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  1. #31
    Baci a Milano
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    Predefinito Rif: Chi ne esce con le ossa rotte?

    Citazione Originariamente Scritto da blobb Visualizza Messaggio
    la storia è chi hanno bocciato 2 volte il lodo rosicate gente rosicate...
    e non sara neanche l'ultima volta dato che il livello dei leggislatori di destra è semplicemente ridicolo non sono in grado di scrivere una legge articolata decentemente...
    il quesito era un altro che con i lodi c'entra solo di riflesso
    manco sa leggere la gente di sinistra

  2. #32
    SuperMod
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    Predefinito Rif: Chi ne esce con le ossa rotte?

    Citazione Originariamente Scritto da isoica Visualizza Messaggio
    il quesito era un altro che con i lodi c'entra solo di riflesso
    manco sa leggere la gente di sinistra
    mi pare che" fuori schema" ha postato diversi articoli in cui te lo spiega...
    Ultima modifica di blobb; 10-10-09 alle 20:11

  3. #33
    Zemlja i Volja
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    Predefinito Rif: Chi ne esce con le ossa rotte?

    Citazione Originariamente Scritto da Tyr Visualizza Messaggio
    Ok sai copincollare il dispositivo di una sentenza.
    Il punto è: perchè la corte costituzionale (nella sentenza precedente) non aveva contestato il fatto che fosse necessaria una riforma della costituzione?
    In pratica la corte costituzionale ha smentito la sua sentenza precedente.
    La spiegazione è semplice: si sperava il governo Berlusconi cadesse causa crisi, spazzaztura a Napoli, attacchi Travagliume ecc. invece ha retto (anzi ha risolto i problemi).
    E ALLORA SI UTILIZZANO I GIUDICI AMICI (QUELLI CHE GUADAGNANO 35 000 EURO/MESE PER LAVORARE 4 ORE AL GIORNO).
    Non so se te ne sia accorto ma i giudici non godono di grandissima popolarità in Italia:
    - lavorano nullla;
    - liberano assassini e stupratori (in quanto vittime della società capitalista);
    - legittimano occupazioni abusive;
    - lavorano da schifo (visto lo stato della giustizia italiana);
    - ogni tanto dimenticano qualche pratica e i mafiosi escono di galera (forse causa stress da superlavoro). Ma non era Berlusconi quello che agevolava la mafia?Andiamo a votare? Volete votare? Così rieleggiamo berlusconi con l'80% dei consensi..........

    Dovresti dire dove e come.
    Invece di sparare cazzate a raffica.
    Perchè tutte le seguenti considerazioni sono solo un mare di cazzate.


    Specifica dove ed in che modo la Corte si sia contraddetta.

    Altrimenti tu come gli altri in questo post venite iscritti con procedura di urgenza nella famosa lista dei cazzari.


    :sofico:
    "We intend to destroy all dogmatic verbal systems."
    William S. Burroughs

  4. #34
    Zemlja i Volja
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    Predefinito Rif: Chi ne esce con le ossa rotte?

    Citazione Originariamente Scritto da isoica Visualizza Messaggio
    il quesito era un altro che con i lodi c'entra solo di riflesso
    manco sa leggere la gente di sinistra
    Forse sei tu che non ti rendi manco conto dell'uso politico che stai facendo della storia della sentenza della Costituzione.
    E poi accusate a destra ed a manca i giudici di essere politicizzati.
    repapelle:repapelle:
    "We intend to destroy all dogmatic verbal systems."
    William S. Burroughs

  5. #35
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    Predefinito Rif: Chi ne esce con le ossa rotte?

    Citazione Originariamente Scritto da isoica Visualizza Messaggio
    non viene comunque specificata la contradditorietà fra l'art 3 e l'art. 68
    ad ogni modo la questione non riguardava la costituzionalità del lodo schifani, a suo tempo cassato, ma la il diverso parere che è stato riscontrato sul lodo alfano, che del lodo schifani era una correzione in accordo con la precedente sentenza
    Queste dove le hai sentite? A "La sai l'ultima" ?

  6. #36
    Baci a Milano
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    Predefinito Rif: Chi ne esce con le ossa rotte?

    Citazione Originariamente Scritto da albiy Visualizza Messaggio
    Queste dove le hai sentite? A "La sai l'ultima" ?
    amico, prima di sparare cazzate prenditi in mano un abbecedario e datti una regolata

  7. #37
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    Predefinito Rif: Chi ne esce con le ossa rotte?

    Citazione Originariamente Scritto da isoica Visualizza Messaggio
    amico, prima di sparare cazzate prenditi in mano un abbecedario e datti una regolata
    Per quanto riguarda la prima: voi avete studiato diritto?

    La seconda: avete letto le motivazioni della sentenza sul Lodo Schifani?

    PS: Non incazzarti, ho letto la tua firma.

  8. #38
    email non funzionante
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    Predefinito Rif: Chi ne esce con le ossa rotte?

    Citazione Originariamente Scritto da isoica Visualizza Messaggio
    assorbito significa assorbito
    e pertanto mi chiedo, perchè non è stata seguita la procedura di revisione costituzionale intrappolando persino la presidenza della repubblica?
    PErchè il lungo iter di una legge costituzionale non avrebbe risolto il problema di breve periodo di Silvio con il caso Mills ( a breve la sentenza di appello) e avrebbe concretizzato molto probabilmente la solo ventilata eventualità di una condanna sonante con anni di prigione (immaginari) e dimissioni (certe)
    Ultima modifica di Razionalista; 11-10-09 alle 16:58
    "Quante persone ci sono in questa strada, un centinaio? Quante sono le persone intelligenti, sette, otto? Bene, io lavoro per le altre novantadue" Phineas Taylor Barnum

    UE, mondo, futuro Michio Kaku:
    https://www.youtube.com/watch?v=7NPC47qMJVg

  9. #39
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    Predefinito Rif: Chi ne esce con le ossa rotte?

    Citazione Originariamente Scritto da Fuori_schema Visualizza Messaggio
    Ciascuna di siffatte caratteristiche esige una chiarificazione.
    La sospensione concerne i processi per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati, in qualunque epoca commessi, che siano extrafunzionali, cioè estranei alle attività inerenti alla carica, come risulta chiaro dalla espressa salvezza degli artt. 90 e 96 della Costituzione.
    Essa è automatica nel senso che la norma la dispone in tutti i casi in cui la suindicata coincidenza si verifichi, senza alcun filtro, quale che sia l'imputazione ed in qualsiasi momento dell'iter processuale, senza possibilità di valutazione delle peculiarità dei casi concreti.
    Infine la sospensione, predisposta com'è alla tutela delle importanti funzioni di cui si è detto e quindi legata alla carica rivestita dall'imputato, subisce, per quanto concerne la durata, gli effetti della reiterabilità degli incarichi e comunque della possibilità di investitura in altro tra i cinque indicati. E non è fondata l'obiezione secondo la quale il protrarsi dell'arresto del processo sarebbe da attribuire ad accadimenti e non alla norma, perché è questa a consentire l'indefinito protrarsi della sospensione.
    6. Da quanto detto emerge anzitutto che la misura predisposta dalla normativa censurata crea un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione, in particolare di quella penale.
    La constatazione di tale differenziazione non conduce di per sé all'affermazione del contrasto della norma con l'art. 3 della Costituzione. Il principio di eguaglianza comporta infatti che, se situazioni eguali esigono eguale disciplina, situazioni diverse possono implicare differenti normative. In tale seconda ipotesi, tuttavia, ha decisivo rilievo il livello che l'ordinamento attribuisce ai valori rispetto ai quali la connotazione di diversità può venire in considerazione.
    Nel caso in esame sono fondamentali i valori rispetto ai quali il legislatore ha ritenuto prevalente l'esigenza di protezione della serenità dello svolgimento delle attività connesse alle cariche in questione.
    Alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali.
    L'automatismo generalizzato della sospensione incide, menomandolo, sul diritto di difesa dell'imputato, al quale è posta l'alternativa tra continuare a svolgere l'alto incarico sotto il peso di un'imputazione che, in ipotesi, può concernere anche reati gravi e particolarmente infamanti, oppure dimettersi dalla carica ricoperta al fine di ottenere, con la continuazione del processo, l'accertamento giudiziale che egli può ritenere a sé favorevole, rinunciando al godimento di un diritto costituzionalmente garantito (art. 51 Cost.). Ed è appena il caso di osservare che, in considerazione dell'interesse generale sotteso alle questioni di legittimità costituzionale, è ininfluente l'atteggiamento difensivo assunto dall'imputato nella concretezza del giudizio.
    Sacrificato è altresì il diritto della parte civile la quale, anche ammessa la possibilità di trasferimento dell'azione in sede civile, deve soggiacere alla sospensione prevista dal comma 3 dell'art. 75 del codice di procedura penale.
    7. Si è affermato, per sostenere la legittimità costituzionale della legge, che nessun diritto è definitivamente sacrificato, nessun principio costituzionale è per sempre negletto.
    La tesi non può essere accolta.
    All'effettività dell'esercizio della giurisdizione non sono indifferenti i tempi del processo. Ancor prima che fosse espressamente sancito in Costituzione il principio della sua ragionevole durata (art. 111, secondo comma), questa Corte aveva ritenuto che una stasi del processo per un tempo indefinito e indeterminabile vulnerasse il diritto di azione e di difesa (sentenza n. 354 del 1996) e che la possibilità di reiterate sospensioni ledesse il bene costituzionale dell'efficienza del processo (sentenza n. 353 del 1996).
    8. La Corte ritiene che anche sotto altro profilo l'art. 3 Cost. sia violato dalla norma censurata.
    Questa, infatti, accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingue, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti. Né vale invocare, come precedente e termine di comparazione, l'art. 205 cod.proc.pen. il quale disciplina un aspetto secondario dell'esercizio della giurisdizione, ossia i luoghi in cui i titolari delle cinque più alte cariche dello Stato possono essere ascoltati come testimoni.
    Non è superfluo soggiungere che, mentre vengono fatti salvi gli artt. 90 e 96 Cost., nulla viene detto a proposito del secondo comma dell'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che ha esteso a tutti i giudici della Corte costituzionale il godimento dell'immunità accordata nel secondo comma dell'art. 68 Cost. ai membri delle due Camere. Ne consegue che si riscontrano nella norma impugnata anche gravi elementi di intrinseca irragionevolezza.
    La questione è pertanto fondata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
    Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale.

    9. La disposizione direttamente impugnata si inserisce in un contesto normativo le cui articolazioni, per quanto riguarda i primi due commi - che si riferiscono, rispettivamente, alle due situazioni della non sottoponibilità a processo e della sospensione dei processi eventualmente già in corso - sono dirette alla medesima, sostanziale finalità, hanno lo stesso ambito soggettivo di applicazione ed entrano in contrasto con gli stessi precetti costituzionali. Pertanto, in via conseguenziale ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve estendersi anche ai commi 1 e 3, non direttamente impugnati, dell'art. 1 della legge n. 140 del 2003: al comma 1 per le ragioni appena dette, ed al comma 3, concernente la sospensione della prescrizione per il tempo di applicazione delle misure di cui ai primi due commi, perché lo stesso, caducati i precedenti, non ha alcuna autonomia applicativa.
    per questi motivi
    LA CORTE COSTITUZIONALE
    riservata a separata decisione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, quinto comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n.140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato);
    dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della predetta legge n. 140 del 2003.
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.
    F.to:
    Riccardo CHIEPPA, Presidente
    Francesco AMIRANTE, Redattore
    Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
    Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2004.
    Il Direttore della Cancelleria


    Ora che venga il primo banana a dirmi che il Lodo Schifani era costituzionale......
    Appoggio in pieno!!! Non avrei saputo articolare meglio il discorso che hai fatto, spero che molti leggendo si rendano conto che la ferita vera non è quella che subisce Berlusconi in faccia ma riguarda noi sottoposti al suo governo volenti o nolenti. Trovo che il conflitto di interessi del Premier abbia creato un'atmosfera decisamente illusoria, ipocrita e ambigua nel nostro paese. E' ora di riprendere in mano l'Italia, che fa capo alla costituzione del 1948 e non a quella che implicitamente propone il PDL di Berlusconi. Si sta completamente logorando il potere giudiziario e la validità dei dogmatismi costituzionali. Ricordiamoci che siamo UNA REPUBBLICA FONDATA SUL LAVORO e non sull'esibizione di tette culi e torpiloquio, che sono proposti oggi in tv quasi come modelli di vita...
    «Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana. Sulla prima però ho ancora qualche dubbio>> Albert Einstein

 

 
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