

When history comes to you enforced by law, only one thing is certain: IT'S A LIE!
"Amo i solitari, i diversi, quelli che non incontri mai. Quelli persi, andati, spiritati, fottuti. Quelli con l'anima in fiamme." (Charles Bukowsky)


A me questo link non linka. Mi potreste riportare il post in quote? Grazie.
Comunque @Triangolo nero equiparare l'annullamento al divorzio non è corretto.
Cum Feris Ferus
Chi striscia non inciampa. Cit.


When history comes to you enforced by law, only one thing is certain: IT'S A LIE!
"Amo i solitari, i diversi, quelli che non incontri mai. Quelli persi, andati, spiritati, fottuti. Quelli con l'anima in fiamme." (Charles Bukowsky)








Ah, sì. A volte la Sacra Rota annulla i matrimoni in cui sono stati concepiti dei figli. Anche loro smettono di esistere? Basta un decreto, no?
“Non prenderti a cuore guadagno e perdita”


no.
come molte altre cose.
scalare il Cervino non è alla portata di chiunque.
governare uno yacht a vela non è alla portata di chiunque.
leggere e capire il "De Monarchia" in lingua originale non è alla portata di chiunque.
corteggiare con successo Natalie Portman non è alla portata di chiunque.
e quindi?
Qu'ils mangent de la brioche.




Recentemente ho avuto a che fare con la giustizia islamica per motivi di giustizia civile internazionale familiare. La controparte era un insigne giurista iracheno (sunnita), con numerosi riconoscimenti nei più prestigiosi seminari ed accademie: pensate che ha conseguito un importante riconoscimento addirittura ad Al-Azhar.
Ne ho approfittato per torchiare il malcapitato sul peso dell'interpretazione nel contesto religioso-giuridico islamico (come sappiamo non compiutamente separabili, per la mancata distinzione tra ordinamento politico-giuridico e religione). Credo che ciò che mi ha spiegato sia illuminante. L'interpretazione in ambito sciariatico è ammessa solo in un caso: laddove il testo (Corano o Hadith che assieme costituiscono la Sunna) non sia chiaro e non ambiguo e, contemporaneamente, manchi il consenso giurisprudenziale in merito al suo significato. Un consenso giurisprudenziale abbastanza gerarchico che è invero risalente, fino al VII-VIII secolo.
Al di là del fascino che può esercitare una viscosità giurisprudenziale di questo tenore, connessa a un'attività normativa relativamente più ridotta che nell'Europa figlia della codificazione, è da rilevare un dato sostanziale: gli islamici non hanno una libertà di interpretazione dei propri canoni religiosi e quindi giuridici anche solo assimilabile al dato cristiano e post-cristiano. Al massimo esiste una mancata osservanza. Ma postulare la flessibilità della condotta in concordanza con le prescrizioni è semplicemente falso.
«Crediamo nell’ assoluto politico che è l’ impero: aborriamo chi lo nomina invano».