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Discussione: Helpissimo

  1. #11
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    Delibera del Consiglio Federale del 03 dicembre 2000 - c
    ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ORGANICO NORME RELATIVE ALLE SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE FEDERALI
    SEZIONE B – ASSEMBLEE REGIONALI
    1.0 TEMPI DI SVOLGIMENTO
    L’Assemblea Regionale ordinaria dovrà svolgersi ogni anno, nel mese di gennaio o febbraio, e comunque dopo lo svolgimento di tutte le Assemblee provinciali della regione, ed entro il 10° giorno antecedente la data di svolgimento dell’Assemblea nazionale. (Statuto art. 9.4)
    2.0 CONVOCAZIONE
    2.1 La Assemblea regionale è indetta dal Consiglio regionale ed è convocata dal Presidente. (Statuto art. 9.5).
    2.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento, in prima e seconda convocazione, il termine di scadenza per la presentazione delle deleghe, nonché l’ordine del giorno dell’Assemblea come indicato al successivo punto 14.1, oltre alla composizione della Commissione Verifica Poteri.
    2.3 L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione relativa agli orari di insediamento e di funzionamento della Commissione Verifica Poteri.
    2.4 Tale avviso deve essere pubblicato sull'Organo ufficiale della Federazione almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea ed entro lo stesso termine deve essere inviato, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica, ai Comitati provinciali ed alla Segreteria generale. (Statuto art. 9.6)
    3.0 COMMISSIONE VERIFICA POTERI
    3.1 La nomina della Commissione Verifica Poteri è competenza del Consiglio regionale, che provvede alla eventuale modificazione della sua composizione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature. (Statuto art. 12.4)
    3.2 La Commissione Verifica Poteri è organo dell'Assemblea ed é composta da tre a cinque membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Segretario, e da due o più membri supplenti, e si insedia all'ora fissata dall'Organo che ha disposto la convocazione.
    3.3 Non possono essere nominati componenti della Commissione Verifica Poteri i candidati a cariche elettive. (Statuto art. 8.5)
    3.4 Alla chiusura delle operazioni di verifica poteri il Presidente, della Commissione Verifica Poteri, deve consegnare al Presidente del Comitato regionale, o al suo sostituto, un comunicato contenente i dati relativi alla "forza assembleare" presente, calcolata nel modo indicato al punto 6.4 successivo, nonché l’elenco degli aventi diritto, e dei relativi voti, non ammessi.
    3.5 Prima del termine dell’Assemblea la Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare al Presidente dell’Assemblea il verbale, che conterrà :
    a) il numero totale degli aventi diritto al voto ed il totale dei voti esprimibili, rilevati dai tabulati inviati dalla Segreteria generale, suddiviso nelle tre componenti: Affiliati, Atleti, Direttori sportivi.
    Nei due totali devono essere indicate le eventuali variazioni, apportate ai tabulati dalla Commissione Verifica Poteri delle Assemblee provinciali;
    b) il numero degli aventi diritto al voto ed il totale dei voti espressi, suddiviso per le tre componenti che hanno proceduto alla verifica;
    c) l’elenco degli aventi diritto al voto ed il numero dei voti espressi da ognuno, la cui delega non é stata accolta dalla Commissione Verifica Poteri con le relative motivazioni.
    d) relazione informativa dei lavori della Commissione Verifica poteri.
    Il numero dei voti indicato alla lettere b/c deve essere espresso con lo stesso metodo indicato per le Assemblee provinciali (al punto 9.2).
    3.6 Alla Commissione Verifica Poteri compete il controllo sull'identità dei Delegati e delle altre persone che possono essere ammesse all'Assemblea. Alla stessa inoltre compete il controllo sulla regolarità delle deleghe, che devono essere fatte pervenire dagli aventi diritto al voto al Comitato regionale, nei termini stabiliti.
    4.0 DELEGHE
    4.1 All’Assemblea hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dei Comitati provinciali.
    4.2 Deleghe dirette
    Valgono le disposizioni stabilite in materia per le Assemblee provinciali (punto 4.0).
    Le deleghe per l’Assemblea regionale devono essere inviate al Comitato regionale e devono pervenire almeno tre giorni prima dell’Assemblea.
    4.3 Deleghe aggiuntive
    4.3.1 Nelle Assemblee regionali é consentito il rilascio di deleghe tra i diversi soggetti aventi diritto al voto, purché appartenenti alla stessa componente.
    4.3.2 Ciascun delegato all’Assemblea regionale può essere portatore di due deleghe aggiuntive oltre alla propria. (Statuto art. 9.2)
    4.3.3 Le deleghe aggiuntive possono essere attribuite solo ad Affiliati, Atleti e Direttori sportivi aventi diritto al voto nell’ambito dello stesso Comitato regionale. (Statuto art. 9.2)
    4.3.4 Le deleghe aggiuntive, per essere considerate valide, devono essere compilate con le stese modalità delle deleghe dirette e, devono contenere il nome e la firma del delegante, nonché l’indicazione del nominativo del delegato.
    4.3.5 Devono pervenire al Comitato regionale almeno 3 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea.
    5.0 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
    Valgono le disposizioni stabilite in materia per le Assemblee provinciali (punto 5.0).
    6.0 QUORUM
    6.1 L’Assemblea regionale ordinaria, non elettorale, è valida, in prima convocazione, con la presenza del 50% più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, con la presenza del 30% degli aventi diritto al voto. (Statuto art. 8.1)
    6.2 L’Assemblea regionale ordinaria che, ogni quattro anni o nelle altre ipotesi previste dallo Statuto, dovrà procedere alla elezione per il rinnovo delle cariche regionali, è valida, in prima convocazione con la presenza del 65% degli aventi diritto al voto ed in seconda con il 30%. (Statuto - art. 8.2)
    6.3 In conformità di quanto stabilito dallo Statuto (art. 8.0) il quorum dell’Assemblea é calcolato sul numero globale di tutti gli aventi diritto al voto, ossia sul totale omogeneo dei delegati aventi diritto all’Assemblea nelle tre componenti.
    6.4 Calcolo del quorum
    6.4.1 Valgono le disposizioni stabilite per le Assemblee provinciali (punto 6.4).
    (Esempio di applicazione della norma :
    Assemblea REGIONALE
    FORZA BASE FORZA ASSEMBLEARE
    Società Delegati spettanti all'Affiliato Delegati presenti Deleghe aggiuntive
    dal tabulato (ammessi dalla Verifica Pot.) (ammesse dalla Verifica Pot.)
    Affiliato Atleti Dir. sp. Affiliato Atleti Dir. sp. Affiliato Atleti Dir. sp.
    A 1 1 1 1 1
    B 1 1
    C 1 1 1 1
    D 1 1 1 1
    E 1 1 1
    F 1 1 1
    G 1 1 1
    H 1 1 1 1 1
    Totale aventi diritto 8 3 6 3 1 2 3 1 2
    Totale 1) 8 + 3 + 6 = 17
    Totale 2) dirette 3+1+2 + aggiuntive 3+1+2 = 12
    L'Assemblea Regionale é regolarmente valida.

    6.4.2 Il totale di ognuna delle componenti dell’Assemblea regionale non può superare, fra deleghe dirette ed aggiuntive, il numero totale risultante dal tabulato.
    6.5 Nel caso invece di mancato raggiungimento dei quorum l’Assemblea deve essere riconvocata con le modalità previste dallo Statuto.
    6.6 Mancanza di candidature
    Valgono le disposizioni stabilite in materia per le Assemblee provinciali (punto 6.6).
    6.7 Impossibilità di riconvocare l’Assemblea ordinaria
    In tali casi il Presidente del Comitato regionale, e nel caso non sia possibile riconvocare l’Assemblea prima dello svolgimento dell’Assemblea nazionale, incarica la Commissione Verifica Poteri di procedere allo spoglio delle schede votate nelle Assemblee provinciali relative all’elezione dei delegati all’Assemblea nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Direttori sportivi, dandone il risultato.
    7.0 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE
    7.1 L’Assemblea regionale ordinaria annuale ha le seguenti competenze:
    a) approvazione della relazione sulla gestione del Comitato regionale, (Statuto art. 9.8)
    b) deliberare su ogni altro argomento inserito all’ordine del giorno. (Statuto art. 9.8)
    7.2 Oltre a questo, l’Assemblea regionale che si svolge successivamente alla chiusura del quadriennio olimpico deve eleggere il Presidente e gli altri componenti del Consiglio regionale. (Statuto art. 9.9)
    8.0 ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE (Presidente, Vicepresidenti, Consiglieri)
    8.1 Nell’avviso di convocazione deve essere indicato l’ordine del giorno contenente la composizione numerica dei candidati da eleggere nel corso dei lavori dell’Assemblea regionale.
    8.2 Composizione Consiglio Regionale
    8.2.1 Per le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini della composizione del Consiglio provinciale si applicano le norme stabilite al successivo punto 8.2.2, ma non é ammesso il rilascio di deleghe fra le varie componenti.
    In tali Assemblee dovranno essere eletti i Delegati all’Assemblea Nazionale in rappresentanza di tutte le componenti.
    8.2.2 Il Consiglio regionale nella sua globalità é composto al 70% dai rappresentanti degli Affiliati, al 20% dai rappresentanti degli Atleti e dal 10% dai rappresentanti dei Direttori sportivi e, in particolare é composto :
    - dal Presidente del Comitato regionale,
    - da due Vicepresidenti, anche in rappresentanza delle varie componenti,
    - da tanti Consiglieri, in rappresentanza degli Affiliati, quante sono le province della regione, con un minimo di quattro Consiglieri,
    - da tanti Consiglieri in rappresentanza degli Atleti e dei Direttori sportivi in ragione, rispettivamente, del 20% e del 10% del totale sopra indicato, con un minimo di un Consigliere per gli Atleti e di uno per i Direttori sportivi. (Statuto art. 21.1)
    (Esempio di applicazione della norma punto 8.2.2 :
    COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI

    numero Vice Cons. n° consiglieri Totale
    Comitato Regionale province presid. affiliati Totale Atleti Dir. Sp. Pres. C.D.
    O1 Piemonte-alle d'Aosta 9 2 9 11 4 2 1 18
    O2 Lombardia 11 2 11 13 4 2 1 20
    O3 Veneto 7 2 7 9 3 2 1 15
    O5 Friuli Venezia Giulia 4 2 4 6 2 1 1 10
    O6 Liguria 4 2 4 6 2 1 1 10
    O7 Emilia Romagna 9 2 9 11 4 2 1 18
    O8 Toscana 10 2 10 12 4 2 1 19
    O9 Marche 4 2 4 6 2 1 1 10
    10 Umbria 2 2 4 6 2 1 1 10
    11 Lazio 5 2 5 7 2 1 1 11
    12 Abruzzo 4 2 4 6 2 1 1 10
    13 Campania 5 2 5 7 2 1 1 11
    14 Puglia 5 2 5 7 2 1 1 11
    15 Basilicata 2 2 4 6 2 1 1 10
    16 Calabria 5 2 5 7 2 1 1 11
    17 Sicilia 9 2 9 11 4 2 1 18
    18 Sardegna 4 2 4 6 2 1 1 10
    19 Molise 2 2 4 6 2 1 1 10
    20 C.P. Trento 1 2 4 6 2 1 1 10
    21 C.P. Bolzano 1 2 4 6 2 1 1 10

    8.3 Valore del voto per l’elezione le cariche del Consiglio regionale
    8.3.1 Valgono le disposizioni stabilite per le Assemblee provinciali (punto 9.2) che sono applicabili alle deleghe dirette e a quelle aggiuntive.
    8.3.2 Le deleghe aggiuntive mantengono il loro valore (quello della società delegante, come risultante dai tabulati).
    8.3.3 Ad ogni delegato, avente diritto di voto, ammesso all’Assemblea si dovrà consegnare un numero di schede pari al numero di voti risultante dal tabulato federale, aventi ognuna il valore base indicato al precedente punto 8.3.1 .
    ( Esempio di applicazione della norma punto 8.3 :
    Assemblea REGIONALE - FORZA ASSEMBLEARE
    Delegati presenti Voti Voti rappresentati Totale dei voti
    Società Affil. Atleti Dir.sp. tabul. Affil. Atleti Dir.sp. Affil. Atleti Dir.sp.
    A 1 3 30
    delega società B 1 2 20
    delega società D 1 3 30
    Totale voti delegato A 80
    C 1 2 20
    delega società E 1 3 30
    delega società H 1 3 30
    Totale voti delegato C 80
    D 1 3 210
    delega società A 1 3 210
    delega società B 1 2 140
    Totale voti delegato D 560
    F 1 1 70
    delega società E 1 3 210
    delega società H 1 3 210
    Totale voti delegato F 490
    G 1 1 70
    delega società C 1 2 140
    Totale voti delegato G 210
    H 1 3 60
    delega società A 1 3 60
    delega società E 1 3 60
    Totale voti delegato H 180
    Totale deleghe rappres. 8 3 6 1260 180 160

    Quorum presente 8 + 3 + 6 = 17 1260 180 160
    Totale dei voti espressi nell'Assemblea Regionale 1600
    Voti esprimibili :
    per il Presidente del Comitato 1600
    per i Vicepresidenti del Comitato 1600
    per i Consiglieri degli Affiliati 1260
    per il Consigliere degli Atleti 180
    per il Consigliere dei Dir. Sportivi 160

    8.4 Insufficiente presentazione di candidature
    Vedere le indicazioni riportate al precedente punto 6.6.
    8.5 Votazione per il Presidente del Comitato Regionale
    Valgono le disposizioni stabilite in materia per le Assemblee provinciali (punto 9.4).
    8.6 Votazione per i Vicepresidenti del Comitato Regionale
    8.6.1 Alla votazione per i due Vicepresidenti partecipano tutti gli aventi diritto delle tre componenti.
    La scheda elettorale conterrà i nominativi dei candidati in ordine alfabetico con, a fianco di ciascun nominativo, l’indicazione della componente rappresentata ed una casella occorrente per l’espressione del voto.
    Trattandosi di elezione in unica soluzione occorrerà distinguere, con una diversa colorazione, le schede votate dai delegati degli Affiliati, da quelle votate dai delegati degli Atleti, e da quelle votate dai delegati dei Direttori sportivi.
    8.6.2 In calce a tale scheda deve essere inserito un avvertimento del seguente tenore :
    "N.B. A pena di nullità della scheda non possono essere espresse più di 2 preferenze".
    8.6.3 Risultano eletti i candidati che riportano la maggioranza relativa. (Statuto art. 6.13)
    In caso di parità sarà proclamato eletto il più anziano di età.
    8.6.4 Lo Statuto agli art. 29.1 ( 2° comma) riconosce la possibilità di candidatura per l’elezione a Vicepresidente per ognuna delle tre rappresentanze : Affiliati, Atleti, Direttori sportivi.
    In caso di elezione a Vicepresidente di rappresentanti degli Atleti e/o dei Direttori sportivi, lo stesso articolo prevede la diminuzione del numero di Consiglieri spettanti alla categoria interessata, onde mantenere immutata la quota percentuale di composizione del Consiglio regionale, stabilita dall’art. 29.1 (1° comma) in misura del 70% agli Affiliati, del 20% agli Atleti e del 10% ai Direttori sportivi.
    L’applicazione di tali norme statutarie comporta l’introduzione di un correttivo che permetta il mantenimento delle predette quote percentuali all’interno del Consiglio regionale. Pertanto andranno modificate le componenti indicate alla tabella riportata al precedente punto 8.2, nel modo seguente:
    Vicepresidenti Consiglieri da eleggere
    se gli eletti sono in rappresentanza
    in rappresentanza di
    Atleti Dir. Sp. Affiliati Atleti Dir. Sp.
    2 O più 2 meno 2 idem
    1 O più 1 meno 1 idem
    1 1 più 2 meno 1 meno 1
    O 1 più 1 idem meno 1
    Nel caso che 2 o più candidati all’elezione a Vicepresidente in rappresentanza dei Direttori sportivi, risultassero ottenere la maggioranza relativa al termine dello spoglio, si dovrà introdurre il seguente correttivo:
    a) per i C.R. che, sulla base della tabella indicata al precedente punto 8.2, prevedono un numero di DUE Consiglieri rappresentanza dei Direttori sportivi, si dovrà diminuire tale numero di DUE, ed aumentare di DUE quello dei Consiglieri da eleggere in rappresentanza degli Affiliati;
    b) per i C.R. che, sulla base della tabella indicata al precedente punto 8.2, prevedono un numero di UNO Consigliere rappresentanza dei Direttori sportivi, risulterà proclamato eletto solamente colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Di conseguenza si dovrà diminuire di UNO il numero dei Consiglieri rappresentanza dei Direttori sportivi, ed aumentare di UNO il numero dei Consiglieri da eleggere in rappresentanza degli Affiliati.
    8.7 Votazioni per i Consiglieri rappresentanza degli Affiliati
    8.7.1 Valgono le disposizioni stabilite per le Assemblee provinciali (punto 9.5).
    8.7.2 Appare evidente che in applicazione di quanto stabilito al precedente punto 8.6.4, si debba procedere alla votazione per l’elezione dei Consiglieri solamente dopo la proclamazione dei Vicepresidenti.
    8.8 Votazioni per i Consiglieri rappresentanza degli Atleti e dei Direttori sportivi
    8.8.1 Gli atleti e i Direttori sportivi eleggono rispettivamente i Consiglieri in loro rappresentanza, nel numero indicato nell’avviso di convocazione.
    8.8.2 Per tali votazioni vengono predisposte due distinte schede elettorali contenenti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico con, a fianco di ciascun nominativo, una casella occorrente per l’espressione del voto:
    a) in calce alla scheda riservata agli Atleti deve essere inserito un avvertimento del seguente tenore :
    "N.B. A pena di nullità della scheda non possono essere espresse più di X preferenze".
    Naturalmente "X" deve essere sostituito:
    - se i Consiglieri da eleggere sono fino a due con la cifra "1",
    - se i Consiglieri da eleggere sono tre o più con il numero corrispondente alla metà più uno, arrotondato per difetto.
    b) in calce alla scheda riservata ai Direttori sportivi viene inserito un avvertimento del seguente tenore :
    "N.B. A pena di nullità della scheda non può essere espressa più di 1 preferenza".
    8.8.3 Tali schede sono votate esclusivamente e separatamente dagli Atleti e dai Direttori sportivi aventi diritto al voto (delegati all’interno del singolo Affiliato nei modi previsti dallo Statuto - art. 10.2).
    8.8.4 Risultano eletti i candidati che riportano la maggioranza relativa. (Statuto art. 6.13)
    In caso di parità sarà proclamato eletto il più anziano di età.
    9.0 DIRITTO A VOTO (ELETTORATO ATTIVO)
    9.1 Nelle Assemblee regionali indicate ai punti 6.1 e 6.2, i tabulati inviati dalla Segreteria generale sono aggiornati in funzione delle variazioni risultanti dai verbali della Commissione Verifica Poteri delle Assemblee provinciali.
    Negli altri casi almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea devono essere resi pubblici, mediante disponibilità nella sede regionale, l’elenco degli Affiliati, degli Atleti e dei Direttori sportivi aventi diritto al voto, vale a dire i tabulati inviati dall’Ufficio Tesseramento federale, nonché il numero dei voti attribuiti a ciascun Affiliato sulla base dello Statuto (art. 11).
    9.2 Il contenuto di detti elenchi è modificabile dalla Commissione Verifica Poteri sulla base documentale che l’Affiliato, che non abbia partecipato alle Assemblee provinciali, deve esibire e consegnare in copia.
    9.3 Per la elezione degli Organi del Consiglio regionale ogni Affiliato, avente diritto al voto, esprime al proprio interno il delegato degli Atleti e il delegato dei Direttori sportivi che, con il delegato dell’Affiliato, esercita il diritto di voto nell’Assemblea regionale. (Statuto art. 9.2)
    Gli Atleti ed i Direttori sportivi eleggono tra di loro, in seno a ciascun Affiliato, il rispettivo delegato. (Statuto art. 9.2)
    9.4 Pertanto l’Assemblea elettiva regionale é composta da tutti i delegati (degli Affiliati, degli Atleti e dei Direttori sportivi).
    9.5 Per la elezione del Presidente del Comitato regionale tutti i delegati presenti in Assemblea esprimono il proprio voto, con il metodo indicato al punto 8.3, e con le modalità indicate al punto 8.5.
    9.6 Per la elezione dei Vicepresidenti del Comitato regionale i delegati degli Affiliati esprimono il loro voto, con il metodo indicato al punto 8.3, e con le modalità indicate al punto 8.6.
    9.7 Per la elezione dei componenti il Consiglio regionale ciascun avente diritto esprimerà il proprio voto, con il metodo indicato al punto 8.3, e con le modalità indicate ai punti 8.7 e 8.8.
    10.0 TRASMISSIONE DOCUMENTI
    10.1 Valgono le disposizioni stabilite in materia per le Assemblee provinciali (punti 11.1 e 11.2).
    10.2 Per le candidature a cariche elettive la lettera raccomandata deve essere inviata al Comitato regionale ed alla Segreteria generale.
    11.0 SCHEDE DI VOTAZIONE
    Valgono le disposizioni stabilite in materia per le Assemblee provinciali (punto 12.0).
    12.0 ELEGGIBILITÀ (ELETTORATO PASSIVO) E CANDIDATURE
    12.1 Possono essere eletti alle cariche regionali i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei requisiti elencati dallo Statuto (art. 29).
    12.2 Può essere presentata una sola candidatura per ciascuna Assemblea elettiva. (Statuto art. 29.8)
    Le candidature alle cariche regionali devono essere presentate nei modi stabiliti al precedente punto 10.0, almeno venti giorni prima dell’Assemblea, con pubblicazione dell’elenco dei candidati sull’Organo ufficiale, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea. (Statuto art. 30.2)
    12.3 I candidati alla Presidenza del Comitato regionale dovranno presentare anche i relativi programmi che saranno resi pubblici unitamente alle indicazioni delle candidature. (Statuto art. 30.3)
    12.4 Tutti i candidati, al momento della presentazione della candidatura, devono essere in possesso di una tessera federale in vigore per l’anno in corso.
    Nel modulo di presentazione della candidatura dovranno essere indicati, oltre ai dati anagrafici, ai riferimenti alla carica, per quale (con esclusione della candidatura a Presidente regionale) delle tre componenti si pone la candidatura, anche il numero della tessera federale e la relativa qualifica.
    Gli ex atleti e gli ex direttori sportivi devono indicare il periodo di tesseramento ai fini della verifica del requisito di appartenenza alla categoria prescritto in due anni.
    Per gli Atleti ed i Direttori Sportivi inoltre valgono le disposizioni indicate per le Assemblee provinciali (punto 13.5).
    12.5 Le candidature debbono essere sottoscritte in originale esplicitando la assunzione di responsabilità attestante la veridicità delle dichiarazioni rese.
    13.0 APERTURA DELLA ASSEMBLEA
    13.1 L’Assemblea regionale è presieduta, fino al momento dell'elezione degli Organi assembleari (Presidente, Vicepresidente e Segretario assembleare), dal Presidente del Comitato regionale, o da colui che, in base alle norme statutarie, lo sostituisce.
    13.2 Il soggetto che presiede l’Assemblea, prima della nomina dell’Ufficio di Presidenza della stessa, dovrà leggere, dopo la chiusura delle operazioni di verifica poteri, la comunicazione della Commissione Verifica Poteri indicata al punto 3.4 e, verificato che il quorum per la validità dell’Assemblea é rispettato, provvedere alla costituzione degli Organi assembleari e del Collegio degli scrutatori, questi ultimi scelti fra i Delegati aventi diritto al voto, la cui nomina può essere fatta dall’Assemblea anche per acclamazione.
    13.3 Qualora non sia raggiunto il quorum richiesto o vi sia un insufficiente numero di candidature alle cariche elettive, dovrà comunicare l’annullamento dell’Assemblea e, dovrà procedere come indicato ai punti 6.5, 6.6 e 6.7.
    14.0 SVOLGIMENTO DELLA ASSEMBLEA
    14.1 Ordine del giorno
    L’ordine del giorno, contenuto nella convocazione dell’Assemblea, deve prevedere i seguenti punti in ordine cronologico:
    a) nomina degli Organi assembleari e del Collegio degli scrutatori,
    b) ammissione, caso per caso, dei delegati esclusi segnalati dalla Commissione Verifica Poteri,
    c) approvazione della relazione sulla gestione del Comitato regionale, (Statuto - art. 10.8)
    d) elezione del Presidente del Comitato regionale,
    e) elezione dei Vicepresidenti del Comitato regionale,
    f) elezione dei Consiglieri del Comitato regionale, rappresentanza degli Affiliati,
    g) elezione del/dei Consiglieri del Comitato regionale, rappresentanza degli Atleti,
    h) elezione del/dei Consiglieri del Comitato regionale, rappresentanza dei Direttori sportivi,
    i) spoglio delle schede per l’elezione dei Delegati in rappresentanza degli Atleti e dei Direttori sportivi,
    l) delibera su ogni altro argomento inserito all’ordine del giorno. (Statuto - art. 10.8).
    I punti e), f), g), h) sono inseriti, tutti o alcuni, solamente nel caso si debba procedere al rinnovo all’elezione per integrazione di membri decaduti.
    14.2 Doveri degli Organi assembleari
    Valgono le disposizioni stabilite in materia per le Assemblee provinciali (punto 15.2).
    14.3 Lavori dell’Assemblea
    14.3.1 Valgono le disposizioni stabilite in materia per le Assemblee provinciali (punto 15.3).
    14.3.2 Al termine delle operazioni di voto la Commissione di Scrutinio regionale provvede allo spoglio delle schede relative alle varie votazioni per le cariche elettive regionali.
    Procede inoltre alla apertura delle urne inviate dai Comitati provinciali contenenti le schede di votazione dei Delegati all’Assemblea nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Direttori sportivi ed al loro spoglio.
    15.0 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ASSEMBLEA
    15.1 Il verbale, firmato dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario dell’Assemblea, nonché dai componenti la Commissione di Scrutinio (Statuto art. 8.6), è redatto entro cinque giorni in duplice esemplare, e immediatamente trasmesso alla Segreteria Generale.
    15.2 Devono essere allegati al predetto verbale :
    a) tabulati inviati dalla Segreteria generale riportanti le correzioni, con le relative motivazioni, apportate dalla Commissione Verifica Poteri,
    b) elenchi degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, sottoscritti dalla Commissione Verifica Poteri;
    c) relazione informativa della Commissione Verifica Poteri;
    d) verbali di scrutinio delle votazioni per la :
    - elezione degli organi direttivi del Consiglio regionale.
    - elezione dei delegati effettivi e supplenti all’Assemblea nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Direttori sportivi.
    15.3 Il verbale dell’Assemblea regionale, inoltre, deve essere custodito agli atti del Comitato regionale ove ciascun avente diritto a voto ha facoltà di prenderne visione.

  2. #12
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    In Origine Postato da Alessandra
    Siete un mito viventeeeeeeee, grazissimo raga, mi stampo il tutto, mi avete salvato, c'ho un appuntamento tra dieci minuti e mi servono proprio questi documenti...grazie mitici

    ce ne sono altri dimmi quali devo postare

  3. #13
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    In Origine Postato da Nirvana
    ce ne sono altri dimmi quali devo postare
    a bbello...troppo tardi!

  4. #14
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    FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA















    REGOLAMENTO

    ORGANICO
















    Approvato dal Consiglio Federale con delibera n° 24 del 31 marzo 2001


    PARTE I
    Titolo I – LE CARTE FEDERALI

    Articolo 1
    1) L’attività federale, nel rispetto dei principi contenuti dallo Statuto federale, è regolata e disciplinata dalle presenti norme e dai Regolamenti, specifici per le rispettive materie, di seguito indicati :
    - Regolamento Tecnico Attività Agonistica - settore professionistico,
    - Regolamento Tecnico Attività Agonistica - settore dilettantistico,
    - Regolamento Tecnico Attività dei Giovanissimi,
    - Regolamento Sanitario,
    - Regolamento dei Giudici di Gara,
    - Regolamento dei Direttori di Organizzazione e di Corsa,
    - Regolamento delle Onorificenze federali,
    - Regolamento di Amministrazione,
    - Regolamento Tecnico per l’Attività Amatoriale,
    - Regolamento Tecnico per l’Attività Cicloturistica.
    Le materie dell’Anti-doping e della Giustizia e Disciplina federale sono ordinate dai rispettivi Regolamenti deliberati dal Consiglio Federale e sottoposti alla approvazione di competenza della Giunta Nazionale del CONI.
    2) I Regolamenti sopra indicati sono approvati dal Consiglio Federale ed entrano in vigore di norma dal quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sull’Organo ufficiale federale, ove non sia diversamente disposto dalla relativa delibera.
    3) Su proposta dei Settori Tecnici Nazionali possono essere emanate dal Consiglio Federale, prima dell’inizio dell’attività, norme attuative dei Regolamenti tecnici, che andranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sull’Organo ufficiale.
    4) Le proposte di modificazioni ai Regolamenti federali, indicati nel precedente comma 1, possono essere formulate dai Settori Tecnici Nazionali e dalle Commissioni Nazionali, di cui al successivo Titolo Secondo, oltre che dalle Strutture regionali per il tramite, e con il parere, di quella nazionale.

    Articolo 2
    1) La Federazione Ciclistica Italiana, per effetto della sua affiliazione all’Unione Ciclistica Internazionale è tenuta all’applicazione dei regolamenti della stessa UCI nello svolgimento dell’attività agonistica iscritta nel calendario internazionale che si svolge sul territorio nazionale
    2) Le norme tecnico organizzative dell'UCI possono integrare la relativa normativa federale con deliberazione del Consiglio Federale su proposta dei competenti Settori Tecnici Nazionali e dalle Commissioni Nazionali federali.

    Titolo II – LE AFFILIAZIONI

    Articolo 3 - Prima affiliazione della società
    1) La domanda di affiliazione alla Federazione Ciclistica Italiana deve essere presentata per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio.
    Per i Gruppi Sportivi professionistici e per gli Enti Organizzatori di gare professionistiche la domanda di affiliazione alla Federazione Ciclistica Italiana deve essere presentata per il tramite del Consiglio del Ciclismo Professionistico, che provvederà ad inviarne copia al Comitato Regionale competente per territorio.
    La domanda, da redigersi sugli appositi moduli federali, a firma del Presidente e Vice Presidente della società, munita della documentazione di seguito indicata, dovrà essere trasmessa dal suddetto Comitato regionale, nel termine massimo di dieci giorni dalla data di ricezione o dal compimento dell’istruttoria di competenza, alla Segreteria Generale, unitamente al proprio parere.
    2) La rappresentanza legale delle Società spetta al Presidente della stessa.
    3) Dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti :
    a) atto costitutivo in triplice copia,
    b) statuto sociale in triplice copia,
    c) modulo indicante la composizione del Consiglio Direttivo (non inferiore a 5 componenti) con indicazione dei singoli incarichi affidati,
    d) elenco dei soci della società,
    e) attestazione del versamento della quota di affiliazione, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Federale,
    f) eventuali altri documenti richiesti dai Regolamenti o da particolari norme federali.
    4) L’autenticità dello statuto e dell’atto costitutivo é certificata, a pena di nullità degli atti stessi, dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea stessa.
    5) L’accoglimento o il rigetto della domanda riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione, per delega del Consiglio Nazionale del CONI, è di competenza del Consiglio Federale, visto il parere del Comitato Regionale competente per territorio o del Consiglio del Ciclismo Professionistico.
    Il riconoscimento e l’affiliazione decorrono ad ogni effetto dalla data indicata nella relativa delibera del Consiglio Federale.
    Sono fatte salve le anzianità acquisite alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
    6) La scadenza dei termini dell’affiliazione sospende ad ogni effetto, fino al suo rinnovo, ogni attività federale da parte dell’affiliato.
    7) I diritti degli affiliati, indicati dall’art. 2-comma 8 dello Statuto federale, sono sospesi con provvedimento adottato dal Giudice Unico nazionale o regionale, su denuncia del Segretario Generale o del Comitato regionale, nel caso di mancata corresponsione da parte dell’affiliato delle ammende inflitte dai competenti organi di giustizia e disciplina federale ovvero in caso di mancata regolazione delle pendenze economiche nei confronti della Federazione.
    8) La sospensione ha termine alla data di presentazione, al medesimo Organo che ha adottato il provvedimento di sospensione, del documento che attesti l’avvenuto pagamento dell’ammenda o della pendenza in questione.

    Articolo 4 - Affiliazione gruppi sportivi professionistici
    1) Nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 3, i Gruppi Sportivi professionistici o le società di capitali, dovranno inoltre indicare nel modulo di affiliazione il nominativo del legale rappresentante in conformità di quanto in materia detta il codice civile.

    Articolo 5 - Rinnovo dell’affiliazione
    1) Il rinnovo delle affiliazioni deve essere effettuato nel periodo 1 ottobre - 31 gennaio, con la presentazione della documentazione indicata al precedente articolo 3 punto 2, ad esclusione dei punti a) e b). Nel periodo 1 febbraio - 31 marzo possono essere accolte richieste di rinnovo di affiliazioni scadute subordinatamente al pagamento della indennità di mora nella misura annualmente fissata dal Consiglio Federale. La mancata presentazione della richiesta nel periodo suindicato comporta ad ogni effetto la cessazione del rapporto di affiliazione e richiede la ripetizione della procedura di affiliazione stessa, con conseguente perdita dell’anzianità ai fini statutari.
    2) La società affiliata può procedere alla modificazione della propria sede sociale soltanto all’atto del rinnovo dell’affiliazione, salvo che il trasferimento avvenga all’interno della stessa provincia. In tale ultimo caso la variazione deve essere comunicata ai competenti Comitati, provinciale e regionale, ed alla Segreteria Generale nel termine di quindici giorni dalla data di modificazione della sede sociale.
    3) Allo statuto sociale adottato al momento dell’affiliazione potranno essere apportate modifiche da parte dell’Assemblea dei Soci. La Società ha l’obbligo di comunicare entro dieci giorni le modifiche al Comitato Regionale di appartenenza, fornendo la documentazione relativa alla delibera di accettazione delle modifiche da parte dell’Assemblea. Il Comitato Regionale dovrà inviare tale documentazione alla Segreteria Generale.

    Titolo III – DISCIPLINA DELLE SOCIETA’

    Articolo 6
    1) Per il raggiungimento dei fini comuni e per esigenze tecnico organizzative le società possono organizzarsi in consorzi. Per la loro affiliazione è richiesto il rispetto della procedura dettata dal precedente articolo 3.
    I relativi Consigli Direttivi sono eletti nella assemblea costitutiva composta dai rappresentanti delle società che costituiscono il consorzio.
    Articolo 7 - Composizione dei Consigli Direttivi societari
    1) Il Consiglio Direttivo societario, deve essere costituito da almeno 5 componenti di cui un Presidente e due Vice Presidenti.
    2) In applicazione dell’articolo 3 della legge 23.3.1981, n. 91 le società organizzatrici di gare, che richiedano per la partecipazione la stipulazione di contratti con gli atleti professionisti partecipanti, debbono costituirsi, a norma dell’articolo 1 della legge succitata, nella forma di Società per azioni o Società a responsabilità limitata.

    Articolo 8 - Fusione ed incorporazione delle società non di capitali
    1) Spetta al Consiglio Federale deliberare in merito alla fusione di due o più società negli stessi termini e con la medesima procedura fissata per il rinnovo delle affiliazioni. Per cause particolari ed a carattere eccezionale il Consiglio Federale può deliberare la deroga dai predetti termini.
    2) Alla domanda di fusione deve essere allegato il verbale dell’assemblea delle società che chiedono la fusione stessa, oltre allo statuto e all’atto costitutivo della società che si costituisce per effetto della fusione. Nel caso di fusione per incorporazione, l’atto costitutivo è quello della società incorporante, che conserva a tutti gli effetti i propri organi direttivi.
    3) Gli atleti tesserati per le società richiedenti la fusione sono di diritto tesserati per la nuova società, salvo richiesta diversa dell’atleta, o del genitore nel caso di minore età dell’atleta stesso. In caso di rifiuto da parte dell’atleta a conservare il tesseramento per la nuova società, il medesimo acquista facoltà di trasferimento ad altra società nel rispetto delle norme dettate dal Regolamento Tecnico in materia di corresponsione del premio di valorizzazione.
    4) La cessione della titolarità delle manifestazioni é disciplinata dall’art. 45.6 dello Statuto federale.

    Articolo 9 - Rapporti società e tecnici.
    1) Il rapporto tra società e tecnici deve essere determinato consensualmente in materia tecnica, organizzativa e dei rispettivi diritti e doveri di ogni altra natura.
    2) Spetta alla società verificare il possesso dei titoli federali che consentano al direttore sportivo l’esercizio dell’attività nei confronti dei corridori tesserati dalla società.

    Articolo 10 - Associazioni di categoria
    1) Su richiesta, presentata dalle singole Associazioni di categoria di tesserati o affiliati, la Federazione può procedere al riconoscimento delle associazioni, i cui statuti siano ispirati ai principi di democrazia interna e di partecipazione all’attività in condizioni di parità.

    Titolo IV – I TESSERATI

    Articolo 11 - Settore Dilettantistico
    1) Il tesseramento per ogni categoria di atleti è effettuato, in conformità delle norme stabilite dall’art. 3 dello Statuto, per il tramite della società di appartenenza.
    2) Il tesseramento per tutte le altre categorie, diverse dagli atleti, è effettuato per il tramite della rispettiva società di appartenenza.
    3) Il tesseramento dei Direttori di corsa e di organizzazione deve avvenire obbligatoriamente per il tramite di una società affiliata.
    4) Per le categorie che prevedono un elenco federale degli abilitati, la partecipazione ai corsi periodici di aggiornamento, costituisce titolo unico per il mantenimento della relativa qualifica.

    Articolo 12 - Tesseramento dei Dirigenti federali
    1) Il tesseramento dei dirigenti nazionali, eletti o nominati, e dei tecnici nazionali é effettuato dalla Segreteria Generale.
    2) Il tesseramento dei dirigenti e dei tecnici regionali e dei dirigenti provinciali, eletti o nominati, è effettuato a cura del rispettivo organo.
    3) I Giudici di gara effettuano il tesseramento secondo le modalità proposte dalla C.N.G.G. e sottoposte all’approvazione del Consiglio Federale.

    Articolo 13 - Settore Professionistico
    1) Considerata la diversità della normativa contenuta dalla legge 23.3.1981, nr. 91 e dal D.L. 23.7.1999 n. 242, oltre che della legislazione nazionale in materia di rapporto di lavoro e delle disposizioni dettate in materia dall’Unione Ciclistica Internazionale, le norme e le modalità relative al tesseramento del Settore Professionistico sono dettate pro-tempore dal Consiglio Federale, sentito il Consiglio del Ciclismo Professionistico.

    Articolo 14
    1) La tessera ha validità annuale e cessa, ai fini sportivi, con il termine della stagione agonistica per la quale é stata rilasciata.

    Titolo V – TASSE FEDERALI – TRIBUTI REGIONALI

    Articolo 15 - Tasse federali
    1) Il Consiglio Federale stabilisce annualmente, con specifica deliberazione, la misura dei premi e delle tasse federali.

    Articolo 16 - Tributi regionali e provinciali
    1) I Comitati regionali e provinciali possono stabilire, con deliberazione assunta in sede consiliare, tributi diretti allo svolgimento dell’attività della Regione e della Provincia. Le relative deliberazione dovranno essere trasmesse alla Segreteria Generale nel termine di quindici giorni dalla loro adozione.
    2) Il Consiglio Federale può disporre l’annullamento delle deliberazioni di cui al comma precedente.

    PARTE II
    Titolo I – COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI

    Articolo 17 - Sedi dei Comitati regionali e provinciali
    1) Le sedi dei Comitati Regionali e Provinciali sono quelle stabilite alla data di approvazione dello Statuto.
    2) Qualsiasi modificazione deve essere proposta al Consiglio Federale secondo le modalità stabilite dagli artt. 20.3 e 24.3 dello Statuto.

    Articolo 18 - Coordinatore provinciale
    1) Per procedere alla elezione dei delegati provinciali alla assemblea nazionale il coordinatore provinciale dovrà informare tutti gli aventi diritto a voto della provincia, indicati nell'elenco trasmessogli dal Comitato Regionale, mediante avviso pubblicato sull’organo ufficiale federale almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea. Copia dell’avviso di cui sopra, che dovrà contenere indicazioni dell’ora e del luogo di svolgimento, dovrà essere inviato per dovuta conoscenza al Comitato Regionale di competenza oltre che alla Segreteria Generale.
    2) All’ora stabilita per l’inizio dell’assemblea, in unica convocazione, il coordinatore provinciale procederà all’appello degli aventi diritto a voto e successivamente alla nomina della Commissione di Scrutinio, scelta al di fuori dei candidati alla elezione di delegato all’assemblea nazionale.
    3) Il coordinatore provvederà affinché le votazioni si svolgano nel rispetto delle condizioni richieste ai fini della segretezza del voto.
    4) Entro il termine di dieci giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea gli aventi diritto a voto comunicheranno al coordinatore provinciale i nominativi dei propri candidati alla elezione di cui al precedente comma 2.
    5) I nominativi dei candidati dovranno essere resi noti a mezzo di elenco affisso nella sala di svolgimento dell’assemblea.

    Articolo 19 - Gestioni commissariali
    1) La deliberazione di nomina del Commissario Straordinario in sede regionale e provinciale è di esclusiva competenza del Consiglio Federale, su proposta del Comitato Regionale o di iniziativa del Consiglio Federale stesso.
    2) La deliberazione dovrà stabilire la durata del mandato ed indicare le motivazioni dell'adozione della delibera stessa.
    3) Il Commissario Straordinario, prima della scadenza del termine del mandato affidatogli, può chiedere al Consiglio Federale una proroga dei poteri affidatagli, giustificando i motivi che non hanno consentito il compimento del mandato stesso.

    Titolo II – RIUNIONI

    Articolo 20
    1) Le decisioni adottate nelle riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza debbono essere rese pubbliche per estratto mediante pubblicazione sull’organo ufficiale.
    2) Le decisioni adottate nelle riunioni dei Consigli dei Comitati regionali e provinciali e dei Consigli di Presidenza regionali debbono essere verbalizzate.
    I Comitati Regionali e Provinciali sono tenuti a trasmettere, rispettivamente alla Segreteria Generale ed al Comitato regionale, i verbali delle riunioni entro quindici giorni dalla loro effettuazione.
    3) I verbali delle riunioni del Consiglio Federale, dei Consigli Regionali e Provinciali e dei Consigli di Presidenza nazionale e regionali, debbono essere posti a disposizione degli aventi diritto a voto che ne chiedono la consultazione presso le rispettivi sedi.
    4) Gli atti relativi alle riunioni degli organi di cui ai commi precedenti debbono essere conservati per la durata di dieci anni presso le rispettive sedi. La eliminazione degli atti di cui sopra deve costituire oggetto di specifica verbalizzazione.
    5) La convocazione delle riunioni del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto e deve contenere la data, la sede della riunione, l’ora e l’ordine del giorno dei lavori e deve essere inviata almeno dieci giorni prima della data di svolgimento a tutti i componenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti.
    6) La convocazione delle riunioni del Consiglio Regionale e di quello Provinciale deve avvenire per iscritto e deve contenere la data, la sede della riunione, l’ora e l’ordine del giorno dei lavori e deve essere inviata almeno cinque giorni prima della data di svolgimento a tutti i componenti. La convocazione del Consiglio Regionale deve essere inviata anche alla Segreteria Generale. La convocazione del Consiglio Provinciale deve essere inviata anche al Comitato Regionale.
    7) Nei casi di estrema urgenza il termine di convocazione del Consiglio Federale è ridotto a cinque giorni., quello del Consiglio Regionale e Provinciale a tre giorni.
    8) La convocazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza nazionale e regionale deve essere inviata almeno un giorno prima della data di svolgimento a tutti i componenti. La convocazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza nazionale deve essere inviata anche al Collegio dei Revisori dei Conti.

    PARTE III
    Titolo I – LE STRUTTURE FEDERALI

    Articolo 21 - Consiglio del Ciclismo Professionistico
    1) E’ composto da un presidente e da sei componenti nominati dal Consiglio Federale.
    2) I componenti sono :
    a) un rappresentante dei corridori élite con contratto di lavoro, che sia stato tesserato, nella categoria, per almeno due anni,
    b) un rappresentante dei gruppi sportivi affiliati alla FCI,
    c) un rappresentante degli enti organizzatori di gare iscritte nel calendario internazionale della classe 4 e superiori e del calendario nazionale, affiliati alla FCI,
    d) tre rappresentanti nominati dal Consiglio Federale.
    3) Le nomine dei componenti di cui ai punti a), b) e c) del precedente punto 2) sono effettuate dal Consiglio Federale sentite le proposte formulate dalle rispettive Associazioni di categoria riconosciute dalla FCI, nel rispetto delle modalità fissate dal precedente art. 10. Qualora tali Associazioni non siano in grado di formulare proposte, il Consiglio Federale provvederà ugualmente ed autonomamente alla nomina dei componenti di cui ai punti a), b) e c).
    4) Il Consiglio Federale nomina un proprio componente con l’incarico di sovrintendente dell’attività del Consiglio del Ciclismo Professionistico.
    5) Gli uffici del Consiglio del Ciclismo Professionistico sono retti dal Direttore organizzativo, i cui compiti sono stabiliti dal Regolamento interno del Consiglio del Ciclismo Professionistico.
    6) Le modalità di convocazione del Consiglio del Ciclismo Professionistico, le procedure e le modalità di svolgimento delle relative riunioni sono stabilite dal Regolamento interno, formulato dal Consiglio e proposto alla deliberazione del Consiglio Federale.
    7) Al Consiglio del Ciclismo Professionistico sono attribuiti i seguenti compiti :
    a) proporre alla deliberazione del Consiglio Federale il calendario internazionale e nazionale delle corse riservate alla categoria elite con contratto di lavoro,
    b) formulare al Consiglio Federale proposte in materia di organizzazione tecnica ed amministrativa del ciclismo professionistico,
    c) proporre per la deliberazione del Consiglio Federale l’ammontare dei premi e delle tasse relative alla manifestazioni inserite nei predetti calendari,
    d) proporre per la deliberazione del Consiglio Federale le norme e l’ammontare delle tasse relative al tesseramento,
    e) formulare per la deliberazione del Consiglio Federale, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, le norme tecniche ed organizzative ad integrazione delle norme di svolgimento delle corse dettate dall’UCI,
    f) formulare al Consiglio Federale, ai sensi dell’art. 1.3 dello Statuto, qualsiasi istanza da sottoporre agli organismi internazionali (UCI e UEC) e nazionali (CONI), utile per l’armonizzazione del funzionamento del movimento ciclistico professionistico;
    g) formulare al Consiglio Federale proposte volte alla tutela dei diritti e degli interessi del ciclismo professionistico e delle sue componenti;
    h) svolgere tutti gli altri compiti che, in via ordinaria o straordinaria, gli saranno conferiti dal Consiglio Federale.
    8) Il Consiglio Federale stabilisce la sede del Consiglio del Ciclismo Professionistico.
    9) Al Consiglio del Ciclismo Professionistico sono attribuite le funzioni e le competenze proprie dei Comitati Regionali in materia di registrazione dell’affiliazione del Gruppi Sportivi professionistici e degli Enti Organizzatori di gare professionistiche, nonché in materia di tesseramento di tutte le relative categorie.

    Articolo 22 - Struttura Tecnica Federale
    1) La Struttura tecnica federale è composta dai seguenti Settori Tecnici Nazionali :
    a) 1) giovanile (7-12 anni),
    2) strada ( da esordienti a elite s.c.)
    3) pista ( da esordienti a elite c.c.)
    4) fuoristrada ( da esordienti a elite c.c.)
    La gestione dell’attività fuoristrada delle categorie amatoriali è curata dalla Struttura Tecnica Nazionale fuoristrada.
    5) strada (elite c.c.).
    b) Settore Sviluppo e Promozione.
    c) Settore Squadre Nazionali (strada, pista e fuoristrada).
    2) Ai singoli Settori Tecnici Nazionali sono attribuiti i seguenti compiti :
    a) approvazione dei programmi delle gare inscritte nel calendari di competenza;
    b) formulazione al Consiglio Federale delle proposte di calendario per le gare nazionali ed internazionali;
    c) predisposizione del Regolamenti tecnici dell’attività da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Federale;
    d) formulazione delle norme attuative dei regolamenti tecnici da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio Federale.
    3) Ogni Settore Tecnico Nazionale è composto da un responsabile e da un numero minimo di quattro componenti ad un massimo di sette, nominati dal Consiglio Federale.
    4) Il Consiglio Federale designa un proprio componente quale referente di ciascun settore.
    Il sovrintendente del Settore Tecnico strada elite c.c., è lo stesso designato per il Consiglio del Ciclismo Professionistico, di cui al precedente articolo 21.4.
    5) Il responsabile di settore, i componenti nominati e gli eventuali collaboratori, compongono l’unità di gestione, alla quale sovrintende il referente federale indicato al comma precedente.
    6) Spetta ai singoli settori, sentito il parere dei rispettivi responsabili tecnici, formulare al Consiglio Federale le proposte di calendario delle gare internazionali e nazionali, e delle norme attuative tecnico organizzative.
    7) Al referente federale spetta il compito di verificare la operatività del settore di competenza, in materia di pianificazione e di utilizzo delle risorse stanziate, riferendone al Consiglio Federale.
    8) Ad ogni settore è demandato il compito di istituire e gestire le relative scuole di specialità. Le modalità di funzionamento e di finanziamento delle predette scuole sono disciplinate dalle relative norme approvate dal Consiglio Federale.
    9) Il Settore Sviluppo e Promozione coordina e sviluppa l’attività promozionale sul territorio mediante le iniziative approvate dal Consiglio Federale, quali gli eventuali accordi con enti e istituzioni, e le manifestazioni finalizzate allo sviluppo dell’attività ciclistica con particolare attenzione alle categorie giovanili.
    Tiene i rapporti e collabora con i settori di competenza e con gli organi periferici per le problematiche e le iniziative di interesse comune.
    Sovrintende a tale settore il componente del Consiglio Federale delegato al Settore giovanile.
    10) I Settori Squadre Nazionali di specialità (strada, pista e fuoristrada, inclusa la categoria master) sono coordinate dal Direttore Tecnico e composte tecnici di ogni specialità.
    I Settori Squadre Nazionali hanno il compito di realizzare le attività delle rappresentative nazionali.
    Al Direttore Tecnico compete la valutazione dei programmi di attività, verificando la loro rispondenza agli indirizzi tecnici stabiliti dal Consiglio Federale al fine della loro armonizzazione e della costante verifica della congruità delle attività realizzate con le finalità programmatiche. Egli ha inoltre il compito di coordinare l’attività dei tecnici e di predisporre il programma annuale di attività.
    Il Direttore Tecnico di ogni settore predispone i programmi annui di attività e ne cura la attuazione unitamente ai tecnici.
    I tecnici di ogni specialità relazionano della propria attività al Direttore Tecnico e questi al referente federale.
    Il referente del Consiglio Federale per ognuno dei Settori Tecnici è il medesimo del Settore Tecnico di specialità.
    Le Squadre Nazionali si avvalgono del supporto di una segreteria operativa per la pianificazione logistica e l’organizzazione delle trasferte.
    11) I collaboratori tecnici di ogni settore sono nominati dal Consiglio Federale.

    Articolo 23 - Struttura Amatoriale Nazionale
    1) La Struttura Amatoriale Nazionale è composta da un presidente e da un numero minimo di quattro componenti fino ad un massimo di sette, nominati dal Consiglio Federale.
    Il Consiglio Federale nomina un suo componente quale sovrintendente della Struttura.
    2) Alla Struttura Amatoriale Nazionale sono attribuiti i seguenti compiti :
    a) approvazione dei programmi delle gare inscritte nel calendario internazionale e nazionale, relativo all’attività cicloamatoriale su strada e su pista;
    b) formulazione al Consiglio Federale delle proposte di calendario per le gare nazionali ed internazionali;
    c) predisposizione del Regolamento tecnico dell’attività amatoriale e cicloturistica da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Federale;
    d) formulazione delle norme attuative dei regolamenti tecnici da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio Federale.

    Titolo II – LE COMMISSIONI FEDERALI

    Articolo 24 - Commissione Nazionale Giudici di Gara
    1) La Commissione è composta da un presidente e quattro componenti. I cinque saranno nominati dal Consiglio Federale con le modalità stabilite dal successivo comma 2
    Essa dura in carica quanto il Consiglio Federale che ha effettuato la nomina.
    Il Consiglio Federale nomina un suo componente quale sovrintendente della Commissione.
    2) L’elenco dei Giudici di Gara che hanno manifestato la propria disponibilità alla nomina è sottoposto a consultazione tra i Giudici di Gara internazionali e nazionali in ruolo. Ciascuno di essi potrà esprimere un massimo di tre preferenze. I primi otto suffragati formeranno la rosa nell’ambito della quale il Consiglio Federale nominerà i cinque componenti della Commissione. I cinque componenti così nominati eleggeranno tra di loro il Presidente della Commissione Nazionale Giudici di Gara.
    3) Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti :
    a) designare in servizio i Giudici di gara richiesti per il controllo delle gare su strada, su pista e fuoristrada di ogni categoria e specialità, maschili e femminili, a carattere agonistico, cicloamatoriale, promozionale e cicloturistico, relativamente al calendario nazionale;
    b) designare in servizio, relativamente alle gare iscritte nel calendario internazionale, i Giudici di gara in conformità delle norme contenute in materia nei Regolamenti dell’UCI;
    c) designare in servizio gli ispettori incaricati dello svolgimento dei controlli antidoping per le gare stabilite dalla Commissione Antidoping e per le gare richieste dalla UCI;
    d) elaborare la normativa in materia di reclutamento, abilitazione, perfezionamento e specializzazione dei Giudici di gara di ogni categoria;
    e) predisporre il Regolamento tecnico disciplinare della categoria da sottoporre all’approvazione del Consiglio Federale;
    f) controllare l’attività svolta dai Giudici di gara nelle gare iscritte nel calendario nazionale ed internazionale, adottando i conseguenti provvedimenti previsti dal suddetto regolamento tecnico disciplinare della categoria, quando le infrazioni riscontrate non attengano al Regolamento di Giustizia e di Disciplina federale;
    g) proporre ai Settori Tecnici Nazionali le modificazioni di competenza ai Regolamenti tecnici delle categorie professionisti, dilettanti e cicloamatori;
    h) collaborare in sede nazionale e regionale ai corsi di formazione e di aggiornamento per i Direttori di corsa e di organizzazione;
    i) svolgere i corsi per l’aggiornamento e l’abilitazione della categoria dei Giudici di gara nazionali ed emanare le disposizioni di competenza per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento regionali.
    j) provvedere alla formazione dei Giudici di gara incaricati dello svolgimento dei controlli antidoping.

    Articolo 25 - Commissione Nazionale Direttori di corsa e di organizzazione
    1) La Commissione è composta da un presidente e quattro componenti, tesserati alla FCI nella categoria.
    Essa è nominata dal Consiglio Federale.
    Il Consiglio Federale nomina un suo componente quale sovrintendente della Commissione.
    2) Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti :
    a) proporre al Consiglio Federale le norme di svolgimento dell’attività dei Direttori di corsa nazionali e regionali e quella dei Direttori di organizzazione;
    b) sottoporre alla deliberazione del Consiglio Federale la normativa tecnico disciplinare del settore;
    c) emanare le norme nazionali e regionali per la effettuazione del reclutamento e per lo svolgimento dei corsi di formazione, abilitazione ed aggiornamento in collaborazione con la Commissione Nazionale Giudici di Gara ed il Centro Studi;
    d) cura la tenuta degli elenchi dei Direttori di corsa nazionali e dei Direttori di organizzazione;
    e) convoca annualmente la riunione dei responsabili regionali della categoria;
    f) invia al Consiglio Federale il rapporto annuale dell’attività svolta in campo nazionale e regionale.
    3) In collaborazione con il Centro Studi provvede alla stesura della normativa concernente il reclutamento e l’abilitazione delle staffette motociclistiche per i corsi che saranno effettuati in ambito regionale a cura del delegato regionale dei Direttori di corsa.

    Articolo 26 - Centro Studi
    1) Il Centro Studi è composto da un responsabile e quattro componenti nominati dal Consiglio Federale.
    Il Consiglio Federale nomina un suo componente quale sovrintendente della Commissione.
    2) Il Centro Studi cura la formazione degli istruttori federali nonché la loro designazione, o quella di docenti esterni, da preporre ai corsi di aggiornamento e formazione.
    3) Il Centro Studi elabora programmi di svolgimento dei corsi di aggiornamento per le seguenti categorie di tesserati, d’intesa con i Settori e le Commissioni di competenza :
    a) Dirigenti societari,
    b) Dirigenti provinciali e regionali,
    c) Giudici di gara,
    d) Direttori di corsa e di organizzazione,
    e) Direttori sportivi e Maestri di ciclismo fuoristrada. Questi ultimi sono formati dal settore Scuole Nazionali Fuoristrada in collaborazione con il Centro Studi.
    f) Staffette motociclistiche.
    4) Il Centro Studi può elaborare qualsiasi altra ricerca specifica nelle materie di svolgimento dell’attività ciclistica su richiesta del Consiglio Federale o di altra Struttura federale.

    Articolo 27 - Struttura Sanitaria Federale
    1) La Struttura Sanitaria Federale é costituita da:
    a) Commissione Sanitaria Nazionale (CSN),
    b) Medici Regionali (MR),
    c) Medico Federale (MF),
    d) Medici di Squadra Nazionale (MSN).
    2) Al fine di garantire inoltre una capillare assistenza sanitaria agli atleti tutte le società affiliate, che svolgono attività agonistica, devono prevedere nel loro organico il Medico Sociale (MS).

    A) La Commissione Sanitaria Nazionale
    1) La CSN é l’organo avente la competenza esclusiva relativa alle problematiche medico scientifiche che interessino l’attività sportiva della FCI, ed in particolare:
    a) tutela sanitaria degli atleti.
    b) consulenza scientifica,
    2) La CSN é composta dal Presidente, da quattro membri ordinari.
    3) La CSN dura in carica quattro anni.
    4) Il Consiglio Federale nomina:
    a) il Presidente;
    b) i componenti ordinari della CSN, scelti tra gli specialisti in Medicina dello Sport in possesso del relativo titolo universitario, che non abbiano subito sanzioni disciplinari per fatti di doping o d’inadempienza ai doveri di lealtà sportiva;

    B) Medici Federale, Regionali, di Squadra Nazionale e Sociali
    1) Il Regolamento Sanitario approvato dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Sanitaria Nazionale stabilisce le modalità di nomina e le competenze del Medico Federale, dei Medici di Squadra Nazionale, dei Medici Regionali e dei Medici Sociali.

    Articolo 28 – Commissione Antidoping
    1) La Commissione è nominata dal Consiglio Federale e dura in carica quanto il Consiglio Federale stesso.
    2) Essa è composta da un Presidente e tre membri tra cui un Giudice di Gara, un Medico Sportivo ed un Tecnico Nazionale.
    3) La Commissione è competente a stabilire le gare nelle quali effettuare i controlli antidoping, nel rispetto delle procedure dettate in materia dal CONI.
    4) Sulla base delle proposte formulate dalla Commissione Nazionale Giudici di Gara predispone, annualmente, l’elenco degli ispettori federali antidoping.
    5) La Commissione ha il compito di fornire agli ispettori federali antidoping le necessarie istruzioni operative in conformità alle normative in materia dettate dal CONI.

    Articolo 29 – La Commissione Elettorale
    1) La Commissione Elettorale è composta da un Presidente e quattro membri nominati dal Consiglio Federale e dura in carica quattro anni.
    2) La Commissione Elettorale è competente a decidere in primo grado sulla ammissibilità delle candidature alle elezioni alle cariche direttive nazionali, regionali e provinciali.
    3) L’elenco delle candidature, con segnalazione di quelle presentate fuori termine e dei casi di inammissibilità, corredato di esaurienti ed idonee documentazione e relazione, deve essere comunicato alla Commissione, via fax o con altro mezzo di rapido inoltro, entro 48 ore dalla scadenza del termine di presentazione delle candidature:
    a) dalla Segreteria Generale, per le candidature alle cariche elettive nazionali;
    b) dai Presidenti Regionali, per le candidature alle cariche elettive regionali;
    c) dai Presidenti Provinciali, per le candidature alle cariche elettive provinciali.
    4) La Commissione dovrà decidere entro le 48 ore dalla ricezione della documentazione, sia in sessione plenaria, sia attraverso decisione assunta tramite consultazione tra i componenti. Ad essa compete di comunicare agli interessati (candidati esclusi, Segreteria Generale o Presidenti Regionali o Provinciali), con il mezzo più rapido, la esclusione delle candidature che risultano essere presentate fuori termine o inammissibili.
    5) Avverso la decisione della Commissione Elettorale è ammesso ricorso alla Corte Federale, da inoltrarsi entro e non oltre le 24 ore dalla ricezione delle comunicazione della decisione della Commissione Elettorale.

    Articolo 30 - Vigilanza sulle Società Professionistiche
    1) Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 5 lettera e) del D. L.vo 23.7.1999 n° 242, le Società professionistiche affiliate alla FCI dovranno presentare annualmente la documentazione comprovante la situazione economica della Società medesima, ai sensi di quanto disposto dall’art.12 della legge 23.3.1981 n° 91 e dalle deliberazioni del Consiglio Nazionale del CONI nn. 222 e 258 contenenti disposizioni di attuazione di detto articolo, redatta da Società di revisione contabile o da Revisore Contabile abilitato ai sensi del D. L.vo 88/92.
    2) La documentazione certificata è condizione essenziale per il mantenimento del rapporto affiliativo con la FCI.

    Titolo III – LE COMMISSIONI REGIONALI

    Articolo 31
    1) In riferimento all’art. 21 – 2° comma – dello Statuto federale, i Comitati regionali potranno procedere alla nomina delle Strutture tecniche di propria competenza in analogia a quanto dispongono gli articoli 22 e 23 del presente Regolamento, relativamente alle Strutture Tecniche Federali.
    2) Per quanto concerne la nomina delle Commissione regionali dei Giudici di Gara é facoltà dei Comitati regionali procedere alla loro nomina, applicando le disposizioni contenute relativamente alla nomina della Commissione Nazionale Giudici di Gara, o procedere direttamente alla nomina stessa.
    3) La nomina del Delegato regionale dei direttori di corsa è effettuata dal Comitato regionale all’interno dei tesserati della categoria.

    Articolo 32
    1) In applicazione dell’articolo 50 dello “Statuto di autonomia delle province di Trento e Bolzano” e con riferimento a quanto dispone l’articolo 21 comma 10 dello Statuto federale, la composizione del Comitato provinciale di Bolzano deve prevedere la presenza dei due gruppi etnici presenti in provincia.
    2) In conseguenza i vice presidenti apparterranno uno al gruppo etnico di lingua italiana e l’altro al gruppo etnico di lingua tedesca ed analogamente dovrà essere garantita nel Consiglio la presenza di un componente del gruppo etnico minoritario.

    PARTE IV
    Titolo I – ORGANI DI GIUSTIZIA

    Articolo 33
    1) La composizione degli Organi di Giustizia di nomina, stabiliti dall’art. 5 dello Statuto federale, é disciplinata dallo Statuto federale e dal Regolamento di Giustizia federale.

    PARTE V
    Titolo I – ACCETTAZIONE DEGLI INCARICHI

    Articolo 34
    1) Le persone elette o nominate, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione scritta, inviata dalla Segreteria Generale, dal Comitato regionale e provinciale, della loro elezione o nomina dovranno comunicare per iscritto l’accettazione o meno.
    2) L’accettazione dovrà contenere nei casi di nomina, oltre i dati anagrafici e le indicazioni relative al domicilio, la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità sancite dall’art. 28 dello Statuto federale.

    Articolo 35
    1) Tutti i tesserati federali che siano chiamati a far parte di organismi sportivi nazionali ed internazionali dovranno preventivamente richiedere ed ottenere l’autorizzazione, da parte del Consiglio Federale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 lettera m) dello Statuto federale.
    2) L’accettazione dell’incarico in violazione di quanto disposto al comma precedente costituisce infrazione alle norme contenute nel Regolamento di Giustizia e Disciplina federale.

    Articolo 36
    1) Gli incarichi di qualsiasi genere, per i quali sia prevista la corresponsione di un compenso, sono soggetti a nomina riservata alla esclusiva competenza del Consiglio Federale.

    PARTE VI
    Titolo I – MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO ORGANICO

    Articolo 37
    1) Spetta al Consiglio Federale procedere alle modificazioni al presente Regolamento autonomamente o su proposta delle Strutture tecniche federali o delle Commissioni federali.
    2) Qualora siano state apportate modificazioni allo Statuto federale, il Consiglio Federale, entro il termine di novanta giorni dalla data delle modificazioni stesse dovrà procedere ad adeguare le relative norme contenute nel presente Regolamento.

    Titolo II – MODIFICHE ALLO STATUTO FEDERALE

    Articolo 38
    1) Le proposte di modifica allo Statuto federale avanzate dal Consiglio Federale devono essere rese pubbliche entro il termine massimo di quaranta giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea nazionale.
    2) Nelle Assemblee straordinarie, indette per la modificazione dello Statuto federale, è facoltà degli aventi diritto a voto, di presentare al Segretario Generale, in forma scritta entro e non oltre trenta giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea, proposte di modificazione allo Statuto.
    3) Le proposte di modificazione di cui al precedente comma sono iscritte nell’ordine del giorno dopo quelle formulate dal Consiglio Federale, escludendole dalla discussione qualora siano state approvate in precedenza proposte di contenuto contrario avanzate dal Consiglio Federale.
    4) Gli aventi diritto a voto, inoltre, hanno facoltà di proporre l’inserimento di argomenti di discussione all’ordine del giorno delle Assemblee nazionali ordinarie e straordinarie presentando richiesta scritta al Segretario Generale, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di convocazione dell’Assemblea stessa.

    PARTE VII
    Titolo I – NORME ELETTORALI

    Articolo 39 - Norme elettorali
    1) Costituiscono parte integrale ed integrante del presente Regolamento Organico le “Norme relative allo svolgimento delle Assemblee federali”, sezioni A, B, C, emanate dal Consiglio Federale.

  5. #15
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    In Origine Postato da Dreyer
    a bbello...troppo tardi!

    va beh c'ho provato

  6. #16
    What am I doing here?
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    BASTAAAAAAAAAAA!!!!!!!!



  7. #17
    Alessandra
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    Tutto quello che trovate lì sull'illecito sportivo commesso in gara, sulle squalifiche, modo di notifica e di impugnativa, ma penso che ci siamo, sono già in versione stampabile con l'altra Ale, guardate come sta venendo la stampa.....

    Postato da Il_Grigio il 01-09-2004 18:15:

    REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA DELLA F.C.I.
    Deliberato dal Consiglio federale il 31 Marzo 2001
    Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI il 7 Maggio 2001

    TITOLO I
    Norme Generali




    Office del Kaiser non mi si apreeeeeee, annamo bene zìzì

  8. #18
    più arcipreti, meno arcigay
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    Tra la verità e l'errore non c'è nessuna via di mezzo, tra questi due poli opposti non c'è che un immenso vuoto. Colui che si pone in questo vuoto è altrettanto lontano dalla verità di colui che è nell'errore (J. Donoso Cortes)
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    In Origine Postato da Nirvana
    va beh c'ho provato
    ce ne siamo accorti che cce stai a prova'...

  9. #19
    What am I doing here?
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    In Origine Postato da Alessandra
    Tutto quello che trovate lì sull'illecito sportivo commesso in gara, sulle squalifiche, modo di notifica e di impugnativa, ma penso che ci siamo, sono già in versione stampabile con l'altra Ale, guardate come sta venendo la stampa.....

    Postato da Il_Grigio il 01-09-2004 18:15:

    REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA DELLA F.C.I.
    Deliberato dal Consiglio federale il 31 Marzo 2001
    Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI il 7 Maggio 2001

    TITOLO I
    Norme Generali




    Office del Kaiser non mi si apreeeeeee, annamo bene zìzì
    Seleziona tutto ed incollalo su un nuovo file di testo, poi stampi quello...

  10. #20
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    In Origine Postato da Dreyer
    ce ne siamo accorti che cce stai a prova'...

    io eh ?

 

 
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