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Discussione: armani.it

  1. #21
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    In Origine Postato da ARI6
    Scusami ma rigettare Kant (che pure è discutibile) in nome dell'evoluzionismo e di Freud mi fa sorridere.
    Sono convinto anch'io, da buon "austriaco", che l'uomo agisca razionalmente per passare a un maggior benessere. Ma in cosa consista questo benessere, se nell'autoconservazione o nel veder praticato il bene, è questione strettamente individuale.
    Tu non lo sai ancora ma sei già cristiano

  2. #22
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    In Origine Postato da Mr2
    Tu non lo sai ancora ma sei già cristiano
    Solo perchè non considero un dio Darwin?

  3. #23
    Ospite

    Arrow Le motivazioni del Tribunale di Bergamo

    Le regole di naming dettate dalla Naming Authority e cioè quelle che stabiliscono la procedura per l'assegnazione dei nomi a domino, costituiscono mere regole contrattuali di funzionamento del sistema di comunicazione della rete Internet, di carattere amministrativo interno, che non possono essere utilizzate dal giudice, atteso che l'autorità giudiziaria è chiamata ad applicare la legge e non una normativa amministrativa interna.
    La funzione di indirizzo è svolta dal nome a dominio nella sua integrità, mentre l'altra funzione si concentra nella parte centrale del nome che svolge quindi una funzione distintiva, con la conseguenza che, ove si tratti di siti commerciali, assume una funzione di segno distintivo di impresa e, pertanto, dei beni e/o servizi offerti dalla stessa.

    Ne deriva che l'uso di un nome a dominio su Internet corrispondente ad un marchio registrato altrui va considerato lesivo del diritto di esclusiva spettante al titolare del marchio ex art. 1 l.m. e che al conflitto tra domain name e marchio debbono applicarsi le norme che disciplinano i conflitti tra segni distintivi; ne deriva altresì che il titolare del marchio può opporsi all'adozione di un nome a dominio uguale o simile al proprio segno distintivo se, a causa dell'identità o affinità fra prodotti e servizi, possa crearsi un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione."

    La qualificazione del marchio Armani come marchio registrato che gode di rinomanza comporta che il titolare benefici della tutela ampliata, che esorbita cioè il limite dell'identità o affinità tra prodotti e servizi, potendo egli - ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. c) l.m. - vietare a terzi l'uso di un segno identico o simile, a prescindere dal rischio di confusione, laddove l'uso del segno consenta, alternativamente, di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca ad esso pregiudizio."

    Per quanto riguarda l'indebito vantaggio, l'adozione come nome a dominio della parola corrispondente ad un marchio che per la sua celebrità è entrato nel patrimonio di tutti i consumatori e che, pertanto, ha una fortissima capacità attrattiva, nonchè valore evocativo, consente al convenuto di procurarsi una vastissima notorietà, in quanto non vi è dubbio che l'utente Internet che desideri reperire il sito del celebre stilista digiterà proprio "armani.it" trovandovi, peraltro, indicazioni sui prodotti della ditta di Treviglio di cui è titolare il convenuto. Ne consegue che il titolare del timbrificio, sfruttando l'indiscutibile capacità attrattiva del marchio Armani, ottiene un notevole guadagno in termini di pubblicità … guadagno peraltro indebito perché derivato dallo sfruttamento dell'enorme fama acquisita dal marchio in questione che richiama un vastissimo numero di utenti Internet.

    Per tutto quanto esposto, la registrazione e l'utilizzazione come nome a dominio della parola armani da parte del convenuto, per accedere al sito ove sono posti in vendita timbri, costituisce ipotesi di contraffazione del marchio di cui è titolare la società attrice.

    Da ciò consegue che Giorgio Armani s.p.a., quale titolare del marchio Armani fondatamente può vietare al convenuto l'impiego nell'attività economica come nome a dominio del suo patronimico "armani" in quanto effettuato in funzione di marchio.

    …non viene affatto contestato al convenuto la facoltà di impiegare nella ditta prescelta il proprio nome Armani; …è di tutta evidenza che laddove il convenuto impiega come nome a dominio la sola parola "armani" si è al di fuori della previsione della norma invocata, essendo la ditta prescelta dal convenuto - "Armani Luca" - diversa dal nome a dominio "armani"; pertanto, non è corretto invocare l'art. 21 l.m. per ottenere la tutela di un segno non corrispondente alla ditta e che, proprio perché differente da essa, ha di fatto comportato la mancanza di ogni elemento che valesse a differenziarlo dal marchio registrato della controparte."

    Si conferma, pertanto, che la registrazione e l'utilizzazione da parte del convenuto del nome a dominio "armani" costituisce contraffazione dell'altrui marchio registrato; ne consegue che al convenuto, ai sensi dell'art. 63 l.m., deve essere inibito l'utilizzo della parola "armani" presso la rete Internet come nome a dominio, ove non accompagnata da elementi idonei a differenziarla dal marchio dell'attrice.

    Il Tribunale di Bergamo… dichiara l'illiceità della registrazione e della utilizzazione da parte del convenuto del domain name "armani" ai sensi della legge marchi e per l'effetto ordina la cancellazione della parola "armani" nel nome a dominio registrato in favore del convenuto ed inibisce al convenuto stesso l'uso della parola "armani" come nome a dominio, ove non accompagnata da elementi idonei a differenziarla dal marchio "Armani".


    Non la vedo una decisione così insensata come descritta, il punto che non condivido in nessun modo è quello dell'indebito vantaggio, ma per il resto non mi sembra una decisione che possa giustificare uno sciopero della fame, nè atti notevolmente lesivi come quello consigliato nel sito, atto per il quale si potrebbe anche andare, detta in parole povere, nei casini

  4. #24
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    In Origine Postato da ARI6
    Solo perchè non considero un dio Darwin?
    Perché - pur senza esserlo nel nome - applichi categorie metafisiche di stampo cristiano, perché consideri l'uomo non passibile di pulsioni autocreate ma come volontà di agire + libertà, etc. etc.

  5. #25
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    Predefinito Re: Le motivazioni del Tribunale di Bergamo

    In Origine Postato da Alessandra
    Non la vedo una decisione così insensata come descritta
    Eh già, poteva andargli peggio, potevano pure cambiargli cognome

    atti notevolmente lesivi come quello consigliato nel sito, atto per il quale si potrebbe anche andare, detta in parole povere, nei casini
    Ora, apparte la verrata che ho fatto io, ti pare giusto che uno vada in galera per un link?

  6. #26
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    In Origine Postato da Mr2
    Perché - pur senza esserlo nel nome - applichi categorie metafisiche di stampo cristiano, perché consideri l'uomo non passibile di pulsioni autocreate ma come volontà di agire + libertà, etc. etc.
    E fin qui ci siamo.
    Ma credi che solo i cristiani la pensino così?

  7. #27
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    Mantenendo la coerenza, sì.

 

 
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