STATI UNITI: la disciplina del conflitto di interessi ruota attorno alla legge ‘sull’etica nelle funzioni di governo’ del 1978 che contiene regole di base destinate ai rappresentanti e ai funzionari del potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Norme che sono state successivamente modificate con sostanziali novità nell’’89 e nel ’90. Il sistema di regolamentazione si articola in tre capisaldi:

1) la necessaria pubbicità e dichiarazione patrimoniale degli interessi e redditi; la facoltà (o, in alcuni casi, dovere) di astensione in deliberazioni che presentino profili di interesse personale preminenti;

2) l’esistenza di numerosi organi con funzioni di controllo e prevenzione nei confronti di situazioni di conflitto (tra gli organi va segnalato l’OGE, un’agenzia a carattere specialistico con funzioni di controllo sul rispetto dell’ordinamento giuridico da parte degli uffici dell’esecutivo);

3) l’introduzione di regole di ‘post-employment’ , consistenti in limitazioni alla possibilità di assumere impieghi ed incarichi successivi al periodo in cui si riveste una determinata carica pubblica e, infine, l’utilizzo dell’istituto del blind trust per risolvere il conflitto di interesse per chi sceglie di assumere cariche pubbliche. Anche l’attuale Presidente Bill Clinton, rimise, nel lontano 4 luglio 1993, l’amministrazione dei suoi beni, consistenti in circa un milione di dollari, ad un blind trust.

REGNO UNITO: il conflitto d’interessi non viene disciplinato da una precisa normativa. Per quanto riguarda i parlamentari però vige il principio che spetta alla ‘House of Commons’ dettare e applicare regole nei confronti dei propri membri. Si tratta per lo piu’ di regole inserite in un ‘codice non scritto’ e formato da risoluzioni, raccomandazioni e delibere di Presidenza. Tuttavia tra le principali regoli formali è previsto l’obbligo per ciascun membro del Parlamento di dichiarare gli interessi e i redditi personali provenienti da ‘ambiti’ esterni all’attivita’ istituzionale al Registrar of members interests. In particolare è una risoluzione approvata nel ’76 a fornire il principale strumento di controllo delle situazioni di conflitto. Poichè per convenzione costituzionale, i ministri sono anche parlamentari, la stessa regolamentazione valida per i membri dell’organo rappresentativo, viene applicata agli esponenti dell’esecutivo.

FRANCIA: è l’articolo 23 della Costituzione a prevedere che “le funzioni di membro del Governo sono incompatibili con l’esercizio del mandato parlamentare e di qualsiasi funzione di rappresentanza professionale a carattere nazionale e di ogni impegno pubblico o attività professionale”. La regola organica è stata emanata nel 1958. La materia e’ stata successivamente regolamentata nel ’93 e nel ’95. Ma la Francia è uno dei pochi Paesi europei che più di recente ha adottato una normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’attività pubblica. Per quanto riguarda i membri del governo, essi non possono esercitare le funzioni di presidente, consigliere di amministrazione, direttore generale in imprese pubbliche o sovvenzionate dallo Stato, finanziarie che operano per conto o nell’interesse dello Stato, immobiliari. Inoltre è fatto divieto di assumere incarichi privati, successivamente allo svolgimento di funzioni pubbliche. Chi viola questa norma è punito con ammenda o con l’arresto.

GERMANIA: anche in questo Paese è la legge fondamentale dello Stato, all’articolo 66, a disporre le “incompatibilita’ tra la carica di cancelliere federale o di ministro federale e l’esercizio di attivita’ diverse”. In particolare viene stabilito che essi “non possono esercitare nessun altro ufficio remunerativo, nessun mestiere o prefessione, così come non possono appartenere nè alla direzione, nè, senza l’approvazione del Bundestag, al consiglio di amministrazione di un’impresa istituita a scopo di lucro”.

SPAGNA: l’articolo 98 della Costituzione del 1978 vieta ai membri del Governo l’esercizio di altre funzioni amministrative al di fuori di quelle proprie del mandato parlamentare, nonchè di qualunque altra funzione pubblica che non sia inerente al loro incarico. La materia disciplinata con una legge organica nell’’83 è stata successivamente modificata nel ’91. Poi nel ’95 è stata definitivamente approvata una legge sulle incompatibilità dei membri di Governo. Vale il principio della incompatibilità generale con qualsiasi attività pubblica o privata ma viene permesso ai titolari di cariche pubbliche solo tre tipi di attività private, a condizione che non risulti compromessa l’imparzialità e l’indipendenza nelle’esercizio delle proprie funzioni. Sono, dunque, permesse l’amministrazione del proprio patrimonio personale o familiare; la produzione e creazione artistica, letteraria e scientifica e la partecipazione a congressi, conferenze e seminari; la partecipazione ad istituti culturali o di beneficenzia senza fini di lucro. La legge prevede, inoltre, l’obbligo della dichiarazione patrimoniale e per chi risulta in conflitto il ricorso ad un istituto simile al blind trust. In questo caso l’amministrazione degli interessi finanziari viene delegata dall’interessato, ad un istituto finanziario registrato presso la Commissione Nazionale del Mercato e dei valori (una sorta di Consob), per tutto il periodo della durata in carica, e per i due anni successivi al termine dell’incarico pubblico.

GRECIA: l’articolo 81 della Costituzione prevede che ogni attività professionale dei membri del governo, dei segretari di Stato e del presidente della Camera sia sospesa durante l’esercizio delle loro funzioni. In attuazione del precetto costituzionale esiste una sola legge dell’’85 che prevede: la sospensione automatica, l’impossibilità per i ministri e sottosegretari di concludere contratti con lo Stato o enti pubblici e la nullità degli atti se compiuti in violazione di queste norme.

AUSTRIA: anche in questo Paese è la Costituzione all’articolo 19 a porre limiti alla libera attività nella sfera economica privata del presidente, dei ministri, dei segretari di Stato federali e dei membri del governi locali. In applicazione di tale principio nell’’83 è stata emanata una legge che si fonda su quattro principi: divieto di esercizio di attività a scopo di lucro ed obbligo di comunicazione di tali attività ad un comitato per le incompatibilità, costituito all’interno di ciascun parlamento; limitazione, per i soli membri dell’esecutivo, dei rapporti con la pubblica amministrazione delle imprese partecipate per più del 25% dal membro dell’esecutivo interessato o dal suo coniuge; previsione di una serie di cariche incompatibili all’interno delle società e, infine, la decadenza dal mandato per coloro che abusino della loro posizione ai fini di lucro.

Italia: Onestà e gentilezza vincono ogni bellezza.

B.