E' vero:
Però:5. RESPONSABILITA’ PER OMESSO CONTROLLO
Omesso controllo – Direttore responsabile e vice-direttore.
In tema di azione di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la responsabilità colposa del direttore del giornale, fondata sulla sua posizione di preminenza che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione, sussiste se egli ometta il controllo nell'ambito dei poteri volti ad impedire la commissione di fatti diffamatori. Tuttavia, anche se l'interpretazione dell'art. 57 c.p. e della normativa sulla stampa (legge n. 47 del 1948, art. 3) fa ritenere che vi debba essere coincidenza fra la funzione di direttore o vice direttore responsabile e quella di controllo, il direttore che si affianca al direttore responsabile senza sostituirlo o assumerne la funzione non è responsabile per i danni dipendenti dalla pubblicazione di articoli diffamatori, non essendo titolare di quei poteri di controllo e di sostituzione ai quali la legge collega la fattispecie risarcitoria del direttore responsabile.
Cassazione civile , sez. III, 08 agosto 2007 , n. 17395 in Giust. civ. Mass. 2007, 7-8
E' un mondo diffìzzile ... :giagia:Diffamazione a mezzo stampa e omesso controllo - Responsabilità civile solidale.
In tema di responsabilità civile derivante da reato, laddove sia unico il fatto-reato che ha prodotto il danno si applica il principio di cui all'art. 187, comma 2, c.p. che impone la solidarietà nei confronti dei soggetti condannati, mentre laddove il fatto che produca danno sia unico e ne rispondano più persone, anche se per titoli di reato diversi, la solidarietà per gli obblighi civili scaturisce comunque dal più generale principio di cui all'art. 2055 c.c., ove si prevede che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Da ciò conseguendo che correttamente viene pronunciata condanna solidale al risarcimento dei danni nei confronti del giornalista autore dell'articolo, condannato per il reato di diffamazione a mezzo stampa, e nei confronti del direttore responsabile del giornale che ha consentito che l'articolo venisse pubblicato, condannato per il reato di cui all'art. 57 c.p., giacché in tale evenienza la solidarietà si giustifica, in forza del richiamato art. 2055 c.c., perché alla pubblicazione dell'articolo - fatto unico produttivo di danno - hanno concorso le condotte - commissive e omissive - di due diversi soggetti, pur condannati per titoli diversi di reato.
Cassazione penale , sez. V, 18 gennaio 2007 , n. 18656 in Guida al diritto 2007, 26 94






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