ed esecuzione delle Convenzioni penale e civile del Consiglio d’Europa sulla corruzione, siglate a Strasburgo rispettivamente il 27 gennaio e il 4 novembre 1999, mai ratificate dal Parlamento italiano. L’articolo 1 contiene l’autorizzazione del Parlamento al presidente della Repubblica a ratificare le due Convenzioni. L’articolo 2 prevede la “piena e intera esecuzione” data alle medesime. Seguono poi diverse norme per adeguare l’ordinamento interno, cioè il Codice penale e quello civile.

    ARTICOLO 3
    Modifiche al Codice penale

    La corruzione diventa un unico reato, previsto dall’articolo 318, così riformulato:

    Corruzione e concussione
    1) Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni. Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, in relazione al compimento, all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio.
    2) La condanna importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
    3) Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da due a sei anni. Se la dazione o la promessa sono effettuate per un atto d’ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno.
    4) La pena per il corruttore è diminuita fino alla metà quando lo stesso è indotto alla dazione o alla promessa al solo fine di evitare il pericolo di un danno ingiusto.

    Rimane, come reato più grave, la corruzione in atti giudiziari, prevista dal nuovo articolo 319:
    Corruzione in atti giudiziari
    1) Se i fatti di cui all’articolo 318 sono commessi in relazione all’esercizio di attività giurisdizionali, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
    2) La condanna importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
    3) Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Se la dazione o la promessa sono effettuate per un atto d’ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale, si applica la pena della reclusione da sei mesi a un anno.

    Come previsto dalla Convenzione penale europea sulla corruzione, viene introdotto il reato di corruzione in affari privati, previsto dal nuovo articolo 320.
    Corruzione in affari privati
    1) I dipendenti, i consulenti, i collaboratori di una società che indebitamente ricevono, per sé o per terze persone, denaro o altra utilità, o ne accettano la promessa in relazione al compimento, all’omissione o al ritardo di atti rientranti nei propri incarichi e funzioni, ovvero al compimento di atti contrari ai propri doveri, sono puniti con la reclusione da uno a 4 anni.
    2) Se si tratta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.
    3) La condanna importa l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
    4) Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette ai dipendenti, ai consulenti, ai collaboratori di una società denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando la dazione o la promessa viene effettuata per un atto già compiuto, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni.
    5) Nei casi di cui al secondo comma, chi dà o promette agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando la dazione o la promessa viene effettuata per un atto già compiuto, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni.

    Anche il reato di istigazione alla corruzione (quando il corruttore non riesce a portare a termine il suo proposito) viene riformulato in termini più semplici nel nuovo articolo 321 per il caso in cui la tangente venga offerta al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio:
    Istigazione alla corruzione
    1) Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all’articolo 318 soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall’articolo 318, terzo comma, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all’articolo 319, si applica la pena stabilita dall’articolo 319, terzo comma, ridotta di un terzo.
    2) Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall’articolo 318 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall’articolo 318, primo comma, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all’articolo 319, si applica la pena stabilita dall’articolo 319, primo comma, ridotta di un terzo.

    L’istigazione alla corruzione del privato invece ricade nel nuovo reato previsto dall’articolo 322:
    Istigazione alla corruzione in affari privati
    1) Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ai dipendenti, ai consulenti, ai collaboratori, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, nei casi di cui all’articolo 320 soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall’articolo 320, terzo comma, ridotta di un terzo.
    2) I dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che sollecitano una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall’articolo 320 sono puniti, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall’articolo 320, primo comma, ridotta di un terzo.

    Il reato di millantato credito (attualmente punito dall’articolo 346 del Codice penale) sparisce e viene sostituito dal nuovo reato previsto dalla Convenzione europea anticorruzione: il “Traffico di influenze illecite”. Quello che i giudici di Firenze, indagando sullo scandalo della Protezione civile, hanno ribattezzato “sistema gelatinoso”: una ragnatela di opacità reciproche a base di piccoli e grandi regali o scambi di favori che, anche quando non si traducono nella classica mazzetta, comportano enormi lievitazioni dei costi delle opere pubbliche, falsando il libero mercato, annullando la concorrenza e ribaltando la meritocrazia in demeritocrazia.
    Traffico di influenze illecite
    1) Chiunque, affermando di essere in condizione di esercitare una illecita influenza su un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio in relazione al compimento, all’omissione o al ritardo di un atto dell’ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, quale prezzo per l’influenza esercitata o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
    2) Nei casi di cui al primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da due a sei anni. Se la dazione o la promessa viene effettuata per un atto d’ufficio o del servizio già compiuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, il corruttore è punito con la pena della reclusione da tre mesi a un anno.
    3) Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che afferma di essere in condizione di esercitare una illecita influenza su un pubblico ufficiale o su un incaricato di pubblico servizio riveste a sua volta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
    4) Nel caso di cui al terzo comma, la condanna importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
    5) Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giurisdizionali.
    6) Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
    - Vengono estese, con modifiche agli articoli 357 e 358, le figure di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio punibili per i reati di corruzione e di traffico d’influenze, a “tutti i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti… nell’ambito di Stati esteri, dell’Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali”.

    Viene istituita, con il nuovo articolo 360-bis, una circostanza attenuante speciale per i rei confessi di corruzione, corruzione giudiziaria, corruzione in affari privati e traffico di influenze illecite: se, prima che il Pm chieda il loro rinvio a giudizio, denunciano i propri complici e restituiscono il maltolto, hanno diritto a uno sconto fino ai due terzi della pena.
    Circostanza attenuante
    La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 318, 319, 320 e 346 è diminuita fino a due terzi qualora l’autore del fatto, prima che sia esercitata l’azione penale nei suoi confronti, fornisca indicazioni utili all’individuazione degli altri responsabili ed al sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

    Nasce, infine, un nuovo reato con una modifica agli articoli 648-bis e 648-ter: quello di autoriciclaggio, per punire finalmente chi reimpiega il denaro ricavato da un reato da lui commesso: attività che attualmente non in Italia è punita dalla legge (mentre lo è per esempio negli Stati Uniti, in Francia e persino in Svizzera). Oggi infatti il 648-bis (riciclaggio) e il 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) puniscono con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 1.032 a 15.493 euro, rispettivamente “chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa” e “chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”; ma “soltanto “fuori dei casi di concorso nel reato”. Queste ultime sette parole vengono cancellate: così finalmente chi vende droga o incassa il pizzo o sequestra persone o traffica in esseri umani o vende droga o prende tangenti o evade le tasse e poi rimette in circolo il denaro sporco così ottenuto in attività edilizie o finanziarie, può essere punito non solo per le attività illecite impiegate per guadagnare soldi sporchi, ma anche per averli riciclati e ripuliti.
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  3. #43
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    Predefinito Rif: Il nuovo refrain della sinistra...

    ARTICOLO 4

    Modifiche al Codice civile

    Modificando gli articoli 2621, 2622 e 2624 del Codice civile viene ripristinato il falso in bilancio come reato di pericolo e non di danno, con aumenti di pena che innescano il necessario effetto deterrente, consentono le intercettazioni e la custodia cautelare in carcere, e fissano termini di prescrizione sufficienti a completare il processo nei suoi tre gradi di giudizio.

    - Articolo 2621 È quello che disciplina le “False comunicazioni sociali. Con la controriforma del 2001-2002, per punire “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori” che, “al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto”, truccano “bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali… dirette ai soci o al pubblico” esponendovi “fatti materiali non rispondenti al vero… ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione”, occorre anzitutto dimostrare che l’hanno fatto “con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico”. Ora il nuovo 2621 cancella quest’ultima condizione, praticamente indimostrabile. La pena prevista, attualmente irrisoria (“l’arresto fino a due anni”, che fa delle false comunicazioni sociali non un delitto, ma una contravvenzione) passa alla “reclusione fino a 6 anni”. Non basta: vengono pure cancellate le soglie di non punibilità previste dalla controriforma Berlusconi (commi 3,4 e 5 dell’articolo 2621) per i falsi in bilancio che “non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene” e comunque inferiori al 5 per cento “dell’utile prima delle imposte, all’1 per cento del patrimonio netto e al 10% delle valutazioni estimative. Scompaiono cioè quelle enormi aree di franchigia che han fatto parlare gli esperti di “modica quantità” di falso in bilancio consentita per legge.

    - Articolo 2622 La vecchia definizione di “false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori” viene riformulata in “false comunicazioni nelle società quotate in Borsa”. Oggi, per punire chi trucca i bilanci di una società quotata, il magistrato non può procedere d’ufficio: deve sperare nella “querela della persona offesa”, cioè dell’azionista (che, se è quello di controllo, di solito è il mandante del reato; se è un piccolo azionista può essere tacitato facilmente; se invece è un creditore, di solito ignora il reato: insomma, la querela non arriva mai). E comunque la sanzione è irrisoria: reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il nuovo articolo 2622 non prevede più la querela obbligatoria, ma si può procedere anche d’ufficio, e la pena viene elevata a 8 anni. E, con l’aggravante per i falsi in bilancio che danneggiano gravemente i risparmiatori o la società, scatta un aumento di pena della metà, cioè si può arrivare fino a 12 (che sono comunque la metà della pena massima prevista dalla legge Serbanes-Oxley varata dal governo Bush dopo i crac Enron e Worldcom).

    Art. 2622. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a otto anni.

    Art. 2622-bis (Circostanza aggravante). Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate della metà.

    Articolo 2624 È quello che disciplina le “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione”. Anche qui spariscono le assurde condizioni imposte per la punibilità del reato di falsità nelle relazioni delle società di revisione: e cioè “la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni”, e l’aver “cagionato un danno patrimoniale”: sarà sufficiente che il falso sia stato commesso “consapevolmente”. Il reato, attualmente degradato a semplice contravvenzione e punito con l’arresto fino a 1 anno, diventa delitto e la pena passa alla reclusione fino a 6 anni. E fino a 8 anni se il reato è commesso a proposito di una società soggetta a revisione obbligatoria. E fino a 12 anni se la società ha subìto “un grave nocumento” dalla falsa relazione.
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  4. #44
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    Predefinito Rif: Il nuovo refrain della sinistra...

    ARTICOLO 5

    False dichiarazioni contabili e false comunicazioni sociali a fini di corruzione

    Chi fa carte false al fisco (dichiarazione infedele o fraudolenta con fatture per operazioni inesistenti o altri artifici) o trucca i bilanci (articoli 2621, 2622, 2624 Cc) allo scopo di pagare tangenti viene punito sia per i reati fiscali e contabili, sia per i vari reati di corruzione o di traffico d’influenze illecite (articoli 318, 319, 320, 321, 322, 346), “a prescindere dall’ammontare degli elementi sottratti al reddito”.

    ARTICOLO 6

    Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

    Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 disciplina la responsabilità delle società (“enti forniti di personalità giuridica e società e associazioni anche prive di personalità giuridica”) per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati commessi da loro dirigenti o dipendenti. Illeciti che vengono puniti dal giudice penale con sanzioni pecuniarie calcolate per “quote”: una quota va da un minimo di 250 a un massimo di 1500 euro. L’importo della quota lo stabilisce il giudice in base alle condizioni economiche e patrimoniali della società. Il numero delle quote da pagare dipende dalla gravità del fatto, dal grado di corresponsabilità della società e dalla sua attività volta a eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenirne di ulteriori. La 231 prevede anche confische di beni della società e sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

    L’articolo 25 disciplina le sanzioni da infliggere alle società i cui dirigenti o dipendenti si siano macchiati di corruzione o concussione. La nostra proposta lo sostituisce con il seguente, che introduce le nuove fattispecie di corruzione, il traffico d’influenze illecite e aggrava le sanzioni pecuniarie:

    Articolo 25. Corruzione e traffico di influenze illecite

    1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 320, 346, primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

    2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319 e 346, quinto comma, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

    ARTICOLO 7

    Sospensione dei termini

    Per chi corrompe un ufficiale o un sottufficiale della Guardia di finanza o un ispettore dell’Agenzia delle Entrate perché chiuda un occhio sulle sue evasioni fiscali, la prescrizione entro cui si può celebrare il processo (oggi 5 anni appena) e i termini entro cui si può recuperare il maltolto si allungano: cioè si calcolano a decorrere non da quando è stata commessa l’evasione, ma da quando è stata scoperta.

    1) Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l’occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell’esercizio dell’azione penale.

    2) Sono, altresì, sospesi nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate.

    ARTICOLO 8

    Modifiche alla legge 16 marzo 2006, n. 146

    Tre modifiche alla legge di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”.

    La prima introduce anche in Italia la figura dell’agente provocatore “all’americana”, cioè dell’agente di polizia giudiziaria che offre denaro o altre utilità per scovare pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che si fanno corrompere, o esercitano traffici illeciti di influenze, o criminali dediti al racket delle estorsioni:

    All’articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia ed al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 318, 319, 346 e, limitatamente ai fatti commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni, 629, secondo comma, del codice penale commessi nell’ambito di associazioni a delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona».

    La seconda modifica consente di rivedere le sentenze definitive di condanna a carico del corrotto o del corruttore che ha beneficiato della nuova attenuante speciale (articolo 360-bis) prevista per chi collabora con la giustizia e poi, una volta incassato lo sconto della pena fino ai due terzi, si scopre che ha mentito oppure non ha detto tutta la verità: nel qual caso il giudice gli leva lo sconto e lo condanna alla pena piena, con il blocco ex post della prescrizione.

    Quando risulta che è stata pronunziata sentenza di condanna o di applicazione di pena (patteggiamento, ndr) ritenuta la circostanza attenuante di cui all’articolo 360-bis del codice penale per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d’appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l’ha pronunziata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronunzia della sentenza di revisione.

    La terza modifica riguarda le sentenze pronunciate da un giudice corrotto: esse devono essere riformate per rimediare all’errore giudiziario “prezzolato”, senza che il decorrere della prescrizione possa impedirlo.

    Quando è accertato, con sentenza definitiva di condanna o applicazione di pena, che è stata pronunziata sentenza in conseguenza del reato di cui all’articolo 319 del codice penale, il procuratore generale presso la corte d’appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all’articolo 319 del codice penale fino alla pronuncia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato.

    ARTICOLO 9


    Modifica o abolisce varie norme e articoli del Codice penale, quelli che delineano i reati contro la Pubblica amministrazione, secondo la riformulazione prevista dalla nuova legge.

    ARTICOLO 10

    Clausola di invarianza finanziaria

    La nuova norma non costa un euro in più della vecchia normativa modificata. Insomma è una riforma a costo zero. Anzi aiuterà lo Stato a recuperare immense ricchezze occulte. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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  5. #45
    Super Troll
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    Predefinito Rif: Il nuovo refrain della sinistra...

    Citazione Originariamente Scritto da orchiblasta Visualizza Messaggio
    Qua ci vorrebbe la musichetta con il refrain "ti piace vincere facile"
    (nel senso che è veramente difficile rispondere bene ad una domanda così complessa nella sua apparente semplicità)

    Condivido parte della tua analisi sul problema del voto universale, purtroppo se si inizia a porre delle "condizioni" al voto si rischia di stabilire un procedente pericoloso: e se il governo eletto modificasse i parametri su cui basare l'accesso al voto ? E se li ribaltasse completamente ?

    Penso che un tentativo intermedio potrebbe essere quello di porre degli "ostacoli" al voto indiscriminato di chiunque: ad esempio il fatto di doversi iscrivere, ogni volta, alle liste elettorali, come negli stati uniti. Oppure votare solo il mattino di giovedì, oppure votare in un comune diverso dal proprio e via dicendo. Ostacoli che non discriminino in base al censo ma in base alla volontà o meno di sbattersi per votare.
    come avrai ben compreso non desidero polemizzare contro i princìpi democratici.
    mio intento è considerare il voto come una conquista personale conguita per merito e non come un diritto inalienabile senza alcun dovere ad esso connesso.
    una commissione, composta magari da elementi di diverse correnti politiche o, preferibilmente, del tutto depoliticizzata, composta da sociologi e psicologi potrebbe redigere con una certa facilità una serie di test atti a verificare le caratteristiche culturali, intellettive e morali di un singolo individuo (io stesso ne ho predisposto qualcuno anni fa).
    come nel caso della patente chi non supera l'esame una prima volta o una seconda potrà sempre riprovarci (e, se seriamente intenzionato migliorare per la strada il suo bagaglio), se proprio non ci riesce vuol dire che non è portato ad esercitare tale diritto e quindi la sua esclusione dall'elettorato attivo significa un miglioramento per tutta la collettività.
    chi non è disposto a mettersi in gioco non è in buona fede.

  6. #46
    Super Troll
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    Predefinito Rif: Il nuovo refrain della sinistra...

    Citazione Originariamente Scritto da orchiblasta Visualizza Messaggio
    Qua ci vorrebbe la musichetta con il refrain "ti piace vincere facile"
    (nel senso che è veramente difficile rispondere bene ad una domanda così complessa nella sua apparente semplicità)

    Condivido parte della tua analisi sul problema del voto universale, purtroppo se si inizia a porre delle "condizioni" al voto si rischia di stabilire un procedente pericoloso: e se il governo eletto modificasse i parametri su cui basare l'accesso al voto ? E se li ribaltasse completamente ?

    Penso che un tentativo intermedio potrebbe essere quello di porre degli "ostacoli" al voto indiscriminato di chiunque: ad esempio il fatto di doversi iscrivere, ogni volta, alle liste elettorali, come negli stati uniti. Oppure votare solo il mattino di giovedì, oppure votare in un comune diverso dal proprio e via dicendo. Ostacoli che non discriminino in base al censo ma in base alla volontà o meno di sbattersi per votare.
    condizionare un voto ad un qualsivoglia parametro, nonostante sia anche io un po' elitario in materia, è ovviamente una pazzia per i motivi che hAI esposto.

    però io sperimenterei un sistema basato sulla conoscenza della materia oggetto di un referendum (anche solo sufficiente) per consentire il voto riguardo il referendum stesso, ovviamente eliminando il quorum

    fantascienza, neh...

    una volta fissata la data di un referendum un comitato scientifico indica un questionario di 100 domande (basic) relative alla materia oggetto.

    mettendo in rete le risposte esatte ed una descrizione sintetica dell'argomento con le motivazioni dei promotori e dei contrari.

    si obbligano i concessionari delle macchinette da bar (quelle che fanno i quiz) ad approntare in ogni comune una di queste col programma delle domande di cui sopra.

    l'elettore interessato si presenta IN MUNICIPIO col certificato elettorale alla mano, lo presenta all'impiegato, accede alla macchinetta, paga 1 euro (o meglio 10) riceve il gettone e 'gioca'. 5 domande a random. 4 le deve beccare.

    se le becca esce col suo tagliando, si ripiglia i soldi del gettone e torna a casa col suo certificato elettorale valido per il referendum.

    altrimenti pive nel sacco torna a studiare e si ripresenta quando si sente preparato (ovviamente senza i 10 euro di rimborso)

    :sofico::sofico:
    Ultima modifica di -----; 02-11-11 alle 17:43

  7. #47
    Super Troll
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    Predefinito Rif: Il nuovo refrain della sinistra...

    Citazione Originariamente Scritto da xxxx Visualizza Messaggio
    condizionare un voto ad un qualsivoglia parametro, nonostante sia anche io un po' elitario in materia, è ovviamente una pazzia per i motivi che hAI esposto.

    però io sperimenterei un sistema basato sulla conoscenza della materia oggetto di un referendum (anche solo sufficiente) per consentire il voto riguardo il referendum stesso, ovviamente eliminando il quorum

    fantascienza, neh...

    una volta fissata la data di un referendum un comitato scientifico indica un questionario di 100 domande (basic) relative alla materia oggetto.

    mettendo in rete le risposte esatte ed una descrizione sintetica dell'argomento con le motivazioni dei promotori e dei contrari.

    si obbligano i concessionari delle macchinette da bar (quelle che fanno i quiz) ad approntare in ogni comune una di queste col programma delle domande di cui sopra.

    l'elettore interessato si presenta IN MUNICIPIO col certificato elettorale alla mano, lo presenta all'impiegato, accede alla macchinetta, paga 1 euro (o meglio 10) riceve il gettone e 'gioca'. 5 domande a random. 4 le deve beccare.

    se le becca esce col suo tagliando, si ripiglia i soldi del gettone e torna a casa col suo certificato elettorale valido per il referendum.

    altrimenti pive nel sacco torna a studiare e si ripresenta quando si sente preparato (ovviamente senza i 10 euro di rimborso)

    :sofico::sofico:
    mi piace.
    ti renderai conto però che i promotori di una simile iniziativa non potrebberopiù uscire sul balcone di casa senza forte scorta.

 

 
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