
Originariamente Scritto da
Andreone
Art. 56: La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58: I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
I deputati ed i senatori con l' attuale legge elettorale non sono stati scelti dal popolo ma dalle segreterie di partito.......
Io non vorrei dire, ma almeno conoscere il significato di suffragio diretto non sarebbe proprio male, vero?
Suffragio diretto è l'assenza di elettori intermedi, non possibilità di scegliere il candidato. Possibilità che non esiste nemmeno nell'uninominale, ma vabbè.
Art. 63, ciascuna camera elegge il presidente del consiglio.....
Ma in quale ordinamento scusami?
L'art. 63 Cost. è questo qui:
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
In quale passo dell'articolo si parla del Presidente del Consiglio? E in quale passo si parla di una sua elezione? Forse in un altro art. 63 Cost., ma non in quello italiano. Una procedura simile è prevista nella GG tedesca, in effetti.
Art. 92, Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina (non sceglie) il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Il presidente della Repubblica sceglie il presidente del consiglio violando l' art. 92...
Il potere di nomina del Presidente si basa sul requisito oggettivo di capacità di ottenere una maggioranza alle Camere (art. 94 Cost., c.1). La nomina è tutta qui, e come vedrai, in assenza di partiti forti e di numeri netti il potere di nomina si estende in modo naturale e perfettamente in linea con la Costituzione, tanto che durante la Prima Repubblica la scelta del governo era una procedura sempre dolorosa e delicata.
E non solo, il presidente del consiglio che deve essere scelto dal parlamento è nominato dal presidente della repubblica (art. 92) invece è scelto dal presidente della repubblica che ha sua volta è scelto dal parlamento non scelto dal popolo.
Ma in che senso deve essere scelto dal Parlamento?
Il Parlamento ha il ruolo di controllare e indirizzare il Governo attraverso lo strumento della fiducia parlamentare, ma non lo "sceglie".
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Forse prima di partire a lancia in resta sarebbe meglio riflettere preventivamente.