Delibera del Consiglio Federale del 03 dicembre 2000 - c
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ORGANICO NORME RELATIVE ALLE SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE FEDERALI
SEZIONE B – ASSEMBLEE REGIONALI
1.0 TEMPI DI SVOLGIMENTO
L’Assemblea Regionale ordinaria dovrà svolgersi ogni anno, nel mese di gennaio o febbraio, e comunque dopo lo svolgimento di tutte le Assemblee provinciali della regione, ed entro il 10° giorno antecedente la data di svolgimento dell’Assemblea nazionale. (Statuto art. 9.4)
2.0 CONVOCAZIONE
2.1 La Assemblea regionale è indetta dal Consiglio regionale ed è convocata dal Presidente. (Statuto art. 9.5).
2.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento, in prima e seconda convocazione, il termine di scadenza per la presentazione delle deleghe, nonché l’ordine del giorno dell’Assemblea come indicato al successivo punto 14.1, oltre alla composizione della Commissione Verifica Poteri.
2.3 L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione relativa agli orari di insediamento e di funzionamento della Commissione Verifica Poteri.
2.4 Tale avviso deve essere pubblicato sull'Organo ufficiale della Federazione almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea ed entro lo stesso termine deve essere inviato, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica, ai Comitati provinciali ed alla Segreteria generale. (Statuto art. 9.6)
3.0 COMMISSIONE VERIFICA POTERI
3.1 La nomina della Commissione Verifica Poteri è competenza del Consiglio regionale, che provvede alla eventuale modificazione della sua composizione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature. (Statuto art. 12.4)
3.2 La Commissione Verifica Poteri è organo dell'Assemblea ed é composta da tre a cinque membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Segretario, e da due o più membri supplenti, e si insedia all'ora fissata dall'Organo che ha disposto la convocazione.
3.3 Non possono essere nominati componenti della Commissione Verifica Poteri i candidati a cariche elettive. (Statuto art. 8.5)
3.4 Alla chiusura delle operazioni di verifica poteri il Presidente, della Commissione Verifica Poteri, deve consegnare al Presidente del Comitato regionale, o al suo sostituto, un comunicato contenente i dati relativi alla "forza assembleare" presente, calcolata nel modo indicato al punto 6.4 successivo, nonché l’elenco degli aventi diritto, e dei relativi voti, non ammessi.
3.5 Prima del termine dell’Assemblea la Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare al Presidente dell’Assemblea il verbale, che conterrà :
a) il numero totale degli aventi diritto al voto ed il totale dei voti esprimibili, rilevati dai tabulati inviati dalla Segreteria generale, suddiviso nelle tre componenti: Affiliati, Atleti, Direttori sportivi.
Nei due totali devono essere indicate le eventuali variazioni, apportate ai tabulati dalla Commissione Verifica Poteri delle Assemblee provinciali;
b) il numero degli aventi diritto al voto ed il totale dei voti espressi, suddiviso per le tre componenti che hanno proceduto alla verifica;
c) l’elenco degli aventi diritto al voto ed il numero dei voti espressi da ognuno, la cui delega non é stata accolta dalla Commissione Verifica Poteri con le relative motivazioni.
d) relazione informativa dei lavori della Commissione Verifica poteri.
Il numero dei voti indicato alla lettere b/c deve essere espresso con lo stesso metodo indicato per le Assemblee provinciali (al punto 9.2).
3.6 Alla Commissione Verifica Poteri compete il controllo sull'identità dei Delegati e delle altre persone che possono essere ammesse all'Assemblea. Alla stessa inoltre compete il controllo sulla regolarità delle deleghe, che devono essere fatte pervenire dagli aventi diritto al voto al Comitato regionale, nei termini stabiliti.
4.0 DELEGHE
4.1 All’Assemblea hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dei Comitati provinciali.
4.2 Deleghe dirette
Valgono le disposizioni stabilite in materia per le Assemblee provinciali (punto 4.0).
Le deleghe per l’Assemblea regionale devono essere inviate al Comitato regionale e devono pervenire almeno tre giorni prima dell’Assemblea.
4.3 Deleghe aggiuntive
4.3.1 Nelle Assemblee regionali é consentito il rilascio di deleghe tra i diversi soggetti aventi diritto al voto, purché appartenenti alla stessa componente.
4.3.2 Ciascun delegato all’Assemblea regionale può essere portatore di due deleghe aggiuntive oltre alla propria. (Statuto art. 9.2)
4.3.3 Le deleghe aggiuntive possono essere attribuite solo ad Affiliati, Atleti e Direttori sportivi aventi diritto al voto nell’ambito dello stesso Comitato regionale. (Statuto art. 9.2)
4.3.4 Le deleghe aggiuntive, per essere considerate valide, devono essere compilate con le stese modalità delle deleghe dirette e, devono contenere il nome e la firma del delegante, nonché l’indicazione del nominativo del delegato.
4.3.5 Devono pervenire al Comitato regionale almeno 3 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea.
5.0 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Valgono le disposizioni stabilite in materia per le Assemblee provinciali (punto 5.0).
6.0 QUORUM
6.1 L’Assemblea regionale ordinaria, non elettorale, è valida, in prima convocazione, con la presenza del 50% più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, con la presenza del 30% degli aventi diritto al voto. (Statuto art. 8.1)
6.2 L’Assemblea regionale ordinaria che, ogni quattro anni o nelle altre ipotesi previste dallo Statuto, dovrà procedere alla elezione per il rinnovo delle cariche regionali, è valida, in prima convocazione con la presenza del 65% degli aventi diritto al voto ed in seconda con il 30%. (Statuto - art. 8.2)
6.3 In conformità di quanto stabilito dallo Statuto (art. 8.0) il quorum dell’Assemblea é calcolato sul numero globale di tutti gli aventi diritto al voto, ossia sul totale omogeneo dei delegati aventi diritto all’Assemblea nelle tre componenti.
6.4 Calcolo del quorum
6.4.1 Valgono le disposizioni stabilite per le Assemblee provinciali (punto 6.4).
(Esempio di applicazione della norma :
Assemblea REGIONALE
FORZA BASE FORZA ASSEMBLEARE
Società Delegati spettanti all'Affiliato Delegati presenti Deleghe aggiuntive
dal tabulato (ammessi dalla Verifica Pot.) (ammesse dalla Verifica Pot.)
Affiliato Atleti Dir. sp. Affiliato Atleti Dir. sp. Affiliato Atleti Dir. sp.
A 1 1 1 1 1
B 1 1
C 1 1 1 1
D 1 1 1 1
E 1 1 1
F 1 1 1
G 1 1 1
H 1 1 1 1 1
Totale aventi diritto 8 3 6 3 1 2 3 1 2
Totale 1) 8 + 3 + 6 = 17
Totale 2) dirette 3+1+2 + aggiuntive 3+1+2 = 12
L'Assemblea Regionale é regolarmente valida.
6.4.2 Il totale di ognuna delle componenti dell’Assemblea regionale non può superare, fra deleghe dirette ed aggiuntive, il numero totale risultante dal tabulato.
6.5 Nel caso invece di mancato raggiungimento dei quorum l’Assemblea deve essere riconvocata con le modalità previste dallo Statuto.
6.6 Mancanza di candidature
Valgono le disposizioni stabilite in materia per le Assemblee provinciali (punto 6.6).
6.7 Impossibilità di riconvocare l’Assemblea ordinaria
In tali casi il Presidente del Comitato regionale, e nel caso non sia possibile riconvocare l’Assemblea prima dello svolgimento dell’Assemblea nazionale, incarica la Commissione Verifica Poteri di procedere allo spoglio delle schede votate nelle Assemblee provinciali relative all’elezione dei delegati all’Assemblea nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Direttori sportivi, dandone il risultato.
7.0 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE
7.1 L’Assemblea regionale ordinaria annuale ha le seguenti competenze:
a) approvazione della relazione sulla gestione del Comitato regionale, (Statuto art. 9.8)
b) deliberare su ogni altro argomento inserito all’ordine del giorno. (Statuto art. 9.8)
7.2 Oltre a questo, l’Assemblea regionale che si svolge successivamente alla chiusura del quadriennio olimpico deve eleggere il Presidente e gli altri componenti del Consiglio regionale. (Statuto art. 9.9)
8.0 ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE (Presidente, Vicepresidenti, Consiglieri)
8.1 Nell’avviso di convocazione deve essere indicato l’ordine del giorno contenente la composizione numerica dei candidati da eleggere nel corso dei lavori dell’Assemblea regionale.
8.2 Composizione Consiglio Regionale
8.2.1 Per le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini della composizione del Consiglio provinciale si applicano le norme stabilite al successivo punto 8.2.2, ma non é ammesso il rilascio di deleghe fra le varie componenti.
In tali Assemblee dovranno essere eletti i Delegati all’Assemblea Nazionale in rappresentanza di tutte le componenti.
8.2.2 Il Consiglio regionale nella sua globalità é composto al 70% dai rappresentanti degli Affiliati, al 20% dai rappresentanti degli Atleti e dal 10% dai rappresentanti dei Direttori sportivi e, in particolare é composto :
- dal Presidente del Comitato regionale,
- da due Vicepresidenti, anche in rappresentanza delle varie componenti,
- da tanti Consiglieri, in rappresentanza degli Affiliati, quante sono le province della regione, con un minimo di quattro Consiglieri,
- da tanti Consiglieri in rappresentanza degli Atleti e dei Direttori sportivi in ragione, rispettivamente, del 20% e del 10% del totale sopra indicato, con un minimo di un Consigliere per gli Atleti e di uno per i Direttori sportivi. (Statuto art. 21.1)
(Esempio di applicazione della norma punto 8.2.2 :
COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI
numero Vice Cons. n° consiglieri Totale
Comitato Regionale province presid. affiliati Totale Atleti Dir. Sp. Pres. C.D.
O1 Piemonte-alle d'Aosta 9 2 9 11 4 2 1 18
O2 Lombardia 11 2 11 13 4 2 1 20
O3 Veneto 7 2 7 9 3 2 1 15
O5 Friuli Venezia Giulia 4 2 4 6 2 1 1 10
O6 Liguria 4 2 4 6 2 1 1 10
O7 Emilia Romagna 9 2 9 11 4 2 1 18
O8 Toscana 10 2 10 12 4 2 1 19
O9 Marche 4 2 4 6 2 1 1 10
10 Umbria 2 2 4 6 2 1 1 10
11 Lazio 5 2 5 7 2 1 1 11
12 Abruzzo 4 2 4 6 2 1 1 10
13 Campania 5 2 5 7 2 1 1 11
14 Puglia 5 2 5 7 2 1 1 11
15 Basilicata 2 2 4 6 2 1 1 10
16 Calabria 5 2 5 7 2 1 1 11
17 Sicilia 9 2 9 11 4 2 1 18
18 Sardegna 4 2 4 6 2 1 1 10
19 Molise 2 2 4 6 2 1 1 10
20 C.P. Trento 1 2 4 6 2 1 1 10
21 C.P. Bolzano 1 2 4 6 2 1 1 10
8.3 Valore del voto per l’elezione le cariche del Consiglio regionale
8.3.1 Valgono le disposizioni stabilite per le Assemblee provinciali (punto 9.2) che sono applicabili alle deleghe dirette e a quelle aggiuntive.
8.3.2 Le deleghe aggiuntive mantengono il loro valore (quello della società delegante, come risultante dai tabulati).
8.3.3 Ad ogni delegato, avente diritto di voto, ammesso all’Assemblea si dovrà consegnare un numero di schede pari al numero di voti risultante dal tabulato federale, aventi ognuna il valore base indicato al precedente punto 8.3.1 .
( Esempio di applicazione della norma punto 8.3 :
Assemblea REGIONALE - FORZA ASSEMBLEARE
Delegati presenti Voti Voti rappresentati Totale dei voti
Società Affil. Atleti Dir.sp. tabul. Affil. Atleti Dir.sp. Affil. Atleti Dir.sp.
A 1 3 30
delega società B 1 2 20
delega società D 1 3 30
Totale voti delegato A 80
C 1 2 20
delega società E 1 3 30
delega società H 1 3 30
Totale voti delegato C 80
D 1 3 210
delega società A 1 3 210
delega società B 1 2 140
Totale voti delegato D 560
F 1 1 70
delega società E 1 3 210
delega società H 1 3 210
Totale voti delegato F 490
G 1 1 70
delega società C 1 2 140
Totale voti delegato G 210
H 1 3 60
delega società A 1 3 60
delega società E 1 3 60
Totale voti delegato H 180
Totale deleghe rappres. 8 3 6 1260 180 160
Quorum presente 8 + 3 + 6 = 17 1260 180 160
Totale dei voti espressi nell'Assemblea Regionale 1600
Voti esprimibili :
per il Presidente del Comitato 1600
per i Vicepresidenti del Comitato 1600
per i Consiglieri degli Affiliati 1260
per il Consigliere degli Atleti 180
per il Consigliere dei Dir. Sportivi 160
8.4 Insufficiente presentazione di candidature
Vedere le indicazioni riportate al precedente punto 6.6.
8.5 Votazione per il Presidente del Comitato Regionale
Valgono le disposizioni stabilite in materia per le Assemblee provinciali (punto 9.4).
8.6 Votazione per i Vicepresidenti del Comitato Regionale
8.6.1 Alla votazione per i due Vicepresidenti partecipano tutti gli aventi diritto delle tre componenti.
La scheda elettorale conterrà i nominativi dei candidati in ordine alfabetico con, a fianco di ciascun nominativo, l’indicazione della componente rappresentata ed una casella occorrente per l’espressione del voto.
Trattandosi di elezione in unica soluzione occorrerà distinguere, con una diversa colorazione, le schede votate dai delegati degli Affiliati, da quelle votate dai delegati degli Atleti, e da quelle votate dai delegati dei Direttori sportivi.
8.6.2 In calce a tale scheda deve essere inserito un avvertimento del seguente tenore :
"N.B. A pena di nullità della scheda non possono essere espresse più di 2 preferenze".
8.6.3 Risultano eletti i candidati che riportano la maggioranza relativa. (Statuto art. 6.13)
In caso di parità sarà proclamato eletto il più anziano di età.
8.6.4 Lo Statuto agli art. 29.1 ( 2° comma) riconosce la possibilità di candidatura per l’elezione a Vicepresidente per ognuna delle tre rappresentanze : Affiliati, Atleti, Direttori sportivi.
In caso di elezione a Vicepresidente di rappresentanti degli Atleti e/o dei Direttori sportivi, lo stesso articolo prevede la diminuzione del numero di Consiglieri spettanti alla categoria interessata, onde mantenere immutata la quota percentuale di composizione del Consiglio regionale, stabilita dall’art. 29.1 (1° comma) in misura del 70% agli Affiliati, del 20% agli Atleti e del 10% ai Direttori sportivi.
L’applicazione di tali norme statutarie comporta l’introduzione di un correttivo che permetta il mantenimento delle predette quote percentuali all’interno del Consiglio regionale. Pertanto andranno modificate le componenti indicate alla tabella riportata al precedente punto 8.2, nel modo seguente:
Vicepresidenti Consiglieri da eleggere
se gli eletti sono in rappresentanza
in rappresentanza di
Atleti Dir. Sp. Affiliati Atleti Dir. Sp.
2 O più 2 meno 2 idem
1 O più 1 meno 1 idem
1 1 più 2 meno 1 meno 1
O 1 più 1 idem meno 1
Nel caso che 2 o più candidati all’elezione a Vicepresidente in rappresentanza dei Direttori sportivi, risultassero ottenere la maggioranza relativa al termine dello spoglio, si dovrà introdurre il seguente correttivo:
a) per i C.R. che, sulla base della tabella indicata al precedente punto 8.2, prevedono un numero di DUE Consiglieri rappresentanza dei Direttori sportivi, si dovrà diminuire tale numero di DUE, ed aumentare di DUE quello dei Consiglieri da eleggere in rappresentanza degli Affiliati;
b) per i C.R. che, sulla base della tabella indicata al precedente punto 8.2, prevedono un numero di UNO Consigliere rappresentanza dei Direttori sportivi, risulterà proclamato eletto solamente colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Di conseguenza si dovrà diminuire di UNO il numero dei Consiglieri rappresentanza dei Direttori sportivi, ed aumentare di UNO il numero dei Consiglieri da eleggere in rappresentanza degli Affiliati.
8.7 Votazioni per i Consiglieri rappresentanza degli Affiliati
8.7.1 Valgono le disposizioni stabilite per le Assemblee provinciali (punto 9.5).
8.7.2 Appare evidente che in applicazione di quanto stabilito al precedente punto 8.6.4, si debba procedere alla votazione per l’elezione dei Consiglieri solamente dopo la proclamazione dei Vicepresidenti.
8.8 Votazioni per i Consiglieri rappresentanza degli Atleti e dei Direttori sportivi
8.8.1 Gli atleti e i Direttori sportivi eleggono rispettivamente i Consiglieri in loro rappresentanza, nel numero indicato nell’avviso di convocazione.
8.8.2 Per tali votazioni vengono predisposte due distinte schede elettorali contenenti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico con, a fianco di ciascun nominativo, una casella occorrente per l’espressione del voto:
a) in calce alla scheda riservata agli Atleti deve essere inserito un avvertimento del seguente tenore :
"N.B. A pena di nullità della scheda non possono essere espresse più di X preferenze".
Naturalmente "X" deve essere sostituito:
- se i Consiglieri da eleggere sono fino a due con la cifra "1",
- se i Consiglieri da eleggere sono tre o più con il numero corrispondente alla metà più uno, arrotondato per difetto.
b) in calce alla scheda riservata ai Direttori sportivi viene inserito un avvertimento del seguente tenore :
"N.B. A pena di nullità della scheda non può essere espressa più di 1 preferenza".
8.8.3 Tali schede sono votate esclusivamente e separatamente dagli Atleti e dai Direttori sportivi aventi diritto al voto (delegati all’interno del singolo Affiliato nei modi previsti dallo Statuto - art. 10.2).
8.8.4 Risultano eletti i candidati che riportano la maggioranza relativa. (Statuto art. 6.13)
In caso di parità sarà proclamato eletto il più anziano di età.
9.0 DIRITTO A VOTO (ELETTORATO ATTIVO)
9.1 Nelle Assemblee regionali indicate ai punti 6.1 e 6.2, i tabulati inviati dalla Segreteria generale sono aggiornati in funzione delle variazioni risultanti dai verbali della Commissione Verifica Poteri delle Assemblee provinciali.
Negli altri casi almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea devono essere resi pubblici, mediante disponibilità nella sede regionale, l’elenco degli Affiliati, degli Atleti e dei Direttori sportivi aventi diritto al voto, vale a dire i tabulati inviati dall’Ufficio Tesseramento federale, nonché il numero dei voti attribuiti a ciascun Affiliato sulla base dello Statuto (art. 11).
9.2 Il contenuto di detti elenchi è modificabile dalla Commissione Verifica Poteri sulla base documentale che l’Affiliato, che non abbia partecipato alle Assemblee provinciali, deve esibire e consegnare in copia.
9.3 Per la elezione degli Organi del Consiglio regionale ogni Affiliato, avente diritto al voto, esprime al proprio interno il delegato degli Atleti e il delegato dei Direttori sportivi che, con il delegato dell’Affiliato, esercita il diritto di voto nell’Assemblea regionale. (Statuto art. 9.2)
Gli Atleti ed i Direttori sportivi eleggono tra di loro, in seno a ciascun Affiliato, il rispettivo delegato. (Statuto art. 9.2)
9.4 Pertanto l’Assemblea elettiva regionale é composta da tutti i delegati (degli Affiliati, degli Atleti e dei Direttori sportivi).
9.5 Per la elezione del Presidente del Comitato regionale tutti i delegati presenti in Assemblea esprimono il proprio voto, con il metodo indicato al punto 8.3, e con le modalità indicate al punto 8.5.
9.6 Per la elezione dei Vicepresidenti del Comitato regionale i delegati degli Affiliati esprimono il loro voto, con il metodo indicato al punto 8.3, e con le modalità indicate al punto 8.6.
9.7 Per la elezione dei componenti il Consiglio regionale ciascun avente diritto esprimerà il proprio voto, con il metodo indicato al punto 8.3, e con le modalità indicate ai punti 8.7 e 8.8.
10.0 TRASMISSIONE DOCUMENTI
10.1 Valgono le disposizioni stabilite in materia per le Assemblee provinciali (punti 11.1 e 11.2).
10.2 Per le candidature a cariche elettive la lettera raccomandata deve essere inviata al Comitato regionale ed alla Segreteria generale.
11.0 SCHEDE DI VOTAZIONE
Valgono le disposizioni stabilite in materia per le Assemblee provinciali (punto 12.0).
12.0 ELEGGIBILITÀ (ELETTORATO PASSIVO) E CANDIDATURE
12.1 Possono essere eletti alle cariche regionali i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei requisiti elencati dallo Statuto (art. 29).
12.2 Può essere presentata una sola candidatura per ciascuna Assemblea elettiva. (Statuto art. 29.8)
Le candidature alle cariche regionali devono essere presentate nei modi stabiliti al precedente punto 10.0, almeno venti giorni prima dell’Assemblea, con pubblicazione dell’elenco dei candidati sull’Organo ufficiale, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea. (Statuto art. 30.2)
12.3 I candidati alla Presidenza del Comitato regionale dovranno presentare anche i relativi programmi che saranno resi pubblici unitamente alle indicazioni delle candidature. (Statuto art. 30.3)
12.4 Tutti i candidati, al momento della presentazione della candidatura, devono essere in possesso di una tessera federale in vigore per l’anno in corso.
Nel modulo di presentazione della candidatura dovranno essere indicati, oltre ai dati anagrafici, ai riferimenti alla carica, per quale (con esclusione della candidatura a Presidente regionale) delle tre componenti si pone la candidatura, anche il numero della tessera federale e la relativa qualifica.
Gli ex atleti e gli ex direttori sportivi devono indicare il periodo di tesseramento ai fini della verifica del requisito di appartenenza alla categoria prescritto in due anni.
Per gli Atleti ed i Direttori Sportivi inoltre valgono le disposizioni indicate per le Assemblee provinciali (punto 13.5).
12.5 Le candidature debbono essere sottoscritte in originale esplicitando la assunzione di responsabilità attestante la veridicità delle dichiarazioni rese.
13.0 APERTURA DELLA ASSEMBLEA
13.1 L’Assemblea regionale è presieduta, fino al momento dell'elezione degli Organi assembleari (Presidente, Vicepresidente e Segretario assembleare), dal Presidente del Comitato regionale, o da colui che, in base alle norme statutarie, lo sostituisce.
13.2 Il soggetto che presiede l’Assemblea, prima della nomina dell’Ufficio di Presidenza della stessa, dovrà leggere, dopo la chiusura delle operazioni di verifica poteri, la comunicazione della Commissione Verifica Poteri indicata al punto 3.4 e, verificato che il quorum per la validità dell’Assemblea é rispettato, provvedere alla costituzione degli Organi assembleari e del Collegio degli scrutatori, questi ultimi scelti fra i Delegati aventi diritto al voto, la cui nomina può essere fatta dall’Assemblea anche per acclamazione.
13.3 Qualora non sia raggiunto il quorum richiesto o vi sia un insufficiente numero di candidature alle cariche elettive, dovrà comunicare l’annullamento dell’Assemblea e, dovrà procedere come indicato ai punti 6.5, 6.6 e 6.7.
14.0 SVOLGIMENTO DELLA ASSEMBLEA
14.1 Ordine del giorno
L’ordine del giorno, contenuto nella convocazione dell’Assemblea, deve prevedere i seguenti punti in ordine cronologico:
a) nomina degli Organi assembleari e del Collegio degli scrutatori,
b) ammissione, caso per caso, dei delegati esclusi segnalati dalla Commissione Verifica Poteri,
c) approvazione della relazione sulla gestione del Comitato regionale, (Statuto - art. 10.8)
d) elezione del Presidente del Comitato regionale,
e) elezione dei Vicepresidenti del Comitato regionale,
f) elezione dei Consiglieri del Comitato regionale, rappresentanza degli Affiliati,
g) elezione del/dei Consiglieri del Comitato regionale, rappresentanza degli Atleti,
h) elezione del/dei Consiglieri del Comitato regionale, rappresentanza dei Direttori sportivi,
i) spoglio delle schede per l’elezione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Direttori sportivi,
l) delibera su ogni altro argomento inserito all’ordine del giorno. (Statuto - art. 10.8).
I punti e), f), g), h) sono inseriti, tutti o alcuni, solamente nel caso si debba procedere al rinnovo all’elezione per integrazione di membri decaduti.
14.2 Doveri degli Organi assembleari
Valgono le disposizioni stabilite in materia per le Assemblee provinciali (punto 15.2).
14.3 Lavori dell’Assemblea
14.3.1 Valgono le disposizioni stabilite in materia per le Assemblee provinciali (punto 15.3).
14.3.2 Al termine delle operazioni di voto la Commissione di Scrutinio regionale provvede allo spoglio delle schede relative alle varie votazioni per le cariche elettive regionali.
Procede inoltre alla apertura delle urne inviate dai Comitati provinciali contenenti le schede di votazione dei Delegati all’Assemblea nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Direttori sportivi ed al loro spoglio.
15.0 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ASSEMBLEA
15.1 Il verbale, firmato dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario dell’Assemblea, nonché dai componenti la Commissione di Scrutinio (Statuto art. 8.6), è redatto entro cinque giorni in duplice esemplare, e immediatamente trasmesso alla Segreteria Generale.
15.2 Devono essere allegati al predetto verbale :
a) tabulati inviati dalla Segreteria generale riportanti le correzioni, con le relative motivazioni, apportate dalla Commissione Verifica Poteri,
b) elenchi degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, sottoscritti dalla Commissione Verifica Poteri;
c) relazione informativa della Commissione Verifica Poteri;
d) verbali di scrutinio delle votazioni per la :
- elezione degli organi direttivi del Consiglio regionale.
- elezione dei delegati effettivi e supplenti all’Assemblea nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Direttori sportivi.
15.3 Il verbale dell’Assemblea regionale, inoltre, deve essere custodito agli atti del Comitato regionale ove ciascun avente diritto a voto ha facoltà di prenderne visione.




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