
Originariamente Scritto da
Lars
In ogni sua parte. Dato che il regolamento accoglie anche il rispetto delle leggi vigenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare
integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di
discriminazione razziale, etnica e religiosa, allo scopo di
apprestare piu' efficaci strumenti di prevenzione e repressione dei
fenomeni di intolleranza e di violenza di matrice xenofoba o
antisemita;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi
1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 3. -
((1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4
della convenzione, e' punito:
a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi
modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico,
ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in
qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di
provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi)).
2.
((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205)).
((3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o
gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o
alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi
partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o
presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto
della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi
a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da uno a sei anni)).
((1- bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti
dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei
reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale puo'
altresi' disporre una o piu' delle seguenti sanzioni accessorie:
a) obbligo di prestare un'attivita' non retribuita a favore della
collettivita' per finalita' sociali o di pubblica utilita', secondo
le modalita' stabilite ai sensi del comma 1- ter;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo
di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di
altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;
c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di
documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non
superiore ad un anno, nonche' divieto di detenzione di armi proprie
di ogni genere;
d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attivita' di
propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative suc-
cessive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre
anni.
1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e
giustizia determina, con proprio decreto, le modalita' di svolgimento
dell'attivita' non retribuita a favore della collettivita' di cui al
comma 1- bis, lettera a).
1-quater. L'attivita' non retribuita a favore della collettivita',
da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un
periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal
giudice con modalita' tali da non pregiudicare le esigenze
lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.
1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attivita' non
retribuita a favore della collettivita': la prestazione di attivita'
lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici
danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3
dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento
di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone
handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli
extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalita' di protezione
civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre
finalita' pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.
1-sexies. L'attivita' puo' essere svolta nell'ambito e a favore di
strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati)).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 giugno 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei ministri MANCINO, Ministro dell'interno CONSO, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA: Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 29.
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La "legge Mancino" si colloca all'interno di un complessivo quadro normativo volto a sanzionare le condotte riconducibili al fascismo e al razzismo. Le principali fonti normative al riguardo sono le seguenti:
- la XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana, al primo comma, stabilisce che "È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista";
- in attuazione della predetta Disposizione, la Legge 20 giugno 1952, n. 645, in materia di "Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione", all'art. 1, precisa che si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista:
- esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica,
- o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione,
- o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza,
- o svolgendo propaganda razzista,
- ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito,
- o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista;
- la Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, è stata recepita dall'ordinamento italiano con legge 13 ottobre 1975, n. 654.
Tale Convenzione dichiara nel suo preambolo, fra l'altro, che
"gli stati parti della presente convenzione [sono] convinti che qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla distinzione tra le razze è falsa scientificamente, condannabile moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente, e che nulla potrebbe giustificare la discriminazione razziale, né in teoria né in pratica, [e che gli stati stessi sono] risoluti ad adottare tutte le misure necessarie alla rapida eliminazione di ogni forma e di ogni manifestazione di discriminazione razziali nonché a prevenire ed a combattere le dottrine e le pratiche razziali".
In conseguenza la medesima Convenzione, all'art. 4, stabilisce che
"gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale".
Sempre nel medesimo art. 4 della Convenzione,
gli Stati contraenti "si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo [...] ed in particolare:
- a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;
- a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;
- a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale."
La
legge Mancino si richiama esplicitamente alle predette normative di riferimento