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Risultati da 31 a 40 di 51

Discussione: Un paese ad personam

  1. #31
    Alessandra
    Ospite

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    Credo che per comprendere sia importante vedere come la proposta iniziale di legge sia andata a trasformarsi col tempo al punto da divenire un salva_Previti.

    La proposta di legge presentata nel 1991 era così titolata: Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi e di termini di prescrizione del reato

    Quindi, si prevedeva già allora un intevento sulla prescrizione...bisogna vedere però come, ed il come è il seguente:


    La proposta prevedeva che il secondo comma dell’articolo 157
    del codice penale doveva essere così sostituito:

    « Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato,
    consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti ».

    Da notare che attualmente (o meglio, fino ad ora), il secondo comma è stato identico a sopra, ma le ultime parole erano fino ad oggi: e della diminuzione stabilita per le circostanze aggravanti.

    Ciò significa che la proposta aveva l'intento di eliminare ai fini della prescrizione la valutazione delle circostanze attenuanti in tema di determinazione della pena.

    Per comprendere meglio:

    1. La legge stabilisce ad esempio che la prescrizione per un delitto per cui la legge prevede la pena della reclusione non inferiore a 5 anni, si ha in 10 anni.

    2. Ma per determinare il tempo necessario a prescrivere si guarda la pena massima stabilita per il reato, tenuto conto delle circostanze aggravanti (e quindi dell'aumento di pena che esse comportano) e delle circostanze attenuanti (e quindi della diminuzione di pena che esse comportano) [per inciso, detto questo si comprende anche la pronuncia verso Berlusconi che dice applicate le circostanze attenuanti, il reato è prescritto]

    3. La proposta prevedeva che non venissero più calcolate ai fini della determinazione del tempo per la prescrizione, le diminuzioni di pena per le circostanze attenuanti. Esempio. Io ho un reato punito nel massimo a 5 anni. Si prescrive in 10 anni. E questo ok. Ma se applico come per legge le attenuanti, e così facendo la pena mi viene di 4 anni, allora la prescrizione mi diventa non più di 10 anni ma di 5 anni (in quanto nel caso in cui la pena da applicare sia inferiore a 5 anni, la prescrizione è di 5).


    Qualcuno di voi pensa che la proposta, così come fatta ab origine, fosse giusta? Secondo me non è così, perchè aveva dei forti profili di illegittimità costituzionale. Vista la disciplina in tema di circostanze, vista la regola base del loro bilanciamento (esempio in parole povere, se ho la pena base più una aggravante ed una attenuante da applicare, le due circostanze si bilanciano e si annullano a vicenda comportando così solo l'applicazione della pena base), ai fini della prescrizione non è pensabile tenere conto solo di una circostanza e non di un'altra.

    Se qualcuno pensa che se la proposta iniziale fosse passata così come prevista Berlusconi non sarebbe stato assolto, si sbaglia, perchè in tema di diritto penale le norme non possono essere retroattive e possono esserlo, ed anzi devono, solo quelle più favorevoli al reo e non se sfavorevoli.

    Ho cercato di metterla semplice e spero di esserci riuscita, quanto sopra è quello che prevedeva la Cirielli inizialmente, ma è stata l'occasione per dire anche per quale motivo tecnico è stato assolto Berlusconi in relazione al primo capo di imputazione.

    Ragionando giuridicamente e non in base al cuore o altro, la sentenza quando dice che il reato, applicate le circostanze generiche, è prescritto, non dice che Berlusconi era colpevole. Tecnicamente è stata solo applicata la norma sulla prescrizione che prevede appunto che per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena massima stabilita per il reato, tenuto conto dell'aumento di pena delle aggravanti e della diminuzione delle attenuanti. Nulla di più, nulla di meno, soprattutto perchè siamo in primo grado, cosa diversa sarebbe stata se fosse stato in appello.

    Mi spiego. Se in primo grado la sentenza dice che il reato è prescritto, non si può dire tecnicamente che Tizio era colpevole ma il reato è prescritto. Se invece in appello, dopo la condanna a tot anni in primo grado, si applica la prescrizione del reato, allora si ha ben donde di dire eh era colpevole ma nel frattempo è intervenuta la prescrizione.

  2. #32
    Alessandra
    Ospite

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    Camera dei Deputati
    «Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi»
    Ddl 2055-A/C con le modifiche
    16 dicembre 2004



    L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).
    La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione.
    Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
    Nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale e di circostanze attenuanti si applicano le disposizioni dell'articolo 69. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.»

    Ecco l'art. 157 c.p. come è stato fino ad oggi:

    Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere.


    [I]. La prescrizione estingue il reato:
    1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
    2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
    3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
    4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
    5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
    6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda (2).
    [II]. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato [ 56], tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti [ 64, 66] e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti [ 65, 67].
    [III]. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69.
    [IV]. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

  3. #33
    Alessandra
    Ospite

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    Testo in vigore fino ad oggi:

    Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.


    Cirielli Iniziale:

    Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato,
    consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti.


    Testo Approvato:

    Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.


    ** Su questo punto dell'art. 157 c.p., il testo approvato supera sicuramente il profilo di illegittimità costituzionale della Cirielli iniziale che dicevo sopra. Fino ad oggi si è sempre tenuto conto delle circostanze, sia aggravanti che attenuanti. La Cirielli iniziale voleva che si tenesse conto solo delle aggravanti, il testo approvato supera il problema nel modo che vedete, non si tiene più conto delle circostanze salvo quelle ad effetto speciale.

    Il problema sta tutto nella diminuzione del termine. Ad esempio per il 416 bis, ovvero associazione a delinquere di stampo mafioso e/o camorrista, i termini per la prescrizione si riducono da quindici a dodici, per l'usura e la corruzione, come più volte si è sentito alla tele, prima prescrivibili in quindici anni, ne basteranno soltanto otto.

  4. #34
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    E fortuna che di queste cosa NON ne sapevi niente

  5. #35
    Alessandra
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    Beh, mi tocca studiarmele per forza

  6. #36
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    In origine postato da Alessandra
    Beh, mi tocca studiarmele per forza
    Ave oh spirito terreno di POL

  7. #37
    .
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    In origine postato da Alessandra
    .......


    Grazie mille! Appena ho un po' di tempo me lo stampo e me lo leggo con calma.

  8. #38
    Alessandra
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    In origine postato da Flora


    Grazie mille! Appena ho un po' di tempo me lo stampo e me lo leggo con calma.
    L'è un bel casino, lo so, il fatto è che non ci si dovrebbe mai fidare di quello che dicono i titoli dei giornali, non tutto è da buttare, certo è che come si fa ad intendersi di ogni cosa? Impossibile, lo dice una che non si intende di nulla se non del suo lavoro (ma solo perchè mi piace), è come se io leggessi un titolo ed un commento di economia. D'istinto darei ragione a prescindere, perchè di economia sono a digiuno totale (l'unica cosa interessante è la tessera del bancomat), e quindi non ho la necessaria cognizione critica. Fatto sta che al di là del tecnicismo, il problema resta, e pur con qualche positività, questa è e resta nella sostanza una legge fatta ad personam.

  9. #39
    Silvioleo
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    In origine postato da cristiano72
    Il problema, è innanzitutto uno, ovvero, che al di là della bontà o no della legge, il legislatore dovrebbe mantenere, nel momento in cui la emana , una sua *credibilità*, credibilità che viene evidentemente a mancare laddove vi sia un evidente collegamento tra la legge che si approva e chi nell' immediato ne beneficia.
    Detto ciò, è evidente che non ha torto silvioleo quando ricorda che l'abitudine dei provvedimenti ad personam non l'ha inventata in questo paese Berlusconi, ma è una piacevole consuetudine della nostra penisola.Ma questo, silvioleo, non deve portarci all' assurdo ragionamento "tutti colpevoli, nessun colpevole", perchè altrimenti non se ne esce.
    In tutto ciò, io mi chiedo che fine abbia fatto l'idea stessa di Destra all' interno della coalizione, quella Destra che, come ogni tanto ricorda Massimo Fini, dovrebbe rappresentare le esigenze di "law and order" nel panorama politico italiano.
    Il "law and order" invece, sembrerebbe essere rappresentato dagli amici del partito di Fini (nel quale io ho militato per lunghi anni, e che quindi ritengo di conoscere abbastanza bene..) a corrente alternata: giustizialisti coi poveracci, e garantisti coi potenti....
    Infine, i dubbi di Alessandra sono largamente condivisibili, ma del resto si tratta dei medesimi partiti di sinistra che hanno votato a favore di un provvedimento favorevole al nucleare mesi fa (probabilmente senza nemmeno sapere quello che stavano votando) solo perchè in quel momento si poteva mettere in minoranza in aula i partiti di governo...
    a me non piacciono MAI i provvedimenti ad personam,ne'a destra ne'a sinistra,facevo quella domanda ad inizio 3d(chi non ha conflitto di interessi?)per evidenziare il fatto che in molti,a dx e sx,si scagliano contro provvedimenti simili solo quando protagonista è la parte avversa,senza nemmeno,in molti casi,leggersi la legge che contestano...ragazzi,in parlamento la sinistra sta votando no a tutto pur di dar contro,roba da matti,fanno restare in galera pure sofri pur di dire no...a me sta storia della prescrizione,che non conosco nei dettagli,non convince,e cmq penso ci siano cose + importanti da affrontare,ma voi non potete dirmi che fottere metà ricchezza personale alla mia famiglia per aumentare gli stipendi alla santanchè sia meno grave,xchè è assurdo...non siamo qua a fare propaganda(spero)ma a discutere di quel che ci accade intorno...ad esempio alcuni principi,come quelli alla base della cirami o del lodo schifani,mi sembrano impossibili da contestare...poi nemmeno a me son piaciuti i tempi e i modi di approvazione ma ragioniamo sulle cose,non vediamo solo rosso e nero...

  10. #40
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    In origine postato da silvioleo
    non siamo qua a fare propaganda(spero)ma a discutere di quel che ci accade intorno...ad esempio alcuni principi,come quelli alla base della cirami o del lodo schifani,mi sembrano impossibili da contestare...poi nemmeno a me son piaciuti i tempi e i modi di approvazione ma ragioniamo sulle cose,non vediamo solo rosso e nero...
    No..io non sono qui per fare propaganda, evidente.
    Credo che la domanda più stringente del mio intervento fosse "dov'è finita la Destra nella Cdl"?
    Ma mi rendo conto che probabilmente sarebbe un dibattito da fare nel forum della Cdl più che qui

 

 
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