Riforma istituzionale scioglimento anticipato camere
Art 1
(Potere al presidente di POL di sciogliere le camere)
1 Il presidente di POL può sciogliere la camera dei deputati e/o il senato, con apposito decreto di scioglimento pubblicato in gazzetta ufficiale.
2 Nello stesso giorno, il governo propone le date per la convocazione delle elezioni.
3 Il presidente è poi tenuto a discutere la proposta con l'amministrazione.
Art 2
(Entrata in vigore del decreto di scioglimento delle camere)
1 Il decreto proposto nell'articolo 1 della presente legge, entra in vigore solo ed esclusivamente se la legge elettorale usata per la legislatura corrente, non abbia già avuto effetto per un massimo di 3 legislature.
2 Nel caso in cui la legge elettorale abbia avuto effetto per almeno 3 legislature, il senato ha tempo 30 giorni per produrre una nuova legge elettorale. Il decreto di scioglimento entra in vigore al momento della pubblicazione della nuova legge elettorale.
3 Nel caso in cui la legge elettorale abbia avuto effetto per meno di 3 legislature, il decreto di scioglimento entra immediatamente in vigore.
Art 3
(Destituzione del presidente)
1 Il senato ha un massimo di 15 giorni a decorrere dal giorno di entrata in vigore del decreto di scioglimento, per deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la destituzione del presidente di POL.
2 All'applicazione del comma 1 del presente articolo, vengono indette nuove elezioni per il presidente di POL.
3 Il presidente destituito rimarrà in carica fino all'elezione del nuovo presidente.
Art 4
(Fiducia del governo)
1 Il primo ministro, qualora non avesse rassegnato le dimissioni, specialmente con la camera dei deputati sciolta anticipatamente dalla scadenza naturale, deve richiedere la fiducia alla nuova composizione della camera.
2 Se la fiducia non viene accordata, il primo ministro è costretto a dimettersi e si avviano le consultazioni per la formazione di un nuovo governo.
Art 5
(Vincoli e limitazioni della presente legge)
1 Il vice presidente di POL non può sciogliere in alcun modo le camere. A meno che non gli sia concessa l'autorizzazione dal presidente di POL, ogniqualvolta il vice deve assumere i poteri di presidente per impedimenti temporanei di quest'ultimo.
2 Non può essere emanato alcun decreto per sciogliere una camera, dove questa abbia attività inferiore a 30 giorni.
3 La riunione del nuovo senato, sciolto per mezzo dell'apposito decreto concesso con questa legge, non deve avere luogo entro 50 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso.
Art 6
(Entrata in vigore)
1 La presente legge entra in vigore immediatamente alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.