Credo che per comprendere sia importante vedere come la proposta iniziale di legge sia andata a trasformarsi col tempo al punto da divenire un salva_Previti.
La proposta di legge presentata nel 1991 era così titolata: Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi e di termini di prescrizione del reato
Quindi, si prevedeva già allora un intevento sulla prescrizione...bisogna vedere però come, ed il come è il seguente:
La proposta prevedeva che il secondo comma dell’articolo 157
del codice penale doveva essere così sostituito:
« Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato,
consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti ».
Da notare che attualmente (o meglio, fino ad ora), il secondo comma è stato identico a sopra, ma le ultime parole erano fino ad oggi: e della diminuzione stabilita per le circostanze aggravanti.
Ciò significa che la proposta aveva l'intento di eliminare ai fini della prescrizione la valutazione delle circostanze attenuanti in tema di determinazione della pena.
Per comprendere meglio:
1. La legge stabilisce ad esempio che la prescrizione per un delitto per cui la legge prevede la pena della reclusione non inferiore a 5 anni, si ha in 10 anni.
2. Ma per determinare il tempo necessario a prescrivere si guarda la pena massima stabilita per il reato, tenuto conto delle circostanze aggravanti (e quindi dell'aumento di pena che esse comportano) e delle circostanze attenuanti (e quindi della diminuzione di pena che esse comportano) [per inciso, detto questo si comprende anche la pronuncia verso Berlusconi che dice applicate le circostanze attenuanti, il reato è prescritto]
3. La proposta prevedeva che non venissero più calcolate ai fini della determinazione del tempo per la prescrizione, le diminuzioni di pena per le circostanze attenuanti. Esempio. Io ho un reato punito nel massimo a 5 anni. Si prescrive in 10 anni. E questo ok. Ma se applico come per legge le attenuanti, e così facendo la pena mi viene di 4 anni, allora la prescrizione mi diventa non più di 10 anni ma di 5 anni (in quanto nel caso in cui la pena da applicare sia inferiore a 5 anni, la prescrizione è di 5).
Qualcuno di voi pensa che la proposta, così come fatta ab origine, fosse giusta? Secondo me non è così, perchè aveva dei forti profili di illegittimità costituzionale. Vista la disciplina in tema di circostanze, vista la regola base del loro bilanciamento (esempio in parole povere, se ho la pena base più una aggravante ed una attenuante da applicare, le due circostanze si bilanciano e si annullano a vicenda comportando così solo l'applicazione della pena base), ai fini della prescrizione non è pensabile tenere conto solo di una circostanza e non di un'altra.
Se qualcuno pensa che se la proposta iniziale fosse passata così come prevista Berlusconi non sarebbe stato assolto, si sbaglia, perchè in tema di diritto penale le norme non possono essere retroattive e possono esserlo, ed anzi devono, solo quelle più favorevoli al reo e non se sfavorevoli.
Ho cercato di metterla semplice e spero di esserci riuscita, quanto sopra è quello che prevedeva la Cirielli inizialmente, ma è stata l'occasione per dire anche per quale motivo tecnico è stato assolto Berlusconi in relazione al primo capo di imputazione.
Ragionando giuridicamente e non in base al cuore o altro, la sentenza quando dice che il reato, applicate le circostanze generiche, è prescritto, non dice che Berlusconi era colpevole. Tecnicamente è stata solo applicata la norma sulla prescrizione che prevede appunto che per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena massima stabilita per il reato, tenuto conto dell'aumento di pena delle aggravanti e della diminuzione delle attenuanti. Nulla di più, nulla di meno, soprattutto perchè siamo in primo grado, cosa diversa sarebbe stata se fosse stato in appello.
Mi spiego. Se in primo grado la sentenza dice che il reato è prescritto, non si può dire tecnicamente che Tizio era colpevole ma il reato è prescritto. Se invece in appello, dopo la condanna a tot anni in primo grado, si applica la prescrizione del reato, allora si ha ben donde di dire eh era colpevole ma nel frattempo è intervenuta la prescrizione.


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