STATUTO DEL MOVIMENTO DEI REPUBBLICANI EUROPEI
ARTICOLO 1
È costituito il Movimento dei Repubblicani Europei, associazione non riconosciuta senza fine di lucro.
ARTICOLO 2
L’associazione si propone la diffusione, il perseguimento e la realizzazione delle idee e dei valori storicamente espressi dal movimento mazziniano e repubblicano in tutti gli ambiti – sociali, culturali, politici – della vita civile.
È altresì scopo dell’associazione promuovere, tutelare e diffondere in ogni espressione della vita pubblica, il primato dei valori etici, umani e civili, l’affermazione dei principi democratici, il ripudio della violenza in ogni sua forma materiale ed intellettuale, l’osservanza di metodi di confronti basati sulla verità, il rispetto e la solidarietà, l’impegno di tutti i soggetti pubblici a comportarsi secondo legalità e lealtà verso le istituzioni.
L’associazione promuove inoltre la costruzione di un ordine democratico internazionale, anche attraverso la costituzione dello Stato Federale Europeo.
A tale scopo il movimento dei Repubblicani Europei potrà: svolgere opera di propaganda e diffusione in tutte le forme consentite delle proprie idee e dei propri obbiettivi; presentare progetti di legge anche di iniziativa popolare agli ordini parlamentari e assembleari nazionali, europei e sovranazionali, nonché degli enti locali; presentare proprie liste e propri candidati nelle competizioni elettorali; stringere accordi con altre associazioni italiane e straniere che perseguono i medesimi obbiettivi a livello locale, nazionale, europeo e sovranazionale, per iniziative comuni; costituire proprie sezioni e rappresentanze anche all’estero nel rispetto delle normative locali.
ARTICOLO 3
La sede nazionale del Movimento è a Roma.
ARTICOLO 4
Possono essere iscritti al MRE tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età, che abbiano piene capacità di agire, il godimento dei diritti civili e politici.
Per entrare a far parte dell’associazione è necessario essere presentati da un Socio ed ottenere l’approvazione del Direttivo che delibera in merito con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
ARTICOLO 5
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci, formata da tutti i membri dell’Associazione;
b) il Direttivo, composto da un numero dispari di membri compreso fra ventuno e trentuno, fra i quali
vengono designati:
- il Segretario Politico;
- il Presidente;
- i Vice Segretari in numero massimo di due;
- il Segretario Organizzativo;
- il Tesoriere;
è altresì organo dell’Associazione
c) il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 6
L’assemblea dei Soci è convocata dal Segretario Politico ogni volta che lo reputi necessario in relazione all’attività da svolgere, oppure a seguito di deliberazione del Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei membri dell’assemblea stessa ed entro 30 giorni dalla richiesta, senza particolari formalità, ma in modo che tutti i Soci ne siano avvertiti in tempo utile. La convocazione su richiesta di un quinto dei membri dell’Assemblea, può essere fatta dal Presidente in caso di inottemperanza del Segretario Politico.
Essa è comunque convocata in via ordinaria una volta all’anno con lettera spedita almeno trenta giorni prima della data della riunione. In questa sede l’Assemblea provvede al rinnovo del Direttivo ogni tre anni. Salvo disposizione statuaria, in via generale l’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
ARTICOLO 7
Il rinnovo del Direttivo avviene mediante votazione a scrutinio segreto. Hanno diritto al voto tutti i Soci.
Sono eleggibili, oltre ai membri in carica del Direttivo, i Soci candidati da almeno un quinto dei membri dell’Assemblea. I soci sono presenti alla votazione esprimono il loro voto indicando sulla scheda i candidati prescelti in un numero non superiore a quello dei membri da eleggere. Risultano eletti i candidati che hanno riportato più voti in graduatoria.
ARTICOLO 8
Il Direttivo è convocato senza formalità dal Segretario Politico quando lo ritenga opportuno e, in via ordinaria, una volta ogni tre mesi.
Il Direttivo, prima dell’Assemblea annuale, e in funzione della stessa, delibera in ordine:
a) al programma per l’anno successivo;
b) alla relazione in ordine alle attività svolte nell’anno precedente;
c) al bilancio consuntivo;
d) al bilancio previsionale;
e) al rinnovo, ove del caso, delle cariche la cui nomina è di sua competenza;
f) ogni altra materia o argomento riguardanti la gestione ordinaria.
Il Direttivo è inoltre convocato in via straordinaria ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
Salvo diversa disposizione statutaria, le deliberazioni del Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per l’elezione del Presidente la maggioranza richiesta è dei due terzi.
ARTICOLO 9
Compete al Direttivo:
a) l’elaborazione e l’attuazione delle strategie e dei programmi dell’Associazione;
b) l’ammissione dei Soci e la proposta al Collegio dei Probiviri della loro esclusione o sanzione nei casi previsti dallo statuto;
c) la creazione di commissioni di lavoro per specifiche finalità a cui delegare le sue funzioni;
d) l’istituzione di sedi regionali e territoriali e il riconoscimento di circoli locali costituiti fra membri dell’Associazione ed il cui ordinamento sia compatibile con il modello organizzativo previsto dal presente Statuto;
e) la nomina al proprio interno e la revoca dei seguenti organi:
- il Presidente;
- il Segretario Politico;
- i Vice segretari dell’Associazione in numero massimo di due, di cui uno con funzione vicaria;
- il Segretario Organizzativo;
- il Tesoriere;
f) il conferimento di deleghe e singoli membri del Direttivo materie o incarichi speciali;
g) la eventuale redazione di un regolamento interno dell’associazione.
ARTICOLO 10
È in facoltà del Direttivo segnalare ai fini dell’eventuale esclusione o dell’applicazione di altra sanzione disciplinare al Collegio dei Probiviri l’associato che si renda protagonista di atti o situazioni incompatibili con le finalità e le regole dell’Associazione medesima.
ARTICOLO 11
Compete al Segretario politico coadiuvato dai Vice Segretari:
a) la rappresentanza legale dell’Associazione;
b) la gestione delle strategie e dei programmi dell’Associazione;
c) la convocazione del Direttivo di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti;
d) la convocazione dell’Assemblea dei Soci di propria iniziativa o su richiesta del Direttivo o di un quinto dei membri dell’Assemblea stessa;
e) la presidenza del Direttivo;
f) la presidenza dell’Assemblea in caso di assenza o di mancata elezione del presidente.
ARTICOLO 12
Compete al Segretario Organizzativo:
a) il coordinamento organizzativo delle attività dell’associazione;
b) l’esecuzione dei pagamenti per le spese previste dalle deliberazioni del direttivo;
c) la tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
d) la predisposizione del bilancio consuntivo e quella del bilancio preventivo sulla base delle indicazioni del Direttivo.
ARTICOLO 13
Compete la Tesoriere:
a) la riscossione e la custodia delle entrate a qualsiasi titolo;
b) l’esecuzione dei pagamenti per le spese previste dalle deliberazioni del direttivo;
c) la tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
d) la predisposizione del bilancio consuntivo e quella del bilancio preventivo sulla base delle indicazioni del Direttivo.
Articolo 14
Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, di cui uno con la qualità di Presidente,m eletti dall’Assemblea su una rosa di 10 nominativi proposta dal Direttivo. Al Collegio compete la risoluzione di tutte le eventuali controversie fra Soci e tra questi e l’Associazione e i suoi Organi.
Il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
Le deliberazioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno tre membri fra i quali il Presidente. Il Collegio decide a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
ARTICOLO 15
L’appartenenza all’Associazione è compatibile con l’adesione ed altri circoli o associazioni che esprimono finalità analoghe o comunque non contrastabili con quelle dell’Associazione.
ARTICOLO 16
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale annua stabilita del Direttivo. La quota viene versata al Tesoriere, secondo le modalità decise dalla Direzione.
ARTICOLO 17
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote associative;
b) dai contributi di privati, enti, istituzioni pubbliche, organizzazioni nazionali o internazionali;
c) da eventuali lasciti od eredità.
ARTICOLO 18
Lo statuto dell’Associazione può essere modificato con delibera di almeno i due terzi del Direttivo, anche a seguito di richiesta di modifica avanzata da almeno 20 iscritti.
La modifica entra in vigore sessanta giorni dopo l’invio a tutti gli associati di lettera contenente comunicazione della modifica così deliberata, salvo che entro detto termine non sia stata avanzata al Segretario Politico, da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del totale, richiesta di convocazione dell’Assemblea per l’eventuale annullamento della modifica. La conseguente Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri dell’Associazione.
Con le stesse modalità sarà possibile richiedere la convocazione dell’Assemblea in caso di rigetto della richiesta di modifica avanzata dagli iscritti.
ARTICOLO 19
In temporanea deroga alle disposizioni precedenti, il Direttivo, il Presidente, il Segretario Politico ed il Collegio dei Probiviri sono eletti per la prima volta e per la durata di un anno, dall’Assemblea Generale su proposta del Presidente designato nell’atto costitutivo dell’Associazione.
ARTICOLO 20
Il presente statuto resterà in vigore per un anno e comunque sino alla prima Assemblea ordinaria annuale.





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