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Discussione: La sentenza

  1. #1
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    Predefinito La sentenza

    Non c'è molto da dire.

    "Quelle sottoscrizioni alle liste per le quali non c'è corrispondenza con i documenti devono ritenersi prive di valida autenticazione e come tali non computabili nel numero minimo prescritto dalla legge.L'interesse ad un corretto svolgimento delle elezioni è sicuramente prevalente,dato che sarebbero seriamente compromesse alla luce delle irregolarità accertate.Gli uffici elettorali possono annullare i propri provvedimenti di ammissione o esclusione delle liste fino al momento della pubblicazione ufficiale e senza necessità di avvisare le parti"
    Questo è il succo dell'ordinanza del Tar.

    La legge non dice questo.Loro l'hanno interpretata così.Ciò non è illegale.Se il Consiglio di Stato gli dà corda è finita.Se interpreta diversamente la norma...
    E' semplicemente una sentenza su misura,giuridicamente leggittima.L'unica possibile se ci volevano dare torto.

  2. #2
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    Predefinito

    TAR LAZIO-ROMA, SEZ. II BIS – ordinanza 18 marzo 2005 n. 1541 – Pres. Giulia, Est. Conti – Mussolini ed altri (Avv.ti De Lucia, Pallottino, Cerulli Irelli e Vecchio) c. Ministero dell’Interno ed altri (Avv.ra Stato) e Regione Lazio (Avv. Uricchio) con l’intervento ad opponendum di De Vincentis (Avv.ti Sciacca, Reboa e D’Amelio) Turco (Avv.ti Persichella e Amorosino), Iorio (Avv. Scacchi) e con l’intervento ad adiuvandum di Silvestri ed altro (Avv.ti Campagnoli e Rosi) e Micera (Avv. Micera) - (respinge).

    1. Il potere di verifica della regolarità delle liste elettorali di cui all’art. 10, comma 1, n. 1 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, da parte delle apposite Commissioni elettorali, non può essere limitato al mero riscontro numerico delle sottoscrizioni dei presentatori della lista, ma può riguardare anche la regolarità delle relative autenticazioni, come peraltro espressamente previsto al paragrafo 19, punto 2, delle istruzioni ministeriali, se non altro in applicazione dei generali principi di legalità e di buon andamento dell’amministrazione; tale potere non può ritenersi precluso dalla certezza legale riconosciuta dagli artt. 2702 e 2703 cod. civ. alle sottoscrizioni autenticate, in quanto detta certezza presuppone una valida autenticazione.

    2. Alle Commissioni elettorali, in sede di ammissione delle liste alla competizione elettorale, deve riconoscersi il potere di annullare, in via di autotutela, i propri provvedimenti di ammissione o di esclusione dalle liste fino al momento della pubblicazione del manifesto contenente le pubblicazioni ufficiali, che costituisce l’inizio della successiva fase procedimentale (1), senza la necessità della previa comunicazione dell’avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità di cui all’art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, insite nel procedimento elettorale (2).

    3. Non può essere accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento in data 12 marzo 2005, con cui l’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma ha revocato il proprio precedente provvedimento in data 4 marzo 2005 con il quale era stata ammessa alle elezioni di presidente della giunta regionale del Lazio la lista "Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini", atteso che:

    a) per ciò che concerne il fumus boniu juris, nella specie, la non corrispondenza – non contestata dai ricorrenti – del documento attraverso il quale sono stati identificati n. 860 sottoscrittori della lista regionale ricorrente e la documentazione telematica agli atti dell’Ufficio Centrale Regionale – di cui parimenti non viene contestato il contenuto – deve ritenersi elemento idoneo a far venir meno, e comunque a rendere estremamente incerto, il presupposto sostanziale del procedimento di autenticazione delle firme, costituito dall’accertamento dell’identità dei predetti sottoscrittori e, conseguentemente, a rendere priva di valore l’autenticazione delle medesime sottoscrizioni (3); con ulteriore conseguenza che dette sottoscrizioni devono ritenersi prive di valida autenticazione e, come tali, non computabili nel numero minimo prescritto dalla legge;

    b) per quanto attiene al requisito del danno grave ed irreparabile, in una valutazione comparativa, appare nella specie nettamente prevalente l’interesse dell’amministrazione al corretto svolgimento delle elezioni di cui è causa, che sarebbe seriamente compromesso alla luce delle irregolarità accertate dall’Ufficio Centrale Regionale e delle altre ulteriormente denunciate e documentate, tutte non contestate dai ricorrenti sotto il profilo sostanziale.


    ------------------------------------------

    (1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2004 n. 1432; id. 17 ottobre 2001 n. 6191; id. 17 maggio 1996, n. 574; id. 22 gennaio 1987 n. 19.

    (2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 gennaio 1996, n. 111; nella motivazione dell’ordinanza in rassegna peraltro si ricorda che, nell’art. 21 octies n. 2 della legge n. 241/90, introdotto dall’art. 14 della recente legge 11 febbraio 2005 n. 15, è ora affermato il principio che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non è idonea a determinare l’annullabilità del provvedimento nell’ipotesi della dimostrazione in giudizio "che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

    (3) Cfr. Cons, Stato, Sez. V, 18 giugno 2001 n. 3212.

    ------------------------------------------

    ... (omissis) ...

    Per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento in data 12 marzo 2005, con cui l’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma ha revocato il proprio precedente provvedimento in data 4 marzo 2005 con il quale è stata ammessa alle elezioni di presidente della giunta regionale del Lazio la lista "Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini" ed il provvedimento di quest’Ufficio in data 7 marzo 2005 con il quale è stata confermata la detta ammissione ed ha escluso la lista "Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini" dalla partecipazione alle elezioni per il presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del Lazio che si terranno nei giorni 3 e 4 aprile 2005;

    del provvedimento dell’Ufficio Elettorale Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Latina in data 12 marzo 2005, con cui sono state dichiarate decadute la lista provinciale "Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini" nonché la lista "Quadrifoglio contro il carovita";

    del provvedimento dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Roma, in data 7 marzo 2005, mai notificato né comunicato, con cui sono state invalidate n. 72 tra le 4300 sottoscrizioni di presentazione della lista regionale "Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini";

    di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi comprese le operazioni di cui all’art. 11 della legge n. 108 del 17 febbraio 1968 ove eventualmente svolte;

    Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

    Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dai ricorrenti;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

    MINISTERO DELL’INTERNO

    DE VINCENTIS MARCO

    IORIO ALFREDO

    MICERA GIUSEPPE (FORZA ITALIA)

    REGIONE LAZIO

    SILVESTRI ALESSANDRA E ALFONSO SPASARI

    TURCO ELDA

    Udito il relatore cons. RENZO CONTI e uditi altresì per le parti gli avvocati indicati nel verbale di udienza;

    Visti gli artt. 19 e 21, u.c. della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

    Premesso che oggetto del ricorso in trattazione è, in via principale, il provvedimento dell’Ufficio centrale regionale, con il quale la lista "Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini" è stata esclusa dalla partecipazione alle elezioni regionali relative alla Regione Lazio che si terranno nei giorni 3 e 4 aprile 2005, sul presupposto che "dalle verifiche effettuate …, e consacrate in verbale, è risultato che numero 860 sottoscrittori della lista regionale sono stati identificati con documento non corrispondente a quello risultante dalla documentazione telematica autenticata prodotta".

    Premesso, altresì, che tale verificata "non corrispondenza" non risulta contestata nella sua realtà fattuale, limitandosi i ricorrenti a rilevare illegittimità formali in ordine al procedimento seguito dall’Ufficio Centrale Regionale;

    Considerato che il ricorso, ad un "sommario esame" consentito in sede cautelare, non appare assistito da sufficienti profili di fondatezza atteso che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso:

    - il potere di verifica della regolarità delle liste di cui all’art. 10 comma 1, n. 1 della legge 17.2.1968 n. 108 non può essere limitato al mero riscontro numerico delle sottoscrizioni dei presentatori della lista, ma può svolgere anche la regolarità delle relative autenticazioni come peraltro espressamente previsto al paragrafo 19, punto 2, delle istruzioni ministeriali, se non altro in applicazione dei generali principi di legalità e di buon andamento dell’amministrazione;

    - tale potere non può ritenersi precluso dalla certezza legale riconosciuta dagli artt. 2702 e 2703 cod.civ. alle sottoscrizioni autenticate, in quanto detta certezza presuppone una valida autenticazione;

    - nella specie, la non corrispondenza – non contestata dai ricorrenti – del documento attraverso il quale sono stati identificati n. 860 sottoscrittori della lista regionale ricorrente e la documentazione telematica agli atti dell’Ufficio Centrale Regionale – di cui parimenti non viene contestato il contenuto – deve ritenersi elemento idoneo a far venir meno, e comunque a rendere estremamente incerto, il presupposto sostanziale del procedimento di autenticazione delle firme, costituito dall’accertamento dell’identità dei predetti sottoscrittori e, conseguentemente, a rendere priva di valore l’autenticazione delle medesime sottoscrizioni (cfr. Cons, St. V, 18/6/2001 n. 3212); con ulteriore conseguenza che dette sottoscrizioni devono ritenersi prive di valida autenticazione e, come tali, non computabili nel numero minimo prescritto dalla legge;

    - agli Uffici elettorali intimati, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St. V, 18/3/2004 n. 1432; id. 17/10/2001 n. 6191; id. 17/5/1996, n. 574; id. 22/1/1987 n. 19), deve riconoscersi il potere di annullare, in sede di autotutela, i propri provvedimenti di ammissione o di esclusione dalle liste fino al momento della pubblicazione del manifesto contenente le pubblicazioni ufficiali, che costituisce l’inizio della successiva fase procedimentale, senza la necessità della previa comunicazione dell’avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità di cui all’art. 7, comma 1, della legge 7/8/1990 n. 241 insite nel procedimento elettorale (cfr. Cons. St. V, 29/1/1996, n. 111):

    - peraltro, nell’art. 21 octies n. 2 della citata legge n. 241/90, introdotto dall’art. 14 della recente legge 11.2.05 n. 15, è ora affermato il principio che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non è idonea a determinare l’annullabilità del provvedimento nell’ipotesi della dimostrazione in giudizio "che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato";

    - trattandosi nella specie di provvedimento adottato da un organo amministrativo, non rilevano le modalità di acquisizione degli atti previste per il processo penale, né sono prescritte al riguardo determinate modalità di acquisizione degli elementi di fatto rilevanti ai fini del provvedimento da adottare;

    Considerato, infine, per quanto attiene al requisito del danno grave ed irreparabile, che, in una valutazione comparativa, appare nella specie nettamente prevalente l’interesse dell’amministrazione al corretto svolgimento delle elezioni di cui è causa, che sarebbe seriamente compromesso alla luce delle irregolarità accertate dall’Ufficio Centrale Regionale e delle altre ulteriormente denunciate e documentate, tutte non contestate dai ricorrenti sotto il profilo sostanziale;

    Ritenuto, che per quanto sopra argomentato NON SUSSISTONO i presupposto per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati

    P.Q.M.

    RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

    La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Roma, lì 18 marzo 2005.

    Depositata il 18 marzo 2005.

  3. #3
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    1. Il potere di verifica della regolarità delle liste elettorali di cui all’art. 10, comma 1, n. 1 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, da parte delle apposite Commissioni elettorali, non può essere limitato al mero riscontro numerico delle sottoscrizioni dei presentatori della lista, ma può riguardare anche la regolarità delle relative autenticazioni, come peraltro espressamente previsto al paragrafo 19, punto 2, delle istruzioni ministeriali, se non altro in applicazione dei generali principi di legalità e di buon andamento dell’amministrazione; tale potere non può ritenersi precluso dalla certezza legale riconosciuta dagli artt. 2702 e 2703 cod. civ. alle sottoscrizioni autenticate, in quanto detta certezza presuppone una valida autenticazione.

    Appunto.Questo articolo non spiega assolutamente nulla.A meno che non si voglia sostenere che le liste di As mancavano proprio di autenticazione(che invece c'era ed era valida e consapevole per come la interpreto io).

    Leggete bene:"può riguardare la regolarità delle relative autenticazioni(non delle sottoscrizioni!!!)"

    Non vorrei scendere troppo nel giuridico.Per come è scritto questo articolo la Commissione deve fare il "mero riscontro numerico delle sottoscrizioni"(che allora sono ampiamente sufficienti).E controllare la regolarità delle autenticazioni.La autenticazione è "l'attestazione da parte del pubblico ufficiale(nel nostro caso Consiglieri ecc.)".
    A meno che le liste non ce le ha autenticate Topo Gigio continuo a sostenere che questa sentenza è,nel migliore dei casi,(per non fare i complottisti)libera interpretazione.
    I giudici ritengono che la presenza delle firme false renda incerto il procedimento di autenticazione.Il problema è,posto ciò come vero,che la commissione elettorale non ha il compito di giudicare se talune firme siano false o meno(cosa che andrebbe fatta interrogando ogni sottoscrittore e per opera degli organi prettamente giudiziari,non della commissione elettorale e che comunque non è avvenuta.)Non c'è alcun organo legittimato ad esaminare quelle firme e a dichiararle false che le abbia dichiarate tali.Ciò implica che quelle firme,fino ad accertamento giudiziale(o a interrogatorio a tappeto)siano valide perchè VERE!

    Questa è l'interpretazione che ci riammetterebbe.Per me è anche quella giuridicamente equa.

  4. #4
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    Era del tutto ovvio e prevedibile che finisse così... Ora dobbiamo solo ricambiare la cortesia, agendo con il medesimo cinismo politico dimostrato da Storace e, quindi, votando Marrazzo.

  5. #5
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    del provvedimento dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Roma, in data 7 marzo 2005, mai notificato né comunicato, con cui sono state invalidate n. 72 tra le 4300 sottoscrizioni di presentazione della lista regionale "Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini";

    Altra questione:Quante volte c'hanno controllato le firme?dal 7 al 12 marzo cosa ha fatto sì che le firme invalidate passassero da 72 a 860?Se le hanno invalidate il 7 significa che le avranno controllate tutte in tale data.Ma a tale data ne risultavano non conformi 72. Cosa è successo dal 7 al 12?

  6. #6
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    In origine postato da Augustinus
    TAR LAZIO-ROMA, SEZ. II BIS – ordinanza 18 marzo 2005 n. 1541 – Pres. Giulia, Est. Conti – Mussolini ed altri (Avv.ti De Lucia, Pallottino, Cerulli Irelli e Vecchio) c. Ministero dell’Interno ed altri (Avv.ra Stato) e Regione Lazio (Avv. Uricchio) con l’intervento ad opponendum di De Vincentis (Avv.ti Sciacca, Reboa e D’Amelio) Turco (Avv.ti Persichella e Amorosino), Iorio (Avv. Scacchi) e con l’intervento ad adiuvandum di Silvestri ed altro (Avv.ti Campagnoli e Rosi) e Micera (Avv. Micera) - (respinge).

    1. Il potere di verifica della regolarità delle liste elettorali di cui all’art. 10, comma 1, n. 1 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, da parte delle apposite Commissioni elettorali, non può essere limitato al mero riscontro numerico delle sottoscrizioni dei presentatori della lista, ma può riguardare anche la regolarità delle relative autenticazioni, come peraltro espressamente previsto al paragrafo 19, punto 2, delle istruzioni ministeriali, se non altro in applicazione dei generali principi di legalità e di buon andamento dell’amministrazione; tale potere non può ritenersi precluso dalla certezza legale riconosciuta dagli artt. 2702 e 2703 cod. civ. alle sottoscrizioni autenticate, in quanto detta certezza presuppone una valida autenticazione.

    2. Alle Commissioni elettorali, in sede di ammissione delle liste alla competizione elettorale, deve riconoscersi il potere di annullare, in via di autotutela, i propri provvedimenti di ammissione o di esclusione dalle liste fino al momento della pubblicazione del manifesto contenente le pubblicazioni ufficiali, che costituisce l’inizio della successiva fase procedimentale (1), senza la necessità della previa comunicazione dell’avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità di cui all’art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, insite nel procedimento elettorale (2).

    3. Non può essere accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento in data 12 marzo 2005, con cui l’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma ha revocato il proprio precedente provvedimento in data 4 marzo 2005 con il quale era stata ammessa alle elezioni di presidente della giunta regionale del Lazio la lista "Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini", atteso che:

    a) per ciò che concerne il fumus boniu juris, nella specie, la non corrispondenza – non contestata dai ricorrenti – del documento attraverso il quale sono stati identificati n. 860 sottoscrittori della lista regionale ricorrente e la documentazione telematica agli atti dell’Ufficio Centrale Regionale – di cui parimenti non viene contestato il contenuto – deve ritenersi elemento idoneo a far venir meno, e comunque a rendere estremamente incerto, il presupposto sostanziale del procedimento di autenticazione delle firme, costituito dall’accertamento dell’identità dei predetti sottoscrittori e, conseguentemente, a rendere priva di valore l’autenticazione delle medesime sottoscrizioni (3); con ulteriore conseguenza che dette sottoscrizioni devono ritenersi prive di valida autenticazione e, come tali, non computabili nel numero minimo prescritto dalla legge;

    b) per quanto attiene al requisito del danno grave ed irreparabile, in una valutazione comparativa, appare nella specie nettamente prevalente l’interesse dell’amministrazione al corretto svolgimento delle elezioni di cui è causa, che sarebbe seriamente compromesso alla luce delle irregolarità accertate dall’Ufficio Centrale Regionale e delle altre ulteriormente denunciate e documentate, tutte non contestate dai ricorrenti sotto il profilo sostanziale.


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    (1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 marzo 2004 n. 1432; id. 17 ottobre 2001 n. 6191; id. 17 maggio 1996, n. 574; id. 22 gennaio 1987 n. 19.

    (2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 gennaio 1996, n. 111; nella motivazione dell’ordinanza in rassegna peraltro si ricorda che, nell’art. 21 octies n. 2 della legge n. 241/90, introdotto dall’art. 14 della recente legge 11 febbraio 2005 n. 15, è ora affermato il principio che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non è idonea a determinare l’annullabilità del provvedimento nell’ipotesi della dimostrazione in giudizio "che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

    (3) Cfr. Cons, Stato, Sez. V, 18 giugno 2001 n. 3212.

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    ... (omissis) ...

    Per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento in data 12 marzo 2005, con cui l’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma ha revocato il proprio precedente provvedimento in data 4 marzo 2005 con il quale è stata ammessa alle elezioni di presidente della giunta regionale del Lazio la lista "Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini" ed il provvedimento di quest’Ufficio in data 7 marzo 2005 con il quale è stata confermata la detta ammissione ed ha escluso la lista "Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini" dalla partecipazione alle elezioni per il presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del Lazio che si terranno nei giorni 3 e 4 aprile 2005;

    del provvedimento dell’Ufficio Elettorale Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Latina in data 12 marzo 2005, con cui sono state dichiarate decadute la lista provinciale "Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini" nonché la lista "Quadrifoglio contro il carovita";

    del provvedimento dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Roma, in data 7 marzo 2005, mai notificato né comunicato, con cui sono state invalidate n. 72 tra le 4300 sottoscrizioni di presentazione della lista regionale "Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini";

    di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi comprese le operazioni di cui all’art. 11 della legge n. 108 del 17 febbraio 1968 ove eventualmente svolte;

    Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

    Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dai ricorrenti;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

    MINISTERO DELL’INTERNO

    DE VINCENTIS MARCO

    IORIO ALFREDO

    MICERA GIUSEPPE (FORZA ITALIA)

    REGIONE LAZIO

    SILVESTRI ALESSANDRA E ALFONSO SPASARI

    TURCO ELDA

    Udito il relatore cons. RENZO CONTI e uditi altresì per le parti gli avvocati indicati nel verbale di udienza;

    Visti gli artt. 19 e 21, u.c. della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

    Premesso che oggetto del ricorso in trattazione è, in via principale, il provvedimento dell’Ufficio centrale regionale, con il quale la lista "Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini" è stata esclusa dalla partecipazione alle elezioni regionali relative alla Regione Lazio che si terranno nei giorni 3 e 4 aprile 2005, sul presupposto che "dalle verifiche effettuate …, e consacrate in verbale, è risultato che numero 860 sottoscrittori della lista regionale sono stati identificati con documento non corrispondente a quello risultante dalla documentazione telematica autenticata prodotta".

    Premesso, altresì, che tale verificata "non corrispondenza" non risulta contestata nella sua realtà fattuale, limitandosi i ricorrenti a rilevare illegittimità formali in ordine al procedimento seguito dall’Ufficio Centrale Regionale;

    Considerato che il ricorso, ad un "sommario esame" consentito in sede cautelare, non appare assistito da sufficienti profili di fondatezza atteso che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso:

    - il potere di verifica della regolarità delle liste di cui all’art. 10 comma 1, n. 1 della legge 17.2.1968 n. 108 non può essere limitato al mero riscontro numerico delle sottoscrizioni dei presentatori della lista, ma può svolgere anche la regolarità delle relative autenticazioni come peraltro espressamente previsto al paragrafo 19, punto 2, delle istruzioni ministeriali, se non altro in applicazione dei generali principi di legalità e di buon andamento dell’amministrazione;

    - tale potere non può ritenersi precluso dalla certezza legale riconosciuta dagli artt. 2702 e 2703 cod.civ. alle sottoscrizioni autenticate, in quanto detta certezza presuppone una valida autenticazione;

    - nella specie, la non corrispondenza – non contestata dai ricorrenti – del documento attraverso il quale sono stati identificati n. 860 sottoscrittori della lista regionale ricorrente e la documentazione telematica agli atti dell’Ufficio Centrale Regionale – di cui parimenti non viene contestato il contenuto – deve ritenersi elemento idoneo a far venir meno, e comunque a rendere estremamente incerto, il presupposto sostanziale del procedimento di autenticazione delle firme, costituito dall’accertamento dell’identità dei predetti sottoscrittori e, conseguentemente, a rendere priva di valore l’autenticazione delle medesime sottoscrizioni (cfr. Cons, St. V, 18/6/2001 n. 3212); con ulteriore conseguenza che dette sottoscrizioni devono ritenersi prive di valida autenticazione e, come tali, non computabili nel numero minimo prescritto dalla legge;

    - agli Uffici elettorali intimati, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St. V, 18/3/2004 n. 1432; id. 17/10/2001 n. 6191; id. 17/5/1996, n. 574; id. 22/1/1987 n. 19), deve riconoscersi il potere di annullare, in sede di autotutela, i propri provvedimenti di ammissione o di esclusione dalle liste fino al momento della pubblicazione del manifesto contenente le pubblicazioni ufficiali, che costituisce l’inizio della successiva fase procedimentale, senza la necessità della previa comunicazione dell’avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità di cui all’art. 7, comma 1, della legge 7/8/1990 n. 241 insite nel procedimento elettorale (cfr. Cons. St. V, 29/1/1996, n. 111):

    - peraltro, nell’art. 21 octies n. 2 della citata legge n. 241/90, introdotto dall’art. 14 della recente legge 11.2.05 n. 15, è ora affermato il principio che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non è idonea a determinare l’annullabilità del provvedimento nell’ipotesi della dimostrazione in giudizio "che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato";

    - trattandosi nella specie di provvedimento adottato da un organo amministrativo, non rilevano le modalità di acquisizione degli atti previste per il processo penale, né sono prescritte al riguardo determinate modalità di acquisizione degli elementi di fatto rilevanti ai fini del provvedimento da adottare;

    Considerato, infine, per quanto attiene al requisito del danno grave ed irreparabile, che, in una valutazione comparativa, appare nella specie nettamente prevalente l’interesse dell’amministrazione al corretto svolgimento delle elezioni di cui è causa, che sarebbe seriamente compromesso alla luce delle irregolarità accertate dall’Ufficio Centrale Regionale e delle altre ulteriormente denunciate e documentate, tutte non contestate dai ricorrenti sotto il profilo sostanziale;

    Ritenuto, che per quanto sopra argomentato NON SUSSISTONO i presupposto per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati

    P.Q.M.

    RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

    La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Roma, lì 18 marzo 2005.

    Depositata il 18 marzo 2005.

    Ho visto che tra i ricorrenti c'è anche un Iorio Alfredo, è il responsabile di trifoglio/prati ??
    Se si, bell'infame pure lui !!!

  7. #7
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    In origine postato da bonconti
    Ho visto che tra i ricorrenti c'è anche un Iorio Alfredo, è il responsabile di trifoglio/prati ??
    Se si, bell'infame pure lui !!!
    Risposta affermativa
    Però più che ricorrente è convenuto in giudizio quale controinteressato.

  8. #8
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    In origine postato da Augustinus
    Risposta affermativa
    Però più che ricorrente è convenuto in giudizio quale controinteressato.
    Augustinus, mi interesserebbe conoscere anche il tuo parere giuridico sulla questione.

  9. #9
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    In origine postato da cristiano72
    Augustinus, mi interesserebbe conoscere anche il tuo parere giuridico sulla questione.
    A mio sommesso avviso, il problema non è tanto del TAR, poichè le commissioni elettorali hanno pacificamente agito in autotutela, annullando/revocando propri provvedimenti sulla base dell'emergere di alcune circostanze nuove (l'accertata alterazione delle firme). Ciò dovrebbe tagliare la testa al toro, dal momento che è indiscutibile il potere di autotutela della P.A.
    Il problema - laddove esistente - è a monte. Non poteva, perciò, il TAR avallare un'illegittimità, permettendo ad una lista, esclusa per vizi di legittimità, di concorrere alle elezioni. E questo era più che ovvio.
    La questione, perciò, a mio modo di vedere va risolta solo a livello penale (ed eventualmente civile).

    P.S.: mi correggo quanto scritto prima. Il suddetto Iorio non è controinteressato, ma interventore ad opponendum, cioè che appoggia le ragioni dell'Amministrazione, in quanto si oppone alla ricorrente.

  10. #10
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    P.S.: mi correggo quanto scritto prima. Il suddetto Iorio non è controinteressato, ma interventore ad opponendum, cioè che appoggia le ragioni dell'Amministrazione, in quanto si oppone alla ricorrente.

    Doppio infame !!!
    bei camerieri ci stanno a Roma !

 

 
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