
Originariamente Scritto da
Aldo Raine
JARED:
la libertà di manifestazione del pensiero, sancita dall'articolo 21 della Costituzione, difende il diritto del cittadino di comunicare il proprio pensiero, la propria opinione, ma non fino a giustificare gli effetti che tale comunicazione ha sul mondo esterno. La minaccia, ad esempio, è comunque una condotta comunicativa, e senza questa differenziazione si finirebbe per ricomprendere nella libertà di manifestazione del pensiero il diritto di minacciare.
Analogo discorso si può fare per la diffamazione, che rileva in tribunale per gli effetti che si realizzano nel mondo esterno.
Lo Stato, infatti, si riserva il diritto di escludere e punire l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, ma non l'opinione in sé quand'anche fosse offensiva, irriguardosa o addirittura blasfema, limitando però tale diritto nel momento in cui il suo esercizio realizza effetti turbativi nel mondo esterno ritenuti passibili di punizione.
È palese, infatti, che offendere un soggetto specifico e determinato è, per quel soggetto, ben più grave che offendere una categoria alla quale appartiene (es. gli italiani), perché nel secondo caso l'offesa generica presuppone una non conoscenza diretta della persona chiamata in causa. Allo stesso modo sputare in faccia ad una persona è, per quella persona, decisamente molto più lesivo che sputare sulla bandiera italiana. La differenza sta nel fatto che un valore sovra-individuale per definizione difficilmente può essere intaccato da un atto di un singolo; non è certo l'atto di sputare sulla bandiera ad eliminare un sentimento di partecipazione allo Stato, se è davvero sentito dai cittadini, mentre invece la diffamazione può determinare conseguenze molto più concrete verso un singolo individuo.