ACCORDO DI AIUTO RECIPROCO TRA REGNO UNITO E POLONIA
Londra, 25 Agosto 1939Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Governo della Repubblica Polacca;Il testo dell'unico documento che legava la Gran Bretagna e la Seconda Repubblica Polacca.
Desiderando instaurare una permanente collaborazione tra i loro rispettivi Paesi attraverso la promessa di aiuto reciproco con finalità esclusivamente difensive; hanno deciso di concludere un Accordo in questo senso ed hanno nominato quali loro Plenipotenziari:
Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
Il Visconte Halifax, Primo Segretario di Stato agli Affari Esteri;
Per il Governo Polacco:
Il Conte Edward Raczynski, Ambasciatore Straordinario della Polonia a Londra;
I quali, in virtù dei pieni poteri loro conferiti, hanno concordato e sottoscritto quanto segue:
ARTICOLO 1.
Qualora uno dei Paesi Contraenti sia costretto a ricorrere alle armi per reagire ad un atto di aggressione da parte di una Potenza Europea, l’altro Paese Contraente fornirà a quello aggredito tutto l’aiuto necessario, nei limiti delle proprie possibilità.
ARTICOLO 2.
(1) Quanto disposto dal precedente Articolo 1 troverà applicazione anche nel caso in cui gli atti compiuti da una Potenza Europea minaccino, direttamente o indirettamente, l’indipendenza di uno dei due Stati Contraenti, ovvero siano di tale natura da costringere la parte contraente in questione a ritenere vitale il ricorso alle armi.
(2) Qualora uno degli Stati contraenti sia costretto ad entrare in guerra contro una Potenza Europea in conseguenza di atti di ostilità da parte di quella Potenza nei confronti di un altro Stato Europeo minacciandone l’indipendenza o la neutralità e tali da costituire un serio pericolo per la sicurezza di quello Stato contraente, si applicherà quanto disposto dall’Articolo 1, senza ledere in alcun modo i diritti dello Stato Europeo minacciato.
ARTICOLO 3.
Qualora una Potenza Europea tenti di minare l’indipendenza di uno degli Stati contraenti, attraverso metodi di penetrazione economica o con qualunque altro sistema destabilizzante, entrambi gli Stati Contraenti collaboreranno per respingere tali tentativi. Se questa Potenza Europea dovesse aprire le ostilità contro una delle Nazioni contraenti, si applicherà quanto disposto dall’Articolo 1.
ARTICOLO 4.
I dettagli operativi per ottemperare agli impegni previsti dal presente Accordo, verranno stabiliti congiuntamente dalle competenti autorità militari dei Paesi Contraenti.
ARTICOLO 5.
Fatti salvi gli impegni assunti dalle Parti Contraenti per assicurare il reciproco aiuto e supporto, immediatamente dopo l’apertura delle ostilità esse si scambieranno complete e rapide informazioni su ogni situazione che possa minacciare la loro indipendenza e, in particolare, sui relativi sviluppi di tale situazione qualora questi richiedessero il pronto adempimento degli impegni assunti.
ARTICOLO 6.
(1) Le Parti Contraenti si informeranno vicendevolmente sui termini previsti da eventuali altri accordi della stessa natura che hanno sottoscritto o che hanno intenzione di sottoscrivere in futuro con altri Stati.ARTICOLO 7.
(2) Qualora una delle Parti Contraenti intendesse sottoscrivere altre intese dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, l’altra Parte Contraente dovrà esserne immediatamente informata in modo da verificare la compatibilità tra tali altre intese e lo stesso presente Accordo.
(3) Ogni nuovo Accordo che le Parti Contraenti potranno sottoscrivere in futuro con altri Stati non ridurrà i rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo né creerà indirettamente nuovi obblighi tra la Parte Contraente non partecipante al nuovo Accordo e lo Stato terzo in questione.
Qualora le Parti Contraenti fossero coinvolte in un conflitto in conseguenza dell’applicazione del presente Accordo, potranno concludere armistizi o trattati di pace solo congiuntamente.
ARTICOLO 8.
(1) Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni.
(2) Qualora l’Accordo non venga denunciato sei mesi prima della sua naturale scadenza, esso resterà in vigore; ciascuna Parte Contraente avrà comunque il diritto di denunciarlo in ogni momento con un preavviso di sei mesi.
(3) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui verrà sottoscritto.
Lord Edward F. HALIFAX
Conte Edward RACZYNSKI
Che NON era un trattato.
Oltretutto come si vede la Francia non prese parte e si limito' a fornire una garanzia aggiuntiva.
Aggiungiamo che nessuno dei due parlamenti nazionali aveva ancora ratificato o vistato tale accordo. Il che significa che si trattava di aria fritta.
Rydz-Śmigły per tutto agosto chiese tramite Beck di fare pressione perche' si muovessero a farlo, ma ne' Parigi ne' Londra furono veloci come richiesto. Chissa' per quale motivo misterioso.
Oltretutto la Seconda Repubblica Polacca si trovava in una posizione scomoda dato che era ancora vincolata dalla
DICHIARAZIONE TRA LA GERMANIA E LA POLONIA
26 Gennaio 1934Il Governo Tedesco e il Governo Polacco considerano giunto il momento di iniziare una nuova fase nell’ambito delle relazioni politiche tra la Germania e la Polonia, al fine di raggiungere un’intesa comune. Hanno pertanto stabilito di illustrare in questa dichiarazione, i principi ai quali si ispirerà in futuro tale intesa.Anche se poi Hitler la tolse dagli impicci dichiarandola nulla.
I due Governi basano questo accordo sulla reciproca convinzione che l’amicizia duratura tra i due Paesi possa rappresentare la condizione essenziale per garantire e mantenere la pace in Europa e hanno conseguentemente deciso di fondare i loro rapporti sui principi contenuti nel Patto di Parigi del 17 Agosto 1928, definendone dettagliatamente la relativa applicazione.
I due Governi si impegnano reciprocamente affinché gli obblighi internazionali assunti da ciascuno di essi nei confronti di un Paese terzo, non ostacolino lo sviluppo pacifico delle loro relazioni, siano compatibili con la presente dichiarazione e non siano influenzati da quanto in essa stabilito. Concordano inoltre che questa dichiarazione non verrà estesa alle situazioni che secondo le leggi internazionale, riguardano esclusivamente questioni interne ai due Stati.
Entrambi i Governi dichiarano la loro intenzione di dirimere direttamente ogni controversia che potrà sorgere tra loro in futuro. Qualora eventuali divergenze tra i due Paesi non dovessero ricomporsi attraverso negoziati diretti, essi tenteranno caso per caso e sulla base di un mutuo accordo, di identificare soluzioni pacifiche alternative senza escludere la possibilità di applicare se necessario, metodi e procedure previsti da altri accordi sottoscritti tra le parti, le cui disposizioni risultino applicabili a tali casi. In nessuna circostanza, i due Paesi ricorreranno alla forza come strumento per risolvere le proprie controversie.
La garanzia di pace creata da questi principi faciliterà ad entrambi i Governi il compito di identificare una soluzione ai problemi di natura politica, economica e sociale che potranno eventualmente sorgere, che sia basata sul rispetto degli interessi reciproci.
Entrambi i Governi sono convinti che in questo modo i loro futuri rapporti si svilupperanno fruttuosamente e che le relazioni di buon vicinato che si stabiliranno, contribuiranno al benessere non solo dei loro Paesi, ma anche a quello dell’Europa.
La presente dichiarazione sarà ratificata ufficialmente a Varsavia al più presto possibile e rimarrà in vigore per un periodo di 10 anni dalla data di ratifica. Se la dichiarazione non sarà denunciata da uno dei due Governi firmatari sei mesi prima della sua scadenza, essa rimarrà in vigore, fatto salvo il diritto unilaterale di recedere successivamente, sempre con un preavviso di sei mesi.
Berlino, 26 Gennaio 1934
Per il Governo Tedesco: KONSTANTIN VON NEURATH
Per il Governo Polacco: JOSEF LIPSKI
Fonte del documento:
THE BRITISH WAR BLUEBOOK
Reso pubblico dal Governo Britannico nel 1997




Rispondi Citando



