Non c'è molto da dire.
"Quelle sottoscrizioni alle liste per le quali non c'è corrispondenza con i documenti devono ritenersi prive di valida autenticazione e come tali non computabili nel numero minimo prescritto dalla legge.L'interesse ad un corretto svolgimento delle elezioni è sicuramente prevalente,dato che sarebbero seriamente compromesse alla luce delle irregolarità accertate.Gli uffici elettorali possono annullare i propri provvedimenti di ammissione o esclusione delle liste fino al momento della pubblicazione ufficiale e senza necessità di avvisare le parti"
Questo è il succo dell'ordinanza del Tar.
La legge non dice questo.Loro l'hanno interpretata così.Ciò non è illegale.Se il Consiglio di Stato gli dà corda è finita.Se interpreta diversamente la norma...
E' semplicemente una sentenza su misura,giuridicamente leggittima.L'unica possibile se ci volevano dare torto.




Rispondi Citando
