Ho trovato una sentenza della Corte Costituzionale del 1972 in cui si afferma(va) che al pubblico ministero va attribuita una credibilità privilegiata stante la sua *funzione da svolgere super partes a tutela di superiori interessi di giustizia obbiettiva in forza della peculiare posizione istituzionale e della funzione assegnatagli per esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia*
In sostanza si ammette esplicitamente una *superiore credibilità* dell'accusa rispetto alla difesa proprio per la funzione ricoperta dalla parte accusa.
E' davvero allucinante notare come cambiano i tempi, credo che allo stato attuale la Corte Costituzionale non potrebbe mai emettere sentenze simili, non ne avrebbe (credo), il coraggio.
Quali sono, mi chiedo, le cause, giuridiche e non, che hanno fatto cambiare così le cose, se mai effettivamente sono state come ha affermato all'epoca la Corte?
L'unica, giuridica, sensata, secondo me è data dalla previsione dell'art. 358 c.p.p. laddove si afferma che il P.M. deve altresì svolgere indagini su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Norma che, non essendo sanzionata processualmente non ha di fatto alcun valore e la cui inapplicabilità non è *punita* minimamente neanche con sanzioni disciplinari a carico del p.m. Difficilmente i p.m. una volta che hanno intrapreso una certa strada svolgono indagini anche a favore dell'indagato.
Sulle cause non giuridiche probabilmente si potrebbe scrivere un trattato.


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